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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 31/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
Nella causa civile promossa da
, nato a [...], Stato del Paraná, Parte_1
Brasile, il 25 settembre 1971 (C.F. ), residente a [...]. Sen. C.F._1
Salgado Filho, 4680, 81570-001, BA, Stato del Paraná, Brasile e
[...]
, nato a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 6 Parte_2
maggio 1999 (C.F. ), residente a [...]da C.F._2
Costa, 470B, 81540-090, BA, Stato del Paraná, Brasile ed elettivamente domiciliati a Roma, in Via Giulia 66, presso lo studio degli Avv.ti Eugenio
Tamborlini (C.F. ) ed (C.F. C.F._3 Parte_3
), che li assistono e difendono, anche disgiuntamente in C.F._4
virtù delle procure allegate al ricorso
Ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore, dom.to Controparte_1
in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis (pec:
; Email_1
Resistente
E con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 undecies e ss. c.p.c., depositato in data 24 aprile
2024, i ricorrenti hanno agito nei confronti del (nonché del Controparte_1
, interveniente ex lege) al fine di vedersi accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “a) accertare in capo ai ricorrenti la sussistenza dei requisiti per
l'acquisto della cittadi nanza italiana, e, per l'effetto, b) condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a riconoscere la cittadinanza CP_1
italiana in capo ai ricorrenti nonché a compiere tutti gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante
l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
c) ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
Considerato che
l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si chiede che sia tenuta nella forma della trattazione scritta, con concessione del termine per il deposito di note contenti le istanze e conclusioni”.
I predetti hanno, dunque, chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che il loro discendente era il Sig. cittadino italiano nato a Persona_1
Parcines (BZ) il 9 febbraio 1905 (doc. 2) e successivamente emigrato in Brasile in data 4 maggio 1926, quando la sua regione di provenienza era già diventata italiana, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come evincentesi dal
Pag. 2 di 10 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del
Ministero della Giustizia della Repubblica Brasiliana (doc. 10);
- che il Sig. si era coniugato con la Sig. (doc. 3) e che Persona_1 Per_2
dal matrimonio nasceva, il 20 maggio 1946, (doc. 4), la quale si Persona_3
sposava con (doc. 5); che dal matrimonio nasceva Parte_1
odierno ricorrente, in data 25 settembre 1971, a Parte_1
BA, Stato del Paraná, Brasile (doc. 6); che, infine, dall'unione tra quest'ultimo e la compagna , nasceva Controparte_3 Parte_2
, odierno ricorrente, in data 6 maggio 1999 a BA, Stato del Paraná,
[...]
Brasile (docc. 7 e 8);
- che, dunque, i predetti ricorrenti erano di diritto, iure sanguinis, cittadini italiani, in quanto discendenti per trasmissione diretta da avo italiano, la cui cittadinanza era comprovata dall'atto di nascita rilasciato dalla Parrocchia dei SS.
Pietro e Paolo Apostoli di Bolzano (doc. 2), nonché da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della giustizia e sicurezza pubblica –
Segreteria nazionale di giustizia – Dipartimento di migrazioni del Brasile;
- che la prospettata linea di discendenza iure sanguinis era paterna ed, in quanto tale, postulava la mera applicazione della legge vigente in tema di cittadinanza, costituita per il capostipite e per i suoi discendenti dalla legge n. 555/1912 e, succ. abrogazioni intervenute in virtù delle disposizioni di illegittimità del 1975 e
1983 e dalla legge n. 91/1992 e succ. reg. di esecuzione DPR 572/93, attribuente ai ricorrenti il pieno diritto ad ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadini italiani dalla autorità consolare competente del loro paese di residenza che, nel caso in questione, era rappresentata dal Consolato di BA;
- che, nel caso di specie, era stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimoni degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della suesposta discendenza iure sanguinis;
Pag. 3 di 10 - che, in alternativa e sempre in via amministrativa, la vigente legge n. 91/1992 avrebbe consentito di presentare la domanda di riconoscimento iure sanguinis presso un comune italiano dove voler stabilire la propria residenza ed ivi far seguire l'istruttoria finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana (il tutto con il vantaggio di ottenere un riconoscimento della stessa in tempi ragionevoli per la maggiore rapidità di gestione delle pratiche da parte degli uffici municipali rispetto a quelli consolari); che, pertanto, gli odierni ricorrenti presentavano domanda in tal senso ma che quest'ultima alternativa presentava, tuttavia, il limite di non essere alla portata economica di tutti (a causa dei notevoli costi da affrontare per un trasferimento di residenza e per il soggiorno durante il tempo necessario per il percorso amministrativo) ed, inoltre, negli ultimi anni, si era rivelata allarmante a causa della cosiddetta mafia delle cittadinanze che aveva visto vittime migliaia di discendenti di ceppo italiano;
-che, in tale realtà, i ricorrenti, benché non ritenuta condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, avevano adito l'amministrazione resistente pur consapevoli dell'esistenza delle cosiddette code di attesa, senza ottenere alcuna possibilità di accesso alle modalità telematiche previste dal sito consolare attraverso il link per poter prenotarsi ed essere inseriti nelle liste (docc. 11 e 12);
-che in definitiva – pur dovendo, in linea di principio, la domanda essere rivolta ed evasa in via amministrativa (ovvero senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria), incombendo la competenza per il riconoscimento dello status civitatis italiano sul – la conclamata incertezza sui tempi Controparte_1
di evasione delle pratiche presso il Consolato di BA (dal cui sito internet, per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento sulla Privacy, sono stati rimossi gli elenchi contenenti i nomi completi dei richiedenti e da cui, comunque, si evince che sono ora in fase di convocazione solo coloro ai quali siano stati assegnati i numeri da 64.001 a 70.000, e che, invece, i ricorrenti hanno i numeri
91598 e 91599, cfr. doc.12) si traduceva in una lesione dell'interesse vantato dai
Pag. 4 di 10 richiedenti, rappresentata dall'effettivo diniego di riconoscimento del diritto, indi per cui, non sussistendo all'orizzonte tempi certi o, quantomeno, determinabili per il riconoscimento del diritto di cittadinanza dei ricorrenti, l'unica possibilità era rappresentata dall'azione giudiziaria.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 11 giugno 2024, il
[...]
il quale – precisando di non voler contestare l'eventuale CP_1
riconoscimento in capo ai ricorrenti (non avendo ricevuto comunicazione di elementi ostativi a tal riguardo) previa verifica, da parte del Tribunale, della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto a tal fine necessari – ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Ha, inoltre, rappresentato – con riguardo alla presentazione, da parte dei ricorrenti, al competente della domanda di Parte_4
riconoscimento della cittadinanza italiana – la presenza di importanti arretrati, ancora oggi in fase di trattazione, in particolare presso il di BA Parte_5
(per via delle numerose istanze di riconoscimento pendenti nonché della particolare complessità nell'istruttoria dei procedimenti richiedenti ricostruzioni più risalenti), che l'Amministrazione si trovava a dover gestire disponendo, peraltro, di risorse umane estremamente limitate, evidenziando, dunque, i caratteri di criticità ed eccezionalità che il fenomeno in esame aveva assunto negli ultimi anni.
Ha, infine, chiesto – per tutte le ragioni esposte nonché alla luce della mancata resistenza alla domanda nella presente sede processuale – la compensazione delle
Pag. 5 di 10 spese di lite e, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
Con note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 8 luglio 2024,
l'Avvocatura dello Stato rappresentava come dal doc. 11 di parte ricorrente emergeva che la raccomandata era stata inviata dai ricorrenti al di Parte_4
BA all'indirizzo Rua Marechal Deodoro 630, ma che, tuttavia, l'indirizzo del indicato sull'estratto di cui al doc. 12 era Avenida Vicente Parte_4
Machado, 2100 (come anche indicato nella pagina web dello stesso ); Parte_4
rilevava, quindi, parte resistente che i due indirizzi, oltre ad essere diversi, neppure erano vicini, trovandosi a una distanza di 3,4 Km l'uno dall'altro.
Concludeva, pertanto, che da ciò non potesse derivarsi una prova certa in ordine all'effettivo invio della raccomanda al al fine di far decorrere il Parte_4 termine di 730 giorni di cui all'art. 3 D.P.R. n. 362/1994.
Con note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 17 luglio 2024, parte ricorrente replicava che, dal 2022, i servizi consolari si svolgevano presso la nuova sede di “Avenida Vicente Machado 2100”, allegando, a dimostrazione di ciò, l'estratto del sito internet del Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale in cui si descrive la cerimonia d'inaugurazione della nuova sede e l'estratto del sito internet del a BA contenente il Parte_4
messaggio del che comunica l'apertura dei nuovi locali (docc. Parte_6
13 e 14).
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta con le modalità della trattazione scritta il 06.03.2025, a seguito della quale la presente causa è stata trattenuta in decisione.
……………
Pag. 6 di 10 Orbene, ciò posto, nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint
Germain, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al
Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste
Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo
1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al
Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Orbene, ciò posto, si evidenzia, anzitutto, che, attraverso la documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno provato che il loro avo, tale Sig. Per_1
Pag. 7 di 10 nato a [...] in data [...], di nazionalità italiana, sia Per_1
migrato in Brasile, dove è giunto, al porto di Rio de Janeiro, in data 04.05.1926 ovverosia in un periodo successivo rispetto all'entrata in vigore del Trattato di
Saint Germain, avvenuta appunto in data 16 luglio 1920 (doc. 9).
Nessuna problematica, dunque, ponendosi, a riguardo, per quanto sopra esplicitato, essendo il predetto avo divenuto automaticamente cittadino italiano.
Tanto rilevato, si evidenzia, poi, come, dalla documentazione versata in atti, risulti che la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trovi riscontro nella documentazione dagli stessi prodotta. Risulta, in particolare, che: dal matrimonio tra e sia nata (doc. 4); dal matrimonio di Persona_1 Per_2 Persona_3 quest'ultima con (doc. 5) sia nato Parte_1 Parte_1
(doc. 6); dall'unione di fatto tra quest'ultimo e è
[...] Controparte_3
nato (docc. 7 e 8). Parte_2
Ne consegue, dunque, che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con conseguente ordine al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Per quanto, infine, attiene alla necessità della instaurazione del presente giudizio, si evidenzia a riguardo che, in linea generale, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva,
Pag. 8 di 10 giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Nel caso di specie, per altro, si verte in una ipotesi di accertamento di un diritto soggettivo (Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), con conseguente diretto accesso, pertanto, alla tutela giurisdizionale. Vieppiù che, in ogni caso, nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato di avere correttamente tentato di adire la via amministrativa (all'indirizzo originario del solo in seguito mutato), Parte_4
senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro da parte dell'autorità competente.
Sulle spese di lite si ritiene, infine, che sussistano gravi e giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, in assenza di apposita richiesta di condanna da parte dei ricorrenti nei riguardi dell'amministrazione resistente, come anche precisato nelle note di trattazione scritta del 05-03-2025 nelle quali appunto il procuratore dei predetti ha specificato “Da ultimo, si evidenzia che i ricorrenti non hanno mai richiesto la condanna alle spese nei confronti del
resistente” e limitandosi, dunque, a domandare al Tribunale di “a) CP_1
accertare in capo ai ricorrenti la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana, e, per l'effetto, b) condannare il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a riconoscere la cittadinanza italiana in capo CP_4
ai ricorrenti nonché a compiere tutti gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
c) ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile”.
P.Q.M.
Dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente e ad ogni altra autorità amministrativa interessata, di procedere alle
Pag. 9 di 10 iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Trento, 29 marzo 2025
Il Giudice
Laura Di Bernardi
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
Nella causa civile promossa da
, nato a [...], Stato del Paraná, Parte_1
Brasile, il 25 settembre 1971 (C.F. ), residente a [...]. Sen. C.F._1
Salgado Filho, 4680, 81570-001, BA, Stato del Paraná, Brasile e
[...]
, nato a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 6 Parte_2
maggio 1999 (C.F. ), residente a [...]da C.F._2
Costa, 470B, 81540-090, BA, Stato del Paraná, Brasile ed elettivamente domiciliati a Roma, in Via Giulia 66, presso lo studio degli Avv.ti Eugenio
Tamborlini (C.F. ) ed (C.F. C.F._3 Parte_3
), che li assistono e difendono, anche disgiuntamente in C.F._4
virtù delle procure allegate al ricorso
Ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore, dom.to Controparte_1
in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis (pec:
; Email_1
Resistente
E con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 undecies e ss. c.p.c., depositato in data 24 aprile
2024, i ricorrenti hanno agito nei confronti del (nonché del Controparte_1
, interveniente ex lege) al fine di vedersi accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “a) accertare in capo ai ricorrenti la sussistenza dei requisiti per
l'acquisto della cittadi nanza italiana, e, per l'effetto, b) condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a riconoscere la cittadinanza CP_1
italiana in capo ai ricorrenti nonché a compiere tutti gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante
l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
c) ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.
Considerato che
l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si chiede che sia tenuta nella forma della trattazione scritta, con concessione del termine per il deposito di note contenti le istanze e conclusioni”.
I predetti hanno, dunque, chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che il loro discendente era il Sig. cittadino italiano nato a Persona_1
Parcines (BZ) il 9 febbraio 1905 (doc. 2) e successivamente emigrato in Brasile in data 4 maggio 1926, quando la sua regione di provenienza era già diventata italiana, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come evincentesi dal
Pag. 2 di 10 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del
Ministero della Giustizia della Repubblica Brasiliana (doc. 10);
- che il Sig. si era coniugato con la Sig. (doc. 3) e che Persona_1 Per_2
dal matrimonio nasceva, il 20 maggio 1946, (doc. 4), la quale si Persona_3
sposava con (doc. 5); che dal matrimonio nasceva Parte_1
odierno ricorrente, in data 25 settembre 1971, a Parte_1
BA, Stato del Paraná, Brasile (doc. 6); che, infine, dall'unione tra quest'ultimo e la compagna , nasceva Controparte_3 Parte_2
, odierno ricorrente, in data 6 maggio 1999 a BA, Stato del Paraná,
[...]
Brasile (docc. 7 e 8);
- che, dunque, i predetti ricorrenti erano di diritto, iure sanguinis, cittadini italiani, in quanto discendenti per trasmissione diretta da avo italiano, la cui cittadinanza era comprovata dall'atto di nascita rilasciato dalla Parrocchia dei SS.
Pietro e Paolo Apostoli di Bolzano (doc. 2), nonché da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della giustizia e sicurezza pubblica –
Segreteria nazionale di giustizia – Dipartimento di migrazioni del Brasile;
- che la prospettata linea di discendenza iure sanguinis era paterna ed, in quanto tale, postulava la mera applicazione della legge vigente in tema di cittadinanza, costituita per il capostipite e per i suoi discendenti dalla legge n. 555/1912 e, succ. abrogazioni intervenute in virtù delle disposizioni di illegittimità del 1975 e
1983 e dalla legge n. 91/1992 e succ. reg. di esecuzione DPR 572/93, attribuente ai ricorrenti il pieno diritto ad ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadini italiani dalla autorità consolare competente del loro paese di residenza che, nel caso in questione, era rappresentata dal Consolato di BA;
- che, nel caso di specie, era stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimoni degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della suesposta discendenza iure sanguinis;
Pag. 3 di 10 - che, in alternativa e sempre in via amministrativa, la vigente legge n. 91/1992 avrebbe consentito di presentare la domanda di riconoscimento iure sanguinis presso un comune italiano dove voler stabilire la propria residenza ed ivi far seguire l'istruttoria finalizzata al riconoscimento della cittadinanza italiana (il tutto con il vantaggio di ottenere un riconoscimento della stessa in tempi ragionevoli per la maggiore rapidità di gestione delle pratiche da parte degli uffici municipali rispetto a quelli consolari); che, pertanto, gli odierni ricorrenti presentavano domanda in tal senso ma che quest'ultima alternativa presentava, tuttavia, il limite di non essere alla portata economica di tutti (a causa dei notevoli costi da affrontare per un trasferimento di residenza e per il soggiorno durante il tempo necessario per il percorso amministrativo) ed, inoltre, negli ultimi anni, si era rivelata allarmante a causa della cosiddetta mafia delle cittadinanze che aveva visto vittime migliaia di discendenti di ceppo italiano;
-che, in tale realtà, i ricorrenti, benché non ritenuta condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, avevano adito l'amministrazione resistente pur consapevoli dell'esistenza delle cosiddette code di attesa, senza ottenere alcuna possibilità di accesso alle modalità telematiche previste dal sito consolare attraverso il link per poter prenotarsi ed essere inseriti nelle liste (docc. 11 e 12);
-che in definitiva – pur dovendo, in linea di principio, la domanda essere rivolta ed evasa in via amministrativa (ovvero senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria), incombendo la competenza per il riconoscimento dello status civitatis italiano sul – la conclamata incertezza sui tempi Controparte_1
di evasione delle pratiche presso il Consolato di BA (dal cui sito internet, per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento sulla Privacy, sono stati rimossi gli elenchi contenenti i nomi completi dei richiedenti e da cui, comunque, si evince che sono ora in fase di convocazione solo coloro ai quali siano stati assegnati i numeri da 64.001 a 70.000, e che, invece, i ricorrenti hanno i numeri
91598 e 91599, cfr. doc.12) si traduceva in una lesione dell'interesse vantato dai
Pag. 4 di 10 richiedenti, rappresentata dall'effettivo diniego di riconoscimento del diritto, indi per cui, non sussistendo all'orizzonte tempi certi o, quantomeno, determinabili per il riconoscimento del diritto di cittadinanza dei ricorrenti, l'unica possibilità era rappresentata dall'azione giudiziaria.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 11 giugno 2024, il
[...]
il quale – precisando di non voler contestare l'eventuale CP_1
riconoscimento in capo ai ricorrenti (non avendo ricevuto comunicazione di elementi ostativi a tal riguardo) previa verifica, da parte del Tribunale, della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto a tal fine necessari – ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Ha, inoltre, rappresentato – con riguardo alla presentazione, da parte dei ricorrenti, al competente della domanda di Parte_4
riconoscimento della cittadinanza italiana – la presenza di importanti arretrati, ancora oggi in fase di trattazione, in particolare presso il di BA Parte_5
(per via delle numerose istanze di riconoscimento pendenti nonché della particolare complessità nell'istruttoria dei procedimenti richiedenti ricostruzioni più risalenti), che l'Amministrazione si trovava a dover gestire disponendo, peraltro, di risorse umane estremamente limitate, evidenziando, dunque, i caratteri di criticità ed eccezionalità che il fenomeno in esame aveva assunto negli ultimi anni.
Ha, infine, chiesto – per tutte le ragioni esposte nonché alla luce della mancata resistenza alla domanda nella presente sede processuale – la compensazione delle
Pag. 5 di 10 spese di lite e, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
Con note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 8 luglio 2024,
l'Avvocatura dello Stato rappresentava come dal doc. 11 di parte ricorrente emergeva che la raccomandata era stata inviata dai ricorrenti al di Parte_4
BA all'indirizzo Rua Marechal Deodoro 630, ma che, tuttavia, l'indirizzo del indicato sull'estratto di cui al doc. 12 era Avenida Vicente Parte_4
Machado, 2100 (come anche indicato nella pagina web dello stesso ); Parte_4
rilevava, quindi, parte resistente che i due indirizzi, oltre ad essere diversi, neppure erano vicini, trovandosi a una distanza di 3,4 Km l'uno dall'altro.
Concludeva, pertanto, che da ciò non potesse derivarsi una prova certa in ordine all'effettivo invio della raccomanda al al fine di far decorrere il Parte_4 termine di 730 giorni di cui all'art. 3 D.P.R. n. 362/1994.
Con note scritte in sostituzione di udienza, depositate in data 17 luglio 2024, parte ricorrente replicava che, dal 2022, i servizi consolari si svolgevano presso la nuova sede di “Avenida Vicente Machado 2100”, allegando, a dimostrazione di ciò, l'estratto del sito internet del Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale in cui si descrive la cerimonia d'inaugurazione della nuova sede e l'estratto del sito internet del a BA contenente il Parte_4
messaggio del che comunica l'apertura dei nuovi locali (docc. Parte_6
13 e 14).
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta con le modalità della trattazione scritta il 06.03.2025, a seguito della quale la presente causa è stata trattenuta in decisione.
……………
Pag. 6 di 10 Orbene, ciò posto, nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint
Germain, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al
Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste
Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo
1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al
Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Orbene, ciò posto, si evidenzia, anzitutto, che, attraverso la documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno provato che il loro avo, tale Sig. Per_1
Pag. 7 di 10 nato a [...] in data [...], di nazionalità italiana, sia Per_1
migrato in Brasile, dove è giunto, al porto di Rio de Janeiro, in data 04.05.1926 ovverosia in un periodo successivo rispetto all'entrata in vigore del Trattato di
Saint Germain, avvenuta appunto in data 16 luglio 1920 (doc. 9).
Nessuna problematica, dunque, ponendosi, a riguardo, per quanto sopra esplicitato, essendo il predetto avo divenuto automaticamente cittadino italiano.
Tanto rilevato, si evidenzia, poi, come, dalla documentazione versata in atti, risulti che la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trovi riscontro nella documentazione dagli stessi prodotta. Risulta, in particolare, che: dal matrimonio tra e sia nata (doc. 4); dal matrimonio di Persona_1 Per_2 Persona_3 quest'ultima con (doc. 5) sia nato Parte_1 Parte_1
(doc. 6); dall'unione di fatto tra quest'ultimo e è
[...] Controparte_3
nato (docc. 7 e 8). Parte_2
Ne consegue, dunque, che va dichiarato lo status di cittadini italiani dei ricorrenti, con conseguente ordine al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Per quanto, infine, attiene alla necessità della instaurazione del presente giudizio, si evidenzia a riguardo che, in linea generale, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva,
Pag. 8 di 10 giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Nel caso di specie, per altro, si verte in una ipotesi di accertamento di un diritto soggettivo (Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), con conseguente diretto accesso, pertanto, alla tutela giurisdizionale. Vieppiù che, in ogni caso, nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato di avere correttamente tentato di adire la via amministrativa (all'indirizzo originario del solo in seguito mutato), Parte_4
senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro da parte dell'autorità competente.
Sulle spese di lite si ritiene, infine, che sussistano gravi e giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, in assenza di apposita richiesta di condanna da parte dei ricorrenti nei riguardi dell'amministrazione resistente, come anche precisato nelle note di trattazione scritta del 05-03-2025 nelle quali appunto il procuratore dei predetti ha specificato “Da ultimo, si evidenzia che i ricorrenti non hanno mai richiesto la condanna alle spese nei confronti del
resistente” e limitandosi, dunque, a domandare al Tribunale di “a) CP_1
accertare in capo ai ricorrenti la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana, e, per l'effetto, b) condannare il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a riconoscere la cittadinanza italiana in capo CP_4
ai ricorrenti nonché a compiere tutti gli adempimenti a ciò conseguenti, ivi compreso il rilascio della documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana;
c) ordinare all'ufficiale dello stato civile competente o all'Ufficio consolare territorialmente competente per i residenti all'estero di provvedere alle dovute iscrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile”.
P.Q.M.
Dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente e ad ogni altra autorità amministrativa interessata, di procedere alle
Pag. 9 di 10 iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Trento, 29 marzo 2025
Il Giudice
Laura Di Bernardi
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