Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa chiamata all'udienza del 04/04/2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. SAMMARCO COSIMO Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Convenuto
Oggetto: Accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29/07/2024, la parte ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71.
Con ordinanza del 31.01.2025, a seguito di istanza di parte ricorrente, il Giudice concedeva termine per la rinotifica degli atti introduttivi e deposito entro il
21.02.2025.
Successivamente parte ricorrente non forniva la prova, nel termine assegnato, della regolare notifica del ricorso e del decreto, nè l' convenuto si costituiva in CP_1 giudizio.
All'odierna udienza parte ricorrente chiedeva un secondo termine per la notifica degli atti introduttivi;
l' convenuto non si costituiva. CP_1
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un
Civ. Sez II 7.04.2023 n. 9541), con la conseguente improcedibilità della domanda.
Ed infatti, in difetto della costituzione del convenuto, nonché della prova della notifica del ricorso e del decreto, allo stato definitivamente preclusa alla luce del principio innanzi richiamato, non può essere verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con la conseguente inefficacia degli atti del giudizio per inidoneità della domanda alla prosecuzione del procedimento.
Conformemente a quanto statuito dalla S.C. sul punto, infatti, nel rito del lavoro, il procedimento può essere deciso con una pronuncia di mero rito, ricognitiva della inidoneità della domanda a determinare la prosecuzione del giudizio, allorquando il convenuto non si costituisca e il giudice non sia in grado di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione in giudizio del ricorso notificato (Cass. Civ. Sez Lavoro 13.08.2008 n. 21587; Cass. Civ. Sez Lavoro
04.02.2015 n. 2005).
Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 04/04/2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli