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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/09/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 16/09/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 433/2025 R. G. introdotta da
in proprio ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Galleria Valtiberina, 9, Arezzo
PARTE RICORRENTE nei confronti di
RAPPRESENTATO E DIFESO EX Controparte_1
LEGE DA AVVOCATURA DELLO STATO rappresentato dall'Avv.
Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata presso via degli Arazzieri, 4, FIRENZE
PARTE RESISTENTE
Innanzi al Giudice Giulia Capannoli alle h. 10.13 per parte ricorrente è presente l'Avv. Tommaso Ceccarini in sostituzione dell'Avv. Parte_1
[...] nessuno per parte resistente . Controparte_1
L'Avv. Ceccarini si riporta al ricorso e contesta l'avversa comparsa, anche in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrete rilevando che nella presente fattispecie è stato presentato ricorso avverso il rigetto dell'istanza di liquidazione e non avverso un provvedimento di revoca del patrocinio che non è mai avvenuto e richiama in proposito giurisprudenza (Cass. 857/2025).
Nel merito si riporta al ricorso e, quanto all'asserita tardività del deposito della documentazione, rileva che il giudice ha deciso prima della scadenza del termine concesso e rileva, in ogni caso, che la documentazione depositata fin dall'inizio era sufficiente ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti della parte per l'ammissione al gratuito patrocinio.
Ove ritenuto necessario insiste anche nell'istanza di prova orale formulata nel ricorso e conclude come da ricorso.
Il giudice all'esito della discussione si ritira in camera di consiglio all'esito
1 della quale pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
1. Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso ex artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002 e art. 15 D.Lgs.
150/2011 l'Avv. in proprio ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto emesso dal Giudice del Tribunale di Siena, Sez. Lav., di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione, nonostante non fossero state ancora acquisite le dichiarazioni dei redditi richieste, dalle quali sarebbe emersa l'assenza di reddito imponibile in capo alla parte ammessa al gratuito patrocinio,
. Persona_1
Ha eccepito l'erroneità della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di revoca del gratuito patrocinio sul presupposto – errato – che il beneficiario avesse un reddito di € 130.000,00, derivante da un contratto di locazione di un impianto per la produzione di biogas essendo, in realtà, detto reddito solo presunto e non effettivamente percepito.
2 Ancora, sempre in relazione alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ha evidenziato che i beni del suo assistito, inclusa la ditta individuale titolare del contratto di locazione, erano stati sottoposti a confisca nell'ambito di una misura di prevenzione patrimoniale sin dal 2019 e la gestione era stata affidata ad un amministratore giudiziario, onde lo non poteva nemmeno essere Per_1
a conoscenza dell'effettiva percezione di detto reddito.
Ha, infine, allegato le dichiarazioni dei redditi dello redatte da Per_1 un consulente fiscale incaricato dall'amministratore giudiziario, che non riportano il reddito presunto derivante dal predetto contratto di locazione, ad ulteriore conferma della sussistenza del diritto in capo allo di Per_1 essere ammesso al gratuito patrocinio.
2. Si è costituito il eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del difensore, in quanto l'unico soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento di revoca del beneficio di ammissione al gratuito patrocinio
è la parte assistita e non anche il suo difensore.
Nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda in quanto al momento della decisione il Giudice aveva emesso il decreto di rigetto in base alle informazioni a sua disposizione, ivi inclusa la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 31.8.2022 che attestava un reddito imponibile dello di € 130.000,00 per l'anno d'imposta 2020 e la Per_1 conseguente comunicazione, sempre da parte dell'Agenzia delle Entrate al consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
3. All'odierna udienza il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre per l'Avvocatura dello Stato nessuno è comparso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, in materia di gratuito patrocinio la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del
3 gratuito patrocinio. In tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il d.P.R. 115/2002, artt. 93 e 99 laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso d.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante ma non può proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire (ex multis Cass. civile sez. II, 06/07/2022,
n.21438).
Nella presente fattispecie, a prescindere dal nomen iuris del provvedimento impugnato in questa sede, il giudice si è limitato a rigettare la richiesta di liquidazione dei compensi quale conseguenza automatica della accertata revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, la vera opposizione non attiene tanto alla liquidazione del compenso – da intendersi come quantum liquidato – ma alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Del resto, la difesa spiegata dal ricorrente nel presente giudizio è tutta incentrata sulla dimostrazione della sussistenza dei requisiti, da parte dello per Per_1
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a conferma che oggetto di impugnazione deve intendersi il presupposto del rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso, ovvero la comunicazione della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio ed introduttiva (non
4 possono essere liquidate le restanti fasi stante la mancata comparizione della parte resistente all'odierna udienza) seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita o disattesa:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Siena, 16/09/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
5
Chiamata la causa iscritta al N. 433/2025 R. G. introdotta da
in proprio ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Galleria Valtiberina, 9, Arezzo
PARTE RICORRENTE nei confronti di
RAPPRESENTATO E DIFESO EX Controparte_1
LEGE DA AVVOCATURA DELLO STATO rappresentato dall'Avv.
Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata presso via degli Arazzieri, 4, FIRENZE
PARTE RESISTENTE
Innanzi al Giudice Giulia Capannoli alle h. 10.13 per parte ricorrente è presente l'Avv. Tommaso Ceccarini in sostituzione dell'Avv. Parte_1
[...] nessuno per parte resistente . Controparte_1
L'Avv. Ceccarini si riporta al ricorso e contesta l'avversa comparsa, anche in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrete rilevando che nella presente fattispecie è stato presentato ricorso avverso il rigetto dell'istanza di liquidazione e non avverso un provvedimento di revoca del patrocinio che non è mai avvenuto e richiama in proposito giurisprudenza (Cass. 857/2025).
Nel merito si riporta al ricorso e, quanto all'asserita tardività del deposito della documentazione, rileva che il giudice ha deciso prima della scadenza del termine concesso e rileva, in ogni caso, che la documentazione depositata fin dall'inizio era sufficiente ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti della parte per l'ammissione al gratuito patrocinio.
Ove ritenuto necessario insiste anche nell'istanza di prova orale formulata nel ricorso e conclude come da ricorso.
Il giudice all'esito della discussione si ritira in camera di consiglio all'esito
1 della quale pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
1. Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso ex artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002 e art. 15 D.Lgs.
150/2011 l'Avv. in proprio ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto emesso dal Giudice del Tribunale di Siena, Sez. Lav., di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione, nonostante non fossero state ancora acquisite le dichiarazioni dei redditi richieste, dalle quali sarebbe emersa l'assenza di reddito imponibile in capo alla parte ammessa al gratuito patrocinio,
. Persona_1
Ha eccepito l'erroneità della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di revoca del gratuito patrocinio sul presupposto – errato – che il beneficiario avesse un reddito di € 130.000,00, derivante da un contratto di locazione di un impianto per la produzione di biogas essendo, in realtà, detto reddito solo presunto e non effettivamente percepito.
2 Ancora, sempre in relazione alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ha evidenziato che i beni del suo assistito, inclusa la ditta individuale titolare del contratto di locazione, erano stati sottoposti a confisca nell'ambito di una misura di prevenzione patrimoniale sin dal 2019 e la gestione era stata affidata ad un amministratore giudiziario, onde lo non poteva nemmeno essere Per_1
a conoscenza dell'effettiva percezione di detto reddito.
Ha, infine, allegato le dichiarazioni dei redditi dello redatte da Per_1 un consulente fiscale incaricato dall'amministratore giudiziario, che non riportano il reddito presunto derivante dal predetto contratto di locazione, ad ulteriore conferma della sussistenza del diritto in capo allo di Per_1 essere ammesso al gratuito patrocinio.
2. Si è costituito il eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del difensore, in quanto l'unico soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento di revoca del beneficio di ammissione al gratuito patrocinio
è la parte assistita e non anche il suo difensore.
Nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda in quanto al momento della decisione il Giudice aveva emesso il decreto di rigetto in base alle informazioni a sua disposizione, ivi inclusa la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 31.8.2022 che attestava un reddito imponibile dello di € 130.000,00 per l'anno d'imposta 2020 e la Per_1 conseguente comunicazione, sempre da parte dell'Agenzia delle Entrate al consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
3. All'odierna udienza il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre per l'Avvocatura dello Stato nessuno è comparso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, in materia di gratuito patrocinio la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del
3 gratuito patrocinio. In tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il d.P.R. 115/2002, artt. 93 e 99 laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso d.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante ma non può proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire (ex multis Cass. civile sez. II, 06/07/2022,
n.21438).
Nella presente fattispecie, a prescindere dal nomen iuris del provvedimento impugnato in questa sede, il giudice si è limitato a rigettare la richiesta di liquidazione dei compensi quale conseguenza automatica della accertata revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, la vera opposizione non attiene tanto alla liquidazione del compenso – da intendersi come quantum liquidato – ma alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Del resto, la difesa spiegata dal ricorrente nel presente giudizio è tutta incentrata sulla dimostrazione della sussistenza dei requisiti, da parte dello per Per_1
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a conferma che oggetto di impugnazione deve intendersi il presupposto del rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso, ovvero la comunicazione della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio ed introduttiva (non
4 possono essere liquidate le restanti fasi stante la mancata comparizione della parte resistente all'odierna udienza) seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita o disattesa:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Siena, 16/09/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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