Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1407/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1407/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
(P.IVA e C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona de legale rappresentante pro tempore, Sig. , (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1 come da procura in atti dagli Avv.ti Nunzia Medici, (C.F. ) e C.F._2
Avv. Gennaro Sanseverino, (C.F. ), con i quali elettivamente C.F._3 domicilia presso il loro studio, sito in Napoli, alla Via Firenze n.76.
OPPONENTE
E
“ ” [già Controparte_1
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Miguel Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'avv. Gennaro Santorelli (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._4
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) l'ingiustificato importo dei consumi fatturati e la mancata verifica del contatore nonostante ripetuti solleciti;
5) la prescrizione del credito vantato.
Si costituiva, tardivamente, parte convenuta eccependo: la legittimazione all'emissione di ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910, richiamando in merito la giurisprudenza della Suprema Corte;
la esecutorietà ex lege dell'atto di ingiunzione a prescindere da qualsivoglia “visto di esecutorietà”; la correttezza dei consumi fatturati;
la regolarità formale e sostanziale delle fatture;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce dei richiamati e prodotti atti interruttivi.
Il Giudice, rigettata l'istanza di sospensione per carenza dei presupposti di legge, in assenza di attività istruttoria, rinviava la causa all'udienza del 9.01.25 per la precisazione delle conclusioni, ove, sostituita tale udienza con la trattazione scritta ex art 127 ter cpc, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, la introitava a sentenza concedendo i termini di cui all'art 190 cpc.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente afferente la carenza di potere dell'ABC ad emettere ingiunzioni fiscali.
Questo Giudice ritiene di prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale che riconosce tale potere in capo alle società ed aziende concessionarie del servizio idrico, posto che l'azienda speciale, prevista e disciplinata dall'art. 114 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “è un ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio dell'ente locale di riferimento (comune o provincia)…l'ente strumentale, anche se dotato di personalità giuridica pubblica
(ente, consorzi aziende) appare, sotto il profilo organizzativo, sottoposto alla volontà direttiva dell'ente locale, che ne potrebbe riassorbire le strutture e l'attività”. (cfr.
Cass. 15105/2005). Le aziende speciali sono da considerarsi una vera e propria articolazione dei Comuni e, valorizzando il profilo della personalità giuridica
- 2 - dell'azienda speciale, sono da ritenersi applicabili alla medesima alcune disposizioni tipiche del diritto privato, in virtù della natura di ente pubblico economico (cfr. Cass.
Sez. un. 15 dicembre 1997, n. 12654) fermo restando il carattere strumentale rispetto all'ente locale. Tale carattere sta a significare che l'attività svolta dall'azienda è di esclusivo interesse dell'ente locale;
si tratta, cioè di un ente che esercita in proprio servizi che spettano ad altri enti, sui quali si riflettono i risultati (cfr., in tale senso,
T.A.R. Liguria, Sez. II, 15 marzo 1999, n. 126) e ciò giustifica il permanere del collegamento con l'Ente locale ex art.114, commi 6 e 8, del T.U.E.L. 267/2000 (cfr. SS.UU. 9 luglio 1997, n. 6225); al carattere strumentale si ricollega l'esigenza che le attività poste in essere siano finalizzate al conseguimento degli stessi scopi che l'ente locale si prefigge, cioè il soddisfacimento degli interessi della collettività locale e lo sviluppo della stessa. Sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza del
Consiglio di Stato e dei T.A.R. ha avuto modo di affermare che l'azienda speciale “è un ente istituzionalmente dipendente dall'Ente locale” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, V Sez.,19.9.2000, n. 4850).Il Comune, infatti, approva lo statuto dell'Azienda speciale, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza sui suoi atti, ne verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali (art. 114 cit.).I vincoli che legano l'Azienda speciale al Comune sono quindi così stretti, sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere “elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale” - (Corte cost., 12 febbraio 1996 n.28). Inoltre, anche “il rapporto tra gli amministratori dell'azienda speciale e l'Amministrazione comunale, dalla quale proviene la designazione degli amministratori, non è configurabile quale conferimento di un incarico professionale di natura privatistica, ma costituisce esercizio di una potestà amministrativa tendente alla copertura di un ufficio pubblico e finalizzata ad una migliore realizzazione dell'interesse pubblico alla corretta erogazione del servizio pubblico, secondo gli indirizzi e gli orientamenti politici in senso lato dell'Amministrazione stessa” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 1° agosto 2001, n. 1087). L'Azienda speciale, quindi, pur con l'accentuata autonomia derivatele dall'attribuzione della personalità giuridica è parte dell'apparato amministrativo che fa capo al Comune e ha connotati pubblicistici;
ne deriva che lo stretto legame tra azienda speciale e CP_1 comporta l'utilizzo legittimo della procedura di riscossione basata sull'ingiunzione di cui al R.D. del 1910, come confermato dalle argomentazioni, pure condivisibili, contenute nel parere pro veritate a firma del Prof. , prodotto da Persona_1 Cont
e fondate sull'analisi della natura dell'ente (azienda speciale in luogo di
S.p.A.).
L'eccezione, poi, di inefficacia per eccesso di potere e violazione di legge per carenza del visto di esecutorietà del provvedimento è parimenti infondata, alla luce dell'art. 229 del Decreto legislativo del 19/02/1998 n. 51 che recita: “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”. Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di
- 3 - Cassazione formatasi antecedentemente alla soppressione del visto pretorile,
“ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice;
la mancanza del visto pretorile (oggi, come sopra osservato, soppresso dall'art. 229 del Decreto legislativo del 19/02/1998 - N. 51) non incide, quindi, sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma, e, pertanto, la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora” (cfr. Cassazione civile sez. trib., 06/09/2006, n.19195 e
Cassazione civile sez. III, 31/07/2002, n.11368).
La norma richiamata dall'opponente e posta a fondamento della propria eccezione
(art. 52 D.Lgs. 446/1997,) non commina affatto la sanzione di nullità dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 per mancanza del ruolo, ma prevede semplicemente che, nell'ipotesi in cui l'Ente locale decida di avvalersi di un agente della riscossione per il recupero coattivo dei tributi evasi, debba, a quest'ultimo, fornire prova della certezza e liquidità del credito mediante la formazione e la trasmissione del ruolo. In ogni caso la stessa appare inconferente non trattandosi, nel caso di specie, di riscossione di tributi inevasi ma di strumento utilizzato per le entrate di diritto privato.
Infatti, come è noto lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910 n.
639 è utilizzabile, da parte della P.A., “non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, Sez. Un.,
25/05/2009, n. 11992). Del resto il giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 integra “un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a questa particolare procedura, ma può estendersi all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2006, n. 10802).
In altre parole, (così Cass. n. 29653/2017) l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a
- 4 - prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito. In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'opposta amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis,
Cass. 03/11/2011, n. 22792).
Del tutto infondate e pretestuose appaiono, poi, le doglianze formulate dall'opponente circa la inesistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, così come rappresentato nell'ingiunzione di pagamento;
invero, “non può lamentarsi un impedimento alla difesa del trasgressore il cui diritto risulta soddisfatto quando dall'ingiunzione risultino formulati in modo chiaro e circostanziato i motivi della violazione addebitata , in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni adducendone una valida giustificazione e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale” (cfr. Cass., n. 23699/2016). L'ingiunzione di pagamento de qua è adeguatamente motivata. Da una attenta disamina, può rilevarsi che l'ingiunzione n. 1538 del 24.11.22 evidenziava in modo chiaro quali fossero le fatture rimaste inevase in ordine alla fornitura n. 10953302000 nonché le relative scadenze, con tutti i dati per contattare il somministrante, al fine di contestarne l'autenticità.
Passando, quindi, al merito si osserva che in merito alla correttezza dei consumi fatturati, l'utente società , che non ha mai specificatamente contestato il Pt_1 Cont rapporto contrattuale con limitandosi ad una contestazione dei consumi che appare, del tutto generica, priva di spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni che, esulanti dal suo controllo, abbiano cagionato un errato calcolo dei consumi.
Giuridicamente il contratto di fornitura di acqua potabile va ricondotto nell'ambito del contratto di somministrazione, da cui derivano obbligazioni per i soggetti che lo stipulano, di guisa che il somministrante può pretendere il pagamento del corrispettivo all'altro contraente. Al fine della contestazione dei consumi da parte del somministrato occorre che essa sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore
- 5 - deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., VI, 21/03/2018, n. 7045). Questa ripartizione dell'onere probatorio, tutela il diritto degli utenti di non essere gravati da bollette ingiuste a causa di malfunzionamenti dei contatori o di allacci abusivi ed il riparto degli oneri probatori costituisce un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., sez. III, 14/03/2024, n.
6959; Cass. n. 15340 del 31 maggio 2024).
Nel caso in esame, vi è in atti la richiesta di verifica del contatore datata 12.03.2019 prodotta dall'istante con allegato il rapporto di trasmissione a mezzo fax che però, appare così sbiadito, da non consentire di leggere chiaramente i numeri telefonici di riferimento né di avere certezza del fatto che la ricezione del documento sia realmente avvenuta. Non risulta provato (ma neppure dedotto) che in assenza di riscontro in ordine alla ricezione del fax, l'utente abbia sollecitato in altro modo l'ABC alle verifiche, limitandosi a non pagare più le bollette. Al contrario, emerge dagli atti che i tecnici di ABC effettuavano e documentavano due accessi di verifica straordinaria effettuati in data 27.12.2018 ed in data 14.07.21 con esito negativo.
Può dirsi, dunque, del tutto carente la prova del malfunzionamento del contatore, che non veniva né riscontrato da ABC, né debitamente provato da , il quale, si è Pt_1 trincerato dietro confuse argomentazioni inidonee a mettere in discussione le risultanze probatorie allegate da parte opposta, mentre avrebbe dovuto meglio evidenziare eventuali difformità tra i consumi in periodi diversi, allegando e confrontando quelli considerati anomali rispetto a periodi precedenti, posto che
“l'utente ha il diritto di contestare le bollette e di fornire prova contraria con ogni mezzo, anche con testimoni” (cfr. Cass., n. 23699 del 2016).
Quanto alla contestata omessa produzione in originale o copia conforme dei documenti prodotti dall'opposta (verifica dei contatori), è noto che, ai fini del disconoscimento della copia fotostatica ai sensi dell'art. 2719 c.c., la copia stessa si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.
(applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento ex art. 2719
c.c.) nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 3695). Inoltre, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere
“espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere
- 6 - specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. Civ., Sez.
Trib., 19 agosto 2004, n. 16232). Ed ancora, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2) c.p.c.; mentre quest'ultimo, infatti, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2007, n. 7522). Nel caso in esame l'opponente si è limitato a disconoscere la documentazione agli atti, senza fornire specifiche indicazioni circa l'eccepita non conformità.
Irrilevante, inoltre, ai fini del presente giudizio appaiono le contestazioni afferenti il tipo di attività in concreto svolta dall'utente, atteso che dai verbali di verifica e dalla documentazione fotografica in atti emerge che i controlli ebbero ad oggetto il misuratore A118129, proprio quello su di cui l'istante chiedeva il controllo (v. fax in atti), nonché che la fornitura era proprio quella intestata all'opponente.
Parimenti infondata appare l'eccezione di prescrizione, con cui l'opponente si duole dell'intervenuta prescrizione biennale ex art. 1, cc. 4 ss., l. 205/2017 del credito, correlando il decorso del termine prescrizionale con il consumo effettivo del servizio erogato.
Va detto, in premessa, che dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla legge di bilancio
2018 (legge n. 205/17), come modificata dalla legge di bilancio 2020 (legge n.
160/2019). La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. legge di bilancio 2018) all'art. 1, commi 4 e ss , che prevede: “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”; il computo del termine di prescrizione va effettuato al momento della scadenza della fattura, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto.
Pertanto, alla luce del citato intervento legislativo, può ritenersi pacifica l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra-biennali, il che è d'altra parte anche confermato dalla Deliberazione
17 Dicembre 2019 547/2019/R/IDR dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, che a pagina 20 puntualizza: “La prescrizione biennale di cui alla legge di bilancio 2018 (legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”. Quindi, dalle disposizioni in materia di
- 7 - decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il creditore sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione e, quindi, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della legge n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici. In tal modo si regolamentano equamente anche gli interessi delle parti del contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto.
Nel caso in esame, trattandosi di inadempimento relativo a quindici bollette di fornitura, si osserva che per le fatture emesse precedentemente al 1° gennaio 2020, così come indicate nell'ingiunzione di pagamento n. 1538 notificata in data 12.12.22, cioè più precisamente, la fattura n. 818793 con scadenza 15.11.2019; la fattura n.
543284 con scadenza 20.08.2019; la fattura n. 245447 con scadenza 10.06.2019; la fattura n. 1137627 con scadenza 04.02.2019 operando un regime di prescrizione quinquennale può senz'altro affermarsi che il diritto del creditore ABC non risulta prescritto. Neppure, però, prescritto (prescrizione biennale) risulta il credito relativo alla fattura n. 1137345 con scadenza 24.02.2020 €1.812,74; alla fattura n. 252924 con scadenza 06.05.2020 € 3.571,28; alla fattura n. 570421 con scadenza 16.07.2020
€ 667,17 avuto riguardo all'atto di interruzione, prodotto dall'opposta, di cui al sollecito di pagamento del 1.12.2021, recapitato presso l'indirizzo relativo alla sede legale della istante e rimessa al mittente per compiuta giacenza il 19.1.22 Pt_1
(v. all. n. 14 fasc. parte opposta), da ritenersi conosciuta dal destinatario, tenuto conto della prova dell'invio della raccomandata presso la sede legale della società ( ex art 1335 c.c.). E' noto, infatti, che, essendo quello di messa in mora un atto di natura stragiudiziale, trova applicazione la disciplina dell'art. 1335 c.c., per cui la presunzione di conoscenza dell'atto è integrata dalla prova della spedizione della raccomandata e dall'attestazione di compiuta giacenza del plico presso l'ufficio
- 8 - postale quale dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio
(Cass. n. 12822/16). (v. anche Cass sezione lavoro, ord. 15 novembre 2021, n. 34212 secondo cui “L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” e sull'onere del destinatario dell'interruttiva stragiudiziale di dimostrare l'impossibilità di avere avuto conoscenza dell'atto, senza sua colpa, v., tra le altre, Cass., 8 agosto 2007, n. 17417, in Giust. civ. Mass. 2007, 7-8, secondo cui
«la lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto». In senso conforme v. anche
Cass., 19 agosto 2016, n. 17204; Cass., 4 giugno 2007 n. 12954; Cass., 11 maggio
2006 n. 10849 e Cass., 13 aprile 2006 n. 8649). Né ha dimostrato di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto.
Per le fatture successive, invece, il termine di prescrizione biennale non risulta ancora decorso in favore del debitore: si tratta della fattura n. 240217 con scadenza
28.01.2021; n. 282798 con scadenza 16.04.2021; n. 567751con scadenza 15.07.2021;
n. 872280 con scadenza 23.10.2021; n. 1156277 con scadenza 30.12.2021; n.
213461, con scadenza 21.03.2022; n. 479690 con scadenza 15.06.2022; n. 782740 con scadenza 25.08.2022.
In conclusione l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come aggiornato dal DM 147/22, applicandosi i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione (in assenza dello svolgimento di attività istruttoria) e per la fase decisoria (essendo la memoria conclusionale una mera riproduzione della comparsa di costituzione) con attribuzione all'avv. costituito dichiaratosi antistatario
PQM
- 9 - Il tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n.
RG 1407/23, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
Cont b) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano in € per esborsi ed € 5261,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. costituito dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli il 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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