Articolo 12 della Legge 19 dicembre 1956, n. 1447
Articolo 11Articolo 13
Versione
19 gennaio 1957
Art. 12.
Per i danni cagionati dai reati previsti dalla presente legge si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice penale .
Per l'indennita' prevista nella prima parte dell'art. 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1957