Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 23.1.2025, alle ore 11.32 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. LALLI Claudio in sostituzione dell'Avv. LALLI Sergio per la parte ricorrente e l'Avv. BACHINI Maurizio per la parte resistente e l'Avv. Rossella QUARTA per la parte intervenuta: è altresì presente la parte CP_1
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. Il difensore di parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutendo oralmente la causa e contestando le difese avversarie. Il difensore di parte resistente eccepisce in primo luogo la novità del tema di indagine della domanda relativa al riconoscimento di un rapporto di lavoro parasubordinato introdotta da parte ricorrente solo nelle note conclusive: in secondo luogo, ancorchè in via di subordine, comunque eccepisce che è stata individuata una collaborazione coordinata e continuativa che in realtà è fattispecie giuridica completamente diversa dalla collaborazione prestata nell'ambito dell'impresa familiare. In terzo luogo rileva comunque che l'istruttoria non consenta di ritenere neppure la sussistenza della parasubordinazione. Si riporta per il resto ai propri atti difensivi e alle conclusione in esse formulate. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 587/2022 promossa da
1
assistito dall'Avv. LALLI Sergio Parte_1
C o n t r o
assistita dall'Avv. BACHINI Maurizio Controparte_2
C h i a m a t a in c a u s a
assistita dall' Avv. QUARTA Rossella CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 17.10.2022 rappresentava di aver Parte_1 lavorato a favore dell'impresa individuale della sorella sin dal 28.06.2011 senza CP_1 soluzione di continuità costituendo, a rapporto lavorativo già in atto, il 18.12.2012, con la medesima, una impresa familiare.
Rappresentava di aver svolto la sua opera, in verità, come un lavoratore subordinato e/o come collaboratore coordinato e continuativo rispettando ordini e istruzioni impartite dalla titolare della ditta, un orario determinato (dalle 4.30 alle 18.30/19.00 dal martedì al sabato compreso, con interruzione dalle 13,30 alle 16,009, chiedendo il permesso per potersi assentare) e ricevendo quale corrispettivo della propria prestazione lavorativa uno stipendio mensile fisso di €. 1.500,00 netti. Narrava di non avere avuto alcuna autonomia nell'organizzazione del proprio orario di lavoro e di avere svolto le mansioni di operaio 3° livello CCNL Commercio terziario provvedendo al rifornimento della merce e occupandosi anche di recarsi presso gli istituti di credito per effettuare le operazioni necessarie.
Interrotto unilateralmente il rapporto di lavoro per volontà della sorella il ricorrente CP_1 si rivolgeva al giudice perché fosse accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e fossero riconosciute al medesimo le differenze retributive corrispondenti.
2 In via subordinata chiedeva, ove fosse riconosciuta la partecipazione all'impresa familiare, una percentuale di partecipazione non inferiore al 70% con le necessarie conseguenze dal punto di vista liquidativo.
Formulava anche domanda di regolarizzazione della sua posizione dal punto di vista contributivo.
Concludeva parte ricorrente:
Dichiarata ed accertata, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni operaio liv 3° CCNL Commercio terziario dal 28.06.2011 al 14.01.2022
Dichiarato ed accertato lo svolgimento di orario straordinario e la mancata corresponsione di tutte le voci contrattuali previste dal CCNL Commercio terziario.
Voglia conseguentemente condannare la in Controparte_4 persona della sua titolare legale rappresentante pro tempore, per le casuali di cui in premessa a pagare alla parte ricorrente la complessiva somma di Euro 116.547,02 a titolo di differenze retributive meglio quantificate in narrativa (o somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione dell'art. 36 Cost.); oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
Voglia conseguentemente condannare la in Controparte_4 persona della sua titolare legale rappresentante pro tempore, per le casuali di cui in premessa a pagare agli Istituti di assistenza e previdenza la complessiva somma che dovrà essere versata per l'omessa corresponsione dei contributi come per legge dovuti.
Qualora si dovesse riconoscere l'esistenza di un rapporto riconducibile all'impresa familiare si chiede che il Giudice accerti e dichiari che la partecipazione del all'impresa familiare era nella Pt_1 percentuale del 70% e quindi determini in quella misura la quota di liquidazione spettante al Pt_1 e conseguentemente condanni la ditta al pagamento della
[...] Controparte_4 somma di €. 70.000,00 (settantamila/00) o somma maggiore o minore che il Giudicante vorrà determinare
Con vittoria di spese in distrazione al procuratore anticipante.
Dal punto di vista istruttorio chiedeva provarsi i fatti dedotti con escussione di propri testi e interrogatorio formale della controparte: produceva conteggi.
Parte resistente si costituiva in data 26.1.2023 Controparte_4 contestando preliminarmente l'asserita sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e assumendo che l'onere della prova fosse in capo al ricorrente: contestando comunque l'inquadramento richiesto in quanto ritenuto non conforme alle mansioni effettivamente espletate e i conteggi prodotti dal ricorrente, ritenendoli non utilizzabili. Argomentava anche circa l'inesistenza di un rapporto di parasubordinazione.
Infine svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo, in via di rivalsa, la refusione dei contributi versati su quanto erogato a favore del fratello, per un importo complessivo di €
17.666,00.
Così concludeva:
3 Il Giudice adito, adversis rejectis, voglia: in tesi, accertata e dichiarata l'infondatezza delle avverse pretese, per le ragioni esposte in narrativa- voglia per l'effetto rigettare ogni domanda di condanna proposta nei confronti della conchiudente;
in subordine, salvo gravame, voglia dichiarare tenuta la conchiudente al pagamento, in favore del ricorrente, della minor somma rispetto a quanto preteso, per quei titoli e per quei soli importi che dovessero essere dimostrati irrefutabilmente come effettivamente dovuti. In via di riconvenzione, voglia condannare in epigrafe meglio generalizzato, al Parte_1 pagamento, in favore della conchiudente, d itale di € 17.666,00, oltre accessori (rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di legge sulle somme via via rivalutate), a titolo di rivalsa, come meglio indicato al capo h. della narrativa;
nella denegata ipotesi in cui dichiarasse il ricorrente creditore della odierna conchiudente, voglia procedere a compensazione, per quantità corrispondenti. Con vittoria in ogni caso di spese e competenze di lite.
Dal punto di vista istruttorio chiedeva provarsi i fatti dedotti con escussione testi propri sulle circostanze capitolate.
In data 16.9.2023 si costituiva l' con propria memoria difensiva -a seguito di CP_3 emissione dell'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio-, di accertamento dei contributi dovuti e di condanna della convenuta al relativo pagamento dei medesimi con le sanzioni civili ex lege, nei termini prescrizionali per la fattispecie oggetto del giudizio.
Così concludeva:
Voglia il Tribunale di Massa, nel caso di accertamento di retribuzioni o erogazioni di somme soggette ad imposizione contributiva previdenziale, accertare i contributi dovuti per legge, nei termini prescrizionali, con le sanzioni maturate e maturande a quella data, dichiarando obbligata e condannando la società convenuta al relativo pagamento.
Fissata con decreto l'udienza del 11.5.2023 il giudice ordinava in quella sede l'integrazione del contraddittorio nei confronti di fissando nuova udienza al 26.9.2023 di fronte al CP_3 giudice designando. Ivi veniva ammessa la prova per testi e rinviato di fronte al Gop per l'espletamento della stessa.
All'udienza del 31.1.2024 venivano sentiti i testimoni (parte ricorrente), Tes_1
e (teste comune) e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
(parte resistente).
Da ultimo all'udienza del 8.5.2024 venivano svolti gli interrogatori delle parti e all'esito fissata la discussione all'udienza del 23.1.2025 con assegnazione di termine per eventuali note.
Il ricorso non merita accoglimento.
4 Parte ricorrente ha depositato (doc. 4 allegato al ricorso) l'atto di costituzione di impresa familiare, redatta con scrittura privata autenticata dal Notaio dr in data Persona_1
18.12.2012.
Con essa in quanto titolare della ditta individuale CP_1 Controparte_4
, premesso che a tale attività di impresa collabora il fratello , costituiva,
[...] Pt_1 reciprocamente riconoscendo lo svolgimento di una attività in modo continuativo e prevalente, l'impresa medesima.
Successivamente, con missiva datata 30.4.2018 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), CP_1 comunicava la volontà di voler procedere allo scioglimento dell'impresa familiare, in
[...] ragione di episodi definiti incresciosi avvenuti ad opera del ricorrente.
Parte resistente ha prodotto da parte sua la sentenza resa dal GdP di Massa, confermata il
20.12.2022 in sede di appello dal Tribunale di Massa, con la quale , imputato Parte_1 del reato di lesioni, commesso il 20.4.2018 a danno della sorella era stato dichiarato CP_1 responsabile del reato allo stesso ascritto e conseguentemente condannato.
Parte resistente ha anche documentalmente dimostrato (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione) che la resistente aveva comunicato ad lo svolgimento di attività di CP_3 collaborazione da parte del fratello e ciò in sostanziale coincidenza con il momento Pt_1 in cui il ricorrente nell'atto introduttivo assume avere avuto inizio il rapporto lavorativo: infatti dà conto, nel documento richiamato, della decorrenza a partire dal 1.7.2011 CP_3 dell'obbligo contributivo (il ricorrente assume di aver iniziato l'attività lavorativa il
28.6.2011).
Quanto all'espletamento della prova testimoniale, occorre immediatamente chiarire che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti di cui al ricorso, è rimasto del tutto indimostrato.
Così nello specifico: teste di parte ricorrente, amministratore della Tes_1
Fresco Gel srl e un grossista di prodotti ittici ha dichiarato “sì, il ricorrente veniva al mercato a comprare il pesce alternandosi con la sorella nel mercato della Spezia in via degli Stagnoni fin dall'apertura dell'attività….venivano una volta per uno….. per me erano soci erano due fratelli che gestivano la società”.
Quanto al teste comune pescivendolo, con un'attività a Testimone_2
Pontremoli denominata Pescheria L'AMO, ha dichiarato “inizialmente li vedevo assieme poi un po' l'uno un pò l'altro, io mi recavo al mercato tutti i giorni come pure i . ai miei occhi Per_2
5 erano come due titolari di azienda che si dividevano i ruoli…. lei stava in negozio e lui andava ad acquistare il pesce….. li ho visti svolgere insieme l'attività di vendita, a me non mi è sembrato che lui seguisse le direttive della sorella ma che avesse un' autonomia,
l'impressione era che fossero due soci alla pari.”
Il teste comune locatore del fondo commerciale sede della Testimone_3 CP_4
ha riferito parimenti che erano soci tutti e che erano uguali, a parità del guadagno:
[...]
“Nessuno comandava. Lui andava ad acquistare il pesce ….. e si recava a vendere il pesce nei paesi limitrofi e lei stava in negozio…… all'inizio erano tutti e due in negozio specialmente il venerdì lui non andava in giro con il furgone…. io abito sopra il negozio e quindi ci passavo quasi tutti i giorni anche per fare due chiacchere…… la vendita porta a porta è stata decisa insieme dai due fratelli”.
Infine è stata sentita quale testimone madre di parte ricorrente e Testimone_4 parte resistente: “mia figlia stava in pescheria e lui andava in giro con il furgone….. non è vero facevano ognuno il suo lavoro, erano dipendenti l'uno dall'altra, lei stava in pescheria e lui si occupava di acquistare il pesce a giorni alterni….. si è vero banca ci andava lui anche perché la banca era ad Aulla e lui andando in giro si occupava lui dei versamenti ….. non so a chi era intestato il conto corrente….. non si appropriava degli incassi ma li prendeva e li depositava in banca ed effettuava i pagamenti necessari……è capitato che in occasione di uno dei pranzi da me è venuto Pt_1 da solo dopo aver mangiato sulle scale si è girato verso di me dicendomi -dì a quell'altra che questo mese lo stipendio non c'è- senza fornire giustificazioni”.
Dunque conclusivamente, quanto al loro contenuto, le dichiarazioni sopra riportate
(peraltro confermative delle dichiarazioni scritte allegate agli atti del ricorso sub 7) non danno assolutamente conto di quanto il ricorrente avrebbe voluto con essi provare nel momento in cui ha proposto ricorso, perché sono rivelatrici di fatti incompatibili con la qualità di lavoratore dipendente che il ricorrente rivendica e sono, piuttosto, dimostrativi proprio dell'esistenza di una impresa a carattere familiare, gestita congiuntamente dai due fratelli.
Anche la circostanza che parte ricorrente avrebbe voluto valorizzare circa il fatto che, in corrispettivo del lavoro svolto, le venisse attribuito uno “stipendio mensile fisso” di 1.500
€. mensili, perde di significato nel momento in cui è lo stesso ricorrente ad allegare che anche la resistente si era attribuita il medesimo compenso: con ciò ad ulteriormente CP_1
6 dimostrare l'esistenza di un'attività lavorativa prestata nell'interesse dell'impresa familiare, con assoluto carattere di parità di trattamento tra i partecipanti la medesima.
Tutto quanto premesso in fatto, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza n. 7024/2015, ha nuovamente definito gli indici di subordinazione necessari ai fini del riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
orario di lavoro fisso e continuativo;
continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale.
Ebbene può concludersi, dunque, avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che nel caso di specie sia da escludere l'elemento connaturato alla subordinazione costituito dal vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. sul punto Cass. Ordinanza n. 1095 depositata il 16 gennaio 2023) di cui il ricorrente non ha minimamente dato prova.
E ciò anche in considerazione del fatto che l'onere probatorio (cfr., ex multis, Cass. n.
11937/2009, Cass Ordinanza 4 marzo 2020 - 5 luglio 2021, n. 18943) grava sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di cui è tenuto a fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata;
onere probatorio a cui, nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto né in generale, né nello specifico dovendosi qui confrontarsi comunque con il contrapposto rapporto derivante dalla costituzione di impresa familiare: (cfr. Sez. 5 -, Ordinanza n. 34222 del 20/12/2019):
“la natura individuale dell'impresa familiare comporta che ne sia titolare soltanto l'imprenditore, in conseguenza la posizione degli altri familiari, che prestano il loro apporto sul piano lavorativo”.
La Suprema Corte ha, così, ritenuto che l'istituto dell'impresa familiare, per il carattere residuale emergente dall'incipit dell'art. 230-bis cod. civ., concerne l'apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientri nell'archetipo del lavoro subordinato o per il quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione: pertanto, qualora un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra lavoro subordinato e compartecipazione all'impresa familiare (cfr. Cass., n. 19925 del 2014).
Ne discende che la relativa domanda, dunque, non può trovare accoglimento.
7 Né può essere accolta la domanda, introdotta con le note difensive conclusionali di parte ricorrente laddove ha richiamato l'art. 2 comma 1 d.lvo 81/2015, relativa all'esistenza di un rapporto di collaborazione continuativa che non avrebbe rispettato tuttavia i canoni di legittimità.
Ciò in quanto l'istruttoria svolta ha dimostrato, in capo alla resistente non CP_1 solo la mancanza dell'esercizio del potere di eterodirezione nei confronti del fratello ma anche la mancanza di un potere di eterorganizzazione di cui all'art. 2, comma 1 D.L.gs. 15 giugno 2015, n. 81, posto che non sussiste il requisito dell'organizzazione delle modalità di esecuzione da parte del committente con riferimento ai tempi di lavoro (cfr. sul punto verbale dell'udienza del 8.5.2024, l' interrogatorio di parte ricorrente che ha escluso di essere stato soggetto a vincoli di orario e ha dichiarato “ho fatto solo una settimana di ferie
l'ultimo anno perché mi sono impuntato….ricordo che le dissi che avrei fatto una settimana di ferie e lei mi rispose di fare ciò che volevo e lei rimase al lavoro”).
Resta a questo punto da statuire in merito alla domanda subordinata formulata da parte ricorrente di dichiarazione che la partecipazione del all'impresa familiare fosse Pt_1 nella percentuale del 70%, con le conseguenze che ne discenderebbero in materia di liquidazione della relativa quota.
Ebbene: il ricorrente non ha offerto alcun elemento da cui doversi addivenire ad una diversa ripartizione delle quote dell'impresa familiare. Sì che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità a mente della quale (cfr. Cass. n. 5224/2016, Cass. Sez. L n.
27966 del 31.10.2018 e da ultimo Sez. 2 - , Sentenza n. 15026 del 29/05/2024) “in tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici”, anche questa domanda deve essere respinta.
Conseguentemente neppure vi è titolo per pronunciarsi in ordine alla domanda proposta dall'Ente previdenziale di accertamento dei contributi previdenziali dovuti per legge, in quanto spiegata solo per il caso dell' accoglimento del ricorso.
Con riguardo infine alla domanda riconvenzionale spiegata dal resistente “per rivalsa”, e documentata da quanto prodotto sub doc. 7 allegato alla comparsa con cui la parte ha provato l'intervenuto versamento dei contributi (fatto peraltro che deve ritenersi pacifico
8 non essendo stato oggetto di specifica contestazione né da parte ricorrente, né da parte della chiamata , essa deve essere respinta ritenendo comunque che, una volta CP_3 riconosciuta l'esistenza dell'impresa familiare, il pagamento dei contributi previdenziali da parte della resistente fosse dovuto relativamente alla posizione di componente dell'impresa stessa e conseguentemente dovendosi escludere in radice che tale versamento fosse sine titulo.
Relativamente alle spese di lite infine, si ritiene che la reciproca soccombenza nonché la peculiarità del giudizio, valgano a legittimare, nel caso de quo, l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Respinge altresì la domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente CP_1 nei confronti di Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 23 gennaio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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