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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Sergio Fortunato Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 821/2024 R.G.A.C. promossa da:
( nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Arzachena nella Via Cavallotti, 46 (SS) rapp.to e difeso dagli Avv.ti Daniela Ungaro e
Pasquale Filigheddu ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Arzachena, Via
Pietro Mascagni, 17; nei confronti di
) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in Largo Val di Mazara n. 2, elettivamente domiciliata in Palermo, Via
Giuseppe Giusti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Minutella;
avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.) e tenuta in decisione sulle conclusioni delle parti da intendersi in questa sede integralmente trascritte.
Motivi della decisione
L'atto di precetto per cui è causa, reca una richiesta di pagamento per un importo complessivo di € 8.383,23.
L'eccezione pregiudiziale, sollevata ritualmente dalla convenuta, che ha contestato la competenza per valore di questo Giudice, è quindi fondata.
L'art. 7 c.p.c. attualmente in vigore, dispone che “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice” e l'art. 38 c.p.c. prescrive che “l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite,
1 a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” e possono, anche essere rilevate d'ufficio “non oltre la prima udienza”.
Nel caso che ci occupa, parte convenuta ha eccepito l'incompetenza per valore nella comparsa tempestivamente depositata con la conseguenza che, a norma di legge, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale rimettendo la controversia al
Giudice di Pace.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.q.m.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiara la propria incompetenza per valore, essendo competente il Giudice di Pace e, per l'effetto, fissa il termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio dinanzi il
Giudice competente;
b) condanna gli attori alla rifusione in favore di parte convenuta delle competenze per il presente giudizio che liquida, ai sensi del D.M. n. 55/14 (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi) in complessivi € 3.397,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge (da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandra Minutella dichiaratasi antistataria).
Tempio Pausania, 03/04/2025
Il Giudice
Sergio F. Pastorino
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