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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 119/2021 R.G. promossa
DA
, nato a [...] P.G. (ME) il 27/09/1969 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Santa Lucia del Mela (ME), Via Falcone Borsellino, presso lo studio dell' Avv. Francesco Maria Formica (C.F.: ) da cui è C.F._2
rappresentato e difeso giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] P.G. (ME) il 20/10/1966 (C.F.: Controparte_1
e nata a [...] P.G. (ME) il C.F._3 Controparte_2
12/07/1962 (C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Barcellona C.F._4
P.G. (ME), Via S. Giovanni n. 72, presso lo studio dell' Avv. Corrado Correnti (C.F.:
, da cui sono rappresentati e difesi giusta procura agli atti (PEC: C.F._5
; Email_2
APPELLATI
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 22/2021 pubblicata in data 12 gennaio 2021 nella causa civile iscritta al n. 537/2013 R.G. avente ad oggetto: altri contratti tipici.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1 1)”ritenere e dichiarare il diritto del sig. al rimborso di quanto pagato a Parte_1
titolo di contributi previdenziali per gli anni 1992/97, nonché al rimborso di quanto versato dall'attore per il contributo sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994 e delle ulteriori spese conseguenti e dipendenti dalle suddette cartelle di pagamento;
2)condannare conseguentemente i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di €
18.783,22 (come da conteggio finale documentato), oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3)annullare la condanna alle spese giudiziali contenuta nella sentenza appellata;
in via subordinata, chiede la compensazione delle spese di primo grado, sussistendo
l'ipotesi di soccombenza reciproca, avendo il Tribunale rigettato la domanda dei convenuti avente ad oggetto la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.; 4)condannare i convenuti alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
5)in via istruttoria, ammettersi l'interrogatorio formale
e, in caso di esito negativo, prova testimoniale col teste , sul capitolato di prova Testimone_1 lett. e) formulato dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c.
Per gli appellati:
1)”Preliminarmente dare atto che l'appellante non ha impugnato il rigetto delle domande di cui ai capi 3 e 4 delle conclusioni dell'atto di citazione del 22.4.13 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 346 cpc, dichiararle rinunciate;
2) nel merito dichiarare inammissibile, improcedibile
e comunque infondato l'appello e, comunque, rigettarlo con qualsiasi statuizione con conferma della sentenza impugnata;
3)dichiarare inammissibile l'appello proposto, tenuto anche conto che, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe commesso un errore materiale sulla esistenza di prova documentale di guisa che il gravame appare improcedibile anche sotto questo aspetto, dovendo farsi ricorso, secondo la prospettazione avversaria, alla speciale procedura di correzione;
4)dichiarare inammissibili, anche ex art. 345 comma 3
c.p.c., le richieste istruttorie formulate in questa sede, anche perchè espressamente rinunciate in primo grado, nonché perché assolutamente in conferenti col tema del contendere;
5)in via del tutto gradata e condizionata, dichiarare prescritte tutte le domande formulate dall'appellante, limitatamente a quelle riproposte in questa sede e, in caso di ammissione della prova chiesta dall'appellante, ammettere i concludenti, senza inversione dell'onere, alla prova del contrario come da capitolato sub a) della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 20.5.14; 6)condannare l'appellante per lite temeraria ex art. 96 cpc;
7)condannare l'appellante ai compensi del giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario con le maggiorazioni di legge per difesa plurima”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione regolarmente notificato ha impugnato davanti a Parte_1
questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato la domanda dallo stesso proposta, finalizzata all'accertamento del diritto al rimborso delle somme pagate a titolo di contributi previdenziali per gli anni 1992/1997 e di contributo sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994 ed alla condanna degli originari convenuti al pagamento delle relative somme, ammontanti ad € 18.783,22 nonché al risarcimento del danno cagionato dalla iscrizione ipotecaria sull'immobile di sua proprietà.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza resa in seno alla udienza in modalità “trattazione cartolare” del 21 maggio 2021, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2023; indi è stata fissata l'udienza dell' 11 marzo 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
L'appellante ha proposto un unico articolato motivo di censura evidenziando la erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda in quanto
l'attore non ha dimostrato che le somme richieste da fossero relative a Controparte_3 debiti sociali”.
Al contrario, secondo la prospettazione offerta dall'appellante, era stato documentalmente provato che le somme richieste afferivano la posizione previdenziale del Pt_1 relativamente all'attività svolta all'interno della compagine societaria avente ad oggetto la gestione della stazione di servizio (carburanti, autolavaggio ed autogrill).
Inoltre la esistenza della prova documentale poteva essere desunta a contrario dalla ordinanza istruttoria del 2 febbraio 2016 con la quale il Tribunale aveva escluso gli altri capitolati di prova, e segnatamente quello contraddistinto dalla lettera e), finalizzato a provare la connessione con la Fair Oil s.n.c. dei contributi richiesti dall' all'attore, e da CP_4 questi saldati, “perché documentali”.
Si sono costituiti in giudizio gli originari convenuti i quali, in via preliminare, hanno eccepito che le domande risarcitorie di cui ai capi 3 e 4 dell'atto di citazione, implicitamente rigettate dal Giudice di prima istanza, non sono state riproposte in appello e, pertanto, devono intendersi rinunciate.
3 Quanto al merito, hanno chiesto il rigetto della impugnazione e la conferma della sentenza appellata, del tutto condivisibile.
In via subordinata, la dichiarazione di prescrizione di tutte le domande riproposte in appello e la condanna dell'appellante per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La eccezione preliminare avente ad oggetto la rinuncia, da parte dell'appellante, alle domande risarcitorie avanzate in primo grado e non riproposte nell'odierno grado, è fondata e va accolta.
Ed invero il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea relativa all'accertamento del diritto ad ottenere il rimborso di quanto pagato per contributi previdenziali, ha implicitamente rigettato la domanda risarcitoria conseguente alla iscrizione ipotecaria sull'immobile di sua proprietà, (domanda) che non risulta essere stata riproposta nel presente grado e che, pertanto, non può formare oggetto di decisione.
Sul punto infatti la S.C. ha statuito il seguente principio: “L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda (nella specie, condanna al pagamento degli interessi sul prezzo di una compravendita), avendola ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare (nella specie, di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., per mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile oggetto del contratto preliminare), non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto di riproporre la relativa domanda nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez.
2, ordinanza n. 17749 del 19/07/2017).
Nel nostro caso, poiché non ha riproposto le domande risarcitorie, le Parte_1
stesse debbono intendersi rinunciate.
Quanto al merito della vicenda, è necessario esaminare la documentazione acquisita agli atti, e segnatamente la scrittura privata dell' 8 luglio 1997, coeva all'atto di cessione delle quote societarie, dalla cui corretta interpretazione dipende la decisione della odierna controversia, nonché l'istanza di regolarizzazione dei premi presentata da Parte_1
in data 31 maggio 1997 e n. 3 cartelle di pagamento.
Riguardo il primo documento, al punto 1) ultima parte così testualmente si è pattuito: “
[...]
sin da adesso dichiara che una volta che avrà ricevuto l'intera somma di denaro Parte_1
ed alle rispettive scadenze ritenute essenziali, non avrà più nulla a pretendere in relazione anche ad eventuali diritti pretesi in relazione all'autolavaggio annesso al distributore carburanti”.
4 Al punto 2) della richiamata scrittura le parti hanno testualmente così pattuito:
[...]
e si obbligano a tenere indenne da tutti i Parte_1 Controparte_2 Parte_1
debiti gravanti sulla predetta società e comunque contratti anche dal ai fini Parte_1 esclusivi della gestione del distributore, dell'autolavaggio e del bar autogrill anche relativi a tasse e imposte di ogni genere dovute a qualsiasi ente anche previdenziale in modo che essi debiti gravino in modo esclusivo su e ”. Controparte_1 Controparte_2
Il suddetto punto 2) indica poi la seguente clausola di esonero di responsabilità da parte dei cessionari: “Il dovrà invece rispondere in proprio dei debiti contratti Parte_1
anteriormente alla presente scrittura e dei quali non è stato ancora richiesto dal creditore il pagamento che non riguardino la gestione delle predette attività di distribuzione carburanti, autolavaggio, autogrill…”
Il contenuto di tali previsioni pattizie, e la relativa interpretazione, va posto in relazione con la istanza di regolarizzazione dei premi presentata da in data 31 maggio Parte_1
2007 (c.d. istanza di condono).
Sul punto va innanzitutto evidenziato che la circostanza dedotta dall'attore a pag. 2, lett. e) della citazione, secondo cui l'istanza venne presentata dal medesimo unitamente al signor
, è allo stato rimasta indimostrata in quanto non emerge da alcun Controparte_1 documento acquisito agli atti che l'istanza di condono venne presentata anche dal
. CP_1
Quel che è possibile desumere dalla documentazione in atti è che l'obbligazione di pagamento faccia capo al solo , e che non è dato sapere se tale obbligo Parte_1 trovasse origine nell'attività dallo stesso posta in essere all'interno della compagine societaria.
Piuttosto, dalla interpretazione complessiva di tutta la documentazione agli atti, è possibile escludere tale eventualità e ciò per una serie di ulteriori considerazioni.
Innanzitutto va evidenziato che al punto 2) della scrittura privata si fa esplicito riferimento a tasse ed imposte di ogni genere dovute a qualsiasi ente anche previdenziale, laddove al contrario l'art. 4 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, rubricato “Disposizioni in materia di condono previdenziale”, ha ad oggetto contributi e premi previdenziali ed assistenziali afferenti la sfera personale dei soggetti tenuti al versamento.
Non è pertanto possibile ritenere, come pretende l'appellante, che l'obbligo di pagamento scaturente dalla istanza di regolarizzazione dei premi (cd. condono) si riferisca a debiti gravanti sulla società contratti ai fini esclusivi della gestione del distributore, dell'autolavaggio e del bar autogrill.
5 Inoltre, poichè l'istanza di condono venne presentata dal in epoca Parte_1
antecedente alla scrittura privata, appare quantomeno strano che la suddetta scrittura transattiva non ne abbia fatto menzione, lasciando scoperto un aspetto talmente importante e rilevante nella regolamentazione pattizia.
In tale ottica un ruolo importante riveste pure la previsione, a fine punto 1), secondo cui
, a pagamento avvenuto, non avrebbe più avuto nulla a pretendere da Parte_1
e in relazione anche ad eventuali diritti pretesi in Controparte_1 Controparte_2 relazione all'autolavaggio annesso al distributore carburanti, (previsione) che appare quale clausola di chiusura di qualsivoglia pretesa scaturente dall'attività svolta nella compagine societaria.
Ed allora, il motivo di impugnazione di cui al numero 1) lettera a), nella parte in cui viene dedotto che le tre cartelle di pagamento proverebbero che la quantificazione delle somme eseguita dall' si riferirebbe a contributi previdenziali non versati in relazione all'attività CP_4
svolta da nella compagine sociale, non è sufficiente per pretenderne il Parte_1
rimborso da parte dei cessionari, trattandosi di debiti previdenziali del Parte_1 contratti non ai fini esclusivi della gestione del distributore, dell'autolavaggio e del bar autogrill.
A medesime conclusioni si perviene anche riguardo la lettera b) del motivo di gravame.
Non può infatti attribuirsi alla ordinanza istruttoria del 2 febbraio 2016 il significato preteso dall'appellante, ovvero che il Tribunale abbia inteso escludere l'ammissione del capitolato di cui alla lettera e) in quanto era già stata raggiunta la prova documentale della causa giustificativa del pagamento richiesto.
Così opinando, infatti, dovrebbe parimenti ritenersi che il Tribunale abbia inteso escludere l'ammissione del capitolato di prova richiesto dalla difesa dei convenuti in quanto sarebbe stata raggiunta la prova del contrario, ovvero che le cartelle di pagamento riguardavano debiti personali di e non debiti sociali. Parte_1
Anche l'assunto di cui al punto c) dell'atto di appello non convince.
Sostiene infatti l'istante che la causale del pagamento richiesto non sarebbe stata contestata dai convenuti e, pertanto, dovrebbe considerarsi ammessa ex art. 115 c.p.c.
Ma a pag. 1 della comparsa di costituzione degli originari convenuti si legge che la pretesa economica di controparte ha per oggetto esclusivamente un debito previdenziale personale di che nulla ha a che vedere con le pattuizioni di cui al punto 2 della Parte_1
scrittura invocata ex adverso e ciò è sufficiente, ad avviso della Corte, per ritenere non pertinente il richiamo all'art. 115 c.p.c.
6 Passando al numero 2) del motivo di gravame, la Corte osserva.
Sostiene l'appellante che dal contenuto della scrittura privata dell' 8 luglio 1997 si evincerebbe chiaramente che l'impegno assunto dai cessionari della quota non poteva che riguardare anche i contributi non versati e dovuti da all'ente previdenziale Parte_1 originati prima della cessione della quota sociale, proprio come era scritto nell'accordo (atto di appello, pag. 9, rigo 13 e segg.).
Al riguardo la Corte, non senza stigmatizzare la nebulosità di alcune disposizioni pattizie, il cui contenuto dà certamente adito a dubbi, non può che richiamare le argomentazioni sin qui svolte in ordine alla incertezza della causa giustificativa del pagamento richiesto, come evidenziato dal Giudice di prime cure, seppure in maniera succinta.
Né al riguardo può conferirsi valore decisivo al fatto che i cessionari pagarono alcune rate della istanza di condono (presentata dal solo ), e precisamente quelle Parte_1
scadute fino al 2000.
Dallo scambio epistolare acquisito agli atti, infatti, emerge che e Controparte_1
interruppero i pagamenti successivi al 2000 melius re perpensa, Controparte_2
ritenendo che gli stessi non fossero dovuti e pretendendone la restituzione.
Pertanto nessuna valenza probatoria, in favore dell'appellante, può attribuirsi al fatto che un certo numero di rate vennero pagate dai cessionari delle quote sociali, (fatto) che non può certo essere inteso come riconoscimento di un diritto in capo al ON . Parte_1
Anche sotto tale profilo l'assunto va pertanto respinto con consequenziale conferma della sentenza impugnata.
Infine, la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per un supplemento istruttorio avendo parte istante rinunciato volontariamente alla audizione del teste la cui Testimone_1
ammissione appare comunque superflua alla luce del materiale probatorio già acquisito.
Quanto alla richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria, la Corte ravvisa la assoluta insussistenza dei presupposti sia in fatto che in diritto, non risultando provato che il ON OR abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1,
c.p.c.), né tantomeno che abbia abusato del processo a fini strumentali (art. 96 cmma 3,
c.p.c.).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dal rigetto dell'appello principale la Corte, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147, tenuto conto della attività professionale svolta e del valore della controversia, ritiene equo porre le spese del presente grado di giudizio a carico dell'appellante in favore procuratore antistatario degli appellati, liquidate nei valori medi delle Tabelle delle cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
7 26.000,00 nella misura di € 5.809,00 così distinta: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per la condanna dell' appellante, totalmente soccombente, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 119/2021 R.G. promossa da Parte_1
contro e così statuisce: Controparte_1 Controparte_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata,
2) condanna l'appellante al pagamento, direttamente in favore del procuratore e difensori degli appellati, Avv. Corrado Correnti, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 23 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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