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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 1038/2023
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Roberto Rivello Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Angela Giunta Consigliere ha pronunciato la seguente
Oggetto:
Altri istituti relativi alle successioni
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1038/2023 promosso da:
(CF ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...], piazza Ravenna n. 8, rappresentato e difeso dall'Avvocatessa
CA IA SU (C.F. - PEC C.F._2 [...]
con domicilio eletto in Monastero Bormida (AT), via Email_1
Genova n. 15/c, giusta procura speciale già in atti e prodotta al fascicolo telematico di primo grado appellante contro
(CF ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], e (CF Controparte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Margherita n. 31, rappresentate e difese dagli Avvocati Furlanetto Andrea (C.F.
- PEC ) e SI C.F._5 Email_2
SE (CF - PEC ) C.F._6 Email_3
con domicilio eletto in Asti, corso Vittorio Alfieri n. 310, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione appellate
* * * Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 13/04/2025 e di rimessione al collegio del 13/11/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'ECC.MA Corte di Appello di Torino adita, contrariis rejectis, riformare la ordinanza n. rep. 1140/2023 del 22/6/2023 proc. n. 760/2023 r.g. Tribunale di Alessandria e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravane proposti e quindi previa le declaratorie del caso, così decidere:
a) In totale riforma della ordinanza impugnata ed in totale accoglimento dei motivi di appello proposti, mandare assolto l'appellante da tutte le domande svolte nel Pt_1
primo grado contro di lui;
b) In totale riforma della ordinanza impugnata ed in totale accoglimento dei motivi di appello proposti, mandare assolto l'appellante considerato che le resistenti Pt_1
hanno chiesto cose diverse da quelle decise dal giudice di primo grado;
c) In totale riforma della ordinanza impugnata, accertare e dichiarare accolte le conclusioni come rassegnate nel primo grado ovvero:
- rigettare il proposto ricorso in riassunzione perché improcedibile non essendo stato preceduto da mediazione obbligatoria ovvero essendo stata proposta una mediazione nulla perché promossa davanti all'organismo di mediazione non competente territorialmente;
- rigettare il proposto ricorso non potendosi ritenere valida la mediazione promossa nelle more del procedimento assunto che il ricorso in riassunzione è l'incombente per non far dichiarare estinto il procedimento già in essere e mancante della condizione di procedibilità ossia la mediazione;
- rigettare il ricorso in riassunzione proposto perché nullo per vizio di forma insanabile;
- rigettare il ricorso in riassunzione perché per la complessità della materia il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. non è in alcun modo proponibile, se non ulteriore atto di strumentalizzazione per la procedura di cognizione sommaria per materie di immediata e facile e pronta soluzione che sicuramente non è il caso di specie insita nel caos con cui la procedura, mediazione compresa, sono state introdotte dalle controparti
pag. 2/16 di cui si chiede la condanna ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ovvero la condanna delle ricorrenti al risarcimento danni in favore del resistente nella misura di euro 10.000,00 o quello meglio vista per la temerarietà della lite ovvero per la proposizione di mediazioni non corrette dal punto di vista del dl 28/2010;
- ed ancora rigettare il ricorso in riassunzione proposto assunto che la signora
[...]
ha dimostrato di non accettare l'eredità del figlio, disinteressandosi dei beni Parte_2
e delle spese di cui si è sempre occupato il resistente e che quindi l'unico erede e che come tale si è professato è il genitore superstite il sig. ; Parte_1
- ed in ogni caso rigettare le domande come proposte, perché contraddittorie tra di loro, infondate in fatto ed in diritto, dovendosi riconoscere il solo padre signor CP_3
, quale unico erede dell'eredità dismessa del figlio .
[...] Parte_1
Con vittoria delle spese di causa tutte oltre accessori di legge di entrambi i giudizi.
* * *
-parti appellate e hanno rassegnato Controparte_1 Controparte_2
le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico oltre che fattuale, l'appello proposto dal Sig. nato a [...]
AV (GE) il 22.01.1941, residente in [...], P.zza SE Ravenna, n. 8
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Monastero Bormida (AT), C.F._1
Via Genova, n. 15/c, presso lo studio dell'Avv. IA SU CARUSO (C.F.
) avverso l'ordinanza n. cronol. 5180/2023 del 19/06/2023 (R.G. C.F._2
n. 760/2023) del Tribunale Ordinario di Alessandria – Sezione Civile e per l'effetto confermare la medesima.
- Accertare e dichiarare, per il solo grado di appello, tenuto conto del complessivo contegno sia precedente che successivo all'instaurazione del giudizio di seconde cure, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico dell'appellante Sig. Parte_1
e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento in favore delle appellate
[...]
Sig.re della somma di € 10.000,00 o di altra minore o maggior somma, ritenuta CP_1
di giustizia e determinata equitativamente da parte del Giudice.
pag. 3/16 - In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, con distrazione delle spese in favore dei sottoscritti difensori i quali si dichiarano antistatari.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Alessandria con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 5180/2023 pubblicata il 19/06/2023 così decideva:
“accerta e dichiara che le ricorrenti, Sig.re e , Controparte_1 Controparte_2
sono coeredi del Sig. , nato a [...], il [...], per la quota di 1/4 Controparte_3
ciascuna; accerta e dichiara che le ricorrenti, Sig.re e , in Controparte_1 Controparte_2
quanto coeredi pro quota del Sig. , nato a [...], il [...], devono Controparte_3
essere riconosciute contitolari, per la quota di 1/4 ciascuna, dei beni ereditari, tra i quali rientrano gli immobili censiti al catasto del Comune di Monastero Bormida, al foglio 2, particelle 43, 44, 45, 51, 263, 275, 276, 277, 453, 455, 456, 458, 460, 461, 463 e particella
48, subalterno 5, al catasto del Comune di AV, foglio 13, particella 963, subalterni
15 e 16 e particella 202, subalterno 11 e al catasto del Comune di Lavagna, al foglio 16, particella 74, subalterno 11; condanna il resistente, Sig. , a corrispondere alle ricorrenti, Sig.re Parte_1
e , la somma di Euro 3.195,50, oltre spese Controparte_1 Controparte_2
generali nella misura del 15% del compenso liquidato, esborsi per Euro 286,00 e accessori di legge, a titolo di spese di lite, ferma la statuizione sulle spese di cui all'ordinanza del Tribunale di Asti resa inter partes in data 14.2.2023”.
Risulta dall'esame degli atti che e con Controparte_1 Controparte_2
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avevano evocato in giudizio davanti al Tribunale di Asti per chiedere l'accertamento della loro qualità di coeredi del di lui Parte_1
figlio , deceduto il 19/02/2021 e premorto alla madre Controparte_3 [...]
loro sorella, deceduta il 19/6/2021. Parte_2
Le ricorrenti esponevano di aver accettato espressamente l'eredità di loro sorella con atti notarili del 17/11/2021 e del 14/12/2021 (doc. 8 e 9 Parte_2
pag. 4/16 ) e di aver accettato espressamente anche l'eredità di con CP_1 Controparte_3
atto notarile del 23/02/2021 (doc. 10 ). CP_1
e dichiaravano che Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
il cui matrimonio con la loro sorella si era sciolto nel 2016
[...] Parte_2
(doc. 7 ), aveva espressamente rifiutato di riconoscerle come coeredi di CP_1
e che, dopo aver presentato dichiarazione di successione (doc. 11 Controparte_3
) in cui affermava di essere l'unico erede di quest'ultimo, aveva ottenuto la CP_1
voltura catastale di tutti gli immobili ereditari (docc. 16-17 ), di cui era nel CP_1
possesso.
Le ricorrenti chiedevano quindi al Tribunale di Asti di essere riconosciute comproprietarie pro quota indivisa, nella misura di un quarto ciascuna, di tutti i beni ereditari, tra cui rientravano gli immobili elencati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Si era costituito che aveva preliminarmente eccepito Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti, indicando come competente il Tribunale di Alessandria.
Il Tribunale di Asti, riconosciuta la propria incompetenza, aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Alessandria, fissando un termine per la riassunzione del giudizio davanti a quest'ultimo. Le ricorrenti, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria (doc. 22 verbale di mediazione negativa Alessandria
PANTANO) avevano tempestivamente riassunto il giudizio.
Si era costituito innanzi al Tribunale di Alessandria che oltre Parte_1
a eccepire l'improcedibilità della domanda e la nullità del ricorso in riassunzione, si era opposto alle domande delle ricorrenti.
Il Tribunale di Alessandria, all'esito del giudizio, aveva accolto le domande delle ricorrenti con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e formulava plurime censure con cui Parte_1
lamentava: i) la nullità del ricorso in riassunzione per carenza degli elementi essenziali e l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
ii) l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie;
iii) l'erronea valutazione dei presupposti per pag. 5/16 procedere ai sensi dell'art. 702 bis;
iv) l'erronea applicazione dell'art. 479 c.c. e dell'art. 533 c.c.; v) l'omessa applicazione dell'art. 568 c.c.; vi) il mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 96 c.p.c. delle ricorrenti;
vii) la violazione della disciplina in punto spese;
viii) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione.
L'appellante chiedeva quindi l'integrale riforma dell'ordinanza impugnata e l'ammissione delle istanze istruttorie proposte in primo grado.
Si costituivano in giudizio le appellate che contestavano le diverse censure di controparte e chiedevano l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata, nonché la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 10.000 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa era quindi rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini per precisare le conclusioni e depositare gli atti conclusivi.
* * *
3. Sulla prima censura di appello relativa alla nullità del ricorso in riassunzione e all'improcedibilità della domanda.
Parte appellante con la prima censura lamenta la nullità del ricorso in riassunzione per la mancanza degli elementi essenziali che non avrebbe consentito al giudice di primo grado di “comprendere le corrette fasi del procedimento riassunto” (cfr. pag. 4 atto di appello) e l'improcedibilità della domanda perché non sarebbe stata esperita la mediazione obbligatoria.
Tale censura è infondata sotto entrambi i profili.
Invero, quanto al primo profilo, l'atto di riassunzione delle ricorrenti, odierne appellate, riporta per esteso l'atto introduttivo davanti al Tribunale di Asti, dunque con esplicito riferimento alla precedente fase processuale, sono indicate tutte le parti e quanto necessario per l'identificazione della causa riassunta, sono esplicitate le ragioni della riassunzione connesse alla dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Asti, viene indicato il provvedimento del giudice che ha dato origine alla riassunzione ed
è palese la volontà di riattivare il giudizio interrotto.
Quanto al secondo profilo, l'eccezione di improcedibilità è destituita di qualsivoglia fondamento giacché le parti ricorrenti, odierne appellate, hanno provveduto a stimolare ritualmente la mediazione obbligatoria sia innanzi ai mediatori del circondario del
Tribunale di Asti, sia innanzi ai mediatori del circondario di Alessandria. Non coglie,
pag. 6/16 dunque, nel segno la doglianza dell'appellante riguardo al “mancato termine da parte del giudice per la proposizione di mediazione e contestualmente la proposizione di una nuova mediazione da parte delle sorelle ”(cfr. pag. 5 atto di appello), poiché il tentativo CP_1
di mediazione obbligatoria è avvenuto, come peraltro risulta documentalmente (cfr. docc.
18 e 22 primo grado). CP_1
Va quindi rigettata la prima censura d'appello.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello relativa all'erroneo rigetto delle istanze istruttorie.
Parte appellante, nell'atto di appello, unitamente alla esposizione della prima doglianza, censura la sentenza impugnata anche in relazione alla mancata ammissione delle prove dedotte, doglianza che si qualifica come una autonoma censura.
Invero, afferma “si osserva in primis che i capitoli di prova Parte_1
sono stati dedotti dal solo resistente , risultando gli stessi né generici né Pt_1 irrilevanti e contestando, pertanto, la genericità dell'affermazione del giudice” (cfr. pag.
4 atto di appello).
La censura è infondata
Il Tribunale di Alessandria ha correttamente ritenuto inammissibili le prove dedotte per essere irrilevanti o generiche o relative a circostanze non demandabili a testi. Invero, dall'esame delle istanze istruttorie risulta che i) i capitoli 1 e 2 non sono ammissibili perché in contrasto con il disposto di cui all'art. 519 c.c. e che ii) i restanti capitoli 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 vertono su circostanze non contestate o irrilevanti ai fini del decidere.
L'appellante, inoltre, pur contestando l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha ammesso le prove, non ha puntualmente indicato per quali ragioni le stesse sarebbero ammissibili e per quali motivi sarebbero state anche rilevanti e dirimenti ai fini del decidere.
Va quindi rigettata la seconda censura di appello.
* * *
pag. 7/16
5. Sulla terza censura di appello relativa all'erronea valutazione dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 702 bis.
Parte appellante, nell'atto di appello, unitamente alla esposizione della prima doglianza, censura l'ordinanza impugnata anche in relazione all'erronea valutazione effettuata dal Tribunale di Alessandria quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 702 bis c.p.c.. Tale doglianza va qualificata come una autonoma censura.
Invero, si duole del fatto che “in secondo luogo il Giudice, Parte_1
quando scrive che il procedimento sommario appare di pronta soluzione perché documentale, omette di esprimere le ragioni di questo suo personale giudizio” (cfr. pag.
4 atto di appello).
La censura è infondata.
La possibilità di procedere ai sensi degli art. 702bis c.p.c. e seguenti non è frutto di un personale giudizio del giudice, ma configura una modalità di trattazione della causa, caratterizzata dalla semplificazione e deformalizzazione dell'iter procedimentale rispetto al rito ordinario, riconosciuta dal codice qualora le difese delle parti non necessitino di una particolare attività istruttoria.
Quanto al procedimento instaurato in primo grado da e Controparte_1
risulta dall'esame delle domande formulate, dal compendio Controparte_2
documentale versato in atti e dalle difese avanzate dalle parti che il giudizio era di pronta soluzione per essere incentrato sulla interpretazione di alcune norme giuridiche relative alla sussistenza o meno della qualità di eredi delle odierne appellanti. Risultava, invero, del tutto superfluo disporre alcuna attività istruttoria attesa la copiosa mole documentale prodotta e alla luce delle domande e delle difese formulate dalle parti. Il giudizio era quindi di pronta soluzione perché documentale, come rilevato dal Tribunale di
Alessandria.
Va quindi rigettata anche che la terza doglianza di appello
* * *
pag. 8/16
6. Sulla quarta censura di appello relativa all'erronea applicazione dell'articolo
479 c.c. e dell'articolo 533 c.c..
Parte appellante con la quarta censura di appello -indicata nell'atto di appello come secondo motivo sub a)- si duole del fatto che il Tribunale di Alessandria avrebbe fatto una scorretta applicazione del principio di diritto di cui agli articoli 479 c.c. e 533 c.c.
Invero, con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 479 c.c., Parte_1
afferma che “al momento della morte della signora si è
[...] Parte_2
aperta la sua di successione, il cui erede è il figlio premorto che non potendo CP_3
accettare vede essere suo erede il padre, da ciò ne consegue che sono chiamati all'eredità della gli eredi del figlio premorto ossia il padre di Parte_2 CP_3
, il resistente . Infatti, il ragionamento delle sorelle sarebbe
[...] Parte_1 valido se non ci fosse stato il figlio ma il figlio la lo aveva” (cfr. pag. 7 Parte_2
appello).
L'art. 479 c.c. dispone che “se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta”.
La successione, come noto sia apre al momento del decesso del de cuius nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto ai sensi dell'art. 456 c.c.
Risulta, quindi, che la successione di si è aperta il 19/2/2021, Controparte_3
quando la madre era ancora in vita, motivo per cui i chiamati all'eredità dei beni del defunto erano il padre e la madre nella misura Parte_1 Parte_2
di un mezzo ciascuno non risultando viventi altri diversi successori.
Quando è deceduta (19/6/2021) aveva, quindi, già acquisito nel Parte_2
proprio patrimonio la quota di un mezzo dei beni del figlio, a prescindere dal contenuto della denuncia di successione (atto di natura meramente fiscale, ex multis Cass
22769/2024). Invero tale atto, di natura fiscale, può essere espletato senza alcun detrimento nell'anno dalla morte del de cuius (art. 31 d.lgs. 346/1990). Risulta, inoltre,
pag. 9/16 che il matrimonio tra e era stato sciolto già a Parte_2 Parte_1
far data dal 14/5/2016 (doc. 7 ), motivo per cui quando , CP_1 Controparte_3
figlio della coppia, è morto (19/2/2021) i patrimoni dell'appellante e della di lui ex moglie erano nettamente distinti e a seguito del decesso di (19/6/2021) l'ex Parte_2
coniuge non poteva vantare alcun diritto di natura successoria sui beni entrati nel patrimonio della donna.
Quanto alla doglianza relativa all'art. 533 c.c., l'appellante ne lamenta un'erronea applicazione.
L'art. 533 c.c. dispone che “l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni”.
e sorelle della de cuius e uniche sue Controparte_1 Controparte_2
eredi, per essere cessati gli effetti del matrimonio intercorso tra e Parte_2
a far data dal 14/5/2016 (doc. 7 ), hanno, quindi, Parte_1 CP_1
correttamente azionato il loro diritto a fronte del comportamento dell'appellante che ha provveduto a depositare denuncia di successione del figlio dichiarandosi unico CP_3
erede.
È, quindi del tutto priva di fondamento la doglianza sopra riportata avanzata dall'appellante. Deve essere, di conseguenza rigettata anche la quarta doglianza di appello.
* * *
7. Sulla quinta censura di appello relativa alla omessa applicazione dell'art. 568
c.c.
Parte appellante con la quinta censura di appello (indicata come secondo motivo sub b) nell'atto di appello) si duole del fatto che il Tribunale di Alessandria avrebbe fatto una scorretta applicazione del principio di diritto di cui all'articolo 568 c.c..
Invero, afferma che “il Giudice ha omesso l'applicazione Parte_1 dell'art. 568 c.c. il quale così recita: “A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli
o sorelle o loro discendenti succedono il padre e la madre in egual porzioni, o il genitore che sopravvive”. Il legislatore usa il termine sopravvive proprio per non indicare un
pag. 10/16 termine temporale a significare che in caso di sopravvivenza di uno dei due genitori i beni del figlio, se non ci sono prole sorelle o fratelli, i suoi beni vanno ai genitori in egual misura ovvero al genitore che sopravvive. Questo concetto è l'elemento determinante che esclude chiunque dalla successione dei beni di un figlio che muore, lasciando a succedere
i genitori ovvero come, nel caso di specie, lasciando a succedere il genitore che è sopravvissuto all'altro genitore” (cfr. pag. 7 appello). L'appellante si duole inoltre del fatto che le odierne appellate non hanno mai provveduto alla successione dei beni della sorella in quanto “gli atti di accettazione formalizzati innanzi al Parte_2 notaio da parte delle sorelle non hanno alcuna validità ed efficacia giuridica” CP_1
(cfr. pag. 9 atto di appello) e che, dunque, colui che è succeduto nei beni di
[...]
sarebbe “l'erede del figlio ossia ” (cfr. pag. 9 atto Parte_2 CP_3 Parte_1
di appello).
La censura è infondata sotto tutti i profili dedotti.
Invero, come osservato la successione si apre al momento della morte del de cuius.
Risulta, quindi, che al momento del decesso di sono succeduti, proprio Controparte_3 ai sensi dell'articolo 568 c.c. “il padre e la madre in egual porzioni”, risultando del tutto ininfluente il successivo decesso anche di Infatti, al momento del Parte_2
decesso della donna costei aveva già acquisito la qualità di erede del figlio e di conseguenza la titolarità dei beni dello stesso per la quota di un mezzo. Parte_1
in quanto divorziato da a far data dal 14/5/2016 (doc. 7
[...] Parte_2
), ha perduto i diritti successori nei confronti di quest'ultima, non rivestendo CP_1
più la qualifica di erede legittimo nei suoi confronti. Uniche eredi di , Parte_2
come correttamente affermato dal Tribunale di Alessandria, sono, di conseguenza, le sorelle e che in seguito alla morte della Controparte_1 Controparte_2
prima hanno assunto la qualifica di coeredi dei beni lasciati da nella Controparte_3
misura di un quarto ciascuna (in seguito alla ripartizione della quota di un mezzo, già di
, deceduta dopo il figlio ). Parte_2 Controparte_3
Risulta poi irrilevante ai fini del decidere la circostanza lamentata dall'appellante che le appellate non hanno mai provveduto alla successione dei beni della sorella.
Invero, il fatto che le odierne appellate non abbiano eseguito gli adempimenti connessi alla successione, come ad esempio presentare la denuncia di successione, non comporta pag. 11/16 la perdita della qualità di eredi, costituendo gli stessi meri adempimenti fiscali. La Corte di Cassazione a tale riguardo ha precisato che “… sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo
l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, … non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale …” (Cass. 4843/2019).
e nel caso di specie, hanno accettato Controparte_1 Controparte_2
espressamente, con atto notarile, sia l'eredità della sorella , sia quella Parte_2
del NI , come risulta documentalmente (doc. 8, 9, 10 Controparte_3 CP_1
primo grado). L'appellante sostiene che tali atti di accettazione sarebbero privi di alcuna validità ed efficacia giuridica, ma non ha indicato le ragioni di tale affermazione che è priva di fondamento.
Va quindi rigettata anche la quinta doglianza d'appello.
* * *
8. Sulla sesta censura di appello relativa al mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 96 c.p.c. delle ricorrenti
Parte appellante con la sesta censura di appello (indicata come terzo motivo nell'atto di appello) si duole del mancato riconoscimento da parte del Giudice di primo grado della responsabilità di e ai sensi dell'art. 96 Controparte_1 Controparte_2
c.p.c. perché il Tribunale di Alessandria non avrebbe valutato “da una parte lo spirito negativo con cui” le mediazioni “sono state poste dalle controparti sorelle (…) CP_1
e, dall'altra, al contrario (…) lo spirito propositivo con cui il sig. si è avvicinato Pt_1
alla muova mediazione esperita correttamente (…)” (cfr. pag. 10 atto di appello).
La censura è infondata.
Infatti, la proposizione della domanda ex art. 96 c.p.c., come stabilito dal primo comma, presuppone, innanzitutto, la soccombenza della parte nei cui confronti è riconosciuta, come chiarito dalla Corte di Cassazione (“la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e
pag. 12/16 presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito”, Cass. 15232/2024).
Pertanto, l'accoglimento in primo grado delle domande delle ricorrenti, con pronuncia confermata nel presente giudizio, esclude in radice la loro soccombenza e, di conseguenza, la sussistenza di uno dei presupposti per la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Va quindi rigettata anche la sesta doglianza d'appello.
* * *
9. Sulla settima censura di appello relativa alle spese
Parte appellante con la settima censura di appello (indicata come quarto motivo nell'atto di appello) si duole della decisione del Tribunale di Alessandria nella determinazione delle spese di lite, ritenendole eccessive perché il ricorso di
[...]
e sarebbe “errato e incompleto” e le mediazioni CP_1 Controparte_2
esperite sarebbero l'una errata e l'altra “promossa con lo spirito negativo di non dar seguito a nessuna mediazione” (cfr. pag. 11 atto di appello).
La censura è infondata.
Il rigetto di tutte le doglianze di appello comporta anche la conferma della pronuncia in punto spese del giudizio di primo grado. Risulta poi che il Tribunale di Alessandria ha liquidato le spese nei limiti del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), escludendo la fase istruttoria e indicando importi contenuti, tenuto conto dell'effettiva complessità del giudizio.
Va quindi rigettata anche che la settima doglianza di appello
* * *
10. Sull'ottava censura di appello relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione.
Parte appellante con l'ottava censura di appello (indicata come sesto motivo nell'atto di appello), lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la decisione del giudice non sarebbe “corrispondente a quanto oggetto di causa” (cfr. pag. 13 atto di appello).
Tale censura è infondata.
pag. 13/16 La Corte di Cassazione ha più volte precisato che “il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese
o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” ( Cass. 644/2025).
Il Tribunale di Alessandria, invero, con la decisione impugnata ha accolto le domande proposte dalle ricorrenti, accertandone la qualità di coeredi di , Controparte_3
riconoscendole contitolari, per la quota di un quarto ciascuna dei beni ereditari tra cui rientrano gli immobili censiti al catasto del Comune di Monastero Bormida indicati nell'atto, condannando al pagamento delle spese di lite, senza, Parte_1
quindi, violare il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c.
L'indicazione degli estremi catastali degli immobili di proprietà di , Controparte_3
non costituisce, pertanto una violazione dell'art. 112, poiché gli stessi, pur non riportati nelle conclusioni di e erano stati già per Controparte_1 Controparte_2
esteso indicati nel ricorso introduttivo, risultando pertanto individuati con precisione.
Tale indicazione ha avuto soltanto la funzione di rendere trascrivibile la domanda proposta dalle ricorrenti che non né stata né ampliata né estesa a beni diversi.
Va quindi rigettata anche l'ottava censura d'appello.
* * *
11. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalle appellate.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., formulata dalle appellate, la Corte osserva che pur in presenza degli astratti presupposti per poter accogliere tale richiesta, risultando quanto meno sussistente la colpa grave dell'appellante in relazione alla formulazione delle proprie censure, le appellate non hanno provato il danno nell'an e nel quantum, motivo per cui la richiesta non può essere accolta (Cass. 9080/2013).
pag. 14/16 * * *
12. Sulle spese di lite del presente grado.
Quanto alle spese di lite va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (indeterminato alto) nei valori medi (valore della causa fino a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
* * *
13. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.
SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
di avverso l'ordinanza n. 5180/2023 pronunciata dal Tribunale di Controparte_2
Alessandria pubblicata il 19/06/2023
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto Parte_1
2. CONFERMA
l'ordinanza n. 5180/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 19/06/2023;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata, Parte_1
e le spese legali del presente grado di Controparte_1 Controparte_2
giudizio che liquida complessivamente in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
pag. 15/16 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende, spese da distrarsi a favore degli Avvocati Furlanetto Andrea
e SI SE dichiaratisi antistatari;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 19/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Rossi Dott. Roberto Rivello
(Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Camilla Liberati)
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 1038/2023
La Corte D'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Roberto Rivello Presidente
Marco Rossi Consigliere relatore
Angela Giunta Consigliere ha pronunciato la seguente
Oggetto:
Altri istituti relativi alle successioni
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1038/2023 promosso da:
(CF ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...], piazza Ravenna n. 8, rappresentato e difeso dall'Avvocatessa
CA IA SU (C.F. - PEC C.F._2 [...]
con domicilio eletto in Monastero Bormida (AT), via Email_1
Genova n. 15/c, giusta procura speciale già in atti e prodotta al fascicolo telematico di primo grado appellante contro
(CF ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], e (CF Controparte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Margherita n. 31, rappresentate e difese dagli Avvocati Furlanetto Andrea (C.F.
- PEC ) e SI C.F._5 Email_2
SE (CF - PEC ) C.F._6 Email_3
con domicilio eletto in Asti, corso Vittorio Alfieri n. 310, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione appellate
* * * Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 13/04/2025 e di rimessione al collegio del 13/11/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'ECC.MA Corte di Appello di Torino adita, contrariis rejectis, riformare la ordinanza n. rep. 1140/2023 del 22/6/2023 proc. n. 760/2023 r.g. Tribunale di Alessandria e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravane proposti e quindi previa le declaratorie del caso, così decidere:
a) In totale riforma della ordinanza impugnata ed in totale accoglimento dei motivi di appello proposti, mandare assolto l'appellante da tutte le domande svolte nel Pt_1
primo grado contro di lui;
b) In totale riforma della ordinanza impugnata ed in totale accoglimento dei motivi di appello proposti, mandare assolto l'appellante considerato che le resistenti Pt_1
hanno chiesto cose diverse da quelle decise dal giudice di primo grado;
c) In totale riforma della ordinanza impugnata, accertare e dichiarare accolte le conclusioni come rassegnate nel primo grado ovvero:
- rigettare il proposto ricorso in riassunzione perché improcedibile non essendo stato preceduto da mediazione obbligatoria ovvero essendo stata proposta una mediazione nulla perché promossa davanti all'organismo di mediazione non competente territorialmente;
- rigettare il proposto ricorso non potendosi ritenere valida la mediazione promossa nelle more del procedimento assunto che il ricorso in riassunzione è l'incombente per non far dichiarare estinto il procedimento già in essere e mancante della condizione di procedibilità ossia la mediazione;
- rigettare il ricorso in riassunzione proposto perché nullo per vizio di forma insanabile;
- rigettare il ricorso in riassunzione perché per la complessità della materia il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. non è in alcun modo proponibile, se non ulteriore atto di strumentalizzazione per la procedura di cognizione sommaria per materie di immediata e facile e pronta soluzione che sicuramente non è il caso di specie insita nel caos con cui la procedura, mediazione compresa, sono state introdotte dalle controparti
pag. 2/16 di cui si chiede la condanna ai sensi dell'art. 92 c.p.c. ovvero la condanna delle ricorrenti al risarcimento danni in favore del resistente nella misura di euro 10.000,00 o quello meglio vista per la temerarietà della lite ovvero per la proposizione di mediazioni non corrette dal punto di vista del dl 28/2010;
- ed ancora rigettare il ricorso in riassunzione proposto assunto che la signora
[...]
ha dimostrato di non accettare l'eredità del figlio, disinteressandosi dei beni Parte_2
e delle spese di cui si è sempre occupato il resistente e che quindi l'unico erede e che come tale si è professato è il genitore superstite il sig. ; Parte_1
- ed in ogni caso rigettare le domande come proposte, perché contraddittorie tra di loro, infondate in fatto ed in diritto, dovendosi riconoscere il solo padre signor CP_3
, quale unico erede dell'eredità dismessa del figlio .
[...] Parte_1
Con vittoria delle spese di causa tutte oltre accessori di legge di entrambi i giudizi.
* * *
-parti appellate e hanno rassegnato Controparte_1 Controparte_2
le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico oltre che fattuale, l'appello proposto dal Sig. nato a [...]
AV (GE) il 22.01.1941, residente in [...], P.zza SE Ravenna, n. 8
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Monastero Bormida (AT), C.F._1
Via Genova, n. 15/c, presso lo studio dell'Avv. IA SU CARUSO (C.F.
) avverso l'ordinanza n. cronol. 5180/2023 del 19/06/2023 (R.G. C.F._2
n. 760/2023) del Tribunale Ordinario di Alessandria – Sezione Civile e per l'effetto confermare la medesima.
- Accertare e dichiarare, per il solo grado di appello, tenuto conto del complessivo contegno sia precedente che successivo all'instaurazione del giudizio di seconde cure, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico dell'appellante Sig. Parte_1
e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento in favore delle appellate
[...]
Sig.re della somma di € 10.000,00 o di altra minore o maggior somma, ritenuta CP_1
di giustizia e determinata equitativamente da parte del Giudice.
pag. 3/16 - In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, con distrazione delle spese in favore dei sottoscritti difensori i quali si dichiarano antistatari.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Alessandria con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 5180/2023 pubblicata il 19/06/2023 così decideva:
“accerta e dichiara che le ricorrenti, Sig.re e , Controparte_1 Controparte_2
sono coeredi del Sig. , nato a [...], il [...], per la quota di 1/4 Controparte_3
ciascuna; accerta e dichiara che le ricorrenti, Sig.re e , in Controparte_1 Controparte_2
quanto coeredi pro quota del Sig. , nato a [...], il [...], devono Controparte_3
essere riconosciute contitolari, per la quota di 1/4 ciascuna, dei beni ereditari, tra i quali rientrano gli immobili censiti al catasto del Comune di Monastero Bormida, al foglio 2, particelle 43, 44, 45, 51, 263, 275, 276, 277, 453, 455, 456, 458, 460, 461, 463 e particella
48, subalterno 5, al catasto del Comune di AV, foglio 13, particella 963, subalterni
15 e 16 e particella 202, subalterno 11 e al catasto del Comune di Lavagna, al foglio 16, particella 74, subalterno 11; condanna il resistente, Sig. , a corrispondere alle ricorrenti, Sig.re Parte_1
e , la somma di Euro 3.195,50, oltre spese Controparte_1 Controparte_2
generali nella misura del 15% del compenso liquidato, esborsi per Euro 286,00 e accessori di legge, a titolo di spese di lite, ferma la statuizione sulle spese di cui all'ordinanza del Tribunale di Asti resa inter partes in data 14.2.2023”.
Risulta dall'esame degli atti che e con Controparte_1 Controparte_2
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avevano evocato in giudizio davanti al Tribunale di Asti per chiedere l'accertamento della loro qualità di coeredi del di lui Parte_1
figlio , deceduto il 19/02/2021 e premorto alla madre Controparte_3 [...]
loro sorella, deceduta il 19/6/2021. Parte_2
Le ricorrenti esponevano di aver accettato espressamente l'eredità di loro sorella con atti notarili del 17/11/2021 e del 14/12/2021 (doc. 8 e 9 Parte_2
pag. 4/16 ) e di aver accettato espressamente anche l'eredità di con CP_1 Controparte_3
atto notarile del 23/02/2021 (doc. 10 ). CP_1
e dichiaravano che Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
il cui matrimonio con la loro sorella si era sciolto nel 2016
[...] Parte_2
(doc. 7 ), aveva espressamente rifiutato di riconoscerle come coeredi di CP_1
e che, dopo aver presentato dichiarazione di successione (doc. 11 Controparte_3
) in cui affermava di essere l'unico erede di quest'ultimo, aveva ottenuto la CP_1
voltura catastale di tutti gli immobili ereditari (docc. 16-17 ), di cui era nel CP_1
possesso.
Le ricorrenti chiedevano quindi al Tribunale di Asti di essere riconosciute comproprietarie pro quota indivisa, nella misura di un quarto ciascuna, di tutti i beni ereditari, tra cui rientravano gli immobili elencati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Si era costituito che aveva preliminarmente eccepito Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti, indicando come competente il Tribunale di Alessandria.
Il Tribunale di Asti, riconosciuta la propria incompetenza, aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Alessandria, fissando un termine per la riassunzione del giudizio davanti a quest'ultimo. Le ricorrenti, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria (doc. 22 verbale di mediazione negativa Alessandria
PANTANO) avevano tempestivamente riassunto il giudizio.
Si era costituito innanzi al Tribunale di Alessandria che oltre Parte_1
a eccepire l'improcedibilità della domanda e la nullità del ricorso in riassunzione, si era opposto alle domande delle ricorrenti.
Il Tribunale di Alessandria, all'esito del giudizio, aveva accolto le domande delle ricorrenti con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e formulava plurime censure con cui Parte_1
lamentava: i) la nullità del ricorso in riassunzione per carenza degli elementi essenziali e l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
ii) l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie;
iii) l'erronea valutazione dei presupposti per pag. 5/16 procedere ai sensi dell'art. 702 bis;
iv) l'erronea applicazione dell'art. 479 c.c. e dell'art. 533 c.c.; v) l'omessa applicazione dell'art. 568 c.c.; vi) il mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 96 c.p.c. delle ricorrenti;
vii) la violazione della disciplina in punto spese;
viii) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione.
L'appellante chiedeva quindi l'integrale riforma dell'ordinanza impugnata e l'ammissione delle istanze istruttorie proposte in primo grado.
Si costituivano in giudizio le appellate che contestavano le diverse censure di controparte e chiedevano l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata, nonché la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 10.000 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa era quindi rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini per precisare le conclusioni e depositare gli atti conclusivi.
* * *
3. Sulla prima censura di appello relativa alla nullità del ricorso in riassunzione e all'improcedibilità della domanda.
Parte appellante con la prima censura lamenta la nullità del ricorso in riassunzione per la mancanza degli elementi essenziali che non avrebbe consentito al giudice di primo grado di “comprendere le corrette fasi del procedimento riassunto” (cfr. pag. 4 atto di appello) e l'improcedibilità della domanda perché non sarebbe stata esperita la mediazione obbligatoria.
Tale censura è infondata sotto entrambi i profili.
Invero, quanto al primo profilo, l'atto di riassunzione delle ricorrenti, odierne appellate, riporta per esteso l'atto introduttivo davanti al Tribunale di Asti, dunque con esplicito riferimento alla precedente fase processuale, sono indicate tutte le parti e quanto necessario per l'identificazione della causa riassunta, sono esplicitate le ragioni della riassunzione connesse alla dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Asti, viene indicato il provvedimento del giudice che ha dato origine alla riassunzione ed
è palese la volontà di riattivare il giudizio interrotto.
Quanto al secondo profilo, l'eccezione di improcedibilità è destituita di qualsivoglia fondamento giacché le parti ricorrenti, odierne appellate, hanno provveduto a stimolare ritualmente la mediazione obbligatoria sia innanzi ai mediatori del circondario del
Tribunale di Asti, sia innanzi ai mediatori del circondario di Alessandria. Non coglie,
pag. 6/16 dunque, nel segno la doglianza dell'appellante riguardo al “mancato termine da parte del giudice per la proposizione di mediazione e contestualmente la proposizione di una nuova mediazione da parte delle sorelle ”(cfr. pag. 5 atto di appello), poiché il tentativo CP_1
di mediazione obbligatoria è avvenuto, come peraltro risulta documentalmente (cfr. docc.
18 e 22 primo grado). CP_1
Va quindi rigettata la prima censura d'appello.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello relativa all'erroneo rigetto delle istanze istruttorie.
Parte appellante, nell'atto di appello, unitamente alla esposizione della prima doglianza, censura la sentenza impugnata anche in relazione alla mancata ammissione delle prove dedotte, doglianza che si qualifica come una autonoma censura.
Invero, afferma “si osserva in primis che i capitoli di prova Parte_1
sono stati dedotti dal solo resistente , risultando gli stessi né generici né Pt_1 irrilevanti e contestando, pertanto, la genericità dell'affermazione del giudice” (cfr. pag.
4 atto di appello).
La censura è infondata
Il Tribunale di Alessandria ha correttamente ritenuto inammissibili le prove dedotte per essere irrilevanti o generiche o relative a circostanze non demandabili a testi. Invero, dall'esame delle istanze istruttorie risulta che i) i capitoli 1 e 2 non sono ammissibili perché in contrasto con il disposto di cui all'art. 519 c.c. e che ii) i restanti capitoli 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 vertono su circostanze non contestate o irrilevanti ai fini del decidere.
L'appellante, inoltre, pur contestando l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha ammesso le prove, non ha puntualmente indicato per quali ragioni le stesse sarebbero ammissibili e per quali motivi sarebbero state anche rilevanti e dirimenti ai fini del decidere.
Va quindi rigettata la seconda censura di appello.
* * *
pag. 7/16
5. Sulla terza censura di appello relativa all'erronea valutazione dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 702 bis.
Parte appellante, nell'atto di appello, unitamente alla esposizione della prima doglianza, censura l'ordinanza impugnata anche in relazione all'erronea valutazione effettuata dal Tribunale di Alessandria quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 702 bis c.p.c.. Tale doglianza va qualificata come una autonoma censura.
Invero, si duole del fatto che “in secondo luogo il Giudice, Parte_1
quando scrive che il procedimento sommario appare di pronta soluzione perché documentale, omette di esprimere le ragioni di questo suo personale giudizio” (cfr. pag.
4 atto di appello).
La censura è infondata.
La possibilità di procedere ai sensi degli art. 702bis c.p.c. e seguenti non è frutto di un personale giudizio del giudice, ma configura una modalità di trattazione della causa, caratterizzata dalla semplificazione e deformalizzazione dell'iter procedimentale rispetto al rito ordinario, riconosciuta dal codice qualora le difese delle parti non necessitino di una particolare attività istruttoria.
Quanto al procedimento instaurato in primo grado da e Controparte_1
risulta dall'esame delle domande formulate, dal compendio Controparte_2
documentale versato in atti e dalle difese avanzate dalle parti che il giudizio era di pronta soluzione per essere incentrato sulla interpretazione di alcune norme giuridiche relative alla sussistenza o meno della qualità di eredi delle odierne appellanti. Risultava, invero, del tutto superfluo disporre alcuna attività istruttoria attesa la copiosa mole documentale prodotta e alla luce delle domande e delle difese formulate dalle parti. Il giudizio era quindi di pronta soluzione perché documentale, come rilevato dal Tribunale di
Alessandria.
Va quindi rigettata anche che la terza doglianza di appello
* * *
pag. 8/16
6. Sulla quarta censura di appello relativa all'erronea applicazione dell'articolo
479 c.c. e dell'articolo 533 c.c..
Parte appellante con la quarta censura di appello -indicata nell'atto di appello come secondo motivo sub a)- si duole del fatto che il Tribunale di Alessandria avrebbe fatto una scorretta applicazione del principio di diritto di cui agli articoli 479 c.c. e 533 c.c.
Invero, con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 479 c.c., Parte_1
afferma che “al momento della morte della signora si è
[...] Parte_2
aperta la sua di successione, il cui erede è il figlio premorto che non potendo CP_3
accettare vede essere suo erede il padre, da ciò ne consegue che sono chiamati all'eredità della gli eredi del figlio premorto ossia il padre di Parte_2 CP_3
, il resistente . Infatti, il ragionamento delle sorelle sarebbe
[...] Parte_1 valido se non ci fosse stato il figlio ma il figlio la lo aveva” (cfr. pag. 7 Parte_2
appello).
L'art. 479 c.c. dispone che “se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta”.
La successione, come noto sia apre al momento del decesso del de cuius nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto ai sensi dell'art. 456 c.c.
Risulta, quindi, che la successione di si è aperta il 19/2/2021, Controparte_3
quando la madre era ancora in vita, motivo per cui i chiamati all'eredità dei beni del defunto erano il padre e la madre nella misura Parte_1 Parte_2
di un mezzo ciascuno non risultando viventi altri diversi successori.
Quando è deceduta (19/6/2021) aveva, quindi, già acquisito nel Parte_2
proprio patrimonio la quota di un mezzo dei beni del figlio, a prescindere dal contenuto della denuncia di successione (atto di natura meramente fiscale, ex multis Cass
22769/2024). Invero tale atto, di natura fiscale, può essere espletato senza alcun detrimento nell'anno dalla morte del de cuius (art. 31 d.lgs. 346/1990). Risulta, inoltre,
pag. 9/16 che il matrimonio tra e era stato sciolto già a Parte_2 Parte_1
far data dal 14/5/2016 (doc. 7 ), motivo per cui quando , CP_1 Controparte_3
figlio della coppia, è morto (19/2/2021) i patrimoni dell'appellante e della di lui ex moglie erano nettamente distinti e a seguito del decesso di (19/6/2021) l'ex Parte_2
coniuge non poteva vantare alcun diritto di natura successoria sui beni entrati nel patrimonio della donna.
Quanto alla doglianza relativa all'art. 533 c.c., l'appellante ne lamenta un'erronea applicazione.
L'art. 533 c.c. dispone che “l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni”.
e sorelle della de cuius e uniche sue Controparte_1 Controparte_2
eredi, per essere cessati gli effetti del matrimonio intercorso tra e Parte_2
a far data dal 14/5/2016 (doc. 7 ), hanno, quindi, Parte_1 CP_1
correttamente azionato il loro diritto a fronte del comportamento dell'appellante che ha provveduto a depositare denuncia di successione del figlio dichiarandosi unico CP_3
erede.
È, quindi del tutto priva di fondamento la doglianza sopra riportata avanzata dall'appellante. Deve essere, di conseguenza rigettata anche la quarta doglianza di appello.
* * *
7. Sulla quinta censura di appello relativa alla omessa applicazione dell'art. 568
c.c.
Parte appellante con la quinta censura di appello (indicata come secondo motivo sub b) nell'atto di appello) si duole del fatto che il Tribunale di Alessandria avrebbe fatto una scorretta applicazione del principio di diritto di cui all'articolo 568 c.c..
Invero, afferma che “il Giudice ha omesso l'applicazione Parte_1 dell'art. 568 c.c. il quale così recita: “A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli
o sorelle o loro discendenti succedono il padre e la madre in egual porzioni, o il genitore che sopravvive”. Il legislatore usa il termine sopravvive proprio per non indicare un
pag. 10/16 termine temporale a significare che in caso di sopravvivenza di uno dei due genitori i beni del figlio, se non ci sono prole sorelle o fratelli, i suoi beni vanno ai genitori in egual misura ovvero al genitore che sopravvive. Questo concetto è l'elemento determinante che esclude chiunque dalla successione dei beni di un figlio che muore, lasciando a succedere
i genitori ovvero come, nel caso di specie, lasciando a succedere il genitore che è sopravvissuto all'altro genitore” (cfr. pag. 7 appello). L'appellante si duole inoltre del fatto che le odierne appellate non hanno mai provveduto alla successione dei beni della sorella in quanto “gli atti di accettazione formalizzati innanzi al Parte_2 notaio da parte delle sorelle non hanno alcuna validità ed efficacia giuridica” CP_1
(cfr. pag. 9 atto di appello) e che, dunque, colui che è succeduto nei beni di
[...]
sarebbe “l'erede del figlio ossia ” (cfr. pag. 9 atto Parte_2 CP_3 Parte_1
di appello).
La censura è infondata sotto tutti i profili dedotti.
Invero, come osservato la successione si apre al momento della morte del de cuius.
Risulta, quindi, che al momento del decesso di sono succeduti, proprio Controparte_3 ai sensi dell'articolo 568 c.c. “il padre e la madre in egual porzioni”, risultando del tutto ininfluente il successivo decesso anche di Infatti, al momento del Parte_2
decesso della donna costei aveva già acquisito la qualità di erede del figlio e di conseguenza la titolarità dei beni dello stesso per la quota di un mezzo. Parte_1
in quanto divorziato da a far data dal 14/5/2016 (doc. 7
[...] Parte_2
), ha perduto i diritti successori nei confronti di quest'ultima, non rivestendo CP_1
più la qualifica di erede legittimo nei suoi confronti. Uniche eredi di , Parte_2
come correttamente affermato dal Tribunale di Alessandria, sono, di conseguenza, le sorelle e che in seguito alla morte della Controparte_1 Controparte_2
prima hanno assunto la qualifica di coeredi dei beni lasciati da nella Controparte_3
misura di un quarto ciascuna (in seguito alla ripartizione della quota di un mezzo, già di
, deceduta dopo il figlio ). Parte_2 Controparte_3
Risulta poi irrilevante ai fini del decidere la circostanza lamentata dall'appellante che le appellate non hanno mai provveduto alla successione dei beni della sorella.
Invero, il fatto che le odierne appellate non abbiano eseguito gli adempimenti connessi alla successione, come ad esempio presentare la denuncia di successione, non comporta pag. 11/16 la perdita della qualità di eredi, costituendo gli stessi meri adempimenti fiscali. La Corte di Cassazione a tale riguardo ha precisato che “… sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo
l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, … non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale …” (Cass. 4843/2019).
e nel caso di specie, hanno accettato Controparte_1 Controparte_2
espressamente, con atto notarile, sia l'eredità della sorella , sia quella Parte_2
del NI , come risulta documentalmente (doc. 8, 9, 10 Controparte_3 CP_1
primo grado). L'appellante sostiene che tali atti di accettazione sarebbero privi di alcuna validità ed efficacia giuridica, ma non ha indicato le ragioni di tale affermazione che è priva di fondamento.
Va quindi rigettata anche la quinta doglianza d'appello.
* * *
8. Sulla sesta censura di appello relativa al mancato riconoscimento della responsabilità ex art. 96 c.p.c. delle ricorrenti
Parte appellante con la sesta censura di appello (indicata come terzo motivo nell'atto di appello) si duole del mancato riconoscimento da parte del Giudice di primo grado della responsabilità di e ai sensi dell'art. 96 Controparte_1 Controparte_2
c.p.c. perché il Tribunale di Alessandria non avrebbe valutato “da una parte lo spirito negativo con cui” le mediazioni “sono state poste dalle controparti sorelle (…) CP_1
e, dall'altra, al contrario (…) lo spirito propositivo con cui il sig. si è avvicinato Pt_1
alla muova mediazione esperita correttamente (…)” (cfr. pag. 10 atto di appello).
La censura è infondata.
Infatti, la proposizione della domanda ex art. 96 c.p.c., come stabilito dal primo comma, presuppone, innanzitutto, la soccombenza della parte nei cui confronti è riconosciuta, come chiarito dalla Corte di Cassazione (“la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e
pag. 12/16 presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito”, Cass. 15232/2024).
Pertanto, l'accoglimento in primo grado delle domande delle ricorrenti, con pronuncia confermata nel presente giudizio, esclude in radice la loro soccombenza e, di conseguenza, la sussistenza di uno dei presupposti per la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Va quindi rigettata anche la sesta doglianza d'appello.
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9. Sulla settima censura di appello relativa alle spese
Parte appellante con la settima censura di appello (indicata come quarto motivo nell'atto di appello) si duole della decisione del Tribunale di Alessandria nella determinazione delle spese di lite, ritenendole eccessive perché il ricorso di
[...]
e sarebbe “errato e incompleto” e le mediazioni CP_1 Controparte_2
esperite sarebbero l'una errata e l'altra “promossa con lo spirito negativo di non dar seguito a nessuna mediazione” (cfr. pag. 11 atto di appello).
La censura è infondata.
Il rigetto di tutte le doglianze di appello comporta anche la conferma della pronuncia in punto spese del giudizio di primo grado. Risulta poi che il Tribunale di Alessandria ha liquidato le spese nei limiti del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), escludendo la fase istruttoria e indicando importi contenuti, tenuto conto dell'effettiva complessità del giudizio.
Va quindi rigettata anche che la settima doglianza di appello
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10. Sull'ottava censura di appello relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione.
Parte appellante con l'ottava censura di appello (indicata come sesto motivo nell'atto di appello), lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la decisione del giudice non sarebbe “corrispondente a quanto oggetto di causa” (cfr. pag. 13 atto di appello).
Tale censura è infondata.
pag. 13/16 La Corte di Cassazione ha più volte precisato che “il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese
o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” ( Cass. 644/2025).
Il Tribunale di Alessandria, invero, con la decisione impugnata ha accolto le domande proposte dalle ricorrenti, accertandone la qualità di coeredi di , Controparte_3
riconoscendole contitolari, per la quota di un quarto ciascuna dei beni ereditari tra cui rientrano gli immobili censiti al catasto del Comune di Monastero Bormida indicati nell'atto, condannando al pagamento delle spese di lite, senza, Parte_1
quindi, violare il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c.
L'indicazione degli estremi catastali degli immobili di proprietà di , Controparte_3
non costituisce, pertanto una violazione dell'art. 112, poiché gli stessi, pur non riportati nelle conclusioni di e erano stati già per Controparte_1 Controparte_2
esteso indicati nel ricorso introduttivo, risultando pertanto individuati con precisione.
Tale indicazione ha avuto soltanto la funzione di rendere trascrivibile la domanda proposta dalle ricorrenti che non né stata né ampliata né estesa a beni diversi.
Va quindi rigettata anche l'ottava censura d'appello.
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11. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalle appellate.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., formulata dalle appellate, la Corte osserva che pur in presenza degli astratti presupposti per poter accogliere tale richiesta, risultando quanto meno sussistente la colpa grave dell'appellante in relazione alla formulazione delle proprie censure, le appellate non hanno provato il danno nell'an e nel quantum, motivo per cui la richiesta non può essere accolta (Cass. 9080/2013).
pag. 14/16 * * *
12. Sulle spese di lite del presente grado.
Quanto alle spese di lite va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (indeterminato alto) nei valori medi (valore della causa fino a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
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13. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002” (Cass.
SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
di avverso l'ordinanza n. 5180/2023 pronunciata dal Tribunale di Controparte_2
Alessandria pubblicata il 19/06/2023
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto Parte_1
2. CONFERMA
l'ordinanza n. 5180/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 19/06/2023;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata, Parte_1
e le spese legali del presente grado di Controparte_1 Controparte_2
giudizio che liquida complessivamente in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
pag. 15/16 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende, spese da distrarsi a favore degli Avvocati Furlanetto Andrea
e SI SE dichiaratisi antistatari;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 19/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Rossi Dott. Roberto Rivello
(Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Camilla Liberati)
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