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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1558 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
TRA
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 quest'ultima in proprio e nella qualità di procuratrice generale della sig.ra TE
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione,
[...] dall'Avvocato Fabio Milano e dall'Avvocato Lorenzo Milano, presso il cui studio professionale in Isernia alla via Umbria int. B/24 sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Controparte_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Antonio Antoniani, presso il cui studio professionale in Campobasso P.zza Cesare Battisti n. 21 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
, nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Giovanni Petrarca, presso il cui studio professionale in Isernia via Orientale n. 148 sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
, nata a [...] il [...] e nata a [...] il Controparte_5 Controparte_6
14.9.1963, rappresentate e difese, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Giuseppina Barbiero e dall'Avvocato NA Genovese, presso il cui studio professionale in Campobasso P.zza Vittorio Emanuele II n. 5 sono elettivamente domiciliate;
CONVENUTE nonchè
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Controparte_7
Via Alfieri n. 4; , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 52; nata a [...] il [...], residente in [...]
Guglielmo Marconi n. 881; , nato a [...] il [...] e Controparte_9 residente in Campobasso al C.so Bucci n. 78; , nato a [...] il [...] e TE0 residente in Termoli (CB) alla Via XXIV Maggio n. 6; , nata a [...] il TE1
30.07.1966 e residente in [...]; , nato a TE2
pagina 1 di 7 OS il 21.09.1970 ed ivi residente a[...]; , nato a [...] il CP_13
15.06.1974 ed ivi residente a[...]; , nata in [...] il [...] e CP_14 residente in [...]; , nata a [...] il [...] e TE1 residente in [...]; , nata a [...] il TE5
03.10.1972 ed ivi residente alla C.da Colle Delle Api n. 134/B; , nata a [...] il CP_16
09.06.74 ed ivi residente alla C.da Colle Delle Api snc;
, nato a [...] il [...] e CP_17 residente in [...]alla C.da Colle Delle Api n. 134/A; , nato a [...] il CP_18
12.01.1988 ed ivi residente alla C.da Colle Delle Api n. 134/A; , nata a [...] TE9 il 12.08.1946 e residente in [...] alla C.da Lacone n. 24; , nato a [...] CP_20
(IS) il 26.03.1967 e residente in [...] alla C.da Lacone n. 24; , nato a CP_21
OS (IS) il 24.11.1969 e residente in [...] alla C.da Tre Monti n. 23; , CP_22 nato a [...] il [...] e residente in [...] alla C.da Canala n. 18; CP_23
nata a [...] il [...] e residente in [...] alla C.da Colle Alto n. 1.
[...]
CONVENUTI-CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto lo scioglimento della comunione dell'immobile sito nel Comune di
Oratino, P.zza Giordano n. 1, censito in catasto al Foglio n. 29, p.lla 152, sub 4 e 8. Nello specifico gli attori hanno dedotto che detto immobile appartiene in comproprietà a quattro gruppi familiari secondo le seguenti quote: a) 3/10 al sig. ; b) 3/10 ad essi attori, compresa la sig.ra Controparte_2 [...]
CP_2 ; c) 1/10 ai signori , , , TE Controparte_5 Controparte_6 TE9
, , e;
d) la restante quota di 3/10 agli eredi di
[...] CP_21 CP_22 CP_23 CP_3
(anno 1912) e signori , (anno
[...] Parte_1 Controparte_7 Controparte_3
1980), , , , Controparte_8 Controparte_9 TE0 TE1
, , (anno 1976), , TE2 CP_13 Controparte_3 Controparte_4 CP_14
, , , e ,
[...] TE1 TE5 CP_24 CP_17 CP_18 puntualizzando che gli eredi dell'altro comproprietario ed erede dei signori (anno Controparte_3
1912) e signori , e , avevano Parte_1 Controparte_25 Parte_1 Controparte_26 rinunciato all'eredità. Gli attori hanno chiesto, pertanto, in via principale: “ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sito nel comune di Oratino (CB), alla Piazza Giordano n. 1, censito in catasto al Foglio n. 29, p.lla 152, sub 4 e 8, con attribuzione ai quattro gruppi familiari indicati nella narrativa dell'atto della quota ad ognuno spettante sulla scorta del progetto di divisione elaborato dall'Ing. , depositato in atti;
in via subordinata, nel merito: ordinare lo scioglimento Persona_1 della comunione dell'immobile sito nel comune di Oratino (CB), alla Piazza Giordano n. 1, censito in catasto al Foglio n. 29, p.lla 152, sub 4 e 8, con attribuzione agli attori della quota unitaria pari ai
3/10 dell'immobile de quo ed ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante”.
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale contestando sotto vari aspetti il progetto Controparte_2 divisionale del consulente tecnico di parte attrice, ha concluso chiedendo di: “Accertare e dichiarare la
pagina 2 di 7 non divisibilità del bene immobile sito in Oratino (CB) alla Piazza Giordano n.1, riportato al catasto fabbricati al fg. 29 p.lla 152 sub 4 e 8, disporre la vendita dello stesso, attribuendo al sig. CP_2
la quota spettante di un terzo;
Procedere alle operazioni di scioglimento della comunione ex
[...]
artt. 713 ss. c.c., 1111 c.c., 713 c.c. e 784 ss c.p.c., nelle forme e nei termini che riterrà il Tribunale, attribuendo al sig. il controvalore di un terzo dell'immobile”. Controparte_2
I signori (anno 1976) e , costituendosi in giudizio con comparsa Controparte_3 Controparte_4
depositata il 5 aprile 2024, hanno dichiarato di non opporsi allo scioglimento della comunione condividendo il progetto divisionale proposto in via principale dalla parte attrice. Hanno concluso, pertanto, affinchè: “ il Tribunale adìto voglia procedere allo scioglimento della comunione dell'immobile sito nel Comune di Oratino e censito al catasto al Foglio n. 29, p.lla 152 sub 4 e 8, mediante attribuzione delle quote, in via principale, secondo la prospettazione operata da parte attrice nel proprio progetto divisionale, invero, in via gradata, mediante attribuzione agli istanti della quota di propria spettanza”.
Curata la costituzione in giudizio con comparsa depositata il 29.1.2024, la signora Controparte_5
e la signora hanno formulato due proposte: la prima con cessione della propria
[...] Controparte_6
quota verso il corrispettivo complessivo di euro 10.000,00, la seconda assegnazione del vano ubicato al piano terra, individuato al n. 2 del progetto elaborato dal consulente di parte attrice, con attribuzione agli altri contitolari della quota di 1/10 della somma di euro 10.000,00. Le convenute hanno così concluso: “ in via preliminare, disporre l'estromissione delle deducenti in caso di accoglimento di una delle proposte formulate dalle medesime;
in particolare, in caso di accoglimento della seconda proposta, assegnare alle deducenti, pro indiviso e previo frazionamento, il vano al piano terra, come individuato nella perizia dell'ing. , condizionando l'assegnazione alla corresponsione di un Per_1 conguaglio complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00) in favore di , , TE9 CP_20 [...]
, e , quali titolari del 50% della quota di 1/10; in subordine, CP_21 CP_22 CP_23 disporre la divisione dell'immobile sito nel comune di Oratino (CB) alla Piazza Giordano n. 1, censito al Foglio n. 29, p.lla 152 sub. 4 e 8, con conseguente attribuzione a ciascuno dei coeredi della parte corrispondente alle rispettive quote di proprietà; in via ulteriormente gradata, provvedere alla vendita del suddetto bene e all'assegnazione a ciascun comproprietario della quota del prezzo ricavato dalla stessa vendita”.
Incontestato che lo scioglimento della comunione, oltre gli attori, riguarda tutti gli altri comproprietari ad eccezione degli eredi di ( , e Controparte_9 Controparte_25 Controparte_26 Parte_1
, che in sede di mediazione hanno comunicato l'intervenuta rinuncia all'eredità dei loro danti
[...] causa ( deceduto il 13.1.1998 e deceduto l'8.7.2021), nonché delle Controparte_3 Parte_1
pagina 3 di 7 signore e , che erano comproprietarie dell'immobile oggetto di Controparte_6 Controparte_5 causa ma ora non lo sono più per effetto dell'atto pubblico del 9 agosto 2024 con il quale hanno ceduto agli odierni attori, e , la propria quota di pertinenza sicché va Parte_1 Parte_2 confermata l'ordinanza della loro estromissione dal giudizio, dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio dell'arch. le parti costituite, condividendo i valori di stima degli immobili Persona_2
come indicati dal CTU, all'udienza del 14 febbraio 2025 hanno rassegnato le seguenti congiunte conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Giudice procedere allo scioglimento della comunione sulla scorta delle indicazioni contenute nella CTU alle pagg. n. 23, 24 e 25 della perizia, la quale prevede l'attribuzione dell'intero compendio agli attori e sig.ra , con la corresponsione Parte_1 Parte_2 da parte dei predetti attori, a favore degli altri comproprietari, compresa l'attrice TE
, del conguaglio in danaro, così come indicato nel medesimo elaborato peritale, con tutti i
[...] conseguenti effetti di legge, spese compensate”.
Le conclusioni congiunte delle parti meritano di essere accolte per quanto confermato dal CTU nel proprio elaborato peritale secondo cui : “le parti presenti, dopo aver visionato il suesposto progetto di divisione dell'immobile con l'attribuzione di porzioni fisiche, hanno concordato che il progetto di divisione maggiormente in grado di ottemperare gli interessi dei condividenti ad oggi costituiti era quello che prevedeva l'attribuzione dell'intero compendio agli attori Sig. e Parte_1
Sig.ra Tale progetto prevede dunque la corresponsione da parte dei suddetti attori CP_5
Sig. e Sig.ra a favore degli altri comproprietari del Parte_1 CP_5 conguaglio in denaro così come indicato dal sottoscritto CTU, ovvero pari all'importo di € 50.000,00
(diconsi euro cinquantamila/00) per ogni porzione di immobile corrispondente alla quota del 30%, nonché pari all'importo di € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00) per la liquidazione della quota della Sig.ra attuale condividente della quota degli altri attori. Lo TE
scrivente pertanto ritiene opportuno, oltreché doveroso, redigere un ulteriore progetto che assecondi la volontà dei contendenti, considerando l'attribuzione esclusiva di tutto il compendio immobiliare indiviso agli attori Sig. e Sig.ra con conguagli in denaro Parte_1 CP_5
a ciascuno degli altri comproprietari. Il sottoscritto pertanto ha proceduto alla individuazione delle quote di ciascun condividente sull'intero compendio immobiliare indiviso. Quote dei condividenti:
Valore: € 166.667,00. GRUPPO 1: quota totale pari a 4/10 (40%) 1. Parte_1
( ) – Quota totale = 15,833% (€ 26.388,39);
2. C.F._1 CP_5
( ) – Quota totale = 15,833% (€ 26.388,39);
3. C.F._2 TE
( ) – Quota totale = 8,333% (€ 13.888,36). GRUPPO 2: quota totale pari a 3/10 C.F._3
(30%) 1. ( ) – Quota totale = 30,00% (€ 50.000,10). Controparte_2 C.F._4
pagina 4 di 7 GRUPPO 3: quota totale pari a 3/10 (30%) 1. Controparte_7
( ) – Quota totale = 6,00% (€ 10.000,02);
2. C.F._5 Controparte_3
( – Quota totale = 6,00% (€ 10.000,02);.
3. C.F._6 Controparte_8
( – Quota totale = 2,00% (€ 3.333,34);
4. C.F._7 Controparte_9
( ) – Quota totale = 0,667% (€ 1.111,67);
5. C.F._8 TE0
( ) – Quota totale = 0,667% (€ 1.111,67);
6. C.F._9 TE1
( ) – Quota totale = 0,667% (€ 1.111,67);
7. C.F._10 TE2
( ) – Quota totale = 0,667% (€ 1.111,67);
8. C.F._11 CP_13
( – Quota totale = 0,667% (€ 1.111,67);
9. C.F._12 Controparte_3
( ) – Quota totale = 1,352% (€ 2.253,34); 10. C.F._13 Controparte_4
( – Quota totale = 1,352% (€ 2.253,34); 11. C.F._14 CP_14
( ) – Quota totale = 1,944% (€ 3.240,00); 12. C.F._15 TE1
( ) – Quota totale = 1,352% (€ 2.253,34); 13. C.F._16 TE5
( ) – Quota totale = 1,500% (€ 2.500,00); 14. C.F._17 CP_16
( ) – Quota totale = 1,500% (€ 2.500,00); 15. C.F._18 CP_17
( – Quota totale = 1,500% (€ 2.500,00); 16. C.F._19 CP_18
( ) – Quota totale = 1,500% (€ 2.500,00). Le quote di ciascun condividente C.F._20 sull'intero compendio immobiliare indiviso, così come individuate, rappresentano gli importi che gli attori Sig. e Sig.ra dovranno rispettivamente Parte_1 CP_5 corrispondere all'altra attrice Sig. ra del gruppo 1, e a tutte le parti TE
convenute del gruppo 2 e del gruppo 3, a tacitazione delle quote di ognuno di loro” ( cfr. CTU pag. 23,
24 e 25)..
Ciò premesso, considerata la domanda di scioglimento della comunione pro indiviso tra gli attori e e tutti gli altri convenuti, e preso atto dell'intervenuto accordo Parte_1 Parte_2
tra i medesimi avente per oggetto il trasferimento dell'immobile sito in Oratino alla P.zza Giordano n. 1 in favore degli attori e verso il pagamento da parte di quest'ultimi Parte_1 Parte_2
delle somme a titolo di conguaglio in favore degli altri condividenti secondo le rispettive quote di proprietà, il Tribunale adito deve limitarsi a vagliare l'ammissibilità e la fondatezza della domanda congiuntamente proposta.
Poiché l'accordo delle parti costituite consiste nella cessione delle quote di comproprietà del bene immobile mediante assegnazione in sede di divisione del pagamento di una somma di denaro, i relativi diritti che sono pienamente disponibili. Durante la redazione della CTU, è intervenuto un accordo tra i comunisti condividenti della comunione che hanno congiuntamente condiviso le risultanze pagina 5 di 7 dell'elaborato peritale in ordine ai valori di stima dell'immobile oggetto della comunione suscettibile, a questo punto, di essere sciolta in dipendenza della decisione assunta dalla maggioranza delle quote.
Valorizzando sia la funzione della divisione ereditaria che quella ordinaria ai sensi dell'art. 1116 c.c., va affermato che la divisione tramite la corresponsione di un conguaglio costituisce comunque un'operazione di scioglimento della contitolarità di un diritto reale pro indiviso su una determinata res.
Per quanto detto, si può procedere, come richiesto dalle parti, allo scioglimento della comunione nei termini indicati congiuntamente nelle conclusioni rassegnate
Rilevato che il fabbricato risulta realizzato prima del 1967 (accertamento CTU), può affermarsi che lo stesso risulta conforme alle prescrizioni in materia urbanistica e non risultano formalità pregiudizievoli.
In conclusione e per l'effetto dello scioglimento della comunione costituita tra le parti, discende la proprietà piena dell'immobile in favore degli attori e come Parte_1 Parte_2
concordato nelle conclusioni.
Le spese di lite del presente giudizio vanno integralmente compensate in virtù dell'accordo al riguardo intervenuto tra le parti costituite.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico delle parti, ad eccezione delle signore CP_6
e , in proporzione alle rispettive quote di proprietà
[...] Controparte_5
P.Q.M.
il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai signori , quest'ultima in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di procuratrice generale della sig.ra , nei confronti di TE
, (anno 1976), , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, (anno 1980),
[...] Controparte_7 Controparte_3 Controparte_8
, , , , Controparte_9 TE0 TE1 TE2
, , , , , , CP_13 CP_14 TE1 TE5 CP_16 CP_17
, , , , e , con atto di CP_18 TE9 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
citazione iscritto a ruolo in data 3 ottobre 2023, in accoglimento delle conclusioni congiunte, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, così provvede;
1) estromette dal presente giudizio le signore e , come già Controparte_5 Controparte_6
disposto con ordinanza resa all'udienza del 14.2.2025, compensando interamente le spese di giudizio tra quest'ultime e gli attori;
2) dispone lo scioglimento della comunione dei beni oggetto del presente giudizio e assegna in piena ed esclusiva proprietà al sig. nato a [...] il [...] Parte_1
e a , nata a [...] il [...], i seguenti beni immobili: - 1) fabbricato Parte_2
pagina 6 di 7 sito in Oratino, via Alcide De Gasperi snc, così individuato in catasto: foglio n. 29, p.lla 152, sub 21, cat. c/1, cl. 3, piano terra, 56 mq-68 mq, rendita euro 905,25; - 2) fabbricato sito in
Oratino, P.zza Girolamo Giordano n. 31, così individuato in catasto: foglio n. 29, p.lla 152, sub
22, cat. c/2, cl. 1, piano terra, 49 mq-71 mq, rendita euro 50.61; - 3) fabbricato sito in Oratino
P.zza Girolamo Giordano n. 31, così individuato in catasto: foglio n. 29, p.lla 152, sub 23, cat.
C/2, cl. 1, piano S-1, 53 mq-66 mq, rendita euro 54,74; - 4) fabbricato sito in Oratino P.zza
Girolamo Giordano n. 31 identificato in catasto: foglio n. 29, p.lla 152, sub 24 e sub 25, cat.
A/4, cl. 1, piano T-1, venti vani-393 mq, rendita euro 402,84 con obbligo dei predetti attori, signori e , alla corresponsione di conguagli in danaro a Parte_1 Parte_2
favore di ( ) per euro 13.888,36, di TE C.F._3 CP_2
( ) per euro 50.000,10, di
[...] C.F._4 Controparte_7
( ) per euro 10.000,02, di ( ) per C.F._5 Controparte_3 C.F._6
euro 10.000,02, di ( per euro 3.333,34, di Controparte_8 C.F._7
( ) per euro 1.111,67, di Controparte_9 C.F._8 TE0
( ) per euro 1.111,67, di C.F._9 TE1
( ) per euro 1.111,67, di C.F._10 TE2
( ) per euro 1.111,67, di ( ) per euro C.F._11 CP_13 C.F._12
1.111,67, di ( ) per euro 2.253,34, di Controparte_3 C.F._13 Controparte_4
( ) per euro 2.253,34, di ( per euro C.F._14 CP_14 C.F._15
3.240,00, di ( ) per euro 2.253,34, di TE1 C.F._16 CP_15
( ) per euro 2.500,00, di ( )
[...] C.F._17 CP_16 C.F._18
per euro 2.500,00, di ( per euro 2.500,00 e di CP_17 C.F._19 [...]
( ) per euro 2.500,00; CP_18 C.F._20
3) ordina al conservatore dei registri immobiliari di Campobasso la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
4) compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
5) pone le spese della CTU, tranne per le parti processuali estromesse, definitivamente a carico di tutte le altre parti in proporzione delle rispettive quote di comproprietà.
Così deciso in Campobasso, il 10 aprile 2025. Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1558 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
TRA
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 quest'ultima in proprio e nella qualità di procuratrice generale della sig.ra TE
, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione,
[...] dall'Avvocato Fabio Milano e dall'Avvocato Lorenzo Milano, presso il cui studio professionale in Isernia alla via Umbria int. B/24 sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti Controparte_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Antonio Antoniani, presso il cui studio professionale in Campobasso P.zza Cesare Battisti n. 21 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
, nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Giovanni Petrarca, presso il cui studio professionale in Isernia via Orientale n. 148 sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
, nata a [...] il [...] e nata a [...] il Controparte_5 Controparte_6
14.9.1963, rappresentate e difese, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Giuseppina Barbiero e dall'Avvocato NA Genovese, presso il cui studio professionale in Campobasso P.zza Vittorio Emanuele II n. 5 sono elettivamente domiciliate;
CONVENUTE nonchè
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Controparte_7
Via Alfieri n. 4; , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n. 52; nata a [...] il [...], residente in [...]
Guglielmo Marconi n. 881; , nato a [...] il [...] e Controparte_9 residente in Campobasso al C.so Bucci n. 78; , nato a [...] il [...] e TE0 residente in Termoli (CB) alla Via XXIV Maggio n. 6; , nata a [...] il TE1
30.07.1966 e residente in [...]; , nato a TE2
pagina 1 di 7 OS il 21.09.1970 ed ivi residente a[...]; , nato a [...] il CP_13
15.06.1974 ed ivi residente a[...]; , nata in [...] il [...] e CP_14 residente in [...]; , nata a [...] il [...] e TE1 residente in [...]; , nata a [...] il TE5
03.10.1972 ed ivi residente alla C.da Colle Delle Api n. 134/B; , nata a [...] il CP_16
09.06.74 ed ivi residente alla C.da Colle Delle Api snc;
, nato a [...] il [...] e CP_17 residente in [...]alla C.da Colle Delle Api n. 134/A; , nato a [...] il CP_18
12.01.1988 ed ivi residente alla C.da Colle Delle Api n. 134/A; , nata a [...] TE9 il 12.08.1946 e residente in [...] alla C.da Lacone n. 24; , nato a [...] CP_20
(IS) il 26.03.1967 e residente in [...] alla C.da Lacone n. 24; , nato a CP_21
OS (IS) il 24.11.1969 e residente in [...] alla C.da Tre Monti n. 23; , CP_22 nato a [...] il [...] e residente in [...] alla C.da Canala n. 18; CP_23
nata a [...] il [...] e residente in [...] alla C.da Colle Alto n. 1.
[...]
CONVENUTI-CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto lo scioglimento della comunione dell'immobile sito nel Comune di
Oratino, P.zza Giordano n. 1, censito in catasto al Foglio n. 29, p.lla 152, sub 4 e 8. Nello specifico gli attori hanno dedotto che detto immobile appartiene in comproprietà a quattro gruppi familiari secondo le seguenti quote: a) 3/10 al sig. ; b) 3/10 ad essi attori, compresa la sig.ra Controparte_2 [...]
CP_2 ; c) 1/10 ai signori , , , TE Controparte_5 Controparte_6 TE9
, , e;
d) la restante quota di 3/10 agli eredi di
[...] CP_21 CP_22 CP_23 CP_3
(anno 1912) e signori , (anno
[...] Parte_1 Controparte_7 Controparte_3
1980), , , , Controparte_8 Controparte_9 TE0 TE1
, , (anno 1976), , TE2 CP_13 Controparte_3 Controparte_4 CP_14
, , , e ,
[...] TE1 TE5 CP_24 CP_17 CP_18 puntualizzando che gli eredi dell'altro comproprietario ed erede dei signori (anno Controparte_3
1912) e signori , e , avevano Parte_1 Controparte_25 Parte_1 Controparte_26 rinunciato all'eredità. Gli attori hanno chiesto, pertanto, in via principale: “ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sito nel comune di Oratino (CB), alla Piazza Giordano n. 1, censito in catasto al Foglio n. 29, p.lla 152, sub 4 e 8, con attribuzione ai quattro gruppi familiari indicati nella narrativa dell'atto della quota ad ognuno spettante sulla scorta del progetto di divisione elaborato dall'Ing. , depositato in atti;
in via subordinata, nel merito: ordinare lo scioglimento Persona_1 della comunione dell'immobile sito nel comune di Oratino (CB), alla Piazza Giordano n. 1, censito in catasto al Foglio n. 29, p.lla 152, sub 4 e 8, con attribuzione agli attori della quota unitaria pari ai
3/10 dell'immobile de quo ed ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante”.
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale contestando sotto vari aspetti il progetto Controparte_2 divisionale del consulente tecnico di parte attrice, ha concluso chiedendo di: “Accertare e dichiarare la
pagina 2 di 7 non divisibilità del bene immobile sito in Oratino (CB) alla Piazza Giordano n.1, riportato al catasto fabbricati al fg. 29 p.lla 152 sub 4 e 8, disporre la vendita dello stesso, attribuendo al sig. CP_2
la quota spettante di un terzo;
Procedere alle operazioni di scioglimento della comunione ex
[...]
artt. 713 ss. c.c., 1111 c.c., 713 c.c. e 784 ss c.p.c., nelle forme e nei termini che riterrà il Tribunale, attribuendo al sig. il controvalore di un terzo dell'immobile”. Controparte_2
I signori (anno 1976) e , costituendosi in giudizio con comparsa Controparte_3 Controparte_4
depositata il 5 aprile 2024, hanno dichiarato di non opporsi allo scioglimento della comunione condividendo il progetto divisionale proposto in via principale dalla parte attrice. Hanno concluso, pertanto, affinchè: “ il Tribunale adìto voglia procedere allo scioglimento della comunione dell'immobile sito nel Comune di Oratino e censito al catasto al Foglio n. 29, p.lla 152 sub 4 e 8, mediante attribuzione delle quote, in via principale, secondo la prospettazione operata da parte attrice nel proprio progetto divisionale, invero, in via gradata, mediante attribuzione agli istanti della quota di propria spettanza”.
Curata la costituzione in giudizio con comparsa depositata il 29.1.2024, la signora Controparte_5
e la signora hanno formulato due proposte: la prima con cessione della propria
[...] Controparte_6
quota verso il corrispettivo complessivo di euro 10.000,00, la seconda assegnazione del vano ubicato al piano terra, individuato al n. 2 del progetto elaborato dal consulente di parte attrice, con attribuzione agli altri contitolari della quota di 1/10 della somma di euro 10.000,00. Le convenute hanno così concluso: “ in via preliminare, disporre l'estromissione delle deducenti in caso di accoglimento di una delle proposte formulate dalle medesime;
in particolare, in caso di accoglimento della seconda proposta, assegnare alle deducenti, pro indiviso e previo frazionamento, il vano al piano terra, come individuato nella perizia dell'ing. , condizionando l'assegnazione alla corresponsione di un Per_1 conguaglio complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00) in favore di , , TE9 CP_20 [...]
, e , quali titolari del 50% della quota di 1/10; in subordine, CP_21 CP_22 CP_23 disporre la divisione dell'immobile sito nel comune di Oratino (CB) alla Piazza Giordano n. 1, censito al Foglio n. 29, p.lla 152 sub. 4 e 8, con conseguente attribuzione a ciascuno dei coeredi della parte corrispondente alle rispettive quote di proprietà; in via ulteriormente gradata, provvedere alla vendita del suddetto bene e all'assegnazione a ciascun comproprietario della quota del prezzo ricavato dalla stessa vendita”.
Incontestato che lo scioglimento della comunione, oltre gli attori, riguarda tutti gli altri comproprietari ad eccezione degli eredi di ( , e Controparte_9 Controparte_25 Controparte_26 Parte_1
, che in sede di mediazione hanno comunicato l'intervenuta rinuncia all'eredità dei loro danti
[...] causa ( deceduto il 13.1.1998 e deceduto l'8.7.2021), nonché delle Controparte_3 Parte_1
pagina 3 di 7 signore e , che erano comproprietarie dell'immobile oggetto di Controparte_6 Controparte_5 causa ma ora non lo sono più per effetto dell'atto pubblico del 9 agosto 2024 con il quale hanno ceduto agli odierni attori, e , la propria quota di pertinenza sicché va Parte_1 Parte_2 confermata l'ordinanza della loro estromissione dal giudizio, dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio dell'arch. le parti costituite, condividendo i valori di stima degli immobili Persona_2
come indicati dal CTU, all'udienza del 14 febbraio 2025 hanno rassegnato le seguenti congiunte conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Giudice procedere allo scioglimento della comunione sulla scorta delle indicazioni contenute nella CTU alle pagg. n. 23, 24 e 25 della perizia, la quale prevede l'attribuzione dell'intero compendio agli attori e sig.ra , con la corresponsione Parte_1 Parte_2 da parte dei predetti attori, a favore degli altri comproprietari, compresa l'attrice TE
, del conguaglio in danaro, così come indicato nel medesimo elaborato peritale, con tutti i
[...] conseguenti effetti di legge, spese compensate”.
Le conclusioni congiunte delle parti meritano di essere accolte per quanto confermato dal CTU nel proprio elaborato peritale secondo cui : “le parti presenti, dopo aver visionato il suesposto progetto di divisione dell'immobile con l'attribuzione di porzioni fisiche, hanno concordato che il progetto di divisione maggiormente in grado di ottemperare gli interessi dei condividenti ad oggi costituiti era quello che prevedeva l'attribuzione dell'intero compendio agli attori Sig. e Parte_1
Sig.ra Tale progetto prevede dunque la corresponsione da parte dei suddetti attori CP_5
Sig. e Sig.ra a favore degli altri comproprietari del Parte_1 CP_5 conguaglio in denaro così come indicato dal sottoscritto CTU, ovvero pari all'importo di € 50.000,00
(diconsi euro cinquantamila/00) per ogni porzione di immobile corrispondente alla quota del 30%, nonché pari all'importo di € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00) per la liquidazione della quota della Sig.ra attuale condividente della quota degli altri attori. Lo TE
scrivente pertanto ritiene opportuno, oltreché doveroso, redigere un ulteriore progetto che assecondi la volontà dei contendenti, considerando l'attribuzione esclusiva di tutto il compendio immobiliare indiviso agli attori Sig. e Sig.ra con conguagli in denaro Parte_1 CP_5
a ciascuno degli altri comproprietari. Il sottoscritto pertanto ha proceduto alla individuazione delle quote di ciascun condividente sull'intero compendio immobiliare indiviso. Quote dei condividenti:
Valore: € 166.667,00. GRUPPO 1: quota totale pari a 4/10 (40%) 1. Parte_1
( ) – Quota totale = 15,833% (€ 26.388,39);
2. C.F._1 CP_5
( ) – Quota totale = 15,833% (€ 26.388,39);
3. C.F._2 TE
( ) – Quota totale = 8,333% (€ 13.888,36). GRUPPO 2: quota totale pari a 3/10 C.F._3
(30%) 1. ( ) – Quota totale = 30,00% (€ 50.000,10). Controparte_2 C.F._4
pagina 4 di 7 GRUPPO 3: quota totale pari a 3/10 (30%) 1. Controparte_7
( ) – Quota totale = 6,00% (€ 10.000,02);
2. C.F._5 Controparte_3
( – Quota totale = 6,00% (€ 10.000,02);.
3. C.F._6 Controparte_8
( – Quota totale = 2,00% (€ 3.333,34);
4. C.F._7 Controparte_9
( ) – Quota totale = 0,667% (€ 1.111,67);
5. C.F._8 TE0
( ) – Quota totale = 0,667% (€ 1.111,67);
6. C.F._9 TE1
( ) – Quota totale = 0,667% (€ 1.111,67);
7. C.F._10 TE2
( ) – Quota totale = 0,667% (€ 1.111,67);
8. C.F._11 CP_13
( – Quota totale = 0,667% (€ 1.111,67);
9. C.F._12 Controparte_3
( ) – Quota totale = 1,352% (€ 2.253,34); 10. C.F._13 Controparte_4
( – Quota totale = 1,352% (€ 2.253,34); 11. C.F._14 CP_14
( ) – Quota totale = 1,944% (€ 3.240,00); 12. C.F._15 TE1
( ) – Quota totale = 1,352% (€ 2.253,34); 13. C.F._16 TE5
( ) – Quota totale = 1,500% (€ 2.500,00); 14. C.F._17 CP_16
( ) – Quota totale = 1,500% (€ 2.500,00); 15. C.F._18 CP_17
( – Quota totale = 1,500% (€ 2.500,00); 16. C.F._19 CP_18
( ) – Quota totale = 1,500% (€ 2.500,00). Le quote di ciascun condividente C.F._20 sull'intero compendio immobiliare indiviso, così come individuate, rappresentano gli importi che gli attori Sig. e Sig.ra dovranno rispettivamente Parte_1 CP_5 corrispondere all'altra attrice Sig. ra del gruppo 1, e a tutte le parti TE
convenute del gruppo 2 e del gruppo 3, a tacitazione delle quote di ognuno di loro” ( cfr. CTU pag. 23,
24 e 25)..
Ciò premesso, considerata la domanda di scioglimento della comunione pro indiviso tra gli attori e e tutti gli altri convenuti, e preso atto dell'intervenuto accordo Parte_1 Parte_2
tra i medesimi avente per oggetto il trasferimento dell'immobile sito in Oratino alla P.zza Giordano n. 1 in favore degli attori e verso il pagamento da parte di quest'ultimi Parte_1 Parte_2
delle somme a titolo di conguaglio in favore degli altri condividenti secondo le rispettive quote di proprietà, il Tribunale adito deve limitarsi a vagliare l'ammissibilità e la fondatezza della domanda congiuntamente proposta.
Poiché l'accordo delle parti costituite consiste nella cessione delle quote di comproprietà del bene immobile mediante assegnazione in sede di divisione del pagamento di una somma di denaro, i relativi diritti che sono pienamente disponibili. Durante la redazione della CTU, è intervenuto un accordo tra i comunisti condividenti della comunione che hanno congiuntamente condiviso le risultanze pagina 5 di 7 dell'elaborato peritale in ordine ai valori di stima dell'immobile oggetto della comunione suscettibile, a questo punto, di essere sciolta in dipendenza della decisione assunta dalla maggioranza delle quote.
Valorizzando sia la funzione della divisione ereditaria che quella ordinaria ai sensi dell'art. 1116 c.c., va affermato che la divisione tramite la corresponsione di un conguaglio costituisce comunque un'operazione di scioglimento della contitolarità di un diritto reale pro indiviso su una determinata res.
Per quanto detto, si può procedere, come richiesto dalle parti, allo scioglimento della comunione nei termini indicati congiuntamente nelle conclusioni rassegnate
Rilevato che il fabbricato risulta realizzato prima del 1967 (accertamento CTU), può affermarsi che lo stesso risulta conforme alle prescrizioni in materia urbanistica e non risultano formalità pregiudizievoli.
In conclusione e per l'effetto dello scioglimento della comunione costituita tra le parti, discende la proprietà piena dell'immobile in favore degli attori e come Parte_1 Parte_2
concordato nelle conclusioni.
Le spese di lite del presente giudizio vanno integralmente compensate in virtù dell'accordo al riguardo intervenuto tra le parti costituite.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico delle parti, ad eccezione delle signore CP_6
e , in proporzione alle rispettive quote di proprietà
[...] Controparte_5
P.Q.M.
il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai signori , quest'ultima in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di procuratrice generale della sig.ra , nei confronti di TE
, (anno 1976), , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, (anno 1980),
[...] Controparte_7 Controparte_3 Controparte_8
, , , , Controparte_9 TE0 TE1 TE2
, , , , , , CP_13 CP_14 TE1 TE5 CP_16 CP_17
, , , , e , con atto di CP_18 TE9 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
citazione iscritto a ruolo in data 3 ottobre 2023, in accoglimento delle conclusioni congiunte, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, così provvede;
1) estromette dal presente giudizio le signore e , come già Controparte_5 Controparte_6
disposto con ordinanza resa all'udienza del 14.2.2025, compensando interamente le spese di giudizio tra quest'ultime e gli attori;
2) dispone lo scioglimento della comunione dei beni oggetto del presente giudizio e assegna in piena ed esclusiva proprietà al sig. nato a [...] il [...] Parte_1
e a , nata a [...] il [...], i seguenti beni immobili: - 1) fabbricato Parte_2
pagina 6 di 7 sito in Oratino, via Alcide De Gasperi snc, così individuato in catasto: foglio n. 29, p.lla 152, sub 21, cat. c/1, cl. 3, piano terra, 56 mq-68 mq, rendita euro 905,25; - 2) fabbricato sito in
Oratino, P.zza Girolamo Giordano n. 31, così individuato in catasto: foglio n. 29, p.lla 152, sub
22, cat. c/2, cl. 1, piano terra, 49 mq-71 mq, rendita euro 50.61; - 3) fabbricato sito in Oratino
P.zza Girolamo Giordano n. 31, così individuato in catasto: foglio n. 29, p.lla 152, sub 23, cat.
C/2, cl. 1, piano S-1, 53 mq-66 mq, rendita euro 54,74; - 4) fabbricato sito in Oratino P.zza
Girolamo Giordano n. 31 identificato in catasto: foglio n. 29, p.lla 152, sub 24 e sub 25, cat.
A/4, cl. 1, piano T-1, venti vani-393 mq, rendita euro 402,84 con obbligo dei predetti attori, signori e , alla corresponsione di conguagli in danaro a Parte_1 Parte_2
favore di ( ) per euro 13.888,36, di TE C.F._3 CP_2
( ) per euro 50.000,10, di
[...] C.F._4 Controparte_7
( ) per euro 10.000,02, di ( ) per C.F._5 Controparte_3 C.F._6
euro 10.000,02, di ( per euro 3.333,34, di Controparte_8 C.F._7
( ) per euro 1.111,67, di Controparte_9 C.F._8 TE0
( ) per euro 1.111,67, di C.F._9 TE1
( ) per euro 1.111,67, di C.F._10 TE2
( ) per euro 1.111,67, di ( ) per euro C.F._11 CP_13 C.F._12
1.111,67, di ( ) per euro 2.253,34, di Controparte_3 C.F._13 Controparte_4
( ) per euro 2.253,34, di ( per euro C.F._14 CP_14 C.F._15
3.240,00, di ( ) per euro 2.253,34, di TE1 C.F._16 CP_15
( ) per euro 2.500,00, di ( )
[...] C.F._17 CP_16 C.F._18
per euro 2.500,00, di ( per euro 2.500,00 e di CP_17 C.F._19 [...]
( ) per euro 2.500,00; CP_18 C.F._20
3) ordina al conservatore dei registri immobiliari di Campobasso la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
4) compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
5) pone le spese della CTU, tranne per le parti processuali estromesse, definitivamente a carico di tutte le altre parti in proporzione delle rispettive quote di comproprietà.
Così deciso in Campobasso, il 10 aprile 2025. Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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