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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL IU, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1981/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Peschiera Borromeo - Via Xxv Aprile Nr. 21 20068 Peschiera Borromeo MI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NR. 41743 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4489/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 30/4/2025 impugnava nei confronti del Comune di Peschiera Borromeo l'avviso di accertamento n. 41743 per IMU 2019, chiedendo, per i motivi ivi indicati, l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 10/11/2025 si costituiva il Comune di Peschiera Borromeo chiedendo, per i motivi ivi indicati, il rigetto del ricorso.
In data 2/12/2025 le parti rappresentavano il deposito di memoria dove affermavano di aver sottoscritto un accordo di conciliazione, e congiuntamente richiedevano la cessazione della materia del contende con compensazione delle spese.
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione delle parti in ordine alla cessazione della materia del contende determina, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 546/92, l'estinzione del giudizio con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
EP SA EL IN
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL IU, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore FORTUNATO NICOLA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1981/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Peschiera Borromeo - Via Xxv Aprile Nr. 21 20068 Peschiera Borromeo MI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NR. 41743 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4489/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 30/4/2025 impugnava nei confronti del Comune di Peschiera Borromeo l'avviso di accertamento n. 41743 per IMU 2019, chiedendo, per i motivi ivi indicati, l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 10/11/2025 si costituiva il Comune di Peschiera Borromeo chiedendo, per i motivi ivi indicati, il rigetto del ricorso.
In data 2/12/2025 le parti rappresentavano il deposito di memoria dove affermavano di aver sottoscritto un accordo di conciliazione, e congiuntamente richiedevano la cessazione della materia del contende con compensazione delle spese.
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione delle parti in ordine alla cessazione della materia del contende determina, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 546/92, l'estinzione del giudizio con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite.
Milano, 2 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
EP SA EL IN