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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/09/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
RGL 816/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
19/09/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 816 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: malattia professionale promossa da
, con l'avv. S. Vita Parte_1
-Ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. M. Nucera CP_1
-Resistente-
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 01/03/2022, assumendo di essere affetto da plurime patologie causalmente ascrivibile all'attività lavorativa svolta come idraulico forestale, presso l'azienda AFOR, oggi Calabria Verde, dal 1979, ha agito in giudizio per un verso, assumendo il maggior grado di invalidità di cui si dice afflitto superiore alla percentuale riconosciuta in sede amministrativa nella misura del 12%, in riunifica, per la patologie: ernia discale lombare (n. 515451249 del 5%), della tendinite cuffia rotatori (n. 515451253 del 7%). Nonché per altro verso ha agito, per la menomazione di cui alla domanda n. 515451254 (borsite ginocchia) non riconosciuta dall'ente, per l'accertamento del nesso di causalità di detta patologia e l'attività lavorativa prestata, con conseguente erogazione delle prestazioni di legge connesse al grado di invalidità eventualmente riconosciuto. 2. Nella resistenza dell in ordine alla mancanza di elementi obbiettivi e CP_1 specialistico–strumentali differenti da quelli già valutati, la causa è stata istruita mediante l'espletamento prova testimoniale e di consulenza medico legale.
3. Nel merito, non si ravvisano –in difetto di specifiche e circostanziate allegazioni delle parti– ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui la malattia professionale di cui alla domanda n. 515451249 (ernia discale), possa attribuirsi una percentuale di danno biologico complessivo pari al 7%, la domanda n. 515451253 (tendinite cuffia rotatori), possa confermarsi una percentuale di danno biologico complessivo pari al 7%. Per dette infermità il CTU ha riconosciuto un danno biologico complessivo valutabile nella misura del 13% con decorrenza dalla data di denuncia all'Istituto delle malattie professionali già riconosciute.
Mentre con riferimento alla patologia borsite ginocchia denunciata come tecnopatia
(pratica n. 515451254) non risulta alcun nesso di causalità tra detta malattia insorta e documentata e l'attività lavorativa svolta, in termini causali e non causali,
Così analiticamente il CTU: “CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI. “Il periziato, sig.
[...]
, è affetto dalle infermità espresse in diagnosi. Con riferimento alla pratica n. Parte_1 CP_ 515451249, l' ha riconosciuto già la natura professionale della menomazione: “Protrusioni lombari in soggetto già sottoposto ad intervento chirurgico di erniectomia L5-S1, successivamente recidivata e nuovamente trattata chirurgicamente, in atto a lieve impatto funzionale”, con una inabilità permanente commisurata al grado percentuale complessivo del
5%. Tenuto conto delle “Tabelle delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro
e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U. n° 172 25.07.2000), si ritiene che a tale menomazione possa attribuirsi una percentuale di danno biologico pari al 7% (sette per cento). Con riferimento alla pratica n. 515451253 (“Tendinopatia cronica della cuffia dei rotatori spalla dx e spalla sx, con limitazione di ¼ della scapolo-omerale bilateralmente”), da riconoscere nel caso specifico come tecnopatia, tenuto conto delle “Tabelle delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U. n° 172 del
25.07.2000), si ritiene che a tale menomazione possa attribuirsi una percentuale di danno biologico complessivo (spalla dx e spalla sx) pari al 7% (sette per cento). Alle infermità sopra riportate e configurabili come MALATTIE PROFESSIONALI, è imputabile un DANNO BIOLOGICO complessivo, valutabile nella misura del 13% (TREDICI) con DECORRENZA dalla data di denuncia all'Istituto delle malattie professionali riconosciute). Con riferimento alla pratica n.
515451254 (“Borsite ginocchia”), si conclude per l'assenza della malattia denunciata, non essendo stata riscontrata clinicamente con l'obbiettività nel corso della visita medica peritale, né risulta in atti allegata documentazione sanitaria strumentale a conferma della presenza della suddetta patologia delle ginocchia.”
4. Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda e pertanto la condanna dell'Istituto assicuratore convenuto, nei termini di cui sopra, a determinare nella misura e per le patologie suindicate l'indennizzo al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991.
Infine, il mancato riconoscimento del nesso causale delle patologie di cui alla domanda n. 515451254, ne comporta il rigetto.
5. Il parziale accoglimento della domanda e di un solo percentuale, consente di ritenere quantomeno corretta la valutazione compiuta in sede amministrativa e dunque non può darsi luogo alla declaratoria di totale soccombenza dell'ente, e ciò giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà, distratte ex art. 93 c.p.c., unitamente a quelle di consulenza tecnica e vengono poste a carico dell e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l a CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa delle malattie professionale di cui in parte motiva, nella misura del 13%, oltre interessi legali dal dì al soddisfo.
- Rigetta la domanda per il resto.
- Compensa nella misura di 1/2 le spese del procedimento, ponendo la restante parte a carico dell liquidata in euro 650,00 oltre accessori, come per legge, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge, in favore del dott. Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 22/09/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
19/09/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 816 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: malattia professionale promossa da
, con l'avv. S. Vita Parte_1
-Ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. M. Nucera CP_1
-Resistente-
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 01/03/2022, assumendo di essere affetto da plurime patologie causalmente ascrivibile all'attività lavorativa svolta come idraulico forestale, presso l'azienda AFOR, oggi Calabria Verde, dal 1979, ha agito in giudizio per un verso, assumendo il maggior grado di invalidità di cui si dice afflitto superiore alla percentuale riconosciuta in sede amministrativa nella misura del 12%, in riunifica, per la patologie: ernia discale lombare (n. 515451249 del 5%), della tendinite cuffia rotatori (n. 515451253 del 7%). Nonché per altro verso ha agito, per la menomazione di cui alla domanda n. 515451254 (borsite ginocchia) non riconosciuta dall'ente, per l'accertamento del nesso di causalità di detta patologia e l'attività lavorativa prestata, con conseguente erogazione delle prestazioni di legge connesse al grado di invalidità eventualmente riconosciuto. 2. Nella resistenza dell in ordine alla mancanza di elementi obbiettivi e CP_1 specialistico–strumentali differenti da quelli già valutati, la causa è stata istruita mediante l'espletamento prova testimoniale e di consulenza medico legale.
3. Nel merito, non si ravvisano –in difetto di specifiche e circostanziate allegazioni delle parti– ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui la malattia professionale di cui alla domanda n. 515451249 (ernia discale), possa attribuirsi una percentuale di danno biologico complessivo pari al 7%, la domanda n. 515451253 (tendinite cuffia rotatori), possa confermarsi una percentuale di danno biologico complessivo pari al 7%. Per dette infermità il CTU ha riconosciuto un danno biologico complessivo valutabile nella misura del 13% con decorrenza dalla data di denuncia all'Istituto delle malattie professionali già riconosciute.
Mentre con riferimento alla patologia borsite ginocchia denunciata come tecnopatia
(pratica n. 515451254) non risulta alcun nesso di causalità tra detta malattia insorta e documentata e l'attività lavorativa svolta, in termini causali e non causali,
Così analiticamente il CTU: “CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI. “Il periziato, sig.
[...]
, è affetto dalle infermità espresse in diagnosi. Con riferimento alla pratica n. Parte_1 CP_ 515451249, l' ha riconosciuto già la natura professionale della menomazione: “Protrusioni lombari in soggetto già sottoposto ad intervento chirurgico di erniectomia L5-S1, successivamente recidivata e nuovamente trattata chirurgicamente, in atto a lieve impatto funzionale”, con una inabilità permanente commisurata al grado percentuale complessivo del
5%. Tenuto conto delle “Tabelle delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro
e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U. n° 172 25.07.2000), si ritiene che a tale menomazione possa attribuirsi una percentuale di danno biologico pari al 7% (sette per cento). Con riferimento alla pratica n. 515451253 (“Tendinopatia cronica della cuffia dei rotatori spalla dx e spalla sx, con limitazione di ¼ della scapolo-omerale bilateralmente”), da riconoscere nel caso specifico come tecnopatia, tenuto conto delle “Tabelle delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U. n° 172 del
25.07.2000), si ritiene che a tale menomazione possa attribuirsi una percentuale di danno biologico complessivo (spalla dx e spalla sx) pari al 7% (sette per cento). Alle infermità sopra riportate e configurabili come MALATTIE PROFESSIONALI, è imputabile un DANNO BIOLOGICO complessivo, valutabile nella misura del 13% (TREDICI) con DECORRENZA dalla data di denuncia all'Istituto delle malattie professionali riconosciute). Con riferimento alla pratica n.
515451254 (“Borsite ginocchia”), si conclude per l'assenza della malattia denunciata, non essendo stata riscontrata clinicamente con l'obbiettività nel corso della visita medica peritale, né risulta in atti allegata documentazione sanitaria strumentale a conferma della presenza della suddetta patologia delle ginocchia.”
4. Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda e pertanto la condanna dell'Istituto assicuratore convenuto, nei termini di cui sopra, a determinare nella misura e per le patologie suindicate l'indennizzo al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991.
Infine, il mancato riconoscimento del nesso causale delle patologie di cui alla domanda n. 515451254, ne comporta il rigetto.
5. Il parziale accoglimento della domanda e di un solo percentuale, consente di ritenere quantomeno corretta la valutazione compiuta in sede amministrativa e dunque non può darsi luogo alla declaratoria di totale soccombenza dell'ente, e ciò giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà, distratte ex art. 93 c.p.c., unitamente a quelle di consulenza tecnica e vengono poste a carico dell e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l a CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa delle malattie professionale di cui in parte motiva, nella misura del 13%, oltre interessi legali dal dì al soddisfo.
- Rigetta la domanda per il resto.
- Compensa nella misura di 1/2 le spese del procedimento, ponendo la restante parte a carico dell liquidata in euro 650,00 oltre accessori, come per legge, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge, in favore del dott. Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 22/09/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo