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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il
26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APPIERTO GAETANO, Presidente
PICCIN RODOLFO, TO
PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice
in data 24/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T200168 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T200168 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T200168 2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Come sopra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 ottobre 2024, Ricorrente_1 impugnato dell'avviso di accertamento n. TI701T200168/2024, notificatogli da AdE il 15.07.2024, in relazione a IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2017, chiedendone la declaratoria di nullità e/o l'annullamento.
Il contribuente ha lamentato:
la nullità dell'atto per decadenza dell'Agenzia dal potere di accertamento;
la nullità dell'atto per carenza di motivazione;
l'annullamento nel merito per infondatezza della pretesa erariale.
Ricorrente_1, in subordine, ha richiesto la rideterminazione dell'imponibile.
Il tutto con vittoria di spese.
Ritualmente costituitasi, l'Agenzia ha richiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di verifica fiscale, il 16/07/2020 la Guardia di Finanza ha redatto il PVC nei confronti di Società_1 SRL, della quale Ricorrente_1 era socio al 30,37%, con il quale, sulla base della documentazione extracontabile reperita presso i locali aziendali, anche attraverso l'accesso e l'esame dei file contenuti nel
PC in uso all'amministratore della società, in relazione all'anno di imposta 2017 erano individuate operazioni di vendita e di acquisto non contabilizzate o contabilizzate solo in parte.
Ne scaturiva l'avviso di accertamento TI703AE00585/2020 notificato alla società con PEC del
16/10/2020; il 01/03/2021 Società_1 sottoscriveva l'atto di adesione n. Società_2, che non si perfezionava per mancato pagamento della prima rata;
la società era dichiarata fallita il 07/06/2021 Versandosi nell'ipotesi di partecipazione in società di capitali a ristretta base societaria, l'Agenzia ripartiva l'utile non dichiarato in capo ai due soci e con raccomandata del 06/03/2024 notificava al socio Ricorrente_1 l'invito al contraddittorio n. TI7I1T200171/2024 e, successivamente, l'avviso di accertamento impugnato n. TI701T200168-24 (2017): con esso l'Agenzia, rideterminato il reddito d'impresa di
Società_1, recuperava in capo al ricorrente l'omesso versamento di IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale sugli utili extra bilancio accertati in ragione della ristretta base societaria.
Avverso l'atto di recupero, Ricorrente_1 eccepiva la nullità dell'avviso per intervenuta decadenza del potere di accertamento (anno 2017); in particolare, il ricorrente ha sostenuto che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato l'accertamento oltre il termine di legge, poiché l'art. 67, comma 4, d.l. 18/2020 ("Cura Italia") ha sospeso i termini delle attività degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 a causa dell'emergenza Covid-19; il richiamo all'art. 12 d.lgs. 159/2015, limita la sospensione dei termini all'anno in cui si verifica l'evento eccezionale (2020), cosicché la proroga di 85 giorni non può estendersi alle annualità successive.
Il termine ordinario per accertamento relativo all'anno d'imposta 2017 era pertanto scaduto al il 31 dicembre 2023 o, al più tradi, al 2 gennaio 2024: ciò nonostante, l'Agenzia ha notificato al socio Ricorrente_1 l'invito al contraddittorio con raccomandata del 06/03/2024: donde la tardività di esso e la conseguente nullità.
In realtà, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid). (Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960,
Rv. 673835 - 01).
Il che a dire: l'applicazione dell'art. 67, comma 1, d.l. 18/2020 (cd. sospensione COVID), sospende i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni), in riferimento a ogni annualità i cui termini scadono nel periodo esaminato: ne consegue che l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2017, la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 2023, è stata prorogata sino 25 marzo 2024 – donde la tempestività dell'accertamento.
Ricorrente_1 ha eccepito che il PVC adottato dalla Guardia di Finanza nei confronti di Società_1 il 16.7.2020, e il conseguente avviso di accertamento TI703AE00585/2020, richiamati nell'atto impugnato, erano stati entrambi notificati unicamente a Società_1 SRL e, pertanto, non erano mai entrati nella sua sfera di conoscenza.
Al riguardo, si osserva che, se per un verso è vero che l'articolo 7 l. 27 luglio 2000, n. 212 richiede l'allegazione o la comunicazione degli atti presupposti all'avviso di accertamento, l'interpretazione costituzionalmente adeguata della norma esclude la nullità dell'atto impositivo ove non siano stati allegati o comunicati quegli atti che il contribuente conosceva o doveva conoscere in base alla propria dirigenza.
Fra questi, nel caso di società ristretta base, vi sono gli atti impositivi di cui la società è destinataria, spettando in capo ai soci un dovere di diligenza nel mantenersi informati sulle vicende societarie a prescindere dalle cariche svolte soprattutto ove la compagine ristretta comporta un'usuale partecipazione alla vita della società -come ricorre nel caso in decisione.
Tale è il caso in esame, ove la società è costituita da solo due soci: ne deriva un facile accesso ai documenti inerenti alla società, oltre al diritto di visionarli che spetta comunque ai soci non amministratori in forza l'art. 2261 c.c.
Sul punto è intervenuta più volte la Suprema Corte, con orientamento consolidato, da cui non si intravedono motivi per discostarsi: infatti, in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l'atto impositivo nei confronti del socio per l'omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società) (Cass. civ., Sez. 5, 06/03/2025, n. 5930, Rv. 674137 – 01; Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29808,
Rv. 672961 – 01; Cass. civ., Sez. T, n. 28660 ord. del 19/09”024 Cc. (dep.07/11/024), non massimata,
Agenzia Delle Entrate,
contro
Orabona, e giurisprudenza ivi richiamata).
Ricorrente_1 ha altresì sostenuto l'illegittimità dell'accertamento nella parte in cui ha presupposto la distribuzione degli utili extracontabili imputando automaticamente al socio il maggior reddito accertato alla società a ristretta base, senza verificare l'esista effettiva della ricchezza extracontabile e se tale ricchezza si sia tradotta in liquidità distribuibile.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che il reddito imputato al socio è reddito di capitale, non reddito d'impresa: ciò richiede, quindi, la prova dell'esistenza di utili realmente distribuibili, in quanto non ogni recupero fiscale genera automaticamente liquidità: ad esempio, i costi indeducibili non generano cassa;
le rettifiche di competenza non creano disponibilità monetaria. Sul punto, è agevole replicare che nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società, non rilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità. (Cass. Sez. 5, 09/09/2025, n. 24907, Rv. 676424 - 01)
Con la precisazione che la presunzione suddetta opera non solo per le maggiori componenti positive di reddito accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute, con conseguente onere della prova contraria a carico dei soci. (Cass. Sez. 5, 09/06/2025, n. 15274, Rv. 675657 - 02): la presunzione è superata dalla dimostrazione, a carico del socio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto con la ragione dell'operatività della presunzione, basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi;
ne consegue che, solo qualora sia assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci. (Cass. Sez. 5,
10/10/2024, n. 26473, Rv. 672610 - 01)
Come correttamente controdedotto da AdE, Ricorrente_1 non ha fornito alcuna prova idonea a vincere la presunzione, ad esempio dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti, oppure sono stati accantonati o reinvestiti, oppure se ne è appropriato un terzo.
In via subordinata, Ricorrente_1 ha richiesto che il reddito imputato sia rideterminato sulla base dell'accordo raggiunto da Società_1 e l'Agenzia in sede di accertamento con adesione, ancorché non perfezionato per mancato pagamento, che aveva ripreso a reddito un imponibile inferiore.
Al riguardo, è circostanza non contesta che l'accertamento con adesione di Società_1 non si è perfezionato per mancato pagamento della contribuente: gli artt. 6, comma 4, e. 9, d.lgs n. 218/1997, consentono di concludere per l'impossibilità di attribuire un qualsiasi rilievo al concordato non perfezionato, poiché ex art. 6 l'avviso di accertamento originariamente notificato perde efficacia solo all'atto del perfezionamento della definizione, ed ex art. 9 la definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 8.
Anche a diversamente sostenere, si ha in ogni caso che, a fronte della proposta di conciliazione da parte di Società_3, la determinazione delle imposte richieste a Ricorrente_1 sulla base del maggior reddito ripreso nei confronti del contribuente in forza del reddito individuato in sede di adesione, è stata ricusata dallo stesso Ricorrente_1, il quale non può pretendere ora di avvantaggiarsi di quanto immotivatamente rifiutato: infatti, anche a considerare che, in tema di perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento dell'importo dovuto ovvero della prima rata costituisce un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della procedura stessa, per cui, in caso di inadempimento, la procedura non si perfeziona e l'originaria pretesa tributaria di cui al cd. concordato permane nella sua integrità a garanzia del fisco (arg. ex Cass. Sez. 5, 18/04/2024, n. 10522, Rv. 670844 - 01), tuttavia, si ha che l'accertamento con adesione concluso nei confronti di una società di capitali non si estende automaticamente all'accertamento consequenziale nei confronti dei soci, in difetto di un'espressa previsione legislativa e stante la finalità della procedura stragiudiziale, volta ad evitare il contenzioso mediante strumenti equitativi che importano una riduzione degli importi altrimenti dovuti. (arg. ex Cass.
Sez. 5, 25/09/2020, n. 20200, Rv. 658933 - 01).
Il ricorso è pertanto infondato: a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamneto delle spese di lite, liquidate in € 4.342,40 per compensi ex DM 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24: Fase di studio
1.685,00; Fase istruttoria 945,00; Fase decisionale 2.090,00; Totale per valore della lite e grado di giudizio € 4.720,00; Totale ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992
(calcolato sul totale compensi: A - 20%) € 3.776,00; Rimborso forfettario spese in ragione del 15%
(calcolato su compensi - 20%) pari a € 566,40).
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pordenone rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente e della parte intervenuta, che liquida in € 4.342,40 per onorari, comprensivo del rimborso forfetario del 15% per le spese generali
Il Presidente
dott. Gaetano Appierto
Il relatore dott. Rodolfo Piccin
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 2, riunita in udienza il
26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APPIERTO GAETANO, Presidente
PICCIN RODOLFO, TO
PETRUCCO-TOFFOLO FRANCESCO, Giudice
in data 24/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T200168 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T200168 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T200168 2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Come sopra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 ottobre 2024, Ricorrente_1 impugnato dell'avviso di accertamento n. TI701T200168/2024, notificatogli da AdE il 15.07.2024, in relazione a IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2017, chiedendone la declaratoria di nullità e/o l'annullamento.
Il contribuente ha lamentato:
la nullità dell'atto per decadenza dell'Agenzia dal potere di accertamento;
la nullità dell'atto per carenza di motivazione;
l'annullamento nel merito per infondatezza della pretesa erariale.
Ricorrente_1, in subordine, ha richiesto la rideterminazione dell'imponibile.
Il tutto con vittoria di spese.
Ritualmente costituitasi, l'Agenzia ha richiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di verifica fiscale, il 16/07/2020 la Guardia di Finanza ha redatto il PVC nei confronti di Società_1 SRL, della quale Ricorrente_1 era socio al 30,37%, con il quale, sulla base della documentazione extracontabile reperita presso i locali aziendali, anche attraverso l'accesso e l'esame dei file contenuti nel
PC in uso all'amministratore della società, in relazione all'anno di imposta 2017 erano individuate operazioni di vendita e di acquisto non contabilizzate o contabilizzate solo in parte.
Ne scaturiva l'avviso di accertamento TI703AE00585/2020 notificato alla società con PEC del
16/10/2020; il 01/03/2021 Società_1 sottoscriveva l'atto di adesione n. Società_2, che non si perfezionava per mancato pagamento della prima rata;
la società era dichiarata fallita il 07/06/2021 Versandosi nell'ipotesi di partecipazione in società di capitali a ristretta base societaria, l'Agenzia ripartiva l'utile non dichiarato in capo ai due soci e con raccomandata del 06/03/2024 notificava al socio Ricorrente_1 l'invito al contraddittorio n. TI7I1T200171/2024 e, successivamente, l'avviso di accertamento impugnato n. TI701T200168-24 (2017): con esso l'Agenzia, rideterminato il reddito d'impresa di
Società_1, recuperava in capo al ricorrente l'omesso versamento di IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale sugli utili extra bilancio accertati in ragione della ristretta base societaria.
Avverso l'atto di recupero, Ricorrente_1 eccepiva la nullità dell'avviso per intervenuta decadenza del potere di accertamento (anno 2017); in particolare, il ricorrente ha sostenuto che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato l'accertamento oltre il termine di legge, poiché l'art. 67, comma 4, d.l. 18/2020 ("Cura Italia") ha sospeso i termini delle attività degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 a causa dell'emergenza Covid-19; il richiamo all'art. 12 d.lgs. 159/2015, limita la sospensione dei termini all'anno in cui si verifica l'evento eccezionale (2020), cosicché la proroga di 85 giorni non può estendersi alle annualità successive.
Il termine ordinario per accertamento relativo all'anno d'imposta 2017 era pertanto scaduto al il 31 dicembre 2023 o, al più tradi, al 2 gennaio 2024: ciò nonostante, l'Agenzia ha notificato al socio Ricorrente_1 l'invito al contraddittorio con raccomandata del 06/03/2024: donde la tardività di esso e la conseguente nullità.
In realtà, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid). (Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960,
Rv. 673835 - 01).
Il che a dire: l'applicazione dell'art. 67, comma 1, d.l. 18/2020 (cd. sospensione COVID), sospende i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni), in riferimento a ogni annualità i cui termini scadono nel periodo esaminato: ne consegue che l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2017, la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 2023, è stata prorogata sino 25 marzo 2024 – donde la tempestività dell'accertamento.
Ricorrente_1 ha eccepito che il PVC adottato dalla Guardia di Finanza nei confronti di Società_1 il 16.7.2020, e il conseguente avviso di accertamento TI703AE00585/2020, richiamati nell'atto impugnato, erano stati entrambi notificati unicamente a Società_1 SRL e, pertanto, non erano mai entrati nella sua sfera di conoscenza.
Al riguardo, si osserva che, se per un verso è vero che l'articolo 7 l. 27 luglio 2000, n. 212 richiede l'allegazione o la comunicazione degli atti presupposti all'avviso di accertamento, l'interpretazione costituzionalmente adeguata della norma esclude la nullità dell'atto impositivo ove non siano stati allegati o comunicati quegli atti che il contribuente conosceva o doveva conoscere in base alla propria dirigenza.
Fra questi, nel caso di società ristretta base, vi sono gli atti impositivi di cui la società è destinataria, spettando in capo ai soci un dovere di diligenza nel mantenersi informati sulle vicende societarie a prescindere dalle cariche svolte soprattutto ove la compagine ristretta comporta un'usuale partecipazione alla vita della società -come ricorre nel caso in decisione.
Tale è il caso in esame, ove la società è costituita da solo due soci: ne deriva un facile accesso ai documenti inerenti alla società, oltre al diritto di visionarli che spetta comunque ai soci non amministratori in forza l'art. 2261 c.c.
Sul punto è intervenuta più volte la Suprema Corte, con orientamento consolidato, da cui non si intravedono motivi per discostarsi: infatti, in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l'atto impositivo nei confronti del socio per l'omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società) (Cass. civ., Sez. 5, 06/03/2025, n. 5930, Rv. 674137 – 01; Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29808,
Rv. 672961 – 01; Cass. civ., Sez. T, n. 28660 ord. del 19/09”024 Cc. (dep.07/11/024), non massimata,
Agenzia Delle Entrate,
contro
Orabona, e giurisprudenza ivi richiamata).
Ricorrente_1 ha altresì sostenuto l'illegittimità dell'accertamento nella parte in cui ha presupposto la distribuzione degli utili extracontabili imputando automaticamente al socio il maggior reddito accertato alla società a ristretta base, senza verificare l'esista effettiva della ricchezza extracontabile e se tale ricchezza si sia tradotta in liquidità distribuibile.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che il reddito imputato al socio è reddito di capitale, non reddito d'impresa: ciò richiede, quindi, la prova dell'esistenza di utili realmente distribuibili, in quanto non ogni recupero fiscale genera automaticamente liquidità: ad esempio, i costi indeducibili non generano cassa;
le rettifiche di competenza non creano disponibilità monetaria. Sul punto, è agevole replicare che nelle società di capitali a ristretta base partecipativa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione della società, non rilevando, invece, a tal fine la circostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registrati nella contabilità. (Cass. Sez. 5, 09/09/2025, n. 24907, Rv. 676424 - 01)
Con la precisazione che la presunzione suddetta opera non solo per le maggiori componenti positive di reddito accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute, con conseguente onere della prova contraria a carico dei soci. (Cass. Sez. 5, 09/06/2025, n. 15274, Rv. 675657 - 02): la presunzione è superata dalla dimostrazione, a carico del socio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto con la ragione dell'operatività della presunzione, basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi;
ne consegue che, solo qualora sia assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci. (Cass. Sez. 5,
10/10/2024, n. 26473, Rv. 672610 - 01)
Come correttamente controdedotto da AdE, Ricorrente_1 non ha fornito alcuna prova idonea a vincere la presunzione, ad esempio dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti, oppure sono stati accantonati o reinvestiti, oppure se ne è appropriato un terzo.
In via subordinata, Ricorrente_1 ha richiesto che il reddito imputato sia rideterminato sulla base dell'accordo raggiunto da Società_1 e l'Agenzia in sede di accertamento con adesione, ancorché non perfezionato per mancato pagamento, che aveva ripreso a reddito un imponibile inferiore.
Al riguardo, è circostanza non contesta che l'accertamento con adesione di Società_1 non si è perfezionato per mancato pagamento della contribuente: gli artt. 6, comma 4, e. 9, d.lgs n. 218/1997, consentono di concludere per l'impossibilità di attribuire un qualsiasi rilievo al concordato non perfezionato, poiché ex art. 6 l'avviso di accertamento originariamente notificato perde efficacia solo all'atto del perfezionamento della definizione, ed ex art. 9 la definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 8.
Anche a diversamente sostenere, si ha in ogni caso che, a fronte della proposta di conciliazione da parte di Società_3, la determinazione delle imposte richieste a Ricorrente_1 sulla base del maggior reddito ripreso nei confronti del contribuente in forza del reddito individuato in sede di adesione, è stata ricusata dallo stesso Ricorrente_1, il quale non può pretendere ora di avvantaggiarsi di quanto immotivatamente rifiutato: infatti, anche a considerare che, in tema di perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento dell'importo dovuto ovvero della prima rata costituisce un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della procedura stessa, per cui, in caso di inadempimento, la procedura non si perfeziona e l'originaria pretesa tributaria di cui al cd. concordato permane nella sua integrità a garanzia del fisco (arg. ex Cass. Sez. 5, 18/04/2024, n. 10522, Rv. 670844 - 01), tuttavia, si ha che l'accertamento con adesione concluso nei confronti di una società di capitali non si estende automaticamente all'accertamento consequenziale nei confronti dei soci, in difetto di un'espressa previsione legislativa e stante la finalità della procedura stragiudiziale, volta ad evitare il contenzioso mediante strumenti equitativi che importano una riduzione degli importi altrimenti dovuti. (arg. ex Cass.
Sez. 5, 25/09/2020, n. 20200, Rv. 658933 - 01).
Il ricorso è pertanto infondato: a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamneto delle spese di lite, liquidate in € 4.342,40 per compensi ex DM 10 marzo 2014, n. 55 (Tabelle nn. 23 e 24: Fase di studio
1.685,00; Fase istruttoria 945,00; Fase decisionale 2.090,00; Totale per valore della lite e grado di giudizio € 4.720,00; Totale ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992
(calcolato sul totale compensi: A - 20%) € 3.776,00; Rimborso forfettario spese in ragione del 15%
(calcolato su compensi - 20%) pari a € 566,40).
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pordenone rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte resistente e della parte intervenuta, che liquida in € 4.342,40 per onorari, comprensivo del rimborso forfetario del 15% per le spese generali
Il Presidente
dott. Gaetano Appierto
Il relatore dott. Rodolfo Piccin