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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.160/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Mannino. Parte_1
- APPELLANTE - contro
[...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Lo Monaco.
- APPELLATA -
Oggetto: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato il 12 aprile 2022 chiedeva, previo annullamento Parte_1 della delibera datoriale n.1106 del 10 settembre 2021, la condanna dell
[...]
Controparte_2
(d'ora in avanti a reintegrarla in servizio, ovvero, in via subordinata
[...] CP_1 al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria compresa tra 2 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Domandava inoltre dichiararsi la validità ai fini giuridici e l'utilità per la stabilizzazione ex d.lgs. 75/2017 del servizio prestato.
Deduceva a sostegno delle proprie pretese:
- di aver svolto attività lavorativa presso l con la qualifica di Operatore Socio CP_1
Sanitario, dal 16 gennaio 2018 al 10 agosto 2021; - di essere stata licenziata, con provvedimento del'1° settembre 2021 per mancanza di un titolo abilitativo, in quanto l'attestato O.S.S. acquisito presso l'ente AS.SI.FOR.MA., utilizzato al momento dell'assunzione, era risultato falso;
- di essere stata vittima di una truffa, di aver effettivamente frequentato il corso prodromico al rilascio dell'attestato poi risultato falso, di aver comunque acquisito adeguata esperienza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (eseguita con diligenza e competenza) presso l' e di essersi iscritta ad un nuovo corso per conseguire CP_1 formalmente un titolo abilitativo valido.
Il Tribunale di Palermo G.L., con sentenza n.2787/2022, nel contraddittorio delle parti, rigettava il ricorso, condannando l'istante al pagamento delle spese, ritenendo del tutto infondate le pretese della ricorrente (volte alla reintegrazione in servizio ed alla valutazione del lavoro ai fini della procedura di stabilizzazione), “visto che il requisito formale del possesso di un titolo di accesso all'impiego non può discrezionalmente essere sostituito da fatti od esperienze giuridicamente irrilevanti”.
Per le riforma della predetta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 26.02.2023, lamentando:
- il mancato esperimento da parte del Giudice di prime cure del tentativo di conciliazione anche a seguito della richiesta esplicita formulata dalla ricorrente previa esibizione del verbale con la proposta di conciliazione formulata da altro magistrato del medesimo
Ufficio in analogo procedimento azionato da un diverso dipendente;
aggiunge che l' “ben avrebbe potuto mantenere in servizio la ricorrente con Controparte_1 mansione inferiore, fermo restando che la sig.ra si è pure subito attivata per Pt_1 conseguire nuovamente e formalmente l'attestato OSS svolgendo altro corso terminato con l'acquisizione del titolo nel gennaio 2023”;
- l'omessa valutazione della buona fede della ricorrente, come desumibile dalla richiesta di archiviazione resa nel procedimento r.g. 14007/2021 [soggetto indagato il rappresentate della AS.SI.FOR.MA] nel quale il P.M. aveva ritenuta “sufficientemente provata” la sussistenza della truffa in danno ai querelanti [fra i quali vi era la ], dall'effettiva Pt_1 frequentazione del corso di O.S.S., dalla rilevanza dell'attività lavorativa comunque espletata alle dipendenze dell idonea all'acquisizione di adeguate conoscenze e CP_1 competenze.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 24.02.2025, l variamente contestando CP_1 la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 6.3.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è state decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello non può trovare accoglimento.
Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art.420 c.p.c. non configura, in assenza di qualsiasi disposizione normativa in tal senso, motivo di invalidità della sentenza;
specialmente allorquando, come evincibile dalla lettura del verbale della prima udienza di discussione del 15.6.2022, nessuna delle parti costituite aveva manifestato alcuna volontà conciliativa, insistendo, piuttosto, entrambe, “nelle rispettive difese” e
“contestando quelle avversarie”. Inoltre la circostanza, dedotta dalla difesa della nelle note del 2.9.2022 e riproposta Pt_1 quale ragione di gravame, che in un procedimento analogo, incoato da diversa dipendente,
l'adito magistrato aveva “formulato proposta conciliativa prevedendo l'assunzione della ricorrente con profilo professionale inferiore per il quale è in possesso del relativo titolo”, appare del tutto irrilevante stante la diversa realtà e l'assenza di ogni deduzione o riscontro documentale circa l'esito della predetta proposta.
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello.
L'atto di recesso datoriale, prescindendo da ogni accertamento circa la mala fede della
, è stato adottato quale inevitabile conseguenza dell'inequivocabile dato oggettivo, Pt_1 mai contestato nella sua realtà fenomenica da parte appellante, della falsità dell'attestato della qualifica professionale di operatore socio sanitario del quale la ricorrente si era avvalsa per partecipare, con esito positivo, alla selezione pubblica, indetta con delibera del Direttore Generale dell del 23.3.2017, “per il conferimento di incarichi libero CP_1 professionali a operatori socio sanitari da destinare all'Autoparco Aziendale”. L'eventuale buona fede della ricorrente – eventualmente vittima di una truffa perpetrata dai rappresentanti dell'AS.SI.FOR.MA - è profilo estraneo all'odierno thema decidendum, destinato al più ad assumere rilievo a fronte di un'eventuale risarcitoria avviata dall nei suoi confronti (procedimento del quale non vi è traccia in atti). CP_1
L'assenza di mala fede, la prospettata acquisizione di adeguata capacità professionale in ragione del prolungato esercizio delle mansioni di O.S.S., la successiva frequentazione con esito positivo di un nuovo corso abilitante, sono elementi tutti inidonei a sopperire
(rectius a sanare) all'incontrovertibile dato fattuale rappresentato dall'indisponibilità da parte della di un valido titolo professionale alla data di scadenza del termine per la Pt_1 presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva de qua.
Ogni diversa interpretazione, tesa nella prospettiva dell'appellante a “rimediare” ex post alla segnalata lacuna abilitante, confliggerebbe con quegli indissolubili e inviolabili canoni di trasparenza e eguaglianza naturalmente caratterizzanti qualsiasi pubblico concorso.
In disparte preme poi evidenziare come la ricorrente, in entrambi i gradi di giudizio, deduca ma non dimostri di avere effettivamente partecipato al corso abilitante avviato dell'AS.SI.FOR.MA ovvero di essere stata presente all'esame finale per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario svoltosi il 24.12.2009 presso la sede della di Trapani. Controparte_3
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2787/2022, emessa dal Tribunale di Palermo il 9 settembre 2022. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco