Decreto cautelare 19 aprile 2025
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01957/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Cetraro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva:
dell’informazione interdittiva antimafia prefettizia n. -OMISSIS- nonché del provvedimento comunale n. -OMISSIS- avente ad oggetto la decadenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. IS De IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione dell’informazione interdittiva antimafia nonché del provvedimento comunale relativo alla decadenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività di -OMISSIS-.
2. Rappresenta la società ricorrente che, dal -OMISSIS-, ha svolto attività di -OMISSIS-; che, con nota del -OMISSIS-, la Prefettura di Cosenza ha avviato, ex art. 92 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il procedimento di adozione di informazione interdittiva antimafia in ragione di sospetti legami della compagine sociale e gestionale con fenomeni associativi mafiosi; che, nonostante il confronto procedimentale, la Prefettura di Cosenza, con il provvedimento del -OMISSIS-, ha emesso l’informazione interdittiva antimafia nei confronti della società ricorrente e, con provvedimento del-OMISSIS-, il Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Cetraro, ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto la decadenza della società dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività di -OMISSIS-per l’esercizio di attività di -OMISSIS-.
3. Con i motivi del ricorso e rubricati il primo “ 1) Violazione dell’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011 ”, il secondo “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento, per difetto dei presupposti, per carenza di motivazione, violazione degli artt. 84 - 91 e 92 d.lgs. n. 159/2011 ”, il terzo “ Illegittimità derivata del provvedimento comunale ”, la società ricorrente ha denunciato che la Prefettura avrebbe omesso ogni valutazione sulla possibilità di applicare alla medesima società misure di prevenzione collaborativa in violazione dell’art. 94-bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; che la Prefettura avrebbe fondato la misura prospettando dei legami erronei tra la compagine sociale e le amministratici della società ricorrente e -OMISSIS-, condannato per associazione mafiosa; che il provvedimento di decadenza del Comune di Cetraro n. -OMISSIS-, stante l’illegittimità della misura prefettizia, sarebbe affetto da illegittimità derivata.
4. Nel costituirsi la Prefettura di Cosenza ha chiesto rigettarsi l’avversa domanda rilevando che l’impugnato provvedimento era stato adottato all’esito di una approfondita istruttoria dalla quale erano emersi i contestati collegamenti con associazioni mafiose.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare è stata accolta limitatamente al profilo del “ periculum in mora ” ritenuta la necessità di assicurare la continuità dell’attività aziendale nelle more della valutazione di merito, anche in una ottica di tutela dei lavoratori.
6. Alla udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso non merita accoglimento per quanto di ragione.
8. Va disattesa la censura in ordine alla violazione dell’art. 94 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
8.1. La citata disposizione consente l’ammissione ai vari istituti volti al risanamento del tessuto imprenditoriale, a condizione che il Prefetto accerti “ che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale ”, prescrivendo all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi il rispetto di determinate misure di self-cleaning (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836).
9. Orbene, il Collegio osserva che, in tema di prevenzione collaborativa, e dunque in base all’art. 94 bis , analogamente al controllo giudiziario delle aziende di cui all’art. 34 bis , deve inevitabilmente sussistere il presupposto dell’occasionalità del condizionamento che, nell’impugnato provvedimento, la Prefettura, dando conto di ampia istruttoria, non illogicamente ha ritenuto non integrato, rilevando in particolare che i legami parentali e personali individuati tra i soci e le amministratrici della società ricorrente sono idonei a dimostrare che le decisioni dell’impresa potevano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Il tutto in un quadro di possibile condizionamento che l’Amministrazione non riscontra connotato da occasionalità.
10. Passando all’esame delle ulteriori censure, il Collegio osserva che è stato attivato il contraddittorio procedimentale in ordine al rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, all’esito del quale sono emerse le circostanze che hanno dato all’adozione dell’impugnata misura.
10.1. In specie, come emerge dall’interdittiva, la Prefettura, premessa la rilevanza della figura di -OMISSIS-, quale soggetto condannato definitivamente per associazione a delinquere di stampo mafioso e propenso all’acquisizione, in forma diretta o indiretta, della gestione e del controllo di attività economiche nel-OMISSIS-, ha accertato che:
- -OMISSIS- ha avuto la gestione di fatto della società-OMISSIS- i cui soci, sino alla cancellazione avvenuta -OMISSIS-, sono stati -OMISSIS- (accomodante) e -OMISSIS- (accomandatario), nipote di -OMISSIS-;
- dal -OMISSIS- ha operato nel settore delle -OMISSIS- la “ -OMISSIS- ” il cui socio accomandatario era -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS-, e il cui socio accomandante era -OMISSIS-, figli di -OMISSIS- ossia il socio accomodante della società-OMISSIS-;
- la odierna ricorrente è stata costituita -OMISSIS-e fino al -OMISSIS- -OMISSIS-, nuora di -OMISSIS-, è stata amministratrice e socio di maggioranza e dal -OMISSIS- -OMISSIS-, convivente di -OMISSIS-, è subentrata nella carica di amministratrice in quanto titolare del 60% delle quote sociali e dal 2020 è stata nominata amministratrice per le residue quote, -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS- e coniugata con -OMISSIS-, già sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza e con precedenti di polizia per-OMISSIS-;
- -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno svolto precedentemente attività lavorativa come operaie.
11. Ritiene, in definitiva, il Collegio che il delineato quadro indiziario valga a dimostrare che la disposta misura interdittiva appaia legittimamente fondata su un adeguato supporto motivazionale basato sulla considerazione della centralità della figura del -OMISSIS-, il quale, in base agli elementi acquisiti dalle Forze dell’ordine e valorizzati dalla resistente Prefettura, avvalendosi dei rapporti parentali e personali con i soggetti indicati avrebbe creato una rete societaria idonea ad influenzare direttamente e indirettamente la gestione dell’attività economica svolta dalla società ricorrente nel Comune di Cetraro.
In questo modo, apprezzato discrezionalmente dall’Amministrazione il complessivo quadro indiziario in maniera che, per quanto in questa sede sindacabile, non appare palesemente irrazionale o ingiustificata, il provvedimento impugnato esce indenne dalle censure dedotte.
12. L’accertata non illegittimità dell’impugnata informativa antimafia del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- giustifica l’adozione del conseguente provvedimento comunale del-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la decadenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività di -OMISSIS- emesso nei confronti della società ricorrente.
13. In conclusione il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
14. La complessità fattuale e interpretativa della vicenda giustifica nondimeno la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, nulla essendo dovuto al Comune non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti interessati e comunque citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER MA, Presidente
IC Ciconte, Referendario
IS De IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IS De IO | ER MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.