TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/11/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1262/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEFILIPPI Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv. SAMMICHELI GIANNA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PANASITI FABIO e dell'avv.
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TARZIO MARIO RO CP_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA CP_3
ER IA
Oggi 12/11/2025 ad ore 11.35 mediante collegamento da remoto Giudice EA NC
NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Nunzia Durevole in sostituzione dell'avv. DEFILIPPI IO per parte resistente nessuno compare per il terzo chiamato l'avv. Marco Demarziani in sostituzione dell'avv. MARIO CP_2
RO ZI per il terzo chiamato l'avv. Italo Casagranda in sostituzione dell'avv. PAOLA CP_3
SCALMANINI
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
All'adito Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, affinchè Voglia, in accoglimento del presente ricorso, contrariis rejectis: In via preliminare 1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi di cui in premessa;
Nel merito in via preliminare, 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescizione dei crediti sottesi all'intimazione n. 079 2022 9003755449/000, essendo decorso il termine quinquennale;
Nel merito in via principale, 3) accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione e delle cartelle e/o avvisi di pagamento ivi contenute per i motivi esposti nel presente ricorso con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme riguardanti la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funziona - mento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata. In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
PARTE RESISTENTE
1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso per omessa Vocatio in Ius dell' e dell' , nonché per violazione del termine di cui all'art. 617 cpc per ciò che CP_2 CP_3 concerne le eccezioni di natura formale del titolo esecutivo. 2) Ritenere e dichiarare comunque infondato il ricorso anche nel merito. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio. 4) Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso si chiede di voler riconoscere l'assenza di responsabilità dell'Agente della Riscossione compensando integralmente le spese nei suoi confronti.
TERZA CHIAMATA INPS
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: -dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c.; -nel merito dichiarare le domande formulate dal ricorrente inammissibili e comunque respingerle in quanto infondate;
-in subordine dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento della diversa somma per contributi e somme aggiuntive che risulterà dovuta all'esito del giudizio per i titoli esecutivi oggetto di causa. Con vittoria di spese e competenze. In ogni caso mandare assolto da ogni onere CP_2 in punto spese di lite se venisse accertata l'intervenuta prescrizione anche parziale dei contributi durante la fase della riscossione coattiva demandata ad CP_2 CP_4
TERZA CHIAMATA CP_3
Piaccia all'ill.mo Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: - rigettare tutte le domande ed eccezioni, ivi comprese quelle in via preliminare, ex adverso formulate, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
-in ogni caso, confermare i ruoli e le cartelle esattoriali oggetto di causa, accertando la debenza da parte del ricorrente delle somme richieste dall'Istituto ed incluse nelle cartelle esattoriali n.079 2012
0027858918000, n.079 2014 0000339570000, n.079 2017 0007158641000 e n.079 2017
0014399705000 ovvero le diverse somme che risultassero dovute all'esito del giudizio, oltre sanzioni civili ed interessi di mora, come per legge. Con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come per legge.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA NC NA ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1262/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEFILIPPI Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv. SAMMICHELI GIANNA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PANASITI FABIO. PARTE RESISTENTE E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA CP_2
INAIL con il patrocinio dell'avv. PAOLA SCALMANINI
ER IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto del giudizio è l'opposizione di avverso l'intimazione di Parte_2 pagamento n. 079 2022 90037554 49/000 del 06/09/2022 notificatagli dall' CP_5
(d'ora in avanti anche soltanto nella parte in cui richiede il pagamento della
[...] CP_1 cartella e degli avvisi di addebito specificati alle pagine 2 e 3 del ricorso che qui si richiamano. CP_
1.1. Nel giudizio si sono costituiti l' l' e l' chiedendo il rigetto CP_1 CP_3 dell'opposizione.
1.2. In via preliminare si osserva innanzitutto che con nota del 17 ottobre 2025
l' ha specificato che le seguenti cartelle 07920120027858918, 07920140000339570 e CP_1 gli avvisi di addebito recanti numeri 37920120000401463, 37920120002222849,
37920130000201189, 37920130001269376, 37920140000202283 non sono più iscritte a ruolo in quanto stralciate.
Pertanto, in merito alle stesse risulta cessata la materia del contendere.
2. Venendo al merito della controversia, si evidenzia che parte ricorrente ha, innanzitutto, lamentato la mancata sottoscrizione dell'intimazione di pagamento e del ruolo che con la prima viene azionato.
La contestazione è inammissibile.
Come è noto, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. le opposizioni attinenti la regolarità formale del titolo si propongono nel termine di venti giorni dalla notifica dei medesimi.
Nel caso di specie, l'atto di intimazione è stato notificato al ricorrente in data 6 settembre 2022 (cfr. fascicolo parte ricorrente) mentre il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è stato depositato in data 17 ottobre 2022 allorquando il termine anzidetto era già spirato.
2.1. Ulteriore contestazione attiene alla invalidità della notifica dell'atto di intimazione in quanto proveniente da un indirizzo pec non presente in un pubblico elenco.
La deduzione è infondata.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n.
53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte –
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni deve essere considerata valida la notificazione alla ricorrente dell'intimazione di pagamento oggetto di causa.
2.2. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ed agli avvisi di addebito oggetto di causa.
Preme evidenziare che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 6 settembre 2022 di modo che la prescrizione va verificata con riferimento al quinquennio antecedente a tale data.
A ciò deve aggiungersi che in data 26/11/2018 è stata presentata istanza di definizione agevolata (c.d rottamazione ter) ex art. 3, comma 1 DL 119/2018 per tutte le cartelle oggetto del presente giudizio fatto salvo per l'avviso di addebito n. 37920180002423089000. (cfr. doc. n. 4 fascicolo Agenzia).
2.2.1. La cartella n. 07920170007158641000 attiene ai premi dovuti all' in forza CP_3 dell'autoliquidazione 2016, le cui rate sono scadute ex lege rispettivamente il 16.02, il 16.05, il 22.08 ed il 16.11 2016. Il credito di euro 764,94 è confluito nella cartella anzidetta che è stata notificata in data 10 agosto 2017 (cfr. docc. da 9 a 12 fascicolo . CP_3
2.2.2. La cartella n. 07920170014399705000 attiene ai premi dovuti all' in CP_3 particolare alla prima rata 2017 per un ammontare di € 182,45, scaduta ex lege il 16.02.17. il credito di 182,45 euro è confluito nella cartella anzidetta ed è stata notificata al ricorrente il dì
11.02.18 (cfr. doc. da 13 a 16 fascicolo . CP_3
2.2.3. L'avviso di addebito n. 37920160002120978000 è stato notificato il 22 CP_ dicembre 2016 (cfr. docc. nn. 6 e 6 bis fascicolo .
2.2.4. Gli avvisi di addebito n. 37920170001123235000 e n. 37920170002318180000 CP_ sono stati notificati il 20 dicembre 2017 (cfr. docc. nn. 7, 7 bis,8 e 8 bis fascicolo .
2.2.5. L'avviso di addebito n. 37920170002574843000 è stato notificato il 2 gennaio CP_ 2018 (cfr. docc. nn. 9 e 9 bis fascicolo .
2.2.6. L'avviso di addebito n. 37920180002423089000 è stato notificato il 24 CP_ dicembre 2018 (cfr. docc. nn. 10 e 10 bis fascicolo .
Pertanto, l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
2.3. Il ricorrente ha anche eccepito la decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973.
La norma prevede dei termini decadenziali nei confronti del concessionario per la formazione del ruolo.
Si ritiene, tuttavia, che la fattispecie non sia applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio in quanto l'art. 30 del Decreto - Legge n. 78 del 2010 prevede, infatti, che la riscossione è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e che “Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo CP_2 stesso , costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere CP_6
l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Pertanto, la norma in materia di formazione del ruolo non è applicabile al recupero dei crediti dell' in quanto avviene, dapprima, mediante notifica degli avvisi di pagamento e, CP_2 successivamente, mediante riscossione da parte degli agenti concessionari a cui gli stessi sono stati consegnati. Per i crediti previdenziali viene comunque in rilievo l'art. 24 del D.lgs. n. 49 del 1999 in base al quale “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore” [..] Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Pertanto, l'eccezione appare anche inammissibile poiché intervenuta dopo 40 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento.
In ogni caso, costituisce principio di diritto consolidato quello in base al quale, "In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24134 del 2021; n. 17858 del
2018).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha svolto alcuna contestazione sostanziale che riguardi la debenza del credito azionato in giudizio. Pertanto, l'eccezione svolta in punto di decadenza non sarebbe comunque idonea a paralizzare la pretesa creditoria.
2.4. Il ricorrente si duole della mancata motivazione dell'intimazione di pagamento.
La doglianza non merita accoglimento perché l'atto di intimazione è una mera diffida di pagamento e non un atto amministrativo.
In ogni caso, preme evidenziare che, essendovi in tale atto un richiamo espresso alle cartelle di pagamento che risultano notificate, il ricorrente non può efficacemente sostenere di non conoscere le motivazioni sottese alla richiesta di pagamento.
2.5. Parte ricorrente ha chiesto di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la violazione del principio di uguaglianza essendo stato eliminato dal Legislatore l'aggio per le sole iscrizioni a ruolo successive al 1/1/2022 si osserva quanto segue.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 46 del 17 aprile 2025 ha dichiarata non fondata la questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 anche nella parte in cui non ha previsto con efficacia retroattiva l'eliminazione dell'aggio in favore dell' CP_1
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
26.000 e 52.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle recanti i numeri
07920120027858918, 07920140000339570 ed agli avvisi di addebito recanti numeri
37920120000401463, 37920120002222849, 37920130000201189, 37920130001269376,
37920140000202283;
2. rigetta il ricorso in relazione alle rimanenti cartelle ed avvisi di addebito;
3. condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti, terze chiamate incluse, le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse in € 7.377 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 12 novembre 2025
Il Giudice
EA NC NA
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEFILIPPI Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv. SAMMICHELI GIANNA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PANASITI FABIO e dell'avv.
PARTE RESISTENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TARZIO MARIO RO CP_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA CP_3
ER IA
Oggi 12/11/2025 ad ore 11.35 mediante collegamento da remoto Giudice EA NC
NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Nunzia Durevole in sostituzione dell'avv. DEFILIPPI IO per parte resistente nessuno compare per il terzo chiamato l'avv. Marco Demarziani in sostituzione dell'avv. MARIO CP_2
RO ZI per il terzo chiamato l'avv. Italo Casagranda in sostituzione dell'avv. PAOLA CP_3
SCALMANINI
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
All'adito Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, affinchè Voglia, in accoglimento del presente ricorso, contrariis rejectis: In via preliminare 1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi di cui in premessa;
Nel merito in via preliminare, 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescizione dei crediti sottesi all'intimazione n. 079 2022 9003755449/000, essendo decorso il termine quinquennale;
Nel merito in via principale, 3) accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione e delle cartelle e/o avvisi di pagamento ivi contenute per i motivi esposti nel presente ricorso con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme riguardanti la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funziona - mento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata. In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
PARTE RESISTENTE
1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso per omessa Vocatio in Ius dell' e dell' , nonché per violazione del termine di cui all'art. 617 cpc per ciò che CP_2 CP_3 concerne le eccezioni di natura formale del titolo esecutivo. 2) Ritenere e dichiarare comunque infondato il ricorso anche nel merito. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio. 4) Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso si chiede di voler riconoscere l'assenza di responsabilità dell'Agente della Riscossione compensando integralmente le spese nei suoi confronti.
TERZA CHIAMATA INPS
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: -dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c.; -nel merito dichiarare le domande formulate dal ricorrente inammissibili e comunque respingerle in quanto infondate;
-in subordine dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento della diversa somma per contributi e somme aggiuntive che risulterà dovuta all'esito del giudizio per i titoli esecutivi oggetto di causa. Con vittoria di spese e competenze. In ogni caso mandare assolto da ogni onere CP_2 in punto spese di lite se venisse accertata l'intervenuta prescrizione anche parziale dei contributi durante la fase della riscossione coattiva demandata ad CP_2 CP_4
TERZA CHIAMATA CP_3
Piaccia all'ill.mo Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: - rigettare tutte le domande ed eccezioni, ivi comprese quelle in via preliminare, ex adverso formulate, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
-in ogni caso, confermare i ruoli e le cartelle esattoriali oggetto di causa, accertando la debenza da parte del ricorrente delle somme richieste dall'Istituto ed incluse nelle cartelle esattoriali n.079 2012
0027858918000, n.079 2014 0000339570000, n.079 2017 0007158641000 e n.079 2017
0014399705000 ovvero le diverse somme che risultassero dovute all'esito del giudizio, oltre sanzioni civili ed interessi di mora, come per legge. Con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come per legge.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA NC NA ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1262/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEFILIPPI Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv. SAMMICHELI GIANNA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PANASITI FABIO. PARTE RESISTENTE E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA CP_2
INAIL con il patrocinio dell'avv. PAOLA SCALMANINI
ER IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto del giudizio è l'opposizione di avverso l'intimazione di Parte_2 pagamento n. 079 2022 90037554 49/000 del 06/09/2022 notificatagli dall' CP_5
(d'ora in avanti anche soltanto nella parte in cui richiede il pagamento della
[...] CP_1 cartella e degli avvisi di addebito specificati alle pagine 2 e 3 del ricorso che qui si richiamano. CP_
1.1. Nel giudizio si sono costituiti l' l' e l' chiedendo il rigetto CP_1 CP_3 dell'opposizione.
1.2. In via preliminare si osserva innanzitutto che con nota del 17 ottobre 2025
l' ha specificato che le seguenti cartelle 07920120027858918, 07920140000339570 e CP_1 gli avvisi di addebito recanti numeri 37920120000401463, 37920120002222849,
37920130000201189, 37920130001269376, 37920140000202283 non sono più iscritte a ruolo in quanto stralciate.
Pertanto, in merito alle stesse risulta cessata la materia del contendere.
2. Venendo al merito della controversia, si evidenzia che parte ricorrente ha, innanzitutto, lamentato la mancata sottoscrizione dell'intimazione di pagamento e del ruolo che con la prima viene azionato.
La contestazione è inammissibile.
Come è noto, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. le opposizioni attinenti la regolarità formale del titolo si propongono nel termine di venti giorni dalla notifica dei medesimi.
Nel caso di specie, l'atto di intimazione è stato notificato al ricorrente in data 6 settembre 2022 (cfr. fascicolo parte ricorrente) mentre il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è stato depositato in data 17 ottobre 2022 allorquando il termine anzidetto era già spirato.
2.1. Ulteriore contestazione attiene alla invalidità della notifica dell'atto di intimazione in quanto proveniente da un indirizzo pec non presente in un pubblico elenco.
La deduzione è infondata.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 consente, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n.
53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 d.P.R. n.
602/1973 dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte –
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni deve essere considerata valida la notificazione alla ricorrente dell'intimazione di pagamento oggetto di causa.
2.2. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ed agli avvisi di addebito oggetto di causa.
Preme evidenziare che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 6 settembre 2022 di modo che la prescrizione va verificata con riferimento al quinquennio antecedente a tale data.
A ciò deve aggiungersi che in data 26/11/2018 è stata presentata istanza di definizione agevolata (c.d rottamazione ter) ex art. 3, comma 1 DL 119/2018 per tutte le cartelle oggetto del presente giudizio fatto salvo per l'avviso di addebito n. 37920180002423089000. (cfr. doc. n. 4 fascicolo Agenzia).
2.2.1. La cartella n. 07920170007158641000 attiene ai premi dovuti all' in forza CP_3 dell'autoliquidazione 2016, le cui rate sono scadute ex lege rispettivamente il 16.02, il 16.05, il 22.08 ed il 16.11 2016. Il credito di euro 764,94 è confluito nella cartella anzidetta che è stata notificata in data 10 agosto 2017 (cfr. docc. da 9 a 12 fascicolo . CP_3
2.2.2. La cartella n. 07920170014399705000 attiene ai premi dovuti all' in CP_3 particolare alla prima rata 2017 per un ammontare di € 182,45, scaduta ex lege il 16.02.17. il credito di 182,45 euro è confluito nella cartella anzidetta ed è stata notificata al ricorrente il dì
11.02.18 (cfr. doc. da 13 a 16 fascicolo . CP_3
2.2.3. L'avviso di addebito n. 37920160002120978000 è stato notificato il 22 CP_ dicembre 2016 (cfr. docc. nn. 6 e 6 bis fascicolo .
2.2.4. Gli avvisi di addebito n. 37920170001123235000 e n. 37920170002318180000 CP_ sono stati notificati il 20 dicembre 2017 (cfr. docc. nn. 7, 7 bis,8 e 8 bis fascicolo .
2.2.5. L'avviso di addebito n. 37920170002574843000 è stato notificato il 2 gennaio CP_ 2018 (cfr. docc. nn. 9 e 9 bis fascicolo .
2.2.6. L'avviso di addebito n. 37920180002423089000 è stato notificato il 24 CP_ dicembre 2018 (cfr. docc. nn. 10 e 10 bis fascicolo .
Pertanto, l'eccezione di prescrizione risulta infondata.
2.3. Il ricorrente ha anche eccepito la decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973.
La norma prevede dei termini decadenziali nei confronti del concessionario per la formazione del ruolo.
Si ritiene, tuttavia, che la fattispecie non sia applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio in quanto l'art. 30 del Decreto - Legge n. 78 del 2010 prevede, infatti, che la riscossione è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e che “Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo CP_2 stesso , costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere CP_6
l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Pertanto, la norma in materia di formazione del ruolo non è applicabile al recupero dei crediti dell' in quanto avviene, dapprima, mediante notifica degli avvisi di pagamento e, CP_2 successivamente, mediante riscossione da parte degli agenti concessionari a cui gli stessi sono stati consegnati. Per i crediti previdenziali viene comunque in rilievo l'art. 24 del D.lgs. n. 49 del 1999 in base al quale “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore” [..] Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Pertanto, l'eccezione appare anche inammissibile poiché intervenuta dopo 40 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento.
In ogni caso, costituisce principio di diritto consolidato quello in base al quale, "In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24134 del 2021; n. 17858 del
2018).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha svolto alcuna contestazione sostanziale che riguardi la debenza del credito azionato in giudizio. Pertanto, l'eccezione svolta in punto di decadenza non sarebbe comunque idonea a paralizzare la pretesa creditoria.
2.4. Il ricorrente si duole della mancata motivazione dell'intimazione di pagamento.
La doglianza non merita accoglimento perché l'atto di intimazione è una mera diffida di pagamento e non un atto amministrativo.
In ogni caso, preme evidenziare che, essendovi in tale atto un richiamo espresso alle cartelle di pagamento che risultano notificate, il ricorrente non può efficacemente sostenere di non conoscere le motivazioni sottese alla richiesta di pagamento.
2.5. Parte ricorrente ha chiesto di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la violazione del principio di uguaglianza essendo stato eliminato dal Legislatore l'aggio per le sole iscrizioni a ruolo successive al 1/1/2022 si osserva quanto segue.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 46 del 17 aprile 2025 ha dichiarata non fondata la questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 anche nella parte in cui non ha previsto con efficacia retroattiva l'eliminazione dell'aggio in favore dell' CP_1
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
26.000 e 52.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle recanti i numeri
07920120027858918, 07920140000339570 ed agli avvisi di addebito recanti numeri
37920120000401463, 37920120002222849, 37920130000201189, 37920130001269376,
37920140000202283;
2. rigetta il ricorso in relazione alle rimanenti cartelle ed avvisi di addebito;
3. condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti, terze chiamate incluse, le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse in € 7.377 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 12 novembre 2025
Il Giudice
EA NC NA