CASS
Sentenza 28 aprile 2022
Sentenza 28 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2022, n. 16339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16339 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL GA AM AL ME nato a [...]( IRAQ) il 01/01/1981 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del PG, dott. MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge/ Co" ag tz,J,2 troa,,n tuìfsg,(;44-4rn ,Rtor; 0L, 433 1)12, 20t» rt000. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16339 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 01/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 settembre 2021, il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di Al NG AM LI MOhammed, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 13.4.2021, con il quale era stata respinta l'istanza formulata dall'indagato, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, di declaratoria di estinzione della misura, ex art. 302 cod. proc. pen., per omesso interrogatorio da parte del G.I.P. del Tribunale di Catania che, a seguito della dichiarazione di incompetenza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. del G.I.P. del Tribunale di Bari, aveva emesso nuovo titolo custodiale in data 24.12.2020. 2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia dell'indagato, avvocati Rosario Arena e CO TO, hanno proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 178 e ss., 294 cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di valutare la doglianza in merito al fatto che il G.I.P. di Catania, dopo avere disposto l'interrogatorio di garanzia dell'indagato, non avesse proceduto a tale incombente. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 294 e 302 cod. proc. pen., per contraddittorietà intrinseca della motivazione con riferimento alla modifica del quadro accusatorio concernente l'aggravante della transnazionalità. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 292 lett. c), 273, 294, 302 cod. proc, pen.", per contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alle censurate differenti esigenze cautelari poste a fondamento delle ordinanze custodiali del G.I.P. del Tribunale di Bari, dichiaratosi incompetente, e del G.I.P. del Tribunale di Catania. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale;
il Procuratore generale di questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto all'ordine dato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania di procedere a interrogatorio dell'indagato e alla circostanza che a tale incombente, poi, non si sia proceduto, la questione è irrilevante, posto che - come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria - il tema oggetto del presente scrutinio è solo e soltanto quello concernente la questione se l'interrogatorio dell'indagato dovesse necessariamente essere rinnovato o meno. 2. Ciò posto e passando a esaminare il secondo motivo di impugnazione, giova osservare che il Tribunale, nel disattendere l'eccezione difensiva riproposta in ricorso - con la quale si chiedeva declaratoria di inefficacia della misura cautelare per mancanza dell'interrogatorio da parte del Giudice per le indagini preliminari di Catania che aveva provveduto a rinnovare detta misura ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dopo che gli erano stati trasmessi gli atti per competenza territoriale - ha correttamente applicato le norme procedurali alla luce della giurisprudenza di questa Corte. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, "le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente" (Cass. Sez. Un. n. 39618 del 26/09/2001, Rv. 219975; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Rv. 270625, che ha statuito che "nel caso di rinnovazione dell'ordinanza cautelare a seguito della perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'indagato solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi di prova nuovi, mentre può essere omesso quando il giudice si limita ad effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti"; Cass. Sez. 5, n. 48246 del 20/09/2016, Rv. 268160; Cass. Sez. Un. n. 28270 del 24/04/2014). 3. Ebbene, il Tribunale di Catania ha correttamente proceduto a confrontare le due ordinanze custodiali (quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari il 4.12.2020 e quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania del 24.12.2020) e ha rappresentato che le stesse si fondassero sul medesimo materiale probatorio, in ordine al quale, perciò, il diritto di difesa all'indagato era stato del tutto garantito. Vit Inoltre, con specifico riguardo alla doglianza circa l'aggravante della transnazionalità, l'ordinanza impugnata ha messo in rilievo (cfr. pag. 4) che detta aggravante neppure era stata presa in considerazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e che, quindi, non corrispondeva al vero che vi fossero fatti di reato e contestazioni diverse rispetto a quelle originarie;
ha aggiunto che detto elemento circonstanziale d'accusa, poiché era stato tralasciato dal Giudice per le indagini preliminari competente a emettere la misura custodiale, si era "tradotto in un minus accusatorio, senza alcuna sostanziale lesione del diritto di difesa del ricorrente". A fronte di ciò le censure difensive riproducono profili di doglianza già esaminati e rigettati con motivazione adeguata e congrua. 4. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata con riferimento alle differenti esigenze cautelari poste a fondamento delle due ordinanze custodiali, quella del G.I.P. del Tribunale di Bari e quella del G.I.P. del Tribunale di Catania. In proposito, va osservato come sia doveroso non confondere tra diversa contestazione/impianto probatorio e diversa motivazione dell'ordinanza, posto che solo la prima determina l'onere di procedere a nuovo interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare e non anche la seconda che costituisce, invece, espressione dell'autonoma valutazione del giudice;
sicché la censura è del tutto eccentrica rispetto al thema decidendum del provvedimento impugnato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. 6. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda 4 alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, marzo 2022 Il Consigliere estensore a IC ‘,C9-11.-4 QS2,1,42,- Il Presidente iani , I L.. i "1- cf) c\i i cv co eg o C :Zia i x t=, 0 o cv m 0) c2 i Q. co .cc i o 05 cc> O
lette le conclusioni del PG, dott. MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge/ Co" ag tz,J,2 troa,,n tuìfsg,(;44-4rn ,Rtor; 0L, 433 1)12, 20t» rt000. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16339 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 01/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 settembre 2021, il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nell'interesse di Al NG AM LI MOhammed, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 13.4.2021, con il quale era stata respinta l'istanza formulata dall'indagato, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, di declaratoria di estinzione della misura, ex art. 302 cod. proc. pen., per omesso interrogatorio da parte del G.I.P. del Tribunale di Catania che, a seguito della dichiarazione di incompetenza ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. del G.I.P. del Tribunale di Bari, aveva emesso nuovo titolo custodiale in data 24.12.2020. 2. Avverso detta ordinanza, i difensori di fiducia dell'indagato, avvocati Rosario Arena e CO TO, hanno proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 178 e ss., 294 cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di valutare la doglianza in merito al fatto che il G.I.P. di Catania, dopo avere disposto l'interrogatorio di garanzia dell'indagato, non avesse proceduto a tale incombente. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 294 e 302 cod. proc. pen., per contraddittorietà intrinseca della motivazione con riferimento alla modifica del quadro accusatorio concernente l'aggravante della transnazionalità. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 292 lett. c), 273, 294, 302 cod. proc, pen.", per contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alle censurate differenti esigenze cautelari poste a fondamento delle ordinanze custodiali del G.I.P. del Tribunale di Bari, dichiaratosi incompetente, e del G.I.P. del Tribunale di Catania. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale;
il Procuratore generale di questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto all'ordine dato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania di procedere a interrogatorio dell'indagato e alla circostanza che a tale incombente, poi, non si sia proceduto, la questione è irrilevante, posto che - come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria - il tema oggetto del presente scrutinio è solo e soltanto quello concernente la questione se l'interrogatorio dell'indagato dovesse necessariamente essere rinnovato o meno. 2. Ciò posto e passando a esaminare il secondo motivo di impugnazione, giova osservare che il Tribunale, nel disattendere l'eccezione difensiva riproposta in ricorso - con la quale si chiedeva declaratoria di inefficacia della misura cautelare per mancanza dell'interrogatorio da parte del Giudice per le indagini preliminari di Catania che aveva provveduto a rinnovare detta misura ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dopo che gli erano stati trasmessi gli atti per competenza territoriale - ha correttamente applicato le norme procedurali alla luce della giurisprudenza di questa Corte. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, "le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente" (Cass. Sez. Un. n. 39618 del 26/09/2001, Rv. 219975; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Rv. 270625, che ha statuito che "nel caso di rinnovazione dell'ordinanza cautelare a seguito della perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'indagato solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi di prova nuovi, mentre può essere omesso quando il giudice si limita ad effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti"; Cass. Sez. 5, n. 48246 del 20/09/2016, Rv. 268160; Cass. Sez. Un. n. 28270 del 24/04/2014). 3. Ebbene, il Tribunale di Catania ha correttamente proceduto a confrontare le due ordinanze custodiali (quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari il 4.12.2020 e quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania del 24.12.2020) e ha rappresentato che le stesse si fondassero sul medesimo materiale probatorio, in ordine al quale, perciò, il diritto di difesa all'indagato era stato del tutto garantito. Vit Inoltre, con specifico riguardo alla doglianza circa l'aggravante della transnazionalità, l'ordinanza impugnata ha messo in rilievo (cfr. pag. 4) che detta aggravante neppure era stata presa in considerazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e che, quindi, non corrispondeva al vero che vi fossero fatti di reato e contestazioni diverse rispetto a quelle originarie;
ha aggiunto che detto elemento circonstanziale d'accusa, poiché era stato tralasciato dal Giudice per le indagini preliminari competente a emettere la misura custodiale, si era "tradotto in un minus accusatorio, senza alcuna sostanziale lesione del diritto di difesa del ricorrente". A fronte di ciò le censure difensive riproducono profili di doglianza già esaminati e rigettati con motivazione adeguata e congrua. 4. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata con riferimento alle differenti esigenze cautelari poste a fondamento delle due ordinanze custodiali, quella del G.I.P. del Tribunale di Bari e quella del G.I.P. del Tribunale di Catania. In proposito, va osservato come sia doveroso non confondere tra diversa contestazione/impianto probatorio e diversa motivazione dell'ordinanza, posto che solo la prima determina l'onere di procedere a nuovo interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare e non anche la seconda che costituisce, invece, espressione dell'autonoma valutazione del giudice;
sicché la censura è del tutto eccentrica rispetto al thema decidendum del provvedimento impugnato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. 6. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda 4 alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, marzo 2022 Il Consigliere estensore a IC ‘,C9-11.-4 QS2,1,42,- Il Presidente iani , I L.. i "1- cf) c\i i cv co eg o C :Zia i x t=, 0 o cv m 0) c2 i Q. co .cc i o 05 cc> O