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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 3719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3719 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 11/09/2025 N. 12912/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
((C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MEI MARIA GRAZIA RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) assistita e difesa nel presente giudizio, disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti MARCO P.IVA_1
DI LAURO e GIULIO CERIOLI RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 6.11.24
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 conclusioni di seguito ritrascritte: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, Accertata e dichiarata l'insussistenza della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del 9/5/2024, dichiarare che ha receduto dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in Controparte_2 data 17/02/2023 con il Sig. anteriormente alla scadenza del Parte_1 termine, fissata nel 16/02/2025, in assenza di giusta causa;
Condannare, pertanto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento del danno nei confronti del ricorrente pari al pagamento di tutte le retribuzioni a far data dal 9/5/2024 al 16/02/2025, per il complessivo importo di € 15.746,72, ovvero al pagamento di quella somma , maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia.
Condannare, inoltre, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore del ricorrente di complessivi € 4.056,5 lordi, a titolo di differenze retributive per retribuzioni e TFR, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'Avv. Maria Grazia Mei e con sentenza esecutiva come per legge. Parte convenuta si è costituita in giudizio tardivamente con memoria del 17.6.25, contestando in fatto ed in diritto la pretesa della ricorrente e chiedendone l'integrale rigetto. La causa, fallito il tentativo di conciliazione, è stata istruita mediante assunzione dell'interpello del legale rappresentante della parte convenuta. Alla udienza del 11.9.25, la causa è stata discussa e, ad esito della camera di consiglio, decisa mediante pubblicazione e lettura del dispositivo, con fissazione a sessanta giorni del termine per il deposito delle motivazioni. Giova dare conto delle circostanze di fatto di rilievo ai fini del decidere. Il ricorrente veniva assunto da con contratto di lavoro subordinato, a Controparte_2 tempo pieno e determinato, in data 17/02/2023, con qualifica di operaio e mansioni di manovale, inquadrato al livello 1, CCNL Edilizia Industria. L'orario di lavoro veniva stabilito in 40 ore settimanali e la sede nei vari cantieri nei quali la società avrebbe destinato il ricorrente;
la retribuzione oraria lorda veniva indicata in € 9.66; al rapporto di lavoro veniva apposto quale termine quello del 16/02/2025 (cfr. doc 2 prodotto da parte ricorrente). Il lavoratore allega di essere partito per il proprio paese di origine nel novembre 2023 -su sollecitazione del datore di lavoro che lo invitava a prendere ferie-e di aver fatto rientro in Italia in data 14/03/2024. Egli specifica di aver quindi contattato telefonicamente il datore di lavoro al fine di concordare la ripresa in servizio;
quest'ultimo lo avrebbe più volte invitato a rimanere in attesa di una sua chiamata. A seguito di spontaneo accesso al centro per l'impiego del 20/06/2024, il ricorrente, avrebbe quindi appreso che era stata dalla datrice comunicata la cessazione del rapporto di lavoro per
“risoluzione consensuale” con decorrenza dal 9/5/2024 (doc. 5 allegato al ricorso). Il Sig. nega di mai aver concordato la cessazione del rapporto di lavoro con la società Pt_1 datrice, così come di aver ricevuto comunicazione di licenziamento, rappresentando altresì come, il datore di lavoro avrebbe omesso di corrispondergli le retribuzioni dovutegli già dal novembre 2023 (così come, già dall'agosto 2023, di consegnargli i cedolini paga), rimanendo altresì debitore delle competenze di fine rapporto e del dovuto TFR. Nella presente sede, il lavoratore lamenta la illegittimità del recesso ante tempus della datrice, non sussistendo alcuno dei presupposti previsti dall'art 2119 c.c., con conseguente diritto al risarcimento del danno patito -corrispondente a tutte le mensilità di retribuzione dovute dal 9 maggio 2024 sino alla data di naturale scadenza del contratto a termine, oltre che al pagamento delle retribuzione dovutegli dal marzo 2024 -cioè dal rifiuto della datrice di ricevere la prestazione lavorativa- al 9.5.24 ed al TFR. Come già anticipato parte resistente si è costituita in giudizio solo in data 17.6.25, contestato la ricostruzione dei fatti operata in ricorso. La società ha preliminarmente formulato istanza di rimessione in termini ex art 153.II c.p.c.. Ciò per non aver appreso della pendenza del giudizio per essere stata la notifica del ricorso introduttivo rivolta verso indirizzo pec -corrispondente a quello risultante dalla certificazione ini.pec del 12.11.24 prodotta dal ricorrente- indicato in sede di registrazione della società dal proprio commercialista (ed a lui unicamente riferibile). Tale professionista, solo in un momento successivo alla notifica in questione, avrebbe poi provveduto alla corretta registrazione dell'indirizzo email pec presso la Email_1
CCIAA, così come in visura, come emergerebbe anche dalla certificazione ini.pec successiva.
2 Nel merito parte convenuta ha contestato la ricostruzione in fatto operata nel ricorso, evidenziando come a seguito della partenza del lavoratore per l'Egitto, questi avrebbe fruito prima di ferie, poi di aspettativa non retribuita, ed infine, avrebbe comunicato telefonicamente la propria volontà di non riprendere più il rapporto lavorativo (avendo trovato altro impiego) rendendosi altresì irreperibile. Stante l'irreperibilità del lavoratore e la sua assenza dal lavoro, il 9 maggio 24, CP_2 aveva quindi proceduto alla chiusura del rapporto per risoluzione consensuale (avendo il lavoratore manifestato verbalmente e con il proprio contegno la propria volontà di risolvere il contratto). Quanto all'impugnazione della risoluzione consensuale, la società ha da ultimo eccepito il mancato recapito della lettera raccomandata del legale del lavoratore del 30.07.2024 (sub doc. 7 fasc ricorrente), affermando che il plico postale risulterebbe in restituzione al mittente. Tanto premesso si rileva quanto segue. Come noto, l'art 416 c.p.c. prevede che: Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare. Nel caso di specie a fronte della regolare notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione della prima udienza del 18.2.25-avvenuta telematicamente in data 12.11.24, come documentato dalla ricorrente-la società si è costituita in giudizio solo in data 17.6.25. Emerge documentalmente – ed è peraltro pacifico-che, alla data del 12.11.24, la certificazione ini.pec riferibile alla convenuta recasse l'indirizzo 11038880966@impresa.italia.it, verso il quale la notifica, del tutto regolarmente, è stata rivolta (con ciò perfezionandosi). La rimessione in termini di cui all'art. 153,2° comma, cod.proc.civ. invocata dalla società presuppone, per costante giurisprudenza, l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima e caratterizzato dall'assoluta impossibilità e non da mere difficoltà nell'osservanza delle norme processuali), nonchè l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa. Nel caso di specie, come evidente, non sussiste alcun fatto ostativo esterno alla volontà della parte valevole a giustificare la mancata conoscenza della notifica del ricorso introduttivo del ricorso certamente avvenuta nel rispetto delle norme processuali di riferimento. Il fatto che il commercialista incaricato dalla società non abbia correttamente o prontamente comunicato l'indirizzo pec riferibile ad essa, inserendo un diverso indirizzo cui quest'ultima non accedeva autonomamente, né con regolarità, non riveste, ai fini dell'apprezzamento integrazione dei requisiti richiesti dall'art 153 comma II c.p.c.., alcun rilievo. Ne consegue che parte convenuta risulta irrimediabilmente decaduta dalla possibilità di depositare documentazione (con evidente inutilizzabilità, ai fini della decisione, di tutta la documentazione da questa invece offerta in produzione in uno alla memoria) così come, in generale, dalla indicazione dei mezzi di prova.
3 Anche in considerazione di ciò, ed avuto riguardo alla ripartizione dei rispettivi oneri probatori, il ricorso appare nel merito fondato e meritevole di accoglimento. A norma dell'art 26 del dlgs. 151/2015 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3. Dal documento 5 allegato da parte ricorrente -certificazione proveniente dal centro per l'impiego- emerge unicamente che il rapporto sarebbe cessato anteriormente alla scadenza del termine per 'risoluzione consensuale' comunicata -secondo le stesse allegazioni contenute in memoria difensiva- dalla datrice. Nel caso di specie, non emerge documentalmente, né comunque parte resistente potrebbe documentare o dimostrare: l'esistenza dell'effettivo consenso del lavoratore alla risoluzione del contratto, piuttosto che il rispetto della procedura prevista in tema di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Significativo anche il rilievo per il quale, a fronte di una asserita irreperibilità del lavoratore, la società non abbia provveduto ad elevare alcuna contestazione disciplinare nei confronti del proprio dipendente assente ingiustificato, così ponendo i presupposti idonei a fondare un recesso per giusta causa, ma abbia invece mantenuto in essere il rapporto per poi comunicare, tramite il professionista incaricato, una 'risoluzione consensuale'.
L'ipotesi concreta appare pertanto del tutto assimilabile a quella del recesso anticipato. Il recesso anticipato dal contratto di lavoro a termine, in base al dettato dell'art. 2119 del codice civile, è consentito solo in presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro;
tant'è che, secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa costituisce circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato. Consegue a quanto sopra che il soggetto il quale receda prima del termine, non per giusta causa, sarà tenuto a risarcire l'altra parte: in particolare, se a recedere è il datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto di ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata. Non dubitabile per vero anche che, in materia di licenziamento, la l. n. 604 del 1966 detti la regola generale in base alla quale la prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento incombe sul datore di lavoro;
questi è dunque tenuto a dimostrare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare del vincolo fiduciario, tenendo conto della natura e della qualità del rapporto, della posizione delle parti, del grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni nell'organizzazione dell'impresa, nonché della portata soggettiva del fatto addebitato (ossia le circostanze del suo verificarsi, i motivi e l'intensità del fatto volitivo). Nel presente contesto, non avendo il datore a suo tempo dedotto a fondamento del licenziamento comminato – senza nemmeno il rispetto della forma scritta prevista a pena di inefficacia dall'art 2 della Legge 604/66- la esistenza di una giusta causa -che in questa sede nemmeno sarebbe ammesso a provare- ne appare evidente la insussistenza.
4 Con il che parte resistente sarà senza dubbio tenuta a risarcire il lavoratore, riconoscendo in suo favore le retribuzioni che quest'ultimo avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata del 16.2.2025. Parte resistente sarà inoltre e senza dubbio tenuta a riconoscere in favore del ricorrente l'importo dovuto a titolo di retribuzione relativa al mese di marzo, aprile e maggio 2024 (sino alla data del recesso del 9.5.24), retribuzione che il lavoratore lamenta non essergli stata corrisposta in corso di rapporto, oltre al rivendicato TFR. Parte ricorrente ha infatti dedotto che dal 13/11/2023 al 14/03/2024, il datore di lavoro gli avrebbe richiesto di godere delle ferie non essendovi lavoro nel periodo invernale, di aver fatto ritorno dalla ferie, di aver contattato il datore di lavoro più volte per il rientro in servizio senza che questi lo contattasse per la ripresa (diversamente da quanto da quest'ultimo dichiarato). Nella vigenza del contratto -senza che ricorrano legittime cause di sospensione- il lavoratore ha certamente il diritto di vedersi riconosciuto il pagamento della retribuzione. Parte resistente peraltro si è limitata a stigmatizzare come la formale messa a disposizione del lavoratore non sia stata in alcun modo documentata, non smentendo né che il lavoratore fosse partito per fruire di un lungo periodo di ferie concordato, né che l'accordo fosse quello di proseguire nella regolare esecuzione del rapporto ad esito del suo rientro. Come costantemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009). Parte resistente, nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto a tale onere. Tanto chiarito, preme evidenziare come, i conteggi offerti dal lavoratore in uno al ricorso appaiono eseguiti sulla base delle buste paga disponibili come emesse dalla Società in corso di rapporto, nonché delle disposizioni di legge e del contratto individuale e collettivo di settore (anch'esso offerto in produzione). Il ricorrente ha compiutamente reso spiegazione dell'ammontare del quantum preteso ed ha documentato di aver nel tempo rivendicato quanto dovuto, senza alcun esito. Quanto infine alle contestazioni in punto regolare notifica della impugnativa stragiudiziale della 'risoluzione' del 30.7.24, anche a prescindere dalla considerazione che parte resistente, essendosi costituita tardivamente, appare irrimediabilmente decaduta dalla possibilità di svolgere alcuna eccezione, parte ricorrente ha prodotto, in uno al ricorso, il documento 7, comprovante il regolare invio di raccomandata. Ne consegue che la resistente dovrà senz'altro essere condannata a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di €.15.746,72 (pari alle retribuzioni dovutegli dal mese di maggio 2024 sino alla naturale scadenza del contratto del febbraio 2025) oltre €.3.056,36 lordi (a titolo di retribuzione dal
5 15/3/2024 al 9/5/2024) ed € 1.000,14 per TFR, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Tali importi, come già detto, appaiono correttamente conteggiati dalla parte ricorrente sulla base delle risultanze dei cedolini paga prodotti, nonché rispondenti ai criteri di conteggio di cui alla normativa del CCNL applicabile, del contratto individuale e di cui all'articolo 2120 c.c. Resta disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico della parte resistente e vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al Dm 55/ 2014 come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento del danno nei confronti del ricorrente pari al pagamento di tutte le retribuzioni dovute a far data dal 9/5/2024 al 16/02/2025, per il complessivo importo di € 15.746,72 oltre interessi e rivalutazione;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore del ricorrente di complessivi lordi € 4.056,5 (di cui euro 1.000,14 per TFR) a titolo di differenze retributive del periodo dal 15/3/2024 al 9/5/2024, oltre interessi e rivalutazione;
3) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese Controparte_2 liquidate in euro 2800 oltre spese generali, IVA, CPA, rimborso del CU ove dovuto, oneri accessori dovuti per legge, con distrazione;
4) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano,11/09/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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