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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5396/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5396/2024, promossa con ricorso depositato il 23/12/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Nicastro (Cz) il 21.12.1967 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in[...] con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
e
2) Parte_2
Nata a Varese il 20.09.1974 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in[...] con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
i quali hanno contratto matrimonio civile in Castelletto Sopra Ticino in data 7 aprile 2007
(anno 2007 atto n. 7 parte I) separati con sentenza n. 142 pubblicata il 10.03.2025 (passata in giudicato il 10.04.2025, v. documenti in atti). con la seguente figlia maggiorenne:
nata il [...]. Persona_1
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23.12.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.2.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 25.2.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 10.4.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 18.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
- I coniugi concordano nell'affidamento condiviso di (prossima alla maggiore età), la Per_1 quale seguiterà a vivere con la mamma, con la quale è collocata prevalentemente.
- Circa i rapporti tra e il papà, stante la prossima maggiore età della figlia, le parti non Per_1 reputano necessario statuire una rigida regolamentazione, seguitando ad assecondare, come fino ad oggi, i desideri della figlia e i di lei impegni.
- il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento di , Pt_1 Pt_2 Per_1 entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026), provvedendo altresì a sostenere la totalità delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, ludico-sportive…) della figlia.
Ai fini della definizione di spesa straordinaria e relativa regolamentazione circa la preventiva comunicazione e il rimborso, le parti concordano che faranno espresso riferimento alle Linee
Guida sottoscritte, nel febbraio 2018, dal Tribunale di Varese, che si intendono ivi integralmente
richiamate.
- Il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al di lei mantenimento, vista Pt_1 Pt_2
l'attuale disparità reddituale, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma mensile di € 200,00
(duecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026).
pagina 2 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
In particolare, le predette note davano atto dell'intervenuta maggiore età di e Per_1 dell'adempimento di quanto convenuto in sede di separazione in relazione all'acquisto dell'autovettura da parte della Signora e così concludevano: Pt_2
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Castelletto Sopra Ticino in data 21.04.2007, matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2007, Parte I, n. 7, alle condizioni sotto riportate.
1) il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento di , Pt_1 Pt_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026), provvedendo altresì a sostenere la totalità delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, ludico-sportive…) della figlia.
Ai fini della definizione di spesa straordinaria e relativa regolamentazione circa la preventiva comunicazione e il rimborso, le parti concordano che faranno espresso riferimento alle Linee
Guida sottoscritte, nel febbraio 2018, dal Tribunale di Varese, che si intendono ivi integralmente richiamate.
5) Il Signor verserà alla Signora vista l'attuale disparità reddituale, entro il giorno Pt_1 Pt_2
10 di ciascun mese, un assegno divorzile mensile di € 200,00 (duecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 21.04.2007 in
Comune di Castelletto Sopra Ticino, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Castelletto Sopra Ticino (anno 2007, atto n. 7, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5396/2024, promossa con ricorso depositato il 23/12/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Nicastro (Cz) il 21.12.1967 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in[...] con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
e
2) Parte_2
Nata a Varese il 20.09.1974 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in[...] con gli Avv.ti Silvia Bianchi e Veronica Di Gregorio
i quali hanno contratto matrimonio civile in Castelletto Sopra Ticino in data 7 aprile 2007
(anno 2007 atto n. 7 parte I) separati con sentenza n. 142 pubblicata il 10.03.2025 (passata in giudicato il 10.04.2025, v. documenti in atti). con la seguente figlia maggiorenne:
nata il [...]. Persona_1
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23.12.2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.2.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 25.2.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 10.4.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 18.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
- I coniugi concordano nell'affidamento condiviso di (prossima alla maggiore età), la Per_1 quale seguiterà a vivere con la mamma, con la quale è collocata prevalentemente.
- Circa i rapporti tra e il papà, stante la prossima maggiore età della figlia, le parti non Per_1 reputano necessario statuire una rigida regolamentazione, seguitando ad assecondare, come fino ad oggi, i desideri della figlia e i di lei impegni.
- il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento di , Pt_1 Pt_2 Per_1 entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026), provvedendo altresì a sostenere la totalità delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, ludico-sportive…) della figlia.
Ai fini della definizione di spesa straordinaria e relativa regolamentazione circa la preventiva comunicazione e il rimborso, le parti concordano che faranno espresso riferimento alle Linee
Guida sottoscritte, nel febbraio 2018, dal Tribunale di Varese, che si intendono ivi integralmente
richiamate.
- Il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al di lei mantenimento, vista Pt_1 Pt_2
l'attuale disparità reddituale, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma mensile di € 200,00
(duecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026).
pagina 2 di 4 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
In particolare, le predette note davano atto dell'intervenuta maggiore età di e Per_1 dell'adempimento di quanto convenuto in sede di separazione in relazione all'acquisto dell'autovettura da parte della Signora e così concludevano: Pt_2
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Castelletto Sopra Ticino in data 21.04.2007, matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2007, Parte I, n. 7, alle condizioni sotto riportate.
1) il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento di , Pt_1 Pt_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026), provvedendo altresì a sostenere la totalità delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, ludico-sportive…) della figlia.
Ai fini della definizione di spesa straordinaria e relativa regolamentazione circa la preventiva comunicazione e il rimborso, le parti concordano che faranno espresso riferimento alle Linee
Guida sottoscritte, nel febbraio 2018, dal Tribunale di Varese, che si intendono ivi integralmente richiamate.
5) Il Signor verserà alla Signora vista l'attuale disparità reddituale, entro il giorno Pt_1 Pt_2
10 di ciascun mese, un assegno divorzile mensile di € 200,00 (duecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 21.04.2007 in
Comune di Castelletto Sopra Ticino, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Castelletto Sopra Ticino (anno 2007, atto n. 7, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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