TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 389/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di azione di simulazione, promossa
DA
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 C.F._2
, entrambe residenti in [...], ed
[...]
elettivamente domiciliate nello studio degli Avv.ti Rosario Ruta e Carmelo
Ruta, che le rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, per mandato in calce alla citazione
ATTRICI
CONTRO
, C.F.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
31/08/1962, ivi residente alla Contrada Varino snc, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore Corapi e Simone
Corapi, giusta procura alle liti conferita in calce e con atto separato, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Priolo
Gargallo (SR) alla Via Edison n. 35 3
E
, nata a [...], il giorno 25 febbraio 1967, Parte_3
c.f. , domiciliata in Ragusa, Piazza del Popolo n. 1, C.F._4
presso lo studio legale dell'Avv. Damiano Motta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio e , chiedendo “Respinta ogni Controparte_1 Parte_3
contraria istanza, eccezione e difesa. - Ritenere e dichiarare la simulazione dell'atto, posto in essere dal in favore della Controparte_1 Parte_3
e avente ad oggetto il trasferimento apparente dell'immobile
[...] sopra descritto, perché atto non voluto dalle parti, ma posto in essere al solo scopo di arrecare pregiudizio alle ragioni di e Parte_1 PT
, titolari di un rilevante credito di natura alimentare nei confronti del
[...]
. - Emettere ogni conseguente provvedimento. - Con il Controparte_1 favore delle spese”. 4
Si costituiva , il quale chiedeva “dichiarare infondata Controparte_1
l'eccezione di simulazione proposta dalla Sig.ra ed Parte_1 PT
, quindi inammissibile, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte
[...]
in narrativa, e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea. - conseguentemente, ordinare alle Sigg.re ed la Parte_1 Parte_2 cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della simulazione del 01/03/2024 (Registro Particolare 2544 - Registro
Generale 3785), indebitamente eseguita sui beni oggetto del contratto di cessione di bene contro prestazioni del 14/06/2018 (Rep. n. 3641 - Racc. n.
2958). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio, oltre I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva , la quale chiedeva “il rigetto della Parte_3 domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, chiede disporsi, a spese e cure di parte attrice, la cancellazione della domanda giudiziale di accertamento della simulazione al passaggio in giudicato delle sentenza. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
Ciò premesso, l'azione di simulazione esperita da parte attrice non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass. Sez.
2. N. 25490/2008; Cass. Sez. 3, n. 13345/2015). 5
La prova della simulazione assoluta di un contratto di vendita, compiuto in danno dei creditori del simulato alienante, può essere fornita dal terzo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale (cfr. Tribunale Pisa, 18/01/2021, n.39).
In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. (cfr. Cassazione civile sez.
III, 13/05/2020, n.889299; Corte appello Genova sez. I, 02/07/2020, n.619).
Qualora la domanda di simulazione assoluta sia proposta da un soggetto terzo rispetto al contratto oggetto di contestazione, trova applicazione l'art. 1417 c.c. secondo cui la prova della simulazione può essere data dai terzi senza i limiti previsti per la prova testimoniale dagli art. 2722 ss. c.c. e dunque anche per presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c. Al riguardo è opportuno ricordare che la prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato (cfr. Tribunale Lanciano, 03/06/2020, n.124; Trib.
Roma Sez. XVII n. 7050/2020).
Si richiede pertanto una prova rigorosa della simulazione, gravante sulla parte che invoca l'accordo simulatorio.
Inoltre l'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
pertanto, non tutti i terzi, solo 6
perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (cfr. Cass. Sez. 1, ord.n. 19149 del 14.06.2022,
C.E.D.Cassn. 665320).
Nella specie, le attrici non hanno dedotto, né tanto meno provato la negativa incidenza dell'accordo presuntivamente apparente, intervenuto tra i convenuti, sul proprio diritto di credito, nè la sussistenza di un proprio pregiudizio, almeno potenziale, avendo, anzi, esse stesse riconosciuto la sussistenza di ben tre ipoteche legali gravanti sugli immobili oggetto del preteso atto simulato, per un importo di gran lunga maggiore rispetto al più esiguo valore dei beni ceduti.
Trattasi peraltro di ipoteche già gravati sui suddetti beni ancor prima dell'avvenuta cessione e dell'insorgere del credito in capo alle attrici medesime, le quali, peraltro, ben avrebbero potuto sin da subito aggredire tutti i beni all'epoca del pignoramento posseduti dal , ivi inclusi gli CP_1 immobili in questione, o comunque ricorrere ad altri rimedi di natura cautelare, quale un sequestro conservativo, per la tutela delle proprie ragioni creditorie.
L'atto in contestazione è stato posto in essere dal a distanza di CP_1 tempo rispetto all'instaurarsi del giudizio da parte dell'ex convivente e della figlia nei propri confronti, nonché all'emissione della sentenza del Tribunale di Ragusa e della Corte d'Appello di Catania.
Esso riveste i caratteri di un atto a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, ovvero la cessione di beni a fronte dell'erogazione di prestazioni vitalizie da parte del cessionario di essi, il cui carattere aleatorio nel caso concreto appare attenuato dalla ancora giovane età del beneficiario delle prestazioni assistenziali, e dal suo buono stato di salute, con conseguenti buone prospettive di vita futura. 7
Non si ravvisa pertanto una sproporzione tra il valore delle due prestazioni, atteso il valore relativamente esiguo dei beni ceduti (euro
32.625,00), già gravati, come detto, da ipoteche legali in favore di
Montepaschi SE.RI.T. S.p.a. e di Riscossione Sicilia, per un importo particolarmente rilevante (euro 116.660,76), ragion per cui le attrici non potrebbero comunque conseguire alcun soddisfacimento delle proprie pretese creditorie nell'ipotesi di un'esecuzione e di una vendita forzata sui beni in questione.
Le ragioni giustificative sottese all'atto di cessione, quali rappresentate dalla parte convenuta, appaiono verosimili, essendo stato il relativo contratto stipulato a fronte delle esigenze abitative della Parte_3 che in passato aveva prestato attività di collaborazione domestica nei confronti della madre del , e, in seguito all'aggravarsi delle condizioni CP_1 di salute di quest'ultima, aveva chiesto aiuto al convenuto, il quale si era reso disponibile ad ospitare a sua volta la stessa insieme alle due figlie presso la propria dimora, in cambio di erogazione di attività di assistenza e di cura sino alla sua morte.
Nessuna anomalia inoltre è ravvisabile nella contestata riserva del diritto di uso in proprio favore da parte del convenuto, trovando anzi tale circostanza la propria giustificazione proprio nell'impossidenza del medesimo, non avendo il suddetto la titolarità di altri beni.
L'omessa previsione di un diritto in capo alla ad avere la Parte_3 restituzione del valore delle controprestazioni rese in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto negoziale, intervenuto con il , trova CP_1
anch'essa una sua giustificazione nel fatto che il aveva inteso CP_1 cautelarsi nell'ipotesi di sopravvenuto inadempimento alle obbligazioni assunte da parte della la quale, in ogni caso, avrebbe continuato Parte_3
ad usufruire, in tale arco temporale, del diritto di godimento e di occupazione della casa in questione.
E' verosimile infine pensare che la abbia acconsentito alla Parte_3
stipula di tale atto, nonostante la sussistenza di tre ipoteche, per 8
l'incombente necessità di reperire sia una sistemazione abitativa per sé e per le figlie che una fonte di reddito, una volta venuta meno la collaborazione con la madre del . CP_1
Occorre altresì precisare che, ai fini della prova della simulazione assoluta, si richiedono due elementi, ovvero il contratto simulato e l'accordo simulatorio tra le parti di esso.
Nella specie nessuna prova certa sussiste circa la partecipazione del terzo contraente, , all'intento simulatorio del , Parte_3 CP_1 richiedendosi, appunto, un accordo tra di essi ai fini dell'effetto simulatorio del relativo atto apparente.
Dagli atti di causa risulta con certezza soltanto che la sia Parte_3 venuta a conoscenza dell'esistenza del credito delle attrici nell'anno 2019, a seguito del tentativo di pignoramento sui beni alla stessa ceduti.
Alla luce delle considerazioni suespresse non può ritenersi raggiunta la prova certa della simulazione dell'atto di cessione in contestazione, né tanto meno di un concreto ed effettivo pregiudizio alle ragioni creditizie delle attrici scaturente dal suddetto atto, in difetto di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti nel senso della configurabilità di un accordo simulatorio ai danni di parte attrice.
La domanda attorea deve essere pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Rigetta l'azione di simulazione proposta da e da Parte_1 PT
.
[...]
Ordina al Conservatore dei RR. II. del Comune di Ragusa di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in oggetto, a cura e spese di parte attrice.
Condanna le attrici, in solido tra di esse, a rifondere le spese processuali sostenute dai convenuti e , Controparte_1 Parte_3 da liquidarsi in favore di ciascuno di essi in euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge – spese da distrarsi in favore dell'Erario relativamente alla posizione di
, ammesso al Gratuito Patrocinio –. Controparte_1
Così deciso, in Ragusa il 26 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo