Art. 2.
La somministrazione del mutuo di cui al precedente articolo potra' effettuarsi, su richiesta dell'Ente suddetto, in unica soluzione oppure a rate, non oltre il 31 marzo 1949.
La somministrazione del mutuo di cui al precedente articolo potra' effettuarsi, su richiesta dell'Ente suddetto, in unica soluzione oppure a rate, non oltre il 31 marzo 1949.