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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5898/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
BELLOPEDE GIUSEPPE, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
e , elettivamente domiciliate presso lo Controparte_1 Controparte_2 studio dell'avv. SCORPIO LUIGI, il quale le rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/08/2023, il ricorrente ha esposto: - che con sentenza del
22.03.2022 l'intestato Tribunale, recependo l'accordo delle parti, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la e l'istante; - che in detta sede le parti stabilivano, a CP_1 carico del ricorrente, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 350,00 mensili da CP_2 versare direttamente alla stessa, la quale avrebbe dovuto provvedere ad informare due volte l'anno il padre circa gli esami sostenuti;
- che, invece, ha escluso il padre dalla propria vita;
- che la CP_2
1 stessa non solo non lo ha informato circa l'andamento della propria carriera universitaria ma non l'ha nemmeno reso partecipe di aver trovato lavoro presso il Mc Donald's; - che la casa coniugale, lasciata dalla per unirsi alla sua compagna, è divenuta ritrovo occasionale di e dei suoi amici;
CP_1 CP_2
- che fattori quali l'abbandono del percorso universitario e la raggiunta autonomia economica di CP_2 sono requisiti idonei per la revoca di ogni beneficio di carattere economico;
- che si rende necessario anche revocare l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla la quale, allo stato, convive con CP_1 la compagna in un altro luogo.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto modificarsi le condizioni del divorzio nel senso di revocare il contributo di mantenimento previsto a proprio carico in favore della figlia della coppia,
, e revocare, altresì, l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, CP_2 CP_1
[...]
Con comparsa di risposta, depositata in data 22.11.2023, si sono costituite le resistenti le quali, opponendosi alla domanda del ricorrente, hanno esposto: - che la vive stabilmente presso CP_1 la ex casa coniugale con la figlia;
- che entrambe percepiscono un reddito minimo che non CP_2 consente loro di locare un immobile;
- che la prima figlia della coppia, lavora a Bologna e Per_1 rientra nel fine settimana, ricongiungendosi alla mamma e alla sorella presso la casa coniugale;
- che l'intento del è quello di mettere fuori casa l'ex moglie e le figlie al fine di fittare Parte_1
l'immobile e incassare altri soldi;
- che ha un contratto part-time di tre ore al giorno dal lunedì CP_2 al sabato presso il McDonald's e percepisce circa € 400-500 al mese;
- che i continui litigi con il padre e lo stress psicologico sul profitto universitario hanno indotto a sospendere gli studi;
- CP_2 che il è morbosamente legato al denaro e alle cose, al punto da continuare ad introdursi Parte_1 furtivamente nella casa coniugale anche dopo l'assegnazione della stessa alla resistente.
Tanto premesso, le odierne resistenti hanno chiesto il rigetto delle domande di revoca avanzate da parte ricorrente.
All'udienza del 24.11.2023, disposta per la comparizione personale delle parti, stante l'assenza di provvedimenti provvisori da adottare, il giudice delegato ha riservato la causa in decisione.
Previa rimessione sul ruolo (cfr. ordinanza del 23.07.2024) al fine di sottoporre al contradditorio tra le parti tre ulteriori questioni, tra cui la tardività della costituzione di parte resistente, la causa era riservata alla decisione del Collegio.
In via preliminare, va disattesa l'istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente, tenuto conto della tardività della costituzione di parte resistente, con tutte le conseguenze di legge.
Ciò posto, con riguardo alla figlia della coppia, , occorre osservare quanto segue. CP_2
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che la stessa ha sospeso gli studi universitari (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e pag. 3 della comparsa conclusionale), si è
2 impegnata in diverse attività lavorative (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24.11.2023, dove la resistente, , ha dichiarato di avere un contratto part-time per tre anni, con una Controparte_2 retribuzione mensile di € 500,00; cfr. altresì il certificato del Centro per l'Impiego prodotto da parte resistente) e si è licenziata dal mio attuale lavoro perché sto facendo il concorso in polizia penitenziaria (cfr. dichiarazioni rese all'udienza dell'08.10.2024).
Tanto premesso, tenuto conto dell'età di (24 anni), del titolo di studio dalla stessa CP_2 posseduto (diploma superiore), della capacità lavorativa da questa dimostrata (a ben vedere, dal certificato del Centro per l'Impiego prodotto in atti da parte resistente emerge che è entrata nel CP_2 mondo del lavoro già nel 2018, con diversi contratti a termine) e del fatto che la stessa, così come dedotto dalla difesa di parte resistente, ha sospeso il percorso di studi universitari, deve ritenersi che la domanda di revoca avanzata da parte ricorrente sia fondata.
In ordine alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, invece, va rilevato quanto segue.
Dagli atti di causa (cfr. ordinanza del 23.07.2024) è emerso che tale assegnazione non è stata oggetto di esplicita previsione in sede di divorzio ma che la casa coniugale fu assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario della figlia , allora minore, solo con gli accordi di separazione. CP_2
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che “con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro;
pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, che sia anche comproprietario dell'immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l'assegnazione, non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene. In assenza quindi di una specifica previsione circa la casa familiare nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve perciò ritenersi che il diritto de quo sia automaticamente venuto meno” (cfr. Cass. n. 7425 del
2025).
Applicando, al caso di specie, tali principi, che questo Tribunale condivide ed intende fare propri, va disattesa la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in quanto detto beneficio – previsto in sede di separazione ma non riconfermato con la sentenza di divorzio – è già venuto meno.
Invero, i rapporti tra l'ex coniuge, proprietario della casa familiare, e l'ex coniuge, assegnatario della stessa, sono regolati dalle norme in tema di proprietà (cfr. ex multis, Cass. n. 2210 del 2009,
Cass. n. 9689 del 2000).
Avuto riguardo alla natura della controversia ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al n. 5898/2023, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando:
- revoca il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia della coppia,
; CP_2
- rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
BELLOPEDE GIUSEPPE, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
e , elettivamente domiciliate presso lo Controparte_1 Controparte_2 studio dell'avv. SCORPIO LUIGI, il quale le rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/08/2023, il ricorrente ha esposto: - che con sentenza del
22.03.2022 l'intestato Tribunale, recependo l'accordo delle parti, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la e l'istante; - che in detta sede le parti stabilivano, a CP_1 carico del ricorrente, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 350,00 mensili da CP_2 versare direttamente alla stessa, la quale avrebbe dovuto provvedere ad informare due volte l'anno il padre circa gli esami sostenuti;
- che, invece, ha escluso il padre dalla propria vita;
- che la CP_2
1 stessa non solo non lo ha informato circa l'andamento della propria carriera universitaria ma non l'ha nemmeno reso partecipe di aver trovato lavoro presso il Mc Donald's; - che la casa coniugale, lasciata dalla per unirsi alla sua compagna, è divenuta ritrovo occasionale di e dei suoi amici;
CP_1 CP_2
- che fattori quali l'abbandono del percorso universitario e la raggiunta autonomia economica di CP_2 sono requisiti idonei per la revoca di ogni beneficio di carattere economico;
- che si rende necessario anche revocare l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla la quale, allo stato, convive con CP_1 la compagna in un altro luogo.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto modificarsi le condizioni del divorzio nel senso di revocare il contributo di mantenimento previsto a proprio carico in favore della figlia della coppia,
, e revocare, altresì, l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, CP_2 CP_1
[...]
Con comparsa di risposta, depositata in data 22.11.2023, si sono costituite le resistenti le quali, opponendosi alla domanda del ricorrente, hanno esposto: - che la vive stabilmente presso CP_1 la ex casa coniugale con la figlia;
- che entrambe percepiscono un reddito minimo che non CP_2 consente loro di locare un immobile;
- che la prima figlia della coppia, lavora a Bologna e Per_1 rientra nel fine settimana, ricongiungendosi alla mamma e alla sorella presso la casa coniugale;
- che l'intento del è quello di mettere fuori casa l'ex moglie e le figlie al fine di fittare Parte_1
l'immobile e incassare altri soldi;
- che ha un contratto part-time di tre ore al giorno dal lunedì CP_2 al sabato presso il McDonald's e percepisce circa € 400-500 al mese;
- che i continui litigi con il padre e lo stress psicologico sul profitto universitario hanno indotto a sospendere gli studi;
- CP_2 che il è morbosamente legato al denaro e alle cose, al punto da continuare ad introdursi Parte_1 furtivamente nella casa coniugale anche dopo l'assegnazione della stessa alla resistente.
Tanto premesso, le odierne resistenti hanno chiesto il rigetto delle domande di revoca avanzate da parte ricorrente.
All'udienza del 24.11.2023, disposta per la comparizione personale delle parti, stante l'assenza di provvedimenti provvisori da adottare, il giudice delegato ha riservato la causa in decisione.
Previa rimessione sul ruolo (cfr. ordinanza del 23.07.2024) al fine di sottoporre al contradditorio tra le parti tre ulteriori questioni, tra cui la tardività della costituzione di parte resistente, la causa era riservata alla decisione del Collegio.
In via preliminare, va disattesa l'istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente, tenuto conto della tardività della costituzione di parte resistente, con tutte le conseguenze di legge.
Ciò posto, con riguardo alla figlia della coppia, , occorre osservare quanto segue. CP_2
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che la stessa ha sospeso gli studi universitari (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e pag. 3 della comparsa conclusionale), si è
2 impegnata in diverse attività lavorative (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24.11.2023, dove la resistente, , ha dichiarato di avere un contratto part-time per tre anni, con una Controparte_2 retribuzione mensile di € 500,00; cfr. altresì il certificato del Centro per l'Impiego prodotto da parte resistente) e si è licenziata dal mio attuale lavoro perché sto facendo il concorso in polizia penitenziaria (cfr. dichiarazioni rese all'udienza dell'08.10.2024).
Tanto premesso, tenuto conto dell'età di (24 anni), del titolo di studio dalla stessa CP_2 posseduto (diploma superiore), della capacità lavorativa da questa dimostrata (a ben vedere, dal certificato del Centro per l'Impiego prodotto in atti da parte resistente emerge che è entrata nel CP_2 mondo del lavoro già nel 2018, con diversi contratti a termine) e del fatto che la stessa, così come dedotto dalla difesa di parte resistente, ha sospeso il percorso di studi universitari, deve ritenersi che la domanda di revoca avanzata da parte ricorrente sia fondata.
In ordine alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, invece, va rilevato quanto segue.
Dagli atti di causa (cfr. ordinanza del 23.07.2024) è emerso che tale assegnazione non è stata oggetto di esplicita previsione in sede di divorzio ma che la casa coniugale fu assegnata alla ricorrente in quanto genitore collocatario della figlia , allora minore, solo con gli accordi di separazione. CP_2
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che “con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro;
pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, che sia anche comproprietario dell'immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l'assegnazione, non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene. In assenza quindi di una specifica previsione circa la casa familiare nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve perciò ritenersi che il diritto de quo sia automaticamente venuto meno” (cfr. Cass. n. 7425 del
2025).
Applicando, al caso di specie, tali principi, che questo Tribunale condivide ed intende fare propri, va disattesa la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in quanto detto beneficio – previsto in sede di separazione ma non riconfermato con la sentenza di divorzio – è già venuto meno.
Invero, i rapporti tra l'ex coniuge, proprietario della casa familiare, e l'ex coniuge, assegnatario della stessa, sono regolati dalle norme in tema di proprietà (cfr. ex multis, Cass. n. 2210 del 2009,
Cass. n. 9689 del 2000).
Avuto riguardo alla natura della controversia ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al n. 5898/2023, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando:
- revoca il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia della coppia,
; CP_2
- rigetta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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