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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10054/2024 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Parte_1 P.IVA_1
RA e IN RA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Di Salvo;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e Controparte_3 P.IVA_4 difesa dall'avv. Maria Rosaria Maggio;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 5 dicembre 2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato l'1 luglio 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29620249023573847/000 con cui Controparte_4
le richiedeva il pagamento dei crediti dell' contenuti nelle cartelle di
[...] CP_2 pagamento n. 29620140009132452000, n. 29620140032742324000, n. 29620150036839054000 e n.
29620150053981075000 e del credito dell' portato dall'avviso di addebito n. CP_1
59620240002304223000, chiedendo che ne venga dichiarata l'estinzione per prescrizione. A sostegno della domanda la ricorrente ha sostenuto che, anche laddove risultasse provata la notifica degli atti impositivi, successivamente alla stessa sarebbe trascorso un termine superiore a cinque anni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 maggio 2025 l' ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, evidenziando di aver ritualmente notificato l'avviso di addebito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla successiva attività di esazione del credito in quanto di competenza del concessionario e, in ogni caso, ricordando le sospensioni del decorso dei termini prescrizionali ad opera della normativa sul Covid-19 (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 maggio 2025 l' in via preliminare, ha CP_2 eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire;
in subordine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'impugnazione dell'intimazione di pagamento, quale atto del concessionario, e più in generale rispetto all'attività di esazione del credito, di esclusiva competenza del concessionario;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la piena conoscenza dei crediti da parte della debitrice sia per l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca già rigettata da questo
Tribunale, che per la presentazione d'istanza di definizione agevolata, dalla quale successivamente decadeva per mancato adempimento (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 maggio 2025 Controparte_4
ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando di aver interrotto il decorso del
[...] termine prescrizionale anche in considerazioni dei periodi di sospensione previsti dalla normativa sul Covid-19 (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sulla notifica degli atti impositivi.
2 In via assolutamente preliminare questo giudice ritiene utile evidenziare come la ricorrente non abbia allegato l'omessa notifica degli atti impositivi di cui si discute, cosicché tale circostanza va ritenuta pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
D'altra parte, il principio dell'onere della prova trova applicazione esclusivamente in relazione ai fatti compiutamente allegati e specificamente contestati in giudizio: per essere più chiari con riferimento al caso concreto, l' ed il concessionario non vanno ritenuti onerati di CP_1 dimostrare la notifica dell'avviso di addebito e delle cartelle di pagamento, visto che dall'esame complessivo del ricorso la contestazione della ricorrente riguarda esclusivamente la prescrizione maturata successivamente alle suddette modifiche (cfr. ricorso, prestando attenzione all'evidente insufficienza dell'espressione “asseritamente notificati” utilizzata a pagina 5 dell'atto introduttivo).
In ogni caso, peraltro, va rilevato come i due convenuti abbiano fornito la prova delle notifiche di tutti gli atti impositivi (cfr. allegati alle due memorie di costituzione).
Ciò detto, va esaminata l'unica questione effettivamente controversa, cioè l'eccezione di prescrizione concernente il periodo successivo alle notifiche degli atti impositivi.
L'avviso di addebito n. 59620240002304223000.
L'avviso di addebito risulta notificato il 18 settembre 2014, cosicché il credito alla data del
18 settembre 2019, cioè dopo cinque anni, risultava irrimediabilmente prescritto, non trovando applicazione, quindi, la normativa emergenziale del Covid-19.
Il concessionario, d'altra parte, non ha allegato, né documentato alcun atto interruttivo.
Il credito dell' dunque, va dichiarato insussistente perché estinto per prescrizione. CP_1
Cartella di pagamento n. 29620140009132452000.
Tale atto veniva notificato l'1 luglio 2014 e, secondo il concessionario, il decorso del termine prescrizionale sarebbe stato interrotto con le intimazioni del 2 febbraio 2019, del 14 marzo 2023
e del 21 maggio 2024.
Il primo atto interruttivo, tuttavia, pur citato da , non Controparte_4 risulta versato in atti (cfr. allegati della memoria di costituzione, nonché il silenzio serbato sul punto dal concessionario con le note conclusionali all'esito dell'ordinanza del 5 giugno 2025 con cui questo giudice lo sollecitava a verificare ed evidenziare l'atto in questione).
Visto che tra la notifica della cartella (1 luglio 2014) ed il primo atto interruttivo validamente notificato (14 marzo 2023) decorreva un termine superiore a cinque anni, il credito va dichiarato prescritto, rimanendo irrilevante sia la domanda di definizione agevolata
3 presentata soltanto in data successiva (cioè il 19 aprile 2023, allorquando l'estinzione per prescrizione era già maturata), sia la sentenza n. 383/2018 con cui il Tribunale, pur adottando la formula di rigetto del ricorso, non esaminava la questione relativa alla sussistenza del credito (con la conseguenza che debba escludersi, ad ogni effetto, la formazione di un giudicato sull'esistenza del credito controverso).
Cartella di pagamento n. 29620140032742324000.
Tale atto veniva notificato l'1 luglio 2014 e, secondo il concessionario, il decorso del termine prescrizionale sarebbe stato interrotto con le intimazioni del 2 febbraio 2019, del 14 marzo 2023
e del 21 maggio 2024.
Anche in questo caso, però, il primo atto interruttivo, pur citato da Controparte_4
, non risulta versato in atti (cfr. allegati della memoria di costituzione, nonché il
[...] silenzio serbato sul punto dal concessionario con le note conclusionali all'esito dell'ordinanza del 5 giugno 2025 con cui questo giudice lo sollecitava a verificare ed evidenziare l'atto in questione).
Pertanto, alla luce delle considerazioni già svolte per la cartella precedente, il credito va dichiarato prescritto.
Cartella di pagamento n. 29620150036839054000.
Tale atto veniva notificato il 7 settembre 2016 ed il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto con le intimazioni del 16 febbraio 2022, del 14 marzo 2023 e del 21 maggio 2024.
A questo punto però, occorre considerare le sospensioni previste dalla normativa sul
Covid-19.
L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che,
4 ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni.
Applicando le superiori sospensioni, l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata perché non è mai decorso un termine pari a cinque anni senza le rilevate sospensioni ed interruzioni.
Cartella di pagamento n. 29620150053981075000
Tale atto veniva notificato il 28 settembre 2016 ed il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto con le intimazioni del 16 febbraio 2022, del 14 marzo 2023 e del 21 maggio
2024.
Applicando anche in questo caso le sospensioni previste dalla normativa sul Covid-19 (vedi sopra), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo della causa (parziale soccombenza reciproca), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• dichiara prescritti i crediti contenuti nelle cartelle di pagamento n.
29620140009132452000 e n. 29620140032742324000 e nell'avviso di addebito n.
59620240002304223000;
• rigetta l'opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 29620150036839054000 e n.
29620150053981075000; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
FA NT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10054/2024 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Parte_1 P.IVA_1
RA e IN RA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Di Salvo;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e Controparte_3 P.IVA_4 difesa dall'avv. Maria Rosaria Maggio;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 5 dicembre 2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato l'1 luglio 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29620249023573847/000 con cui Controparte_4
le richiedeva il pagamento dei crediti dell' contenuti nelle cartelle di
[...] CP_2 pagamento n. 29620140009132452000, n. 29620140032742324000, n. 29620150036839054000 e n.
29620150053981075000 e del credito dell' portato dall'avviso di addebito n. CP_1
59620240002304223000, chiedendo che ne venga dichiarata l'estinzione per prescrizione. A sostegno della domanda la ricorrente ha sostenuto che, anche laddove risultasse provata la notifica degli atti impositivi, successivamente alla stessa sarebbe trascorso un termine superiore a cinque anni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 19 maggio 2025 l' ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, evidenziando di aver ritualmente notificato l'avviso di addebito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla successiva attività di esazione del credito in quanto di competenza del concessionario e, in ogni caso, ricordando le sospensioni del decorso dei termini prescrizionali ad opera della normativa sul Covid-19 (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 maggio 2025 l' in via preliminare, ha CP_2 eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire;
in subordine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'impugnazione dell'intimazione di pagamento, quale atto del concessionario, e più in generale rispetto all'attività di esazione del credito, di esclusiva competenza del concessionario;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la piena conoscenza dei crediti da parte della debitrice sia per l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca già rigettata da questo
Tribunale, che per la presentazione d'istanza di definizione agevolata, dalla quale successivamente decadeva per mancato adempimento (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 maggio 2025 Controparte_4
ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando di aver interrotto il decorso del
[...] termine prescrizionale anche in considerazioni dei periodi di sospensione previsti dalla normativa sul Covid-19 (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sulla notifica degli atti impositivi.
2 In via assolutamente preliminare questo giudice ritiene utile evidenziare come la ricorrente non abbia allegato l'omessa notifica degli atti impositivi di cui si discute, cosicché tale circostanza va ritenuta pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
D'altra parte, il principio dell'onere della prova trova applicazione esclusivamente in relazione ai fatti compiutamente allegati e specificamente contestati in giudizio: per essere più chiari con riferimento al caso concreto, l' ed il concessionario non vanno ritenuti onerati di CP_1 dimostrare la notifica dell'avviso di addebito e delle cartelle di pagamento, visto che dall'esame complessivo del ricorso la contestazione della ricorrente riguarda esclusivamente la prescrizione maturata successivamente alle suddette modifiche (cfr. ricorso, prestando attenzione all'evidente insufficienza dell'espressione “asseritamente notificati” utilizzata a pagina 5 dell'atto introduttivo).
In ogni caso, peraltro, va rilevato come i due convenuti abbiano fornito la prova delle notifiche di tutti gli atti impositivi (cfr. allegati alle due memorie di costituzione).
Ciò detto, va esaminata l'unica questione effettivamente controversa, cioè l'eccezione di prescrizione concernente il periodo successivo alle notifiche degli atti impositivi.
L'avviso di addebito n. 59620240002304223000.
L'avviso di addebito risulta notificato il 18 settembre 2014, cosicché il credito alla data del
18 settembre 2019, cioè dopo cinque anni, risultava irrimediabilmente prescritto, non trovando applicazione, quindi, la normativa emergenziale del Covid-19.
Il concessionario, d'altra parte, non ha allegato, né documentato alcun atto interruttivo.
Il credito dell' dunque, va dichiarato insussistente perché estinto per prescrizione. CP_1
Cartella di pagamento n. 29620140009132452000.
Tale atto veniva notificato l'1 luglio 2014 e, secondo il concessionario, il decorso del termine prescrizionale sarebbe stato interrotto con le intimazioni del 2 febbraio 2019, del 14 marzo 2023
e del 21 maggio 2024.
Il primo atto interruttivo, tuttavia, pur citato da , non Controparte_4 risulta versato in atti (cfr. allegati della memoria di costituzione, nonché il silenzio serbato sul punto dal concessionario con le note conclusionali all'esito dell'ordinanza del 5 giugno 2025 con cui questo giudice lo sollecitava a verificare ed evidenziare l'atto in questione).
Visto che tra la notifica della cartella (1 luglio 2014) ed il primo atto interruttivo validamente notificato (14 marzo 2023) decorreva un termine superiore a cinque anni, il credito va dichiarato prescritto, rimanendo irrilevante sia la domanda di definizione agevolata
3 presentata soltanto in data successiva (cioè il 19 aprile 2023, allorquando l'estinzione per prescrizione era già maturata), sia la sentenza n. 383/2018 con cui il Tribunale, pur adottando la formula di rigetto del ricorso, non esaminava la questione relativa alla sussistenza del credito (con la conseguenza che debba escludersi, ad ogni effetto, la formazione di un giudicato sull'esistenza del credito controverso).
Cartella di pagamento n. 29620140032742324000.
Tale atto veniva notificato l'1 luglio 2014 e, secondo il concessionario, il decorso del termine prescrizionale sarebbe stato interrotto con le intimazioni del 2 febbraio 2019, del 14 marzo 2023
e del 21 maggio 2024.
Anche in questo caso, però, il primo atto interruttivo, pur citato da Controparte_4
, non risulta versato in atti (cfr. allegati della memoria di costituzione, nonché il
[...] silenzio serbato sul punto dal concessionario con le note conclusionali all'esito dell'ordinanza del 5 giugno 2025 con cui questo giudice lo sollecitava a verificare ed evidenziare l'atto in questione).
Pertanto, alla luce delle considerazioni già svolte per la cartella precedente, il credito va dichiarato prescritto.
Cartella di pagamento n. 29620150036839054000.
Tale atto veniva notificato il 7 settembre 2016 ed il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto con le intimazioni del 16 febbraio 2022, del 14 marzo 2023 e del 21 maggio 2024.
A questo punto però, occorre considerare le sospensioni previste dalla normativa sul
Covid-19.
L'art. 37 del d.l. 18/2020 stabilisce, al primo comma, che sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 e, al secondo comma, che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
L'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020, invece, stabilisce che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che,
4 ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per 182 giorni.
Applicando le superiori sospensioni, l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata perché non è mai decorso un termine pari a cinque anni senza le rilevate sospensioni ed interruzioni.
Cartella di pagamento n. 29620150053981075000
Tale atto veniva notificato il 28 settembre 2016 ed il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto con le intimazioni del 16 febbraio 2022, del 14 marzo 2023 e del 21 maggio
2024.
Applicando anche in questo caso le sospensioni previste dalla normativa sul Covid-19 (vedi sopra), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo della causa (parziale soccombenza reciproca), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• dichiara prescritti i crediti contenuti nelle cartelle di pagamento n.
29620140009132452000 e n. 29620140032742324000 e nell'avviso di addebito n.
59620240002304223000;
• rigetta l'opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 29620150036839054000 e n.
29620150053981075000; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
FA NT
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