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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/09/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.845/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 845/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BERTAZZOLI GRABINSKI BROGLIO e dall'Avv. Parte_2
ATELI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. SCISCA ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: Licenziamento collettivo e mobilita
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.3.2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, nr. 59/2024 emesso in data 16.02.2024 dal Tribunale di Monza, con il quale veniva intimato il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
37.238,25.
Tale somma è stata richiesta sulla base dell'ordinanza emessa in data 31.10.2023 dal Tribunale di Monza, all'esito del procedimento introdotto da , Controparte_1 unitamente ad altri dipendenti della ai sensi Parte_1 dell'art. 1 comma 48 legge n. 92/2012; ordinanza che definiva il giudizio sulla base del seguente dispositivo: “1.- dichiara illegittimi per violazione dei criteri di scelta di 1 cui all'art. 5, comma 1, l. 223/1991, i licenziamenti intimati in data 18.9.2021 a
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e e, applicati gli artt. 5, comma Parte_7 Parte_8 Controparte_1
3, L. n. 223/1991 e 18, comma 4, Stat. Lav., li annulla e condanna la Parte_1
a reintegrare i suddetti ricorrenti nel posto di lavoro e al pagamento
[...] in loro favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità (e, quindi, pari a complessivi € 29.286,96 (€ 2.440,58 x 12) per , a € 28.269,12 (€ 2.355,76 x 12) per Pt_3 [...] Part
, a € 30.187,08 (€ 2.515,59 x 12) per a € 29.856,96 (€ 2.488,08 x 12) per Pt_4
a € 28.700,40 (€ 2.391,70 x 12) per , a € 30.640,92 (€ Pt_6 Pt_7
2.553,41x12) per e a € 29.790,60 ( € 2.482,55 x 12) per oltre alla Parte_8 CP_1 rivalutazione monetaria e agli interessi legali, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;
2.- dichiara illegittimi, per violazione delle procedure richiamate dall'art. 4, comma 12, l. 223/1991, i licenziamenti intimati in data 18.9.2021 a e e, per l'effetto, applicati gli artt. 5, comma 3, 18, comma CP_2 CP_3
7, terzo periodo e 18, comma 5, dichiara risolti i rapporti di lavoro con CP_4 effetto dalla data del licenziamento e condanna al Parte_1 pagamento di una indennità risarcitoria determinata in quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e, quindi, nella somma di euro 37.134,15 in favore CP_2
e nella somma di euro 37.308,60 in favore di oltre alla rivalutazione CP_3 monetaria e agli interessi legali sui detti importi annualmente rivalutati dalla cessazione del rapporto di lavoro sino al saldo”.
Oltre ad azionare il titolo costituito dall'ordinanza per il pagamento della somma corrispondente alle dodici mensilità, , previo esercizio Controparte_1 dell'opzione per l'indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione, richiedeva con l'ingiunzione opposta il pagamento della somma corrispondente alle quindici mensilità, pari a euro 37.238,25.
L'opponente contesta il diritto di credito, così fatto valere, avendo presentato opposizione avverso la menzionata ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 51 legge 92/2012, giudizio poi deciso con sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Monza, giudice del lavoro, n. 735/2025 pubblicata il 18.07.2025, poi oggetto di reclamo avanti alla Corte di Appello di Milano, come dichiarato dai difensori all'udienza odierna. Precisa che tra le parti è anche intervenuto un accordo bonario, che prevede il pagamento rateale sino al 31.12.2027 delle somme complessivamente dovute in forza dell'ordinanza e del decreto ingiuntivo nella presente sede opposto, pari al 100% di ventisette mensilità.
I motivi di opposizione coincidono con le ragioni per le quali Parte_1 aveva contestato l'impugnazione del licenziamento che
[...] CP_1 aveva proposto e che indurrebbero a ritenere errata l'ordinanza del
[...]
Tribunale di Monza 31.10.2022, già oggetto di giudizio di opposizione decisa con
2 sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Monza, giudice del lavoro, n. 735/2025 pubblicata il 18.07.2025
Rassegna pertanto le seguenti conclusioni nel merito : “ in via principale, revocare e/o annullare e/o, con qualsivoglia statuizione, caducare il Decreto ingiuntivo n. 59/2024 del 16/02/2024 emesso dal Tribunale di Monza (RG n. 244/2024) e/o in ogni caso dichiarare non dovuto da l'importo di Euro Parte_1
37.238,25, oltre spese legali e, conseguentemente, rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dal ricorrente per i motivi di cui al presente atto e per quanto si dimostrerà in corso di causa. Nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, si chiede di disporre la detrazione dalle somme dovute da di quanto percepito dal ricorrente nel Pt_1 periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”.
si è costituito con memoria, nella quale contestava le deduzioni Controparte_1
e domande avversarie, cui contrapponeva la fondatezza della pretesa fatta valere con la procedura monitoria, frutto esclusivamente dell'opzione esercitata, ai sensi dell'art.18 legge 300/70, rispetto alla reintegrazione nel posto di lavoro, pur disposta a seguito dell'impugnazione del licenziamento e dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza in data 31.01.2022.
Non richiedendo attività istruttoria, all'udienza dell'11.09.2025 la causa è stata discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Il ricorso in opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Va sottolineato che il diritto azionato in sede monitoria scaturisce dagli effetti dell'ordinanza, emessa dal Tribunale di Monza in data 31.1.2022, all'esito dell'impugnazione del licenziamento intimato a (unitamente ad Controparte_1 altri lavoratori operanti presso l'unità produttiva di Ceriano Laghetto). In virtù di tale ordinanza e con riguardo alla posizione di quest'ultimo, il licenziamento veniva dichiarato illegittimo per violazione dei criteri di scelta, di cui alla legge 223/1991, con conseguente statuizione di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna di al pagamento di un'indennità risarcitoria, Parte_1 determinata sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 2.482,55) nella misura di dodici mensilità.
Essendosi avvalso, rispetto all'esercizio del riconosciuto diritto alla reintegrazione, dell'opzione prevista, l'odierno opposto rivendicava il pagamento della somma corrispondente pari a euro 37.238,25. L'importo non è oggetto di contestazione alcuna, essendo peraltro il frutto di un calcolo meramente matematico nel presupposto della corretta individuazione della retribuzione di riferimento, così come indicata nell'ordinanza. Quest'ultima, a sua volta, costituisce il presupposto dell'opzione sostitutiva alla reintegra, che ha validamente Controparte_1
3 esercitato con comunicazione in data 10.11.2023. Il mancato adempimento spontaneo da parte della società ha determinato il ricorso alla procedura monitoria e l'emissione del decreto ingiuntivo, in questa sede opposto, dichiarato immediatamente esecutivo.
Al riguardo, sull'idoneità dell'ordinanza a legittimare l'esercizio del diritto in disamina, può richiamarsi la sentenza della Suprema Corte nr.16024/18, che, affrontando la questione, ha stabilito che ”già con l'ordinanza resa dal giudice all'esito della fase sommaria può essere accolta la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, con provvedimento immediatamente esecutivo (art. 1, comma 49) e, ricorrendone i presupposti, può essere disposta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18.. Non vi è ragione per ritenere che da tale ordine di reintegrazione non debbano discendere anche gli effetti previsti dall'art. 18, comma 3 come modificato, in base al quale 'al lavoratore è data facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale'. Il contenuto di tale provvedimento giudiziale è del tutto sovrapponibile a quello reso con sentenza all'esito di un giudizio a cognizione ordinaria prima dell'entrata in vigore del procedimento previsto dalla L. n. 92 del 2012 ed è dotato di efficacia esecutiva, che non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio di opposizione”.
Il diritto in esame è, quindi, fondato su provvedimento avente efficacia esecutiva.
Ove per effetto del reclamo avverso la sentenza che ha deciso l'opposizione ex art. 1, comma 52, L n. 92/2012, dovessero venire meno le pretese creditorie, che automaticamente derivate dall'ordinanza di accoglimento del ricorso del lavoratore avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, non sarebbero in ogni caso precluse all'odierna opponente contropretese di tipo restitutorio, le quali troverebbero titolo nella sentenza emessa all'esito del giudizio di reclamo proposto davanti alla Corte di appello di Milano ex art. 1 co. 58 Legge cit..
Come osservato da parte resistente, non può in questa sede affrontarsi il profilo inerente all'eventuale aliunde perceptum, suscettibile di valutazione ai fini di una eventuale, corrispondente, detrazione solo nell'ambito nell'opposizione all'ordinanza di reintegrazione. Opera, in ogni caso, il principio secondo cui l'onere della prova relativo all'aliunde perceptum e all'aliunde percipiendum compete al datore di lavoro, posto che la circostanza che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve di conseguenza essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 1636/2020).
Quanto precede comporta il rigetto dell'opposizione.
4 3. In applicazione del principio di soccombenza, Parte_1 deve essere condannata alla refusione delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Monza, giudice del lavoro, n. 59/2024 in data 16.02.2024 e, per l'effetto, lo conferma;
2) condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€4.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 12/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 845/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BERTAZZOLI GRABINSKI BROGLIO e dall'Avv. Parte_2
ATELI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. SCISCA ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: Licenziamento collettivo e mobilita
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.3.2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, nr. 59/2024 emesso in data 16.02.2024 dal Tribunale di Monza, con il quale veniva intimato il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
37.238,25.
Tale somma è stata richiesta sulla base dell'ordinanza emessa in data 31.10.2023 dal Tribunale di Monza, all'esito del procedimento introdotto da , Controparte_1 unitamente ad altri dipendenti della ai sensi Parte_1 dell'art. 1 comma 48 legge n. 92/2012; ordinanza che definiva il giudizio sulla base del seguente dispositivo: “1.- dichiara illegittimi per violazione dei criteri di scelta di 1 cui all'art. 5, comma 1, l. 223/1991, i licenziamenti intimati in data 18.9.2021 a
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e e, applicati gli artt. 5, comma Parte_7 Parte_8 Controparte_1
3, L. n. 223/1991 e 18, comma 4, Stat. Lav., li annulla e condanna la Parte_1
a reintegrare i suddetti ricorrenti nel posto di lavoro e al pagamento
[...] in loro favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità (e, quindi, pari a complessivi € 29.286,96 (€ 2.440,58 x 12) per , a € 28.269,12 (€ 2.355,76 x 12) per Pt_3 [...] Part
, a € 30.187,08 (€ 2.515,59 x 12) per a € 29.856,96 (€ 2.488,08 x 12) per Pt_4
a € 28.700,40 (€ 2.391,70 x 12) per , a € 30.640,92 (€ Pt_6 Pt_7
2.553,41x12) per e a € 29.790,60 ( € 2.482,55 x 12) per oltre alla Parte_8 CP_1 rivalutazione monetaria e agli interessi legali, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;
2.- dichiara illegittimi, per violazione delle procedure richiamate dall'art. 4, comma 12, l. 223/1991, i licenziamenti intimati in data 18.9.2021 a e e, per l'effetto, applicati gli artt. 5, comma 3, 18, comma CP_2 CP_3
7, terzo periodo e 18, comma 5, dichiara risolti i rapporti di lavoro con CP_4 effetto dalla data del licenziamento e condanna al Parte_1 pagamento di una indennità risarcitoria determinata in quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e, quindi, nella somma di euro 37.134,15 in favore CP_2
e nella somma di euro 37.308,60 in favore di oltre alla rivalutazione CP_3 monetaria e agli interessi legali sui detti importi annualmente rivalutati dalla cessazione del rapporto di lavoro sino al saldo”.
Oltre ad azionare il titolo costituito dall'ordinanza per il pagamento della somma corrispondente alle dodici mensilità, , previo esercizio Controparte_1 dell'opzione per l'indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione, richiedeva con l'ingiunzione opposta il pagamento della somma corrispondente alle quindici mensilità, pari a euro 37.238,25.
L'opponente contesta il diritto di credito, così fatto valere, avendo presentato opposizione avverso la menzionata ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 51 legge 92/2012, giudizio poi deciso con sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Monza, giudice del lavoro, n. 735/2025 pubblicata il 18.07.2025, poi oggetto di reclamo avanti alla Corte di Appello di Milano, come dichiarato dai difensori all'udienza odierna. Precisa che tra le parti è anche intervenuto un accordo bonario, che prevede il pagamento rateale sino al 31.12.2027 delle somme complessivamente dovute in forza dell'ordinanza e del decreto ingiuntivo nella presente sede opposto, pari al 100% di ventisette mensilità.
I motivi di opposizione coincidono con le ragioni per le quali Parte_1 aveva contestato l'impugnazione del licenziamento che
[...] CP_1 aveva proposto e che indurrebbero a ritenere errata l'ordinanza del
[...]
Tribunale di Monza 31.10.2022, già oggetto di giudizio di opposizione decisa con
2 sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Monza, giudice del lavoro, n. 735/2025 pubblicata il 18.07.2025
Rassegna pertanto le seguenti conclusioni nel merito : “ in via principale, revocare e/o annullare e/o, con qualsivoglia statuizione, caducare il Decreto ingiuntivo n. 59/2024 del 16/02/2024 emesso dal Tribunale di Monza (RG n. 244/2024) e/o in ogni caso dichiarare non dovuto da l'importo di Euro Parte_1
37.238,25, oltre spese legali e, conseguentemente, rigettare nel modo migliore le domande tutte avanzate dal ricorrente per i motivi di cui al presente atto e per quanto si dimostrerà in corso di causa. Nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, si chiede di disporre la detrazione dalle somme dovute da di quanto percepito dal ricorrente nel Pt_1 periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, ovvero di quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”.
si è costituito con memoria, nella quale contestava le deduzioni Controparte_1
e domande avversarie, cui contrapponeva la fondatezza della pretesa fatta valere con la procedura monitoria, frutto esclusivamente dell'opzione esercitata, ai sensi dell'art.18 legge 300/70, rispetto alla reintegrazione nel posto di lavoro, pur disposta a seguito dell'impugnazione del licenziamento e dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza in data 31.01.2022.
Non richiedendo attività istruttoria, all'udienza dell'11.09.2025 la causa è stata discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Il ricorso in opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Va sottolineato che il diritto azionato in sede monitoria scaturisce dagli effetti dell'ordinanza, emessa dal Tribunale di Monza in data 31.1.2022, all'esito dell'impugnazione del licenziamento intimato a (unitamente ad Controparte_1 altri lavoratori operanti presso l'unità produttiva di Ceriano Laghetto). In virtù di tale ordinanza e con riguardo alla posizione di quest'ultimo, il licenziamento veniva dichiarato illegittimo per violazione dei criteri di scelta, di cui alla legge 223/1991, con conseguente statuizione di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna di al pagamento di un'indennità risarcitoria, Parte_1 determinata sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 2.482,55) nella misura di dodici mensilità.
Essendosi avvalso, rispetto all'esercizio del riconosciuto diritto alla reintegrazione, dell'opzione prevista, l'odierno opposto rivendicava il pagamento della somma corrispondente pari a euro 37.238,25. L'importo non è oggetto di contestazione alcuna, essendo peraltro il frutto di un calcolo meramente matematico nel presupposto della corretta individuazione della retribuzione di riferimento, così come indicata nell'ordinanza. Quest'ultima, a sua volta, costituisce il presupposto dell'opzione sostitutiva alla reintegra, che ha validamente Controparte_1
3 esercitato con comunicazione in data 10.11.2023. Il mancato adempimento spontaneo da parte della società ha determinato il ricorso alla procedura monitoria e l'emissione del decreto ingiuntivo, in questa sede opposto, dichiarato immediatamente esecutivo.
Al riguardo, sull'idoneità dell'ordinanza a legittimare l'esercizio del diritto in disamina, può richiamarsi la sentenza della Suprema Corte nr.16024/18, che, affrontando la questione, ha stabilito che ”già con l'ordinanza resa dal giudice all'esito della fase sommaria può essere accolta la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, con provvedimento immediatamente esecutivo (art. 1, comma 49) e, ricorrendone i presupposti, può essere disposta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18.. Non vi è ragione per ritenere che da tale ordine di reintegrazione non debbano discendere anche gli effetti previsti dall'art. 18, comma 3 come modificato, in base al quale 'al lavoratore è data facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale'. Il contenuto di tale provvedimento giudiziale è del tutto sovrapponibile a quello reso con sentenza all'esito di un giudizio a cognizione ordinaria prima dell'entrata in vigore del procedimento previsto dalla L. n. 92 del 2012 ed è dotato di efficacia esecutiva, che non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio di opposizione”.
Il diritto in esame è, quindi, fondato su provvedimento avente efficacia esecutiva.
Ove per effetto del reclamo avverso la sentenza che ha deciso l'opposizione ex art. 1, comma 52, L n. 92/2012, dovessero venire meno le pretese creditorie, che automaticamente derivate dall'ordinanza di accoglimento del ricorso del lavoratore avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, non sarebbero in ogni caso precluse all'odierna opponente contropretese di tipo restitutorio, le quali troverebbero titolo nella sentenza emessa all'esito del giudizio di reclamo proposto davanti alla Corte di appello di Milano ex art. 1 co. 58 Legge cit..
Come osservato da parte resistente, non può in questa sede affrontarsi il profilo inerente all'eventuale aliunde perceptum, suscettibile di valutazione ai fini di una eventuale, corrispondente, detrazione solo nell'ambito nell'opposizione all'ordinanza di reintegrazione. Opera, in ogni caso, il principio secondo cui l'onere della prova relativo all'aliunde perceptum e all'aliunde percipiendum compete al datore di lavoro, posto che la circostanza che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve di conseguenza essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 1636/2020).
Quanto precede comporta il rigetto dell'opposizione.
4 3. In applicazione del principio di soccombenza, Parte_1 deve essere condannata alla refusione delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Monza, giudice del lavoro, n. 59/2024 in data 16.02.2024 e, per l'effetto, lo conferma;
2) condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in
€4.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 12/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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