Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13921/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Giudice Dott.ssa Tania Vettore
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentato e difeso dagli avv. ARROBBIO ALESSANDRA e BOGNOLO Parte_1
ROBERTA, presso le stesse elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente -
contro
,Controparte 1 rappresentata e difesa dall'avv. BOCCATO CRISTINA come in atti, presso quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio.
Causa decisa dal Tribunale di Venezia in camera di consiglio sulle seguenti conclusioni.
Per entrambe le parti congiuntamente:
in San Donà di Piave (Ve) il 12.9.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...]
di San Donà di Piave al n. 38 P.1 anno 2007.
2. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Donà di Piave di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
3. Spese e compensi professionali integralmente compensati."
Per il P.M. intervenuto
"Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinarsi al competente Ufficiale di Stato civile gli adempimenti conseguenti".
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1) Con ricorso depositato il 12.7.2024 il ricorrente esponeva che in data 12.09.2007 a San Donà di Piave
aveva contratto matrimonio, con rito civile, con matrimonio trascritto nel registro atti di Controparte_1
matrimonio alla parte 1, serie A, n. 38, dell'anno 2007 del Comune di San Donà di Piave;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dal 1.7.2014, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale,
conclusasi con sentenza n. 1985/2016 pubblicata il 28.7.2016 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato.
Tanto premesso, il ricorrente proponeva, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge, domanda diretta allo scioglimento del matrimonio del matrimonio e chiedeva:
"1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i signori Parte 1 e
Controparte 1 in San Donà di Piave (Ve) il 12.9.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di Piave al n. 38 P.1 anno 2007.
2. Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Donà di Piave di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
3. Condannarsi la convenuta alla rifusione di spese e compensi oltre agli accessori di legge."
Si costituiva la CP 1 , che aderiva alla domanda formulata nel ricorso. Di conseguenza, le parti congiuntamente chiedevano che l'udienza di comparizione del 19.11.2024 fosse sostituita dal deposito di note scritte. Accolta la richiesta con decreto del 31.10.2024, lette le note depositate il 13.11.2024 in cui le parti insistevano per l'accoglimento delle domande formulate, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
2) Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno dalla comparizione nel procedimento di separazione consensuale concluso con sentenza n. 1985/2016 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti in quanto esse risultano essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto con rito civile da Parte 1
Controparte 1 in data 12.09.2007 e trascritto nel registro atti di matrimonio
[...] e
del Comune di San Donà di Piave nella parte I, serie A, n. 38, dell'anno 2007.
ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di San Donà di Piave di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 13.2.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero