Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2025, n. 180
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Sentenza 23 gennaio 2025

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Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, in persona del giudice monocratico, ha pronunciato sentenza nel giudizio promosso da un attore contro un'impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. L'attore, lamentando di essere stato investito da un'auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali in data 11 agosto 2018, chiedeva il risarcimento dei danni subiti, ai sensi degli artt. 283, 286 e 287 del d.lgs. 209/2005. Esponeva che il conducente dell'auto investitrice si era allontanato senza prestare soccorso, rendendo impossibile l'identificazione, e che, nonostante la presentazione di querela per lesioni colpose e omissione di soccorso, il procedimento penale era stato archiviato. L'attore aveva altresì richiesto il risarcimento all'impresa convenuta, senza tuttavia ricevere riscontro. La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva l'improponibilità, improcedibilità e inammissibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione e il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la fondatezza e la quantificazione dei danni.

Il Tribunale ha dichiarato la domanda inammissibile, ritenendo che i difensori dell'attore si fossero costituiti in assenza della procura alle liti. Sebbene sia stato successivamente depositato l'atto di citazione originale con la procura a margine, il giudice ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 37434/2022), secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, riferendosi la norma ai casi di nullità della procura e alla mancanza della procura sostanziale. Pertanto, la circostanza che la procura fosse stata apposta sull'originale notificato ma non depositata per mera dimenticanza è irrilevante ai fini della sanabilità della costituzione. Ogni altra questione è stata dichiarata assorbita. In ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, il Tribunale ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ponendo le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2025, n. 180
    Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
    Numero : 180
    Data del deposito : 23 gennaio 2025

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