Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 14.1.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2310 r.g.a.c per l'anno 2020
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Perrotta presso cui el.te dom.to in Napoli alllo studio Parte_1
Falcone corso Meridionale 7
Appellante
E
rapp.to e difeso dagli avv.ti Stefano e Roberto Pellegrino presso cui el.te dom.to in Napoli CP_1 corso Umberto I 381
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 22.10.2020 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 639 del
19.2.2020 del Tribunale di Santa Maria C.V che aveva accolto parzialmente la domanda di differenze retributive dell'appellato.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva ammesso e valutato il documento inviato via Pec dalla RE IT di Licola con l'indicazione degli orari di lavoro dell'appellato che venivano effettuati dentro la base IT . Il documento non era tardivo ed era autentico.
Se il Giudice di primo grado non avesse ritenuto attendibile e autentico il documento prodotto , avrebbe dovuto , come già richiesto in primo grado, disporre delle informazioni presso l'RE IT circa gli orari di ingresso e uscita del personale della società di cui l'appellante era il legale rappresentante.
Inoltre i due testi sentiti non erano attendibili ed erano stati denunciati per falsa testimonianza oltre ad essere parziali poiché non avevano sempre gli stessi turni di lavoro dell'appellato.
All'esito dell'udienza tenutasi secondo l'art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza .
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. In primo luogo la Corte ritiene che la documentazione proveniente dall'RE IT era tardiva perché non depositata con la memoria di costituzione ma in sede di prima udienza. Tuttavia la Giudice invitava la parte oggi appellante a depositare in forma telematica la documentazione prodotta in cartaceo con riserva di valutare l'ammissibilità e la rilevanza . Ma l'allora resistente depositava, in formato pdf un documento con i turni che ben poteva essere stato alterato, non avendo alcuna garanzia di autenticità come invece una pec con allegato in formato eml o msg.
Infatti dagli atti prodotti anche in appello risulta un foglio con degli orari riferiti anche all'appellato senza nessun elemento che possa fondare la sua autenticità e veridicità rispetto a quanto inviato dall' RE IT . Né la Giudice poteva dare ingresso ad una richiesta di informazioni all'RE IT senza specificare a chi e con un capitolo di prova articolato e preciso poiché avrebbe ammesso una richiesta esplorativa non ammissibile nel nostro ordinamento processuale civile.
Le prove testimoniali invece erano perfettamente valide e credibili perché provenienti da soggetti del tutto estranei alle parti. I due testi erano militari dell'aereonautica e quindi non legati da alcun interesse alle parti processuali . Le loro dichiarazioni sono state censurate semplicemente come inattendibili senza alcuna confutazione specifica da parte dell' appellante. Inoltre la denuncia per falsa testimonianza risulta essere stata archiviata dal Gip di Santa Maria C.V su richiesta della Procura della Repubblica.
Quindi il ragionamento seguito dalla Giudice in primo grado è da condividere perché basato su prove assolutamente certe e attendibili che hanno fatto emerge la realtà del rapporto di lavoro tra le parti diversa da quella ipotizzata dal datore di lavoro con la corretta condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze retributiva. L'orario di lavoro accertato non era quello contrattualmente stabilito ma era maggiore come hanno testimoniato i due testi ascoltati e sulla base di tale circostanza la Giudice aveva valutato la fondatezza parziale del ricorso e disposto la condanna alle differenze retributive per sette ore di lavoro giornaliere dal lunedì al venerdì anziché delle sei pattuite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 14.1.2025
Il Presidente rel