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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/09/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2426/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonietta Parte_1 CP_1
Savoia, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Aversa, alla Via Alfonso I D'Aragona n. 28.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 18.6.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Isernia, il 23.4.2015), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'11.9.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Rimini (3.4.2019), nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza depositata il 21.4.2022, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le condizioni di divorzio sottoscritte dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione, e devono intendersi qui integralmente trascritte e recepite;
delle restanti condizioni il
Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio contratto in Isernia, in data 23.4.2015, tra i coniugi
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...], il Parte_1 CP_1
22.7.1990) - atto n. 3, parte I, serie A, anno 2015;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Isernia per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 17.9.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2426/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonietta Parte_1 CP_1
Savoia, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Aversa, alla Via Alfonso I D'Aragona n. 28.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 18.6.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Isernia, il 23.4.2015), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'11.9.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Rimini (3.4.2019), nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza depositata il 21.4.2022, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le condizioni di divorzio sottoscritte dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione, e devono intendersi qui integralmente trascritte e recepite;
delle restanti condizioni il
Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio contratto in Isernia, in data 23.4.2015, tra i coniugi
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...], il Parte_1 CP_1
22.7.1990) - atto n. 3, parte I, serie A, anno 2015;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Isernia per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 17.9.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro