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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Prima Sezione
N. R.G. 1587/2018
In funzione di G.O.P. nella persona della dott.ssa Ylenia D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado scritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Passamonte; - attore-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN IN;
-convenuta –
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di € 17.383,14 CP_1 corrispondente al valore dei beni e degli arredi dallo stesso acquistati o, in subordine, condannarla al pagamento di un equo indennizzo o alla restituzione dei beni. Nello specifico, deduce l'attore che tra il 2010 e il 2011 intraprendeva una relazione affettiva con e che, dopo un periodo di frequentazione, la coppia Controparte_1 decideva volontariamente di convivere. Per realizzare tale progetto, con l'intervento dei genitori di entrambi ( , e Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 Pt_2
) le parti acquistavano, nella misura del 50% ciascuno, un vecchio casolare da
[...] ristrutturare ed adibire a residenza familiare, unitamente all'adiacente terreno, sito in
Nicosia, C.da San Giacomo s.n.c., giusto atto di compravendita del 27.04.2012.
Acquistato l'immobile, le parti convenivano di comune accordo di avviare i lavori di ristrutturazione, alcuni posti a carico della , altri posti a carico del . CP_1 Pt_1
Dall'unione dei due, nell'agosto del 2013, nasceva la figlia . Non essendo ancora Per_2 stati ultimati i lavori di ristrutturazione dell'immobile, i sigg.ri e Pt_1 CP_1 affittavano per un breve periodo un altro immobile, ove vivevano insieme alla figlia.
L'anno successivo, e precisamente nella primavera del 2014, in considerazione delle precarie condizioni dovute agli ingenti costi dei lavori di rifacimento del casolare,
l'attore accettava la proposta del sig. , padre della convenuta, e Persona_3 decideva di cedere la propria quota del 50% dell'abitazione e del terreno alla compagna
Cessione di quota avvenuta mediante corresponsione in suo favore Controparte_1 della somma di € 80.000,00.
L'atto di cessione della quota indivisa della casa con annesso terreno circostante, ubicato in Nicosia, C.da San Giacomo s.n.c., è stato regolarmente sottoscritto dalle parti
( e con l'intervento di e Parte_1 Controparte_1 Persona_3 Per_4
) innanzi al Notaio in data 29.04.2014.
[...]
Grazie alla liquidità ottenuta, l'attore ultimava i lavori di ristrutturazione e, nel mese di luglio 2014, insieme alla compagna ed alla figlia, andava a vivere nella nuova residenza familiare.
La convivenza si rivelava sin da subito intollerabile e, dopo appena una sola settimana,
e decidevano di separarsi. Parte_1 Controparte_1
Nel mese di dicembre 2014 la intraprendeva una nuova relazione e contraeva CP_1 matrimonio con il nuovo compagno.
L'attore, vista la definitiva cessazione della relazione affettiva, con raccomandata del
29.12.2014, ricevuta dalla in data 09.01.2015, avanzava richiesta di CP_1
Pag. 2 di 10 restituzione degli arredi dallo stesso acquistati e rimasti nell'immobile familiare sopraccitato o, in alternativa, avanzava richiesta di corresponsione di € 17.383,14, pari alle spese sostenute per il loro acquisto.
Visto l'esito infruttuoso, in data 27.09.2017, l'odierno attore inviava una seconda raccomandata a/r, ricevuta dalla il 19.10.2017, ove richiedeva nuovamente la CP_1 corresponsione dell'importo di € 17.383,14 e, contestualmente, invitava la stessa ad aderire alla procedura di negoziazione assistita.
Tanto premesso parte attrice ha adito il Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha tratto un indebito arricchimento CP_1 per il valore di € 17.383,14 corrispondente al valore dei beni e degli arredi acquistati dal sig. successivamente alla vendita della propria quota di proprietà Parte_1 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Nicosia al Foglio 5, Part. 425 e dell'adiacente appezzamento di terreno censito al N.C.T. Foglio 52 Part. 425m, e dell'adiacente terreno censito al N.C.T. Foglio 52, Part. 424.
2) accertare e dichiarare che il valore dei beni e degli arredi acquistati ed arrecati dall'attore successivamente alla vendita della propria quota di proprietà nell'abitazione della convenuta, per l'importo di € 17.383,14 esulano dall'ordinario onere dei conviventi more uxorio di apportare le sostanze necessarie per le esigenze quotidiane di vita anche in considerazione del brevissimo lasso di tempo di durata della reale convivenza e delle precarie condizioni economiche in cui versava l'attore;
3) Condannare la convenuta a restituire all'attore il valore dei beni sopra indicati nella misura di € 17.383,14 ovvero riconoscere un equo indennizzo.
4) In subordine, ordinare alla convenuta la restituzione dei beni presenti nell'abitazione acquistati dall'attore dopo la cessione della propria quota di proprietà così come elencati nella nota del 27.09.2017. 5) Concedere vittoria di spese e compensi difensivi della presente procedura.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione proposta dall'attore poiché in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2041 e
2042 c.c.
Pag. 3 di 10 Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti riferita dal rilevando Pt_1 innanzitutto che la convivenza tra i due era divenuta insostenibile a causa dei forti litigi, dei dissapori e del disinteresse del nei confronti della , anche durante il Pt_1 CP_1 periodo di gravidanza. Rilevava, altresì, la convenuta di essere stata vittima di una tentata violenza da parte di un parente dell'attore.
Quanto all'immobile di C.da San Giacomo, inizialmente acquistato dalla e dal CP_1
nella misura del 50% ciascuno, rappresentava la convenuta che a causa delle Pt_1 difficoltà economiche del , il quale non riusciva a fronteggiare le spese di Pt_1 ristrutturazione e a pagare i fornitori, quest'ultimo accettava la proposta di
[...]
(padre della convenuta) di acquistare nell'interesse della figlia la quota del Per_3
50% di proprietà del ad un prezzo superiore a quello di mercato. Pt_1
Riferisce la convenuta che e avevano stabilito che Persona_3 Parte_1
l'importo concordato, pari ad € 80.000,00, comprendeva oltre alla quota del Pt_1
(acquistata dallo stesso appena due anni prima al prezzo di € 42.499,98), le spese di restauro dell'immobile (pari ad € 17.383,14) ed il lavoro manuale effettuato dal Pt_1
(pari ad € 20.116,88).
Sostiene, dunque, la convenuta che l'importo richiesto in citazione era parte integrante dell'accordo intervenuto tra il di lei padre e l'odierno attore e che, pertanto, nulla è dovuto in favore del . Pt_1
Tanto premesso, parte convenuta chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
1)in via preliminare ì, ammettere per forma il presente atto;
2) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile la proposta azione poiché in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., potendo e disponendo l'attore di altra azione a tutela del reclamato diritto;
3) nel merito, ove non si dovesse accedere alla superiore richiesta, dichiarare l'infondatezza della richiesta attorea, atteso che non sussiste alcun arricchimento ingiustificato di parte convenuta poiché quanto effettuato dall'attore era sostenuto da ragioni giuridiche;
4) vittoria di spese e compensi difensivi.
All'udienza del 19.03.2019 il Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183,
6° comma c.p.c. e rinviava la causa per l'esame delle istanze istruttorie.
Pag. 4 di 10 Alla successiva udienza del 26.11.2019, il Tribunale si riservava di decidere in merito alle istanze istruttorie formulate dalle parti. Con ordinanza del 23.10.2020, venivano ammesse le prove orali. Con successiva ordinanza del 17.03.2021, il Tribunale revocava l'ordinanza istruttoria del 23.10.2020 e invitava le parti a coltivare una definizione bonaria della controversia formulando un'ipotesi transattiva ex art. 185 bis c.p.c.
Fissava per la comparizione delle parti la successiva udienza del 21.09.2021. A tale udienza nessuna delle parti compariva. Il Tribunale, visto l'art. 181 c.p.c. rinviava la causa all'udienza dell'08.02.2022 che si teneva nella forma della trattazione scritta.
Lette le note depositate dalle parti, il Tribunale si riservava di decidere con ordinanza in merito alle rispettive richieste.
A scioglimento delle riserva il Tribunale, preso atto della mancata adesione delle parti alla proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli 10 e 12 della memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. n. 2 di parte attrice;
rigettava le altre prove orali richieste da parte attrice nelle medesime memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n.2.; rigettava, altresì, la prova orale dedotta dalla convenuta nella memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., n. 2.
All'udienza del 15.09.2022, rendeva interrogatorio limitatamente agli Controparte_1 articolati n. 10 e n. 12 della memoria ex art. 183 c.p.c., II termine, depositata da parte attrice, così come statuito nell'ordinanza ammissiva del 07.04.2022. All'esito il G.O.P. trasmetteva il fascicolo al giudice titolare per decidere sulle ulteriori richieste delle parti. La successiva udienza del 28.02.2021 si svolgeva nelle modalità della trattazione scritta. Il Giudice, lette le note depositate dalle parti, nominava il CTU, ing. Per_5
conferendogli mandato di descrivere lo stato dei luoghi;
accertare a quanto
[...] ammonta l'incremento del valore dell'immobile di cui è causa a seguito dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione descritti dalle parti in atti, tenuto conto che in data
27.04.2012 l'immobile è stato acquistato per un importo complessivo di € 84.999,96; accertare, per come si desume dalla documentazione in atti, gli esborsi sostenuti da e (e per la stessa da ) per Parte_1 Controparte_1 Persona_3
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile indicando precisamente i documenti da cui si evincono le spese, l'oggetto delle predette spese e la relativa data;
Pag. 5 di 10 tentare la conciliazione tra le parti, dando atto della proposta formulata dal CTU e delle controproposte delle parti.
Il nominato CTU accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito. Il Tribunale fissava per l'esame della relazione peritale l'udienza del 23.04.2024. Interveniva una richiesta di proroga dei termini da parte del consulente. L'udienza veniva, pertanto, rinviata prima al 23.10.2024 e poi alla successiva del 10.12.2024. Ritenuta esaustiva la relazione del C.T.U., con ordinanza ex art. 127 ter del 19.05.2025, il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, il Tribunale poneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Motivi della decisione
La domanda proposta da appare fondata e merita accoglimento. Parte_1
Preliminarmente occorre specificare che l'attore ha correttamente esperito l'azione di indebito arricchimento che ha natura sussidiaria e presuppone che non sussista tra le parti alcun altro rimedio tipico di natura contrattuale o aquiliana.
Con sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno espresso il seguente principio di diritto in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà per la proponibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2042 c.c.. “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, non risultano accordi tra le parti sulla destinazione dei beni né obbligazioni restitutorie derivanti da contratto: l'azione ex art. 2041 c.c. è quindi astrattamente esperibile.
Pag. 6 di 10 Ciò posto, nel merito, occorre rilevare che nel caso de quo le spese sostenute da un convivente per la vita comune non sono di regola ripetibili, in quanto espressione di solidarietà affettiva e materiale.
Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. È quanto si legge nell'ordinanza della Cassazione n. 18721 dell'01 luglio 2021.
Qualora l'entità della spesa sostenuta da un convivente ecceda manifestamente le normali proporzioni della vita di coppia e determini un arricchimento patrimoniale stabile e ingiustificato dell'altro, è configurabile un obbligo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La circostanza che i conviventi abbiano coabitato nell'immobile di Controparte_4
C.da San Giacomo, come sopra meglio identificato, per una settimana appena, e che lo stesso sia rimasto nell'utilizzo esclusivo della , determina un arricchimento CP_1 stabile in favore di quest'ultima che, pertanto, è tenuta a corrispondere un indennizzo in favore dell'attore.
Dalla documentazione prodotta (fatture, scontrini, assegni) risulta provato che l'attore ha sostenuto spese per circa € 17.000,00 destinate all'acquisto di materiali e beni mobili durevoli collocati nell'abitazione di esclusiva proprietà della convenuta.
È altresì pacifico che, cessata la convivenza, tali beni siano rimasti nella disponibilità della convenuta, che ne trae tuttora utilità.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale le spese sostenute da un convivente per il miglioramento dell'abitazione di esclusiva proprietà dell'altro, ove non abbiano natura di liberalità, possono integrare gli estremi dell'arricchimento senza giusta causa, nella misura in cui sussista un vantaggio patrimoniale stabile e attuale per il beneficiario.
Nel caso concreto, la rilevante entità della spesa, la natura durevole dei beni e la circostanza che l'attore abbia perso ogni possibilità di goderne, inducono ad escludere che si trattasse di semplici elargizioni spontanee o donazioni d'uso, come avviene per le normali spese di mantenimento o per i regali tra conviventi.
Pag. 7 di 10 Sussiste dunque un impoverimento dell'attore corrispondente all'arricchimento della convenuta.
Nella convivenza more uxorio l'apporto economico di uno dei conviventi trova giustificazione solo nella misura in cui sia proporzionato e destinato a spese di consumo comune. Nel caso in esame, le spese sostenute dall'attore per l'arredamento stabile e duraturo dell'immobile di esclusiva proprietà della convenuta eccede tale misura, assumendo rilievo patrimoniale autonomo.
L'art. 2041 c.c. riconosce al soggetto impoverito un diritto all'indennizzo nei limiti dell'arricchimento effettivamente conseguito dal beneficiario.
Di contro, dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta (contratto di compravendita del 29.04.2014), non si evince che l'importo di € 80.000,00, corrisposto dalla stessa in favore dell'attore per l'acquisizione della sua quota dell'immobile, fosse comprensivo, oltre che del valore della quota, anche delle spese di ristrutturazione dell'immobile e di acquisto degli arredi.
Nell'atto di compravendita di quota indivisa di casa, con annesso terreno circostante, sottoscritto in data 29.04.2014 dalle parti, innanzi al Notaio , all'art. 4 si Persona_6 legge che il prezzo della vendita è stato concordato di comune accordo tra le parti nella somma di € 80.000,00 così distinta: € 72.500,00 quale quota della casa ed € 7.500,00 quale quota del terreno pertinenziale.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti si evince che l'importo di
€ 80.000,00 comprendeva la quota del 50% dell'immobile appartenente al e Pt_1
l'ulteriore quota del 50% del terreno pertinenziale. Non vi è prova in atti che il detto importo comprendesse anche le spese di ristrutturazione e acquisto di mobilio, pari ad €
17.383,14.
Al fine di quantificare l'entità dell'indennizzo che la convenuta dovrà corrispondere in favore dell'attore ci si riporta alle considerazioni e alle conclusioni del C.T.U., ing.
che codesto Tribunale fa proprie. Per_5
Al momento del sopralluogo del 02.10.2023, il C.T.U. ha potuto accertare che l'abitazione appariva in ottimo stato, con la facciata esterna realizzata recentemente.
L'immobile risultava rifinito in ogni parte con finiture di ottima fattura (in particolare la scala interna), le pareti risultavano tinteggiate, i pavimenti in piastrelle di ceramica
Pag. 8 di 10 erano ben tenuti. Dal confronto con la planimetria catastale in atti all'Agenzia delle
Entrate, ufficio del territorio di Enna, il consulente non ha riscontrato difformità urbanistiche. Inoltre, l'intero fabbricato risultava dotato dell'impiantistica necessaria, sanitaria e di riscaldamento. Infine, ha accertato il consulente che anche il locale di sgombero posto all'esterno dell'abitazione risultava regolarmente censito la catasto.
Accertate le summenzionate caratteristiche e peculiarità dell'immobile, il C.T.U. ha accertato che “In seguito all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione descritti dalle parti in atti il fabbricato ha certamente subito un incremento del proprio valore”. In assenza di rilievi fotografici dei luoghi prima dell'acquisto del fabbricato, il consulente ha specificato che l'unica documentazione per effettuare il calcolo dell'incremento del valore acquistato dall'immobile a seguito dei lavori di ristrutturazione è rappresentato dagli scontrini, dalle fatture e dalle matrici degli assegni depositati in atti, che permettono di risalire alle lavorazioni effettuate.
Per esprimere il giudizio di stima dell'incremento del valore dell'immobile il consulente ha tenuto conto dell'ubicazione territoriale del bene, del sistema costruttivo, della tipologia, della vetustà, delle finiture esterne ed interne, dello stato manutentivo, delle condizioni igienico-sanitarie, della dotazione di impianti e ha confrontato tali parametri con la Banca Dati delle Quote Immobiliari relative al Comune di Nicosia. Effettuato il detto confronto, il C.T.U. ha calcolato che l'incremento del valore dell'immobile, a seguito dei lavori di ristrutturazione, ammonta ad € 115.000,04.
Il C.T.U. ha, altresì, quantificato l'ammontare delle spese sostenute dall'attore sulla base della documentazione prodotta in atti. Escludendo gli scontrini ove non si riscontra né la data né l'importo esatto, nonché gli assegni cui non sono associate le rispettive fatture di riscontro, il C.T.U. ha calcolato che l'importo delle spese documentate sostenute da è pari ad € 32.698,50; le spese documentate e sostenute da Parte_1
(per il tramite del padre ) ammontano ad € Controparte_1 Persona_3
45.449,44.
L' Ing. ha dato atto nella propria relazione anche del tentativo di definizione Per_5 bonaria della controversia avendo lo stesso prospettato alle parti l'ipotesi di pagamento spontaneo della in favore del dell'importo di € 15.000,00, con CP_1 Pt_1 abbandono del giudizio a spese compensate.
Pag. 9 di 10 Le parti non hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal C.T.U.
Ebbene, tenuto conto delle spese documentate sostenute dall'attore, dell'incremento del valore dell'immobile a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti, così come accertato e quantificato dal C.T.U. nella propria relazione, e tenuto conto del parziale ristoro ottenuto dall'attore a seguito del secondo contratto di compravendita del 29.04.2014 avente ad oggetto la cessione della quota dell'immobile e del terreno di proprietà del in favore della , ritiene il Tribunale che vi è prova in atti del vantaggio Pt_1 CP_1 patrimoniale effettivamente conseguito dalla convenuta e che, pertanto, l'attore abbia diritto a ricevere un indennizzo ex art. 2041 c.c. che può essere riconosciuto nella misura richiesta di € 17.383,14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 così decide:
Accoglie la domanda promossa da e, per l'effetto, Parte_1
Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
17.383,14, oltre alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in € 2.540,00 in favore di e dispone, ai sensi dell'art. 133 del DPR 115/2012, che il Parte_1 pagamento di dette spese venga eseguito in favore dello Stato essendo parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come da separato Controparte_1 decreto.
Enna, 07 dicembre 2025 Il G.O.P.
dott.ssa Ylenia D. Cammarata
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Enna
Prima Sezione
N. R.G. 1587/2018
In funzione di G.O.P. nella persona della dott.ssa Ylenia D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado scritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Passamonte; - attore-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN IN;
-convenuta –
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di € 17.383,14 CP_1 corrispondente al valore dei beni e degli arredi dallo stesso acquistati o, in subordine, condannarla al pagamento di un equo indennizzo o alla restituzione dei beni. Nello specifico, deduce l'attore che tra il 2010 e il 2011 intraprendeva una relazione affettiva con e che, dopo un periodo di frequentazione, la coppia Controparte_1 decideva volontariamente di convivere. Per realizzare tale progetto, con l'intervento dei genitori di entrambi ( , e Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 Pt_2
) le parti acquistavano, nella misura del 50% ciascuno, un vecchio casolare da
[...] ristrutturare ed adibire a residenza familiare, unitamente all'adiacente terreno, sito in
Nicosia, C.da San Giacomo s.n.c., giusto atto di compravendita del 27.04.2012.
Acquistato l'immobile, le parti convenivano di comune accordo di avviare i lavori di ristrutturazione, alcuni posti a carico della , altri posti a carico del . CP_1 Pt_1
Dall'unione dei due, nell'agosto del 2013, nasceva la figlia . Non essendo ancora Per_2 stati ultimati i lavori di ristrutturazione dell'immobile, i sigg.ri e Pt_1 CP_1 affittavano per un breve periodo un altro immobile, ove vivevano insieme alla figlia.
L'anno successivo, e precisamente nella primavera del 2014, in considerazione delle precarie condizioni dovute agli ingenti costi dei lavori di rifacimento del casolare,
l'attore accettava la proposta del sig. , padre della convenuta, e Persona_3 decideva di cedere la propria quota del 50% dell'abitazione e del terreno alla compagna
Cessione di quota avvenuta mediante corresponsione in suo favore Controparte_1 della somma di € 80.000,00.
L'atto di cessione della quota indivisa della casa con annesso terreno circostante, ubicato in Nicosia, C.da San Giacomo s.n.c., è stato regolarmente sottoscritto dalle parti
( e con l'intervento di e Parte_1 Controparte_1 Persona_3 Per_4
) innanzi al Notaio in data 29.04.2014.
[...]
Grazie alla liquidità ottenuta, l'attore ultimava i lavori di ristrutturazione e, nel mese di luglio 2014, insieme alla compagna ed alla figlia, andava a vivere nella nuova residenza familiare.
La convivenza si rivelava sin da subito intollerabile e, dopo appena una sola settimana,
e decidevano di separarsi. Parte_1 Controparte_1
Nel mese di dicembre 2014 la intraprendeva una nuova relazione e contraeva CP_1 matrimonio con il nuovo compagno.
L'attore, vista la definitiva cessazione della relazione affettiva, con raccomandata del
29.12.2014, ricevuta dalla in data 09.01.2015, avanzava richiesta di CP_1
Pag. 2 di 10 restituzione degli arredi dallo stesso acquistati e rimasti nell'immobile familiare sopraccitato o, in alternativa, avanzava richiesta di corresponsione di € 17.383,14, pari alle spese sostenute per il loro acquisto.
Visto l'esito infruttuoso, in data 27.09.2017, l'odierno attore inviava una seconda raccomandata a/r, ricevuta dalla il 19.10.2017, ove richiedeva nuovamente la CP_1 corresponsione dell'importo di € 17.383,14 e, contestualmente, invitava la stessa ad aderire alla procedura di negoziazione assistita.
Tanto premesso parte attrice ha adito il Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha tratto un indebito arricchimento CP_1 per il valore di € 17.383,14 corrispondente al valore dei beni e degli arredi acquistati dal sig. successivamente alla vendita della propria quota di proprietà Parte_1 dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Nicosia al Foglio 5, Part. 425 e dell'adiacente appezzamento di terreno censito al N.C.T. Foglio 52 Part. 425m, e dell'adiacente terreno censito al N.C.T. Foglio 52, Part. 424.
2) accertare e dichiarare che il valore dei beni e degli arredi acquistati ed arrecati dall'attore successivamente alla vendita della propria quota di proprietà nell'abitazione della convenuta, per l'importo di € 17.383,14 esulano dall'ordinario onere dei conviventi more uxorio di apportare le sostanze necessarie per le esigenze quotidiane di vita anche in considerazione del brevissimo lasso di tempo di durata della reale convivenza e delle precarie condizioni economiche in cui versava l'attore;
3) Condannare la convenuta a restituire all'attore il valore dei beni sopra indicati nella misura di € 17.383,14 ovvero riconoscere un equo indennizzo.
4) In subordine, ordinare alla convenuta la restituzione dei beni presenti nell'abitazione acquistati dall'attore dopo la cessione della propria quota di proprietà così come elencati nella nota del 27.09.2017. 5) Concedere vittoria di spese e compensi difensivi della presente procedura.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione proposta dall'attore poiché in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2041 e
2042 c.c.
Pag. 3 di 10 Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti riferita dal rilevando Pt_1 innanzitutto che la convivenza tra i due era divenuta insostenibile a causa dei forti litigi, dei dissapori e del disinteresse del nei confronti della , anche durante il Pt_1 CP_1 periodo di gravidanza. Rilevava, altresì, la convenuta di essere stata vittima di una tentata violenza da parte di un parente dell'attore.
Quanto all'immobile di C.da San Giacomo, inizialmente acquistato dalla e dal CP_1
nella misura del 50% ciascuno, rappresentava la convenuta che a causa delle Pt_1 difficoltà economiche del , il quale non riusciva a fronteggiare le spese di Pt_1 ristrutturazione e a pagare i fornitori, quest'ultimo accettava la proposta di
[...]
(padre della convenuta) di acquistare nell'interesse della figlia la quota del Per_3
50% di proprietà del ad un prezzo superiore a quello di mercato. Pt_1
Riferisce la convenuta che e avevano stabilito che Persona_3 Parte_1
l'importo concordato, pari ad € 80.000,00, comprendeva oltre alla quota del Pt_1
(acquistata dallo stesso appena due anni prima al prezzo di € 42.499,98), le spese di restauro dell'immobile (pari ad € 17.383,14) ed il lavoro manuale effettuato dal Pt_1
(pari ad € 20.116,88).
Sostiene, dunque, la convenuta che l'importo richiesto in citazione era parte integrante dell'accordo intervenuto tra il di lei padre e l'odierno attore e che, pertanto, nulla è dovuto in favore del . Pt_1
Tanto premesso, parte convenuta chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
1)in via preliminare ì, ammettere per forma il presente atto;
2) sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile la proposta azione poiché in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., potendo e disponendo l'attore di altra azione a tutela del reclamato diritto;
3) nel merito, ove non si dovesse accedere alla superiore richiesta, dichiarare l'infondatezza della richiesta attorea, atteso che non sussiste alcun arricchimento ingiustificato di parte convenuta poiché quanto effettuato dall'attore era sostenuto da ragioni giuridiche;
4) vittoria di spese e compensi difensivi.
All'udienza del 19.03.2019 il Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183,
6° comma c.p.c. e rinviava la causa per l'esame delle istanze istruttorie.
Pag. 4 di 10 Alla successiva udienza del 26.11.2019, il Tribunale si riservava di decidere in merito alle istanze istruttorie formulate dalle parti. Con ordinanza del 23.10.2020, venivano ammesse le prove orali. Con successiva ordinanza del 17.03.2021, il Tribunale revocava l'ordinanza istruttoria del 23.10.2020 e invitava le parti a coltivare una definizione bonaria della controversia formulando un'ipotesi transattiva ex art. 185 bis c.p.c.
Fissava per la comparizione delle parti la successiva udienza del 21.09.2021. A tale udienza nessuna delle parti compariva. Il Tribunale, visto l'art. 181 c.p.c. rinviava la causa all'udienza dell'08.02.2022 che si teneva nella forma della trattazione scritta.
Lette le note depositate dalle parti, il Tribunale si riservava di decidere con ordinanza in merito alle rispettive richieste.
A scioglimento delle riserva il Tribunale, preso atto della mancata adesione delle parti alla proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli 10 e 12 della memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. n. 2 di parte attrice;
rigettava le altre prove orali richieste da parte attrice nelle medesime memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. n.2.; rigettava, altresì, la prova orale dedotta dalla convenuta nella memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., n. 2.
All'udienza del 15.09.2022, rendeva interrogatorio limitatamente agli Controparte_1 articolati n. 10 e n. 12 della memoria ex art. 183 c.p.c., II termine, depositata da parte attrice, così come statuito nell'ordinanza ammissiva del 07.04.2022. All'esito il G.O.P. trasmetteva il fascicolo al giudice titolare per decidere sulle ulteriori richieste delle parti. La successiva udienza del 28.02.2021 si svolgeva nelle modalità della trattazione scritta. Il Giudice, lette le note depositate dalle parti, nominava il CTU, ing. Per_5
conferendogli mandato di descrivere lo stato dei luoghi;
accertare a quanto
[...] ammonta l'incremento del valore dell'immobile di cui è causa a seguito dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione descritti dalle parti in atti, tenuto conto che in data
27.04.2012 l'immobile è stato acquistato per un importo complessivo di € 84.999,96; accertare, per come si desume dalla documentazione in atti, gli esborsi sostenuti da e (e per la stessa da ) per Parte_1 Controparte_1 Persona_3
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile indicando precisamente i documenti da cui si evincono le spese, l'oggetto delle predette spese e la relativa data;
Pag. 5 di 10 tentare la conciliazione tra le parti, dando atto della proposta formulata dal CTU e delle controproposte delle parti.
Il nominato CTU accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito. Il Tribunale fissava per l'esame della relazione peritale l'udienza del 23.04.2024. Interveniva una richiesta di proroga dei termini da parte del consulente. L'udienza veniva, pertanto, rinviata prima al 23.10.2024 e poi alla successiva del 10.12.2024. Ritenuta esaustiva la relazione del C.T.U., con ordinanza ex art. 127 ter del 19.05.2025, il Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, il Tribunale poneva la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Motivi della decisione
La domanda proposta da appare fondata e merita accoglimento. Parte_1
Preliminarmente occorre specificare che l'attore ha correttamente esperito l'azione di indebito arricchimento che ha natura sussidiaria e presuppone che non sussista tra le parti alcun altro rimedio tipico di natura contrattuale o aquiliana.
Con sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno espresso il seguente principio di diritto in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà per la proponibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2042 c.c.. “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, non risultano accordi tra le parti sulla destinazione dei beni né obbligazioni restitutorie derivanti da contratto: l'azione ex art. 2041 c.c. è quindi astrattamente esperibile.
Pag. 6 di 10 Ciò posto, nel merito, occorre rilevare che nel caso de quo le spese sostenute da un convivente per la vita comune non sono di regola ripetibili, in quanto espressione di solidarietà affettiva e materiale.
Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. È quanto si legge nell'ordinanza della Cassazione n. 18721 dell'01 luglio 2021.
Qualora l'entità della spesa sostenuta da un convivente ecceda manifestamente le normali proporzioni della vita di coppia e determini un arricchimento patrimoniale stabile e ingiustificato dell'altro, è configurabile un obbligo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La circostanza che i conviventi abbiano coabitato nell'immobile di Controparte_4
C.da San Giacomo, come sopra meglio identificato, per una settimana appena, e che lo stesso sia rimasto nell'utilizzo esclusivo della , determina un arricchimento CP_1 stabile in favore di quest'ultima che, pertanto, è tenuta a corrispondere un indennizzo in favore dell'attore.
Dalla documentazione prodotta (fatture, scontrini, assegni) risulta provato che l'attore ha sostenuto spese per circa € 17.000,00 destinate all'acquisto di materiali e beni mobili durevoli collocati nell'abitazione di esclusiva proprietà della convenuta.
È altresì pacifico che, cessata la convivenza, tali beni siano rimasti nella disponibilità della convenuta, che ne trae tuttora utilità.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale le spese sostenute da un convivente per il miglioramento dell'abitazione di esclusiva proprietà dell'altro, ove non abbiano natura di liberalità, possono integrare gli estremi dell'arricchimento senza giusta causa, nella misura in cui sussista un vantaggio patrimoniale stabile e attuale per il beneficiario.
Nel caso concreto, la rilevante entità della spesa, la natura durevole dei beni e la circostanza che l'attore abbia perso ogni possibilità di goderne, inducono ad escludere che si trattasse di semplici elargizioni spontanee o donazioni d'uso, come avviene per le normali spese di mantenimento o per i regali tra conviventi.
Pag. 7 di 10 Sussiste dunque un impoverimento dell'attore corrispondente all'arricchimento della convenuta.
Nella convivenza more uxorio l'apporto economico di uno dei conviventi trova giustificazione solo nella misura in cui sia proporzionato e destinato a spese di consumo comune. Nel caso in esame, le spese sostenute dall'attore per l'arredamento stabile e duraturo dell'immobile di esclusiva proprietà della convenuta eccede tale misura, assumendo rilievo patrimoniale autonomo.
L'art. 2041 c.c. riconosce al soggetto impoverito un diritto all'indennizzo nei limiti dell'arricchimento effettivamente conseguito dal beneficiario.
Di contro, dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta (contratto di compravendita del 29.04.2014), non si evince che l'importo di € 80.000,00, corrisposto dalla stessa in favore dell'attore per l'acquisizione della sua quota dell'immobile, fosse comprensivo, oltre che del valore della quota, anche delle spese di ristrutturazione dell'immobile e di acquisto degli arredi.
Nell'atto di compravendita di quota indivisa di casa, con annesso terreno circostante, sottoscritto in data 29.04.2014 dalle parti, innanzi al Notaio , all'art. 4 si Persona_6 legge che il prezzo della vendita è stato concordato di comune accordo tra le parti nella somma di € 80.000,00 così distinta: € 72.500,00 quale quota della casa ed € 7.500,00 quale quota del terreno pertinenziale.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti si evince che l'importo di
€ 80.000,00 comprendeva la quota del 50% dell'immobile appartenente al e Pt_1
l'ulteriore quota del 50% del terreno pertinenziale. Non vi è prova in atti che il detto importo comprendesse anche le spese di ristrutturazione e acquisto di mobilio, pari ad €
17.383,14.
Al fine di quantificare l'entità dell'indennizzo che la convenuta dovrà corrispondere in favore dell'attore ci si riporta alle considerazioni e alle conclusioni del C.T.U., ing.
che codesto Tribunale fa proprie. Per_5
Al momento del sopralluogo del 02.10.2023, il C.T.U. ha potuto accertare che l'abitazione appariva in ottimo stato, con la facciata esterna realizzata recentemente.
L'immobile risultava rifinito in ogni parte con finiture di ottima fattura (in particolare la scala interna), le pareti risultavano tinteggiate, i pavimenti in piastrelle di ceramica
Pag. 8 di 10 erano ben tenuti. Dal confronto con la planimetria catastale in atti all'Agenzia delle
Entrate, ufficio del territorio di Enna, il consulente non ha riscontrato difformità urbanistiche. Inoltre, l'intero fabbricato risultava dotato dell'impiantistica necessaria, sanitaria e di riscaldamento. Infine, ha accertato il consulente che anche il locale di sgombero posto all'esterno dell'abitazione risultava regolarmente censito la catasto.
Accertate le summenzionate caratteristiche e peculiarità dell'immobile, il C.T.U. ha accertato che “In seguito all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione descritti dalle parti in atti il fabbricato ha certamente subito un incremento del proprio valore”. In assenza di rilievi fotografici dei luoghi prima dell'acquisto del fabbricato, il consulente ha specificato che l'unica documentazione per effettuare il calcolo dell'incremento del valore acquistato dall'immobile a seguito dei lavori di ristrutturazione è rappresentato dagli scontrini, dalle fatture e dalle matrici degli assegni depositati in atti, che permettono di risalire alle lavorazioni effettuate.
Per esprimere il giudizio di stima dell'incremento del valore dell'immobile il consulente ha tenuto conto dell'ubicazione territoriale del bene, del sistema costruttivo, della tipologia, della vetustà, delle finiture esterne ed interne, dello stato manutentivo, delle condizioni igienico-sanitarie, della dotazione di impianti e ha confrontato tali parametri con la Banca Dati delle Quote Immobiliari relative al Comune di Nicosia. Effettuato il detto confronto, il C.T.U. ha calcolato che l'incremento del valore dell'immobile, a seguito dei lavori di ristrutturazione, ammonta ad € 115.000,04.
Il C.T.U. ha, altresì, quantificato l'ammontare delle spese sostenute dall'attore sulla base della documentazione prodotta in atti. Escludendo gli scontrini ove non si riscontra né la data né l'importo esatto, nonché gli assegni cui non sono associate le rispettive fatture di riscontro, il C.T.U. ha calcolato che l'importo delle spese documentate sostenute da è pari ad € 32.698,50; le spese documentate e sostenute da Parte_1
(per il tramite del padre ) ammontano ad € Controparte_1 Persona_3
45.449,44.
L' Ing. ha dato atto nella propria relazione anche del tentativo di definizione Per_5 bonaria della controversia avendo lo stesso prospettato alle parti l'ipotesi di pagamento spontaneo della in favore del dell'importo di € 15.000,00, con CP_1 Pt_1 abbandono del giudizio a spese compensate.
Pag. 9 di 10 Le parti non hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal C.T.U.
Ebbene, tenuto conto delle spese documentate sostenute dall'attore, dell'incremento del valore dell'immobile a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti, così come accertato e quantificato dal C.T.U. nella propria relazione, e tenuto conto del parziale ristoro ottenuto dall'attore a seguito del secondo contratto di compravendita del 29.04.2014 avente ad oggetto la cessione della quota dell'immobile e del terreno di proprietà del in favore della , ritiene il Tribunale che vi è prova in atti del vantaggio Pt_1 CP_1 patrimoniale effettivamente conseguito dalla convenuta e che, pertanto, l'attore abbia diritto a ricevere un indennizzo ex art. 2041 c.c. che può essere riconosciuto nella misura richiesta di € 17.383,14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 così decide:
Accoglie la domanda promossa da e, per l'effetto, Parte_1
Condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
17.383,14, oltre alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in € 2.540,00 in favore di e dispone, ai sensi dell'art. 133 del DPR 115/2012, che il Parte_1 pagamento di dette spese venga eseguito in favore dello Stato essendo parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come da separato Controparte_1 decreto.
Enna, 07 dicembre 2025 Il G.O.P.
dott.ssa Ylenia D. Cammarata
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