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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1083/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
CI RI, AT
CASTORINA AR MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1938/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028312206 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
· l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90283122 06,
· notificata in data 13/12/2023 (all. 1)
· con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2016 0058976560,
· afferente a IR, addizionale regionale all'IR ed IV per
· l'anno 2012,
· dell'importo di € 7.640,81, oltre interessi di mora, sanzioni ed accessori esattoriali per un importo complessivo di € 13.836,29
deducendo:
- insussistenza del debito tributario per intervenuto pagamento del dovuto.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
In data 13/12/2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di
Catania ha notificato alla ricorrente l'intimazione di pagamento impugnata, a mezzo della quale l'Agenzia delle Entrate di Catania ha richiesto il pagamento della somma di € 13.836,29, compresi interessi, sanzioni ed accessori esattoriali, a titolo di IR, addizionale regionale all'IR ed IV per l'anno 2012. Si eccepisce che “l'odierna ricorrente ha provveduto all'integrale pagamento delle somme di cui alla predetta cartella avvalendosi della definizione agevolata per estinzione (c.d. saldo e stralcio). L'atto impugnato, pertanto, è da ritenersi illegittimo e dovrà essere annullato per il seguente motivo di DIRITTO
ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE OPPOSTA PER INTERVENUTO PAGAMENTO. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 145/2018, C.D. “SALDO E STRALCIO”. In via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'illegittimità dell'intimazione opposta per aver l'odierna ricorrente provveduto al pagamento delle somme portate dalla cartella sottostante, usufruendo della definizione agevolata per estinzione dei debiti iscritti a ruolo, prevista dall'art. 1, comma 192, Legge n. 145/2018 (c.d. saldo e stralcio). Ed invero, in data 30/4/2019, l'odierna istante, avendone i requisiti, presentava istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 192, L. n. 145/2018 cit., acquisita dall'Agente della
Riscossione con prot. n. 267264. Tale istanza veniva accolta dall'Agenzia Entrate Riscossione, la quale, con documento n. AT-29390201900327551151 del 17/10/2019, comunicava le somme dovute per l'estinzione dei debiti a ruolo, tra i quali figurano anche le somme portate dalla cartella presupposta all'intimazione oggi impugnata (all. 2).
Ebbene, l'odierna ricorrente ha provveduto all'integrale pagamento della definizione agevolata, anche usufruendo delle proroghe disposte dal Governo a seguito della pandemia da Covid-19. In particolare, il
D.L. n. 4/2022, cd. Decreto Sostegni Ter, all'art. 10- quinquies, rubricato “Rimessione in termini per la
Rottamazione- ter e saldo e stralcio”, modificando l'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, ha previsto che: “Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018: a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020; b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021; c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno
2022".
Ebbene, l'odierna ricorrente ha documentato di avere provveduto al pagamento delle rate alle seguenti scadenze (all. 3): a) I rata, scadente il 30/11/2019, versata il 27/11/2019; b) II rata, scadente il 31/3/2020, versata il 30/7/2020; c) III rata, scadente il 31/7/2020, versata il 24/2/2021; d) IV rata, scadente il
31/3/2021, versata il 26/7/2021; e) V rata, scadente il 31/7/2021, versata il 26/11/2021”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto: -accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
-condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore della ricorrente - e per esso al procuratore distrattario - in quanto versato a titolo di contributo unificato e in euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali al 15%. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della sezione quindicesima della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, il 12 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente IA IA IL EN
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
CI RI, AT
CASTORINA AR MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1938/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028312206 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
· l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90283122 06,
· notificata in data 13/12/2023 (all. 1)
· con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2016 0058976560,
· afferente a IR, addizionale regionale all'IR ed IV per
· l'anno 2012,
· dell'importo di € 7.640,81, oltre interessi di mora, sanzioni ed accessori esattoriali per un importo complessivo di € 13.836,29
deducendo:
- insussistenza del debito tributario per intervenuto pagamento del dovuto.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
In data 13/12/2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di
Catania ha notificato alla ricorrente l'intimazione di pagamento impugnata, a mezzo della quale l'Agenzia delle Entrate di Catania ha richiesto il pagamento della somma di € 13.836,29, compresi interessi, sanzioni ed accessori esattoriali, a titolo di IR, addizionale regionale all'IR ed IV per l'anno 2012. Si eccepisce che “l'odierna ricorrente ha provveduto all'integrale pagamento delle somme di cui alla predetta cartella avvalendosi della definizione agevolata per estinzione (c.d. saldo e stralcio). L'atto impugnato, pertanto, è da ritenersi illegittimo e dovrà essere annullato per il seguente motivo di DIRITTO
ILLEGITTIMITA' DELL'INTIMAZIONE OPPOSTA PER INTERVENUTO PAGAMENTO. VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 145/2018, C.D. “SALDO E STRALCIO”. In via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'illegittimità dell'intimazione opposta per aver l'odierna ricorrente provveduto al pagamento delle somme portate dalla cartella sottostante, usufruendo della definizione agevolata per estinzione dei debiti iscritti a ruolo, prevista dall'art. 1, comma 192, Legge n. 145/2018 (c.d. saldo e stralcio). Ed invero, in data 30/4/2019, l'odierna istante, avendone i requisiti, presentava istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 192, L. n. 145/2018 cit., acquisita dall'Agente della
Riscossione con prot. n. 267264. Tale istanza veniva accolta dall'Agenzia Entrate Riscossione, la quale, con documento n. AT-29390201900327551151 del 17/10/2019, comunicava le somme dovute per l'estinzione dei debiti a ruolo, tra i quali figurano anche le somme portate dalla cartella presupposta all'intimazione oggi impugnata (all. 2).
Ebbene, l'odierna ricorrente ha provveduto all'integrale pagamento della definizione agevolata, anche usufruendo delle proroghe disposte dal Governo a seguito della pandemia da Covid-19. In particolare, il
D.L. n. 4/2022, cd. Decreto Sostegni Ter, all'art. 10- quinquies, rubricato “Rimessione in termini per la
Rottamazione- ter e saldo e stralcio”, modificando l'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, ha previsto che: “Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018: a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020; b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021; c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno
2022".
Ebbene, l'odierna ricorrente ha documentato di avere provveduto al pagamento delle rate alle seguenti scadenze (all. 3): a) I rata, scadente il 30/11/2019, versata il 27/11/2019; b) II rata, scadente il 31/3/2020, versata il 30/7/2020; c) III rata, scadente il 31/7/2020, versata il 24/2/2021; d) IV rata, scadente il
31/3/2021, versata il 26/7/2021; e) V rata, scadente il 31/7/2021, versata il 26/11/2021”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto: -accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
-condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore della ricorrente - e per esso al procuratore distrattario - in quanto versato a titolo di contributo unificato e in euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali al 15%. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della sezione quindicesima della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, il 12 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente IA IA IL EN