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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7296/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7296/2023
Il Giudice dott. Alberto La Manna, viste le note scritte depositate;
Pronuncia a seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7296/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPERANZA ANNUNZIATINA elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA VASSALLI EANDI, 10 10138 TORINO, presso il difensore avv. SPERANZA
ANNUNZIATINA
ATTORE OPPONENTE contro
GIUDIZIALE, Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato e di conseguenza l'efficacia dell'atto di precetto;
Nel merito:
- accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla società resistente per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto
- annullare e revocare e, comunque, dichiarare improduttivo di ogni e qualsivoglia effetto giuridico, per le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo n. 128/2023 del Tribunale di Torino ed il relativo atto di precetto e ciò per insussistenza del credito azionato;
pagina 2 di 5 In via subordinata:
- nella non creduta e denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società
[...]
ridurre secondo giustizia ed equità il dovuto;
Controparte_1
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante pro tempore, è Parte_1 creditrice dell'importo di €. 63.856,00, o di quella veriore somma ritenuta di giustizia, nei confronti del debitore in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui Controparte_1 sopra e per l'effetto condannare parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di €.
63.856,00 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre € 40,00 a titolo risarcimento danno ed interessi ex Decr. Lgs. 231/02 dal di' della domanda fino al soddisfo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31.3.2023 la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 128/2023 emesso dal Tribunale di Torino in favore della per Controparte_1
l'importo di € 40.054,69, oltre interessi e spese.
Contestava la fattura posta a sostegno della pretesa monitoria evidenziando la genericità del contenuto della stessa e contestando l'avvenuta esecuzione dei lavori ivi indicati
Formulava altresì domanda riconvenzionale per i lavori dalla stessa eseguiti presso i cantieri di
Saluzzo, Fiano, Vigone, Fenils e oltre che per incontri di consulenza avvenuti in 5 località. Parte_2
Si costituiva la parte opposta eccependo la nullità della citazione per erroneità del rito prescelto, trattandosi di procedimento che avrebbe dovuto seguire il rito vigente prima dell'a riforma di cui al
Dlgs 149/22 con conseguente erronea indicazione del termine a difesa.
Rilevata la nullità denunciata il Giudice fissava nuova udienza ai sensi dell'art. 164 co. 3 cpc a seguito della quale nulla veniva più depositato dalla parte convenuta.
Con provvedimento del 27.3.2024 veniva dichiarata l'interruzione del procedimento a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della Controparte_1
Riassunto il procedimento nei confronti della procedura nessuno si costituiva per la stessa.
Respinte le istanze istruttorie testimoniali veniva, quindi, fissata udienza per la precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc.
pagina 3 di 5 L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Parte opponente ha contestato la pretesa azionata in sede monitoria evidenziando la genericità della fattura posta a base del decreto opposto e la sua conseguente sua inidoneità a provare il credito nonché contestando l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto di fatturazione.
A fronte di tali contestazioni parte convenuta opposta, su cui gravava l'onere probatorio, nulla ha provato atteso che con la comparsa costitutiva del 4.9.2023 si è limitata ad eccepire la nullità della citazione e nulla ha più depositato a seguito della fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini a difesa scaduto comunque prima dell'intervenuta liquidazione giudiziale quando ancora era nella facoltà di contraddire in merito alle contestazioni avversarie.
Per tali ragioni la pretesa azionata in via monitoria non può ritenersi fondata e deve essere conseguentemente revocato il decreto opposto.
Per quanto poi attiene la domanda riconvenzionale deve rilevarsi che la stessa, a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della società convenuta in data 15.1.2024 in relazione alla quale
è stata disposta l'interruzione del procedimento poi riassunto nei confronti della procedura, è divenuta improcedibile ex art. 150 DLgs 14/19 dovendo essere tale domanda formulata nell'ambito della procedura concorsuale con le forme ivi previste.
La stessa deve essere, pertanto, dichiarata improcedibile (in tal senso Cass. 24.1.2023 n. 2090, Cass.
17.4.2024 n. 10421).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 128/2023;
Dichiara l'improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
Condanna altresì la a rimborsare alla parte opponente Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 1750,00 (di cui € 500,00 per fase studio, € 450,00 per fase pagina 4 di 5 introduttiva, € 850,00 per fase istruttoria ed € 950,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7296/2023
Il Giudice dott. Alberto La Manna, viste le note scritte depositate;
Pronuncia a seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7296/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPERANZA ANNUNZIATINA elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA VASSALLI EANDI, 10 10138 TORINO, presso il difensore avv. SPERANZA
ANNUNZIATINA
ATTORE OPPONENTE contro
GIUDIZIALE, Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato e di conseguenza l'efficacia dell'atto di precetto;
Nel merito:
- accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla società resistente per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto
- annullare e revocare e, comunque, dichiarare improduttivo di ogni e qualsivoglia effetto giuridico, per le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo n. 128/2023 del Tribunale di Torino ed il relativo atto di precetto e ciò per insussistenza del credito azionato;
pagina 2 di 5 In via subordinata:
- nella non creduta e denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società
[...]
ridurre secondo giustizia ed equità il dovuto;
Controparte_1
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante pro tempore, è Parte_1 creditrice dell'importo di €. 63.856,00, o di quella veriore somma ritenuta di giustizia, nei confronti del debitore in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui Controparte_1 sopra e per l'effetto condannare parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di €.
63.856,00 o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre € 40,00 a titolo risarcimento danno ed interessi ex Decr. Lgs. 231/02 dal di' della domanda fino al soddisfo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31.3.2023 la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo 128/2023 emesso dal Tribunale di Torino in favore della per Controparte_1
l'importo di € 40.054,69, oltre interessi e spese.
Contestava la fattura posta a sostegno della pretesa monitoria evidenziando la genericità del contenuto della stessa e contestando l'avvenuta esecuzione dei lavori ivi indicati
Formulava altresì domanda riconvenzionale per i lavori dalla stessa eseguiti presso i cantieri di
Saluzzo, Fiano, Vigone, Fenils e oltre che per incontri di consulenza avvenuti in 5 località. Parte_2
Si costituiva la parte opposta eccependo la nullità della citazione per erroneità del rito prescelto, trattandosi di procedimento che avrebbe dovuto seguire il rito vigente prima dell'a riforma di cui al
Dlgs 149/22 con conseguente erronea indicazione del termine a difesa.
Rilevata la nullità denunciata il Giudice fissava nuova udienza ai sensi dell'art. 164 co. 3 cpc a seguito della quale nulla veniva più depositato dalla parte convenuta.
Con provvedimento del 27.3.2024 veniva dichiarata l'interruzione del procedimento a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della Controparte_1
Riassunto il procedimento nei confronti della procedura nessuno si costituiva per la stessa.
Respinte le istanze istruttorie testimoniali veniva, quindi, fissata udienza per la precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc.
pagina 3 di 5 L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Parte opponente ha contestato la pretesa azionata in sede monitoria evidenziando la genericità della fattura posta a base del decreto opposto e la sua conseguente sua inidoneità a provare il credito nonché contestando l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto di fatturazione.
A fronte di tali contestazioni parte convenuta opposta, su cui gravava l'onere probatorio, nulla ha provato atteso che con la comparsa costitutiva del 4.9.2023 si è limitata ad eccepire la nullità della citazione e nulla ha più depositato a seguito della fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini a difesa scaduto comunque prima dell'intervenuta liquidazione giudiziale quando ancora era nella facoltà di contraddire in merito alle contestazioni avversarie.
Per tali ragioni la pretesa azionata in via monitoria non può ritenersi fondata e deve essere conseguentemente revocato il decreto opposto.
Per quanto poi attiene la domanda riconvenzionale deve rilevarsi che la stessa, a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della società convenuta in data 15.1.2024 in relazione alla quale
è stata disposta l'interruzione del procedimento poi riassunto nei confronti della procedura, è divenuta improcedibile ex art. 150 DLgs 14/19 dovendo essere tale domanda formulata nell'ambito della procedura concorsuale con le forme ivi previste.
La stessa deve essere, pertanto, dichiarata improcedibile (in tal senso Cass. 24.1.2023 n. 2090, Cass.
17.4.2024 n. 10421).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 128/2023;
Dichiara l'improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
Condanna altresì la a rimborsare alla parte opponente Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 1750,00 (di cui € 500,00 per fase studio, € 450,00 per fase pagina 4 di 5 introduttiva, € 850,00 per fase istruttoria ed € 950,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 5 di 5