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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3713/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
GUARINONI MARINA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“- dichiarare lo scioglimento dell'unione civile tra di loro contratta in data 02.09.2013 e iscritta nei Registri dello stato civile del Comune di OL (Albania) al n. 66 del
02.09.2013 (doc. 1);
- ordinare al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile;
- dichiarare compensate le spese legali;
Quanto al figlio minore Per_1
- disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, seppure rimarrà
a risiedere presso la casa della mamma sita in Venezia, Via degli Ortolani 8;
- le parti concordano che, pur chiedendo che venga pronunciato l'affidamento congiunto del figlio minore, le decisioni relative all'ambito scolastico – comprese l'iscrizione, le scelte formative e i rapporti con l'istituto scolastico – potranno essere assunte autonomamente dalla madre, considerata la residenza distante del padre e le conseguenti difficoltà di quest'ultimo nel recarsi presso la scuola del minore;
- il padre verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, così Pt_1 come sta eseguendo da tempo, la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
- il signor verserà inoltre il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo Pt_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Venezia;
- spetta alla madre il diritto di percepire gli assegni familiari.
Quanto al regime di visita:
- il signor otrà vedere il figlio 1 volta ogni 2 settimane, dalla mattina del Pt_2 Per_1 venerdì/sabato fino alla sera del giorno successivo riaccompagnando il figlio a casa della mamma prima di cena, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e con gli impegni lavorativi del padre;
- potrà trascorrere le vacanze estive in Italia con il padre per una settimana in Per_1 presenza dei nonni paterni ed una settimana durante le vacanze natalizie (la vigilia di
Natale con un genitore e il AP AN con l'altro) il primo 24 dicembre con la mamma, permettendo al figlio di sentire telefonicamente la mamma ogni giorno e comunicando oltre al luogo di villeggiatura anche il periodo di vacanza entro il mese di aprile;
- la signora comunicherà al padre al più tardi nel mese di giugno, il luogo ed il Pt_1 periodo di villeggiatura che trascorrerà con Per_1
- Le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano all'assegno divorzile.”
Per il P.M. intervenuto
“Esprime parere favorevole”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
02.09.2013, contratto matrimonio con rito civile a OL (Albania), regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di OL, al n. 66; che da tale unione nasceva il figlio minore Venezia il 12.06.2016; che, in seguito, era tra loro Persona_2 intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 1138/2023, pubblicata il 29.06.2023, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 16.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nell'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Atteso il fatto che i coniugi sono nati entrambi in Albania e che lì hanno contratto matrimonio, relativamente alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, la quale, come sopra indicato, si trova in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie entrambi i coniugi risiedono in Italia, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel
“luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato”
(CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980
n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la figlia minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Infine, non è ostativo all'accoglimento della domanda la mancata trascrizione del matrimonio in Italia posto che "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” ( Cass. S.U., 28.10.1985 n. 5292).
Ciò premesso, la domanda formulata congiuntamente dalle parti merita di essere accolta
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento giudiziale definito con sentenza n. 1138/2023 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni assunte dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02/09/2013 con rito civile da e iscritto nel registro atti di matrimonio al n. 66 Parte_1 Parte_2 del Comune di OL (Albania).
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
Quanto al figlio minore Per_1
- dispone l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, seppure rimarrà a risiedere presso la casa della mamma sita in Venezia, Via degli Ortolani 8;
- le parti concordano che, pur chiedendo che venga pronunciato l'affidamento congiunto del figlio minore, le decisioni relative all'ambito scolastico – comprese l'iscrizione, le scelte formative e i rapporti con l'istituto scolastico – potranno essere assunte autonomamente dalla madre, considerata la residenza distante del padre e le conseguenti difficoltà di quest'ultimo nel recarsi presso la scuola del minore;
- il padre verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio, così Pt_1 come sta eseguendo da tempo, la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
- il signor verserà inoltre il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le Pt_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Venezia;
- spetta alla madre il diritto di percepire gli assegni familiari.
Quanto al regime di visita:
- il signor otrà vedere il figlio 1 volta ogni 2 settimane, dalla mattina del Pt_2 Per_1 venerdì/sabato fino alla sera del giorno successivo riaccompagnando il figlio a casa della mamma prima di cena, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e con gli impegni lavorativi del padre;
- potrà trascorrere le vacanze estive in Italia con il padre per una settimana in Per_1 presenza dei nonni paterni ed una settimana durante le vacanze natalizie (la vigilia di Natale con un genitore e il AP AN con l'altro) il primo 24 dicembre con la mamma, permettendo al figlio di sentire telefonicamente la mamma ogni giorno e comunicando oltre al luogo di villeggiatura anche il periodo di vacanza entro il mese di aprile;
- la signora comunicherà al padre al più tardi nel mese di giugno, il luogo ed il periodo Pt_1 di villeggiatura che trascorrerà con Per_1 - Le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano all'assegno divorzile.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
GUARINONI MARINA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“- dichiarare lo scioglimento dell'unione civile tra di loro contratta in data 02.09.2013 e iscritta nei Registri dello stato civile del Comune di OL (Albania) al n. 66 del
02.09.2013 (doc. 1);
- ordinare al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile;
- dichiarare compensate le spese legali;
Quanto al figlio minore Per_1
- disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, seppure rimarrà
a risiedere presso la casa della mamma sita in Venezia, Via degli Ortolani 8;
- le parti concordano che, pur chiedendo che venga pronunciato l'affidamento congiunto del figlio minore, le decisioni relative all'ambito scolastico – comprese l'iscrizione, le scelte formative e i rapporti con l'istituto scolastico – potranno essere assunte autonomamente dalla madre, considerata la residenza distante del padre e le conseguenti difficoltà di quest'ultimo nel recarsi presso la scuola del minore;
- il padre verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, così Pt_1 come sta eseguendo da tempo, la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
- il signor verserà inoltre il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo Pt_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Venezia;
- spetta alla madre il diritto di percepire gli assegni familiari.
Quanto al regime di visita:
- il signor otrà vedere il figlio 1 volta ogni 2 settimane, dalla mattina del Pt_2 Per_1 venerdì/sabato fino alla sera del giorno successivo riaccompagnando il figlio a casa della mamma prima di cena, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e con gli impegni lavorativi del padre;
- potrà trascorrere le vacanze estive in Italia con il padre per una settimana in Per_1 presenza dei nonni paterni ed una settimana durante le vacanze natalizie (la vigilia di
Natale con un genitore e il AP AN con l'altro) il primo 24 dicembre con la mamma, permettendo al figlio di sentire telefonicamente la mamma ogni giorno e comunicando oltre al luogo di villeggiatura anche il periodo di vacanza entro il mese di aprile;
- la signora comunicherà al padre al più tardi nel mese di giugno, il luogo ed il Pt_1 periodo di villeggiatura che trascorrerà con Per_1
- Le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano all'assegno divorzile.”
Per il P.M. intervenuto
“Esprime parere favorevole”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
02.09.2013, contratto matrimonio con rito civile a OL (Albania), regolarmente iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di OL, al n. 66; che da tale unione nasceva il figlio minore Venezia il 12.06.2016; che, in seguito, era tra loro Persona_2 intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 1138/2023, pubblicata il 29.06.2023, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 16.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nell'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Atteso il fatto che i coniugi sono nati entrambi in Albania e che lì hanno contratto matrimonio, relativamente alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, la quale, come sopra indicato, si trova in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie entrambi i coniugi risiedono in Italia, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel
“luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato”
(CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, la figlia minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980
n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la figlia minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Infine, non è ostativo all'accoglimento della domanda la mancata trascrizione del matrimonio in Italia posto che "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di separazione o divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” ( Cass. S.U., 28.10.1985 n. 5292).
Ciò premesso, la domanda formulata congiuntamente dalle parti merita di essere accolta
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento giudiziale definito con sentenza n. 1138/2023 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni assunte dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02/09/2013 con rito civile da e iscritto nel registro atti di matrimonio al n. 66 Parte_1 Parte_2 del Comune di OL (Albania).
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
Quanto al figlio minore Per_1
- dispone l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, seppure rimarrà a risiedere presso la casa della mamma sita in Venezia, Via degli Ortolani 8;
- le parti concordano che, pur chiedendo che venga pronunciato l'affidamento congiunto del figlio minore, le decisioni relative all'ambito scolastico – comprese l'iscrizione, le scelte formative e i rapporti con l'istituto scolastico – potranno essere assunte autonomamente dalla madre, considerata la residenza distante del padre e le conseguenti difficoltà di quest'ultimo nel recarsi presso la scuola del minore;
- il padre verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio, così Pt_1 come sta eseguendo da tempo, la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
- il signor verserà inoltre il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le Pt_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Venezia;
- spetta alla madre il diritto di percepire gli assegni familiari.
Quanto al regime di visita:
- il signor otrà vedere il figlio 1 volta ogni 2 settimane, dalla mattina del Pt_2 Per_1 venerdì/sabato fino alla sera del giorno successivo riaccompagnando il figlio a casa della mamma prima di cena, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e con gli impegni lavorativi del padre;
- potrà trascorrere le vacanze estive in Italia con il padre per una settimana in Per_1 presenza dei nonni paterni ed una settimana durante le vacanze natalizie (la vigilia di Natale con un genitore e il AP AN con l'altro) il primo 24 dicembre con la mamma, permettendo al figlio di sentire telefonicamente la mamma ogni giorno e comunicando oltre al luogo di villeggiatura anche il periodo di vacanza entro il mese di aprile;
- la signora comunicherà al padre al più tardi nel mese di giugno, il luogo ed il periodo Pt_1 di villeggiatura che trascorrerà con Per_1 - Le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano all'assegno divorzile.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero