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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1178/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002553435000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002553435000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022, deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R. 56/2023,
l'intervenuta prescrizione del credito azionato, l'illegittimità costituzionale della L. R. 56/2023, il difetto di motivazione della cartella, anche in relazione alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio della Regione Calabria che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare vale rilevare come in materia di contenzioso tributario la Suprema Corte abbia più volte ribadito come “l'azione del contribuente possa essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione senza litisconsorzio necessario tra i due essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata dell'ente medesimo” (vedi CASS. Ord. 1532/2012,
Cass. 21220/2012, Ord. 16813/2014 e Cass. 10477/2014, Cass. 10528/17 – Ord. 10019/2018).
Ancora ”nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” Cass. 11661/2024.
Infine "in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione
è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n.
112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio" Cass. 27737/2024.
Non sussiste il difetto di legittimazione passiva di ADER.
Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2020 e 2022.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione Calabria, costituendosi in giudizio, forniva prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico (4305536) espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 2.5.2023.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è infondata.
Parimenti infondata, con riferimento a tale periodo di imposta, è l'eccezione di prescrizione, in ragione della notifica dell'atto prodromico in data 27.4.2023 e di quella della cartella di pagamento impugnata, per quanto si legge nello stesso ricorso, in data 30.5.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine triennale posto in materia di tasse automobilistiche.
Quanto al periodo di imposta 2022, vale rilevare quanto segue.
Intanto, quanto alla questione di legittimità costituzionale, vale rilevare come in relazione ad analoga norma della Regione Siciliana la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2018, si sia pronunciava nel senso della legittimità costituzionale.
Non vi è motivo, allo stato, per ritenere superata tale pronuncia nel corpo della quale la Corte Costituzionale evidenziava ”Secondo quanto previsto dalla disciplina regionale impugnata, il ruolo, che conferisce all'obbligazione tributaria forza esecutiva, non viene preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente: si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, al semplice riscontro della omissione, della inesattezza o della intempestività del pagamento.
Il contribuente acquisisce contezza della pretesa azionata dall'ente impositore solo per il tramite della cartella di pagamento;
ed avverso la cartella può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa ed al ruolo che la giustifica, ma anche all'an della pretesa tributaria.
13.1.– Non è superfluo sottolineare che l'accertamento inerente al tributo in esame, nella sua ordinarietà, è connotato da una evidente semplicità di contenuti, risolvendosi in un mero controllo cartolare.
La definizione della pretesa impositiva in esame riposa infatti, di regola, sulla spontaneità di adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base delle scadenze indicate e dei parametri di commisurazione determinati, secondo canoni standard, dalla norma impositiva.
In caso di inadempimento, la determinazione della pretesa tributaria da attuare – che mantiene comunque una sua autonomia rispetto alla successiva fase esecutiva – passa attraverso l'esame delle risultanze del PRA, comunicate all'ente impositore dal relativo tenutario (art. 5 del d.l. n. 953 del 1982); e si correla, dunque, ad una indagine documentale elementare, realizzata tramite il controllo incrociato tra gli elementi attestanti la titolarità del mezzo e i flussi informativi inerenti il puntuale adempimento della prestazione richiesta. Spicca, sotto questo profilo, la particolare attendibilità del dato documentale destinato ad attestare la riferibilità soggettiva del relativo presupposto impositivo, derivante da un pubblico registro formato su iniziativa dello stesso contribuente (su impulso del quale si procede alle relative iscrizioni e trascrizioni). Ciò finisce per riconoscere alle emergenze documentali poste alla base della formazione del ruolo un rilevante grado di verosimiglianza quanto alla corretta imputazione soggettiva del tributo: a fronte della evidente modestia tecnica della fase amministrativa di determinazione del dovuto (sentenze n. 62 del 1998 e n. 233 del 1996) e in considerazione del grado di affidabilità del procedimento che porta alla formazione unilaterale del titolo (ordinanza n. 111 del 2007), si neutralizzano, in coerenza, i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva del contribuente alla fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo......
Sotto tale profilo, va rimarcato che, nel tempo, il sistema tributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione.....
L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
I presupposti del debito tributario (la dichiarazione predisposta dal contribuente per un verso e le emergenze del PRA, per altro verso), nonché la stessa condotta che concreta l'inadempimento fiscale presentano, infatti, immediate e decisive analogie di contenuto.....
Esclusa, dunque, l'incompatibilità di sistema sottesa alla censura prospettata in riferimento ai limiti statutari, non è superfluo rimarcare, inoltre, che le disposizioni censurate non entrerebbero in conflitto neppure con la specifica normativa di settore imposta dalla disciplina erariale.
15.1.– La normativa nazionale in materia, ricostruita nel ricorso dall'Avvocatura, non prevede una obbligatoria partecipazione del contribuente alla formazione del ruolo impositivo.
In particolare, non depone in tal senso l'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), diversamente dal rilievo che a siffatta disposizione mostra di dare il Presidente del Consiglio dei ministri.
15.2.– Il processo verbale di constatazione previsto dal comma 1 di tale disposizione, da notificare al proprietario del mezzo non oltre novanta giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del dovuto per la violazione riscontrata, dà infatti luogo ad un modulo procedimentale che, nell'interpretazione della Corte di cassazione civile (sentenza n. 13147 del 2014, la quale riprende un orientamento tracciato con la sentenza n. 1649 del 1998), per il vero correttamente citata dalla stessa difesa del ricorrente, aveva una ragion d'essere nell'originaria configurazione del tributo quale tassa sulla circolazione.
Mutato il presupposto di imposta, ora legato solo alla proprietà (o ad un titolo considerato equipollente a tali fini) del mezzo, l'accertamento della violazione (non più inerente la circolazione su strada del mezzo) appare oggi esclusivamente demandato al flusso informativo, disciplinato dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, legato alle emergenze del PRA....."
Correttamente, pertanto, si procedeva ad iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2022 senza la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste richiamando la cartella di pagamento la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento (tg Targa_1).
La Suprema Corte, ancora, ha precisato come “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" (Cass. Sez. Un. 22281/2022).
La cartella di pagamento contiene le indicazioni richieste dalla Suprema Corte;
la normativa di riferimento e, quanto agli ulteriori interessi di mora, la data di decorrenza (notifica della cartella di pagamento) nonché la precisa indicazione della normativa in base alla quale venivano determinate le sanzioni e gli interessi che, venendo in rilievo un singolo periodo di imposta, risulta assolutamente idonea all'assolvimento dell'obbligo motivazionale posto dalla normativa vigente.
L'onere motivazionale risulta, pertanto, assolto anche con riferimento alla indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'unico limite previsto dalla norma è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 30.5.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di Regione Calabria ed ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di BO Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1178/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002553435000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002553435000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022, deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R. 56/2023,
l'intervenuta prescrizione del credito azionato, l'illegittimità costituzionale della L. R. 56/2023, il difetto di motivazione della cartella, anche in relazione alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio della Regione Calabria che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare vale rilevare come in materia di contenzioso tributario la Suprema Corte abbia più volte ribadito come “l'azione del contribuente possa essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione senza litisconsorzio necessario tra i due essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata dell'ente medesimo” (vedi CASS. Ord. 1532/2012,
Cass. 21220/2012, Ord. 16813/2014 e Cass. 10477/2014, Cass. 10528/17 – Ord. 10019/2018).
Ancora ”nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” Cass. 11661/2024.
Infine "in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi;
ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione
è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n.
112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio" Cass. 27737/2024.
Non sussiste il difetto di legittimazione passiva di ADER.
Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2020 e 2022.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione Calabria, costituendosi in giudizio, forniva prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico (4305536) espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 2.5.2023.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è infondata.
Parimenti infondata, con riferimento a tale periodo di imposta, è l'eccezione di prescrizione, in ragione della notifica dell'atto prodromico in data 27.4.2023 e di quella della cartella di pagamento impugnata, per quanto si legge nello stesso ricorso, in data 30.5.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine triennale posto in materia di tasse automobilistiche.
Quanto al periodo di imposta 2022, vale rilevare quanto segue.
Intanto, quanto alla questione di legittimità costituzionale, vale rilevare come in relazione ad analoga norma della Regione Siciliana la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2018, si sia pronunciava nel senso della legittimità costituzionale.
Non vi è motivo, allo stato, per ritenere superata tale pronuncia nel corpo della quale la Corte Costituzionale evidenziava ”Secondo quanto previsto dalla disciplina regionale impugnata, il ruolo, che conferisce all'obbligazione tributaria forza esecutiva, non viene preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente: si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, al semplice riscontro della omissione, della inesattezza o della intempestività del pagamento.
Il contribuente acquisisce contezza della pretesa azionata dall'ente impositore solo per il tramite della cartella di pagamento;
ed avverso la cartella può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa ed al ruolo che la giustifica, ma anche all'an della pretesa tributaria.
13.1.– Non è superfluo sottolineare che l'accertamento inerente al tributo in esame, nella sua ordinarietà, è connotato da una evidente semplicità di contenuti, risolvendosi in un mero controllo cartolare.
La definizione della pretesa impositiva in esame riposa infatti, di regola, sulla spontaneità di adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base delle scadenze indicate e dei parametri di commisurazione determinati, secondo canoni standard, dalla norma impositiva.
In caso di inadempimento, la determinazione della pretesa tributaria da attuare – che mantiene comunque una sua autonomia rispetto alla successiva fase esecutiva – passa attraverso l'esame delle risultanze del PRA, comunicate all'ente impositore dal relativo tenutario (art. 5 del d.l. n. 953 del 1982); e si correla, dunque, ad una indagine documentale elementare, realizzata tramite il controllo incrociato tra gli elementi attestanti la titolarità del mezzo e i flussi informativi inerenti il puntuale adempimento della prestazione richiesta. Spicca, sotto questo profilo, la particolare attendibilità del dato documentale destinato ad attestare la riferibilità soggettiva del relativo presupposto impositivo, derivante da un pubblico registro formato su iniziativa dello stesso contribuente (su impulso del quale si procede alle relative iscrizioni e trascrizioni). Ciò finisce per riconoscere alle emergenze documentali poste alla base della formazione del ruolo un rilevante grado di verosimiglianza quanto alla corretta imputazione soggettiva del tributo: a fronte della evidente modestia tecnica della fase amministrativa di determinazione del dovuto (sentenze n. 62 del 1998 e n. 233 del 1996) e in considerazione del grado di affidabilità del procedimento che porta alla formazione unilaterale del titolo (ordinanza n. 111 del 2007), si neutralizzano, in coerenza, i margini di utilità che potrebbero derivare da una partecipazione attiva del contribuente alla fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo......
Sotto tale profilo, va rimarcato che, nel tempo, il sistema tributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione.....
L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
I presupposti del debito tributario (la dichiarazione predisposta dal contribuente per un verso e le emergenze del PRA, per altro verso), nonché la stessa condotta che concreta l'inadempimento fiscale presentano, infatti, immediate e decisive analogie di contenuto.....
Esclusa, dunque, l'incompatibilità di sistema sottesa alla censura prospettata in riferimento ai limiti statutari, non è superfluo rimarcare, inoltre, che le disposizioni censurate non entrerebbero in conflitto neppure con la specifica normativa di settore imposta dalla disciplina erariale.
15.1.– La normativa nazionale in materia, ricostruita nel ricorso dall'Avvocatura, non prevede una obbligatoria partecipazione del contribuente alla formazione del ruolo impositivo.
In particolare, non depone in tal senso l'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), diversamente dal rilievo che a siffatta disposizione mostra di dare il Presidente del Consiglio dei ministri.
15.2.– Il processo verbale di constatazione previsto dal comma 1 di tale disposizione, da notificare al proprietario del mezzo non oltre novanta giorni dall'accertamento, pena l'estinzione del dovuto per la violazione riscontrata, dà infatti luogo ad un modulo procedimentale che, nell'interpretazione della Corte di cassazione civile (sentenza n. 13147 del 2014, la quale riprende un orientamento tracciato con la sentenza n. 1649 del 1998), per il vero correttamente citata dalla stessa difesa del ricorrente, aveva una ragion d'essere nell'originaria configurazione del tributo quale tassa sulla circolazione.
Mutato il presupposto di imposta, ora legato solo alla proprietà (o ad un titolo considerato equipollente a tali fini) del mezzo, l'accertamento della violazione (non più inerente la circolazione su strada del mezzo) appare oggi esclusivamente demandato al flusso informativo, disciplinato dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, legato alle emergenze del PRA....."
Correttamente, pertanto, si procedeva ad iscrizione a ruolo della tassa automobilistica anno 2022 senza la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste richiamando la cartella di pagamento la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento (tg Targa_1).
La Suprema Corte, ancora, ha precisato come “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" (Cass. Sez. Un. 22281/2022).
La cartella di pagamento contiene le indicazioni richieste dalla Suprema Corte;
la normativa di riferimento e, quanto agli ulteriori interessi di mora, la data di decorrenza (notifica della cartella di pagamento) nonché la precisa indicazione della normativa in base alla quale venivano determinate le sanzioni e gli interessi che, venendo in rilievo un singolo periodo di imposta, risulta assolutamente idonea all'assolvimento dell'obbligo motivazionale posto dalla normativa vigente.
L'onere motivazionale risulta, pertanto, assolto anche con riferimento alla indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'unico limite previsto dalla norma è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 30.5.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di Regione Calabria ed ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di BO Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.