Art. 3.
Il Consorzio e' costituito e il suo statuto approvato con decreto Reale su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici; il decreto dev'essere pubblicato, assieme allo statuto, nella Gazzetta ufficiale del Regno e nei Bollettini ufficiali delle Prefetture, presso le quali sono iscritte le singole Societa' costituenti il consorzio.
Contro il diniego del decreto di costituzione del Consorzio e contro la negata approvazione in tutto o in parte dello statuto, e' ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.
Le norme del presente articolo sono osservate anche per le eventuali modificazioni dello statuto.
Il Consorzio e' costituito e il suo statuto approvato con decreto Reale su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici; il decreto dev'essere pubblicato, assieme allo statuto, nella Gazzetta ufficiale del Regno e nei Bollettini ufficiali delle Prefetture, presso le quali sono iscritte le singole Societa' costituenti il consorzio.
Contro il diniego del decreto di costituzione del Consorzio e contro la negata approvazione in tutto o in parte dello statuto, e' ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.
Le norme del presente articolo sono osservate anche per le eventuali modificazioni dello statuto.