Art. 9. (Trattamento economico). 1. Il Commissario generale, se dipendente delle pubbliche amministrazioni, il Segretario generale e il direttore amministrativo-contabile sono collocati per la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita' spettante al Commissario generale, al Segretario generale e al direttore amministrativo-contabile per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dalla data di conferimento dell'incarico.
Essa non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' dell'impegno lavorativo nelle sue varie fasi. Tale indennita', che non puo' essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, si aggiunge per il Segretario generale ed il direttore amministrativo-contabile alle competenze stipendiali di base metropolitane.
3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto ai soggetti di cui al comma 1 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.
4. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 722.200 per l'anno 2004, di euro 514.200 per l'anno 2005 e di euro 137.300 per l'anno 2006.
Nota all' art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1958, n. 139, reca: «Norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .».
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita' spettante al Commissario generale, al Segretario generale e al direttore amministrativo-contabile per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dalla data di conferimento dell'incarico.
Essa non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' dell'impegno lavorativo nelle sue varie fasi. Tale indennita', che non puo' essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, si aggiunge per il Segretario generale ed il direttore amministrativo-contabile alle competenze stipendiali di base metropolitane.
3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto ai soggetti di cui al comma 1 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.
4. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 722.200 per l'anno 2004, di euro 514.200 per l'anno 2005 e di euro 137.300 per l'anno 2006.
Nota all' art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1958, n. 139, reca: «Norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .».