Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3603/2020 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3603/2020 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Salerno alla via Giovanni De Falco n. 3/5, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Antonio Ingenito, che, congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Carlo Maria Ingenito, lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'avvocato Renato Magaldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per Notaio redatta in Treviso in data 18-12- Persona_1
2014, rep. n. 186905, racc. n. 30367.
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI
pag. 1
12-2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 149 c.p.c. in data 21-7-2020, Parte_1 evocava in giudizio, nella qualità indicata, al fine di sentirla Controparte_1 condannare ai sensi degli artt. 283 co. 1 lett. a), 286 e 287 d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 11-8-2018, alle ore
17.30, in Boscoreale alla via Settetermini.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in prossimità dell'incrocio che conduce alla sua abitazione - e un'auto di colore scuro, che procedeva in direzione Boscoreale si era fermata per consentire l'attraversamento -, giunto al centro della carreggiata, veniva investito da un'auto di grossa cilindrata di colore bianco;
tale auto procedeva a forte velocità nella stessa direzione di marcia della prima auto fermatasi per consentire l'attraversamento; il conducente dell'auto investitrice si allontanava immediatamente senza prestare soccorso, non consentendo l'identificazione; l'attore rovinava al suolo e riportava gravi lesioni personali, per le quali veniva soccorso e condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase;
il 12-8-2018 veniva ricoverato all'ospedale “A. Cardarelli” di
Napoli per intervento chirurgico;
aveva presentato querela per l'individuazione del responsabile del sinistro, per i reati di lesioni colpose ed omissione di soccorso, ma il relativo procedimento era stato archiviato;
aveva richiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 283 del d.lgs. 209/2005 e inoltrato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ma senza ottenere riscontro.
Instauratori il contraddittorio, l'impresa assicuratrice eccepiva l'improponibilità,
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione ed il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda nonché la quantificazione dei danni lamentati.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa o, in subordine, la condanna entro i limiti della garanzia e del massimale previsto di euro 5.000.000,00.
pag. 2 Espletata l'istruttoria e riservata la causa in decisione, con ordinanza del 13-11-2024 la causa veniva rimessa sul ruolo, previo rilievo d'ufficio della mancanza della procura ai difensori costituiti per l'attore e invito delle parti a dedurre in proposito.
2. La domanda va dichiarata inammissibile, atteso che i difensori dell'attore si sono costituiti in assenza della procura alle liti.
Nel fascicolo di parte cartaceo è stata depositata “la velina” dell'atto di citazione con indicazione, a margine della prima pagina, della presenza del mandato sull'originale e – come prima evidenziato – è stato poi depositato (dopo la remissione della causa sul ruolo, in data 19-11-2024) l'atto di citazione in originale con la procura a margine.
La S.C., risolvendo un contrasto esistente in giurisprudenza fra diverse interpretazioni, di cui una di segno contrario e in precedenza condivisa dal giudicante, con sentenza resa a sezioni unite, n. 37434, in data 21-12-2022, ha affermato il principio secondo il quale
“L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n.
69 del 2009, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”.
Secondo tale interpretazione – confermata anche da Cass. civ., sentenza n. 28251 del
9-10-2023 – tenuto conto anche del nuovo testo normativo dell'art. 182 c.p.c. introdotto con d.lgs. n. 149 del 10-10-2022 dell'art. 182, che ha previsto l'ipotesi della mancanza della procura, per i procedimenti instaurati dopo la novella del 2009 non può essere sanata l'inesistenza o la mancanza in atti della procura riferendosi la norma ai casi di nullità della procura e alla mancanza della procura sostanziale.
Pertanto, a nulla rileva la circostanza – allegata dalla difesa dell'attore in comparsa conclusionale – che la procura alle liti era stata posta sull'originale dell'atto di citazione notificato e che, quindi, la procura era esistente ma per mera dimenticanza non era depositata, essendo esclusa la sanabilità della costituzione in caso di mancanza di procura.
Ogni altra questione resta assorbita.
3. In ragione del contrasto giurisprudenziale descritto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., quale
[...] Controparte_1
pag. 3 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la domanda inammissibile;
B) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
C) pone le spese di c.t.u a carico di . Parte_1
Torre Annunziata, 22 gennaio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 4