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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2800/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Parte_1 C.F._1
P.zza Garibaldi n. 46, presso e nello studio dell'avv. Renata Sulli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, (CF. ) elettivamente domiciliata in Pescara (PE), al Controparte_1 C.F._2
Corso Vittorio Emanuele II n.209 presso e nello Studio dell'Avv. Sergio Cipolletta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Con ricorso depositato il 26 settembre 2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 22 marzo Controparte_1
1980 in Pescara, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pescara (atto n. 52, parte II, serie
A), matrimonio dalla cui unione nascevano le figlie (Pescara 19.09.1980) e Persona_1 Per_2
(Pescara 07.04.1984) entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
[...]
2. La resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa ed aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, che venisse disposto a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile pari ad Parte_1 Controparte_1
almeno 1.000,00 (mille) euro o nella diversa maggiore misura di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente postale con il seguente codice IBAN:
[...], e da rivalutarsi annualmente in relazione alle variazioni degli indici
ISTAT, come per legge.
3. All'udienza di prima comparizione del 6 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritto e versato in atti il 16 gennaio 2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto n. cronol. 1217/2021 del 09/04/2021.
Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
5. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
6. Quanto alle ulteriori richieste, all'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva formalizzato un accordo alle condizioni che seguono:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pescara il 22 marzo 1980 tra i sig.ri e matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1
del Comune di Pescara dell'anno 1980 al n. 52, parte II, serie A, con ogni effetto di legge;
pagina 2 di 4 b) dare atto che il sig. è tenuto al versamento in favore della sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile, della somma mensile di € 900,00 (novecento), entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente postale con IBAN: [...], da rivalutarsi annualmente in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, come per legge;
c) dare atto che i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere vicendevolmente per nessuna ragione, titolo o azione;
4) dare atto che le spese e competenze dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti e che questi ultimi rinunziano alla solidarietà professionale.”
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
8. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 26 settembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara tra Parte_1
e il 22 marzo 1980, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Pescara (atto n. 52, parte II, serie A), alle condizioni concordate tra le parti;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Città Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice Est.
dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2800/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Parte_1 C.F._1
P.zza Garibaldi n. 46, presso e nello studio dell'avv. Renata Sulli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, (CF. ) elettivamente domiciliata in Pescara (PE), al Controparte_1 C.F._2
Corso Vittorio Emanuele II n.209 presso e nello Studio dell'Avv. Sergio Cipolletta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Con ricorso depositato il 26 settembre 2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 22 marzo Controparte_1
1980 in Pescara, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pescara (atto n. 52, parte II, serie
A), matrimonio dalla cui unione nascevano le figlie (Pescara 19.09.1980) e Persona_1 Per_2
(Pescara 07.04.1984) entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
[...]
2. La resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa ed aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, che venisse disposto a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno divorzile pari ad Parte_1 Controparte_1
almeno 1.000,00 (mille) euro o nella diversa maggiore misura di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente postale con il seguente codice IBAN:
[...], e da rivalutarsi annualmente in relazione alle variazioni degli indici
ISTAT, come per legge.
3. All'udienza di prima comparizione del 6 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritto e versato in atti il 16 gennaio 2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto n. cronol. 1217/2021 del 09/04/2021.
Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
5. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
6. Quanto alle ulteriori richieste, all'udienza del 6 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, veniva formalizzato un accordo alle condizioni che seguono:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pescara il 22 marzo 1980 tra i sig.ri e matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1
del Comune di Pescara dell'anno 1980 al n. 52, parte II, serie A, con ogni effetto di legge;
pagina 2 di 4 b) dare atto che il sig. è tenuto al versamento in favore della sig.ra a titolo di assegno Pt_1 CP_1 divorzile, della somma mensile di € 900,00 (novecento), entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente postale con IBAN: [...], da rivalutarsi annualmente in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, come per legge;
c) dare atto che i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere vicendevolmente per nessuna ragione, titolo o azione;
4) dare atto che le spese e competenze dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti e che questi ultimi rinunziano alla solidarietà professionale.”
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
8. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 26 settembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara tra Parte_1
e il 22 marzo 1980, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Pescara (atto n. 52, parte II, serie A), alle condizioni concordate tra le parti;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Città Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice Est.
dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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