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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 837 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
– p.iva in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Palazzo
ATTORE
E
C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Rocco Durante
CONVENUTA
Avente ad oggetto: pagamento somme (già decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 11 OTTOBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 16/10/2016, notificato a mezzo PEC in pari data, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Matera la deducendo, in via preliminare e Parte_1 pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Castrovillari, nonché, in via principale e nel merito, la richiesta di annullamento e la revoca e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 396/2016 del 09/08/2016.
L'opponente adduceva, a fondamento della domanda, tutte le ragioni espresse nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che quivi si intendano per integralmente riportate e trascritte.
Il giudizio di opposizione era iscritto al n. 1867/2016 R. G. del Tribunale di Matera.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/03/2017 si costituiva in giudizio la
, la quale chiedeva in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della doman da per infondatezza nel merito.
Con sentenza n. 1424/2017, pubblicata il 19/12/2017, il Giudice dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Matera ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in favore di questo Tribunale e per l'effetto dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n. 396/2016 del 09/08/2016 che revocava, nonché, fissava il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell a sentenza per la riassunzione del giudizio.
Con comparsa di riassunzione del 15/03/2018 l' riassumeva il Parte_1 presente giudizio avanti questo Tribunale chiedendo la condanna al pagamento delle somme richieste, in proprio favore da parte dell'oppo nente.
Si costituiva regolarmente in giudizio riportandosi a quanto già eccepito CP_1
e richiesto nei precedenti atti di causa.
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c, vien e per la decisione.
^^^
La preliminare eccezione di difetto della procedura di negoziazione assistita obbligatoria è infondata.
Sebbene ai sensi dell'art. 3 comma 1° del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, l'istituto in esame sia previsto come condizione di procedibilità della “domanda di pagamento a qualsiasi titolo di
Pagina 2 di 6 somme non eccedenti cinquantamila euro”, la suddetta disciplina “non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, secondo la testuale previsione del comma 3° del citato art. 3.
Tale condizione di procedibilità non ricorre, pertanto, nell'ipotesi in cui la richiesta di pagamento sia avanzata in un procedimento di ingiunzione e/o in un giu dizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
, del resto, a favore dell'inapplicabilità della disciplina inerente la Per_1 obbligatorietà della negoziazione assistita al procedimento che ci occupa pure la comparazione fra il decreto legge n. 132/2014 ed il d ecreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in tema di mediazione obbligatoria.
Infatti, mentre ai sensi dell'art. 5 comma 4° del decreto legislativo n. 28/2010 la procedura di mediazione obbligatoria non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, solamente fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, già si è detto che nel caso della negoziazione assistita il legislatore non ha operato alcuna precisazione in merito alla fase processuale di operatività dell'esenzione, lasciando in tal modo intendere la volontà di non assoggettare alla procedura di negoziazione obbligatoria i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in ogni loro fase, anche conseguente ad eventuale riassunzione.
Segue il rigetto della paventata eccezione.
^^^
Quanto al merito.
La causa in esame ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in cui, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In relazione ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, poi, va anche ricordato che “…la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favo re di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto…” (Cass. 5915/11).
Pertanto, nel caso di opposizione a dec reto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di fatture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto,
Pagina 3 di 6 costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (Cass. 5071/09; Cass
17371/03).
Ciò premesso, nel caso di specie, con riferimento all'esistenza titolo, alla luce delle deduzioni di entrambe le parti, è certo che tra le stesse sia intercorso un contratto di appalto.
Ed invero la afferma che alcun contratto è stato mai stipulato tra la CP_1 medesima e la , né alcun preventivo è stato mai sottoscritto dal quale possa Pt_1 evincersi quali e quanti lavori siano s tati da questi commissionati alla società opposta.
Nel prosieguo tuttavia smentisce sè stessa nell'affermare la cattiva esecuzione dei lavori posti in essere.
La corrispondenza intercorsa tra la e l'Ing. , direttore dei Parte_1 CP_2 lavori nominato dalla versata in atti, documenta l'esecuzione dei lavori e CP_1 le indicazioni fornite dalla committente.
L' , ha dimostrato l'effettiva realizzazione dei lavori commissionati dalla Pt_1 oltre che con la documentazione allegata agli atti anche con l'audizione CP_1 dei testi indotti ed escussi nel corso dell'istruttoria. Nella specie. ha confermato l'effettiva realizzazione dei lavori, ribadendo che il Controparte_3 materiale utilizzato era stato regolarmente consegnato e in stallato, come comprovato dai documenti di trasporto (DDT) e dalle foto agli atti;
ha descritto l'operato sul campo, confermando la funzionalità degli im pianti e l'utilizzo degli stessi da parte della senza contestazioni tempestive;
ha dichiarato che la CP_1 supervisione del Direttore dei Lavori era costante durante tutto il processo. ha confermato di aver partecipato attivamente ai lavori, Controparte_4 descrivendo le fasi operative e la corretta installa zione degli impianti, inclusi gli elementi domotici;
ha confermato che il Direttore dei Lavori era presente quotidianamente o quasi, assicurando il controllo della qualità dell'opera; ha ribadito che i lavori erano conformi agli accordi e che le contestazioni sono pervenute tardivamente rispetto alla conclusion e delle attività;
ha confermato la risoluzione di problematiche tecniche durante le Testimone_1 operazioni di taratura e ottimizzazione del sistema, con interventi effettuati in accordo con il Direttore dei Lavori;
ha attestato che i problemi riscontrati sono stati completamente risolti, rendendo pienamente operativi gli impianti.
ha dichiarato di aver operato direttamente sulle ultime fasi del Testimone_2 cantiere, confermando la presenza quotidiana del Direttore dei Lavori e precisando che gli impianti realizzati risultavano pienamente fun zionanti al termine dei lavori;
Pagina 4 di 6 ha confermato che i materiali installati corrisponde vano a Controparte_5 quanto concordato e che i lavori sono stati eseguiti come dimostrato dalla documentazione fotografica.
La testimonianza delle persone audite in istruttoria si confà attendibile stante la ritenuta credibilità, perché aderente al modello storico, ad oggetto fattuale, a descrizione rappresentativa dei fatti di cui all'indirizzo della Suprema Corte (CC
2001/4306, CC 99/5526, CC 98/43). Ed invero la testimonianza resa dopo l'ammonimento del giudice e soprattutto dopo aver prestato il giuramento di rito - disciplinato dall'articolo 251 c.p.c., che investe una responsabilità d'ordine giuridico, morale, e sociale - garantisce maggiormente la veridicità, anche del contenuto delle affermazioni rilasciate dai testimoni.
Anche le dichiarazioni di ing. coniuge della ed Testimone_3 CP_1 all'epoca dei fatti suo fidanzato, non risultano contrastanti. Ed invero ha confermato l'esecuzione dei lavori previsti, evidenziando che le verifiche propedeutiche al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto sono state effettuate in parte dopo l'instaurazione del contenzioso;
ha precisato che i preventivi non erano documenti formali, ma piut tosto accordi verbali;
ha confermato che l'impianto non risultava completamente sicuro ed efficiente, ma funzionante;
ha dichiarato di aver supervisionato l'operato come Direttore dei
Lavori, attestando che il completamento degli interventi era con forme agli accordi tecnici.
Va inoltre sottolineato, che la deduzione circa la diversità tra prezzi pattuiti e prezzi applicati risulta del tutto generica, in quanto la non ha neppure CP_1 indicato quali sarebbero i prezzi effettivamente pattuiti.
Provata, quindi, l'esistenza del titolo, gravava su parte opponente l'onere di dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento fosse dipeso da causa non imputabile.
Tale prova non è stata fornita in modo esaustivo.
Segue l'accoglimento della domanda per la somma di cui al monitorio oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 837/2028 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie la domanda di e condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento, in suo favore della somma di euro 14.474,60 oltre interessi legali per come in parte motiva;
condanna a rifondere le spese processuali sostenute Controparte_1 da che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 3.600,00 per Parte_1 compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge .
Così deciso in Castrovillari il 08 aprile 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 837 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
– p.iva in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Palazzo
ATTORE
E
C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Rocco Durante
CONVENUTA
Avente ad oggetto: pagamento somme (già decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 11 OTTOBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 16/10/2016, notificato a mezzo PEC in pari data, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Matera la deducendo, in via preliminare e Parte_1 pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Castrovillari, nonché, in via principale e nel merito, la richiesta di annullamento e la revoca e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 396/2016 del 09/08/2016.
L'opponente adduceva, a fondamento della domanda, tutte le ragioni espresse nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che quivi si intendano per integralmente riportate e trascritte.
Il giudizio di opposizione era iscritto al n. 1867/2016 R. G. del Tribunale di Matera.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/03/2017 si costituiva in giudizio la
, la quale chiedeva in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della doman da per infondatezza nel merito.
Con sentenza n. 1424/2017, pubblicata il 19/12/2017, il Giudice dichiarava l'incompetenza per territorio del Tribunale di Matera ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in favore di questo Tribunale e per l'effetto dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n. 396/2016 del 09/08/2016 che revocava, nonché, fissava il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell a sentenza per la riassunzione del giudizio.
Con comparsa di riassunzione del 15/03/2018 l' riassumeva il Parte_1 presente giudizio avanti questo Tribunale chiedendo la condanna al pagamento delle somme richieste, in proprio favore da parte dell'oppo nente.
Si costituiva regolarmente in giudizio riportandosi a quanto già eccepito CP_1
e richiesto nei precedenti atti di causa.
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c, vien e per la decisione.
^^^
La preliminare eccezione di difetto della procedura di negoziazione assistita obbligatoria è infondata.
Sebbene ai sensi dell'art. 3 comma 1° del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, l'istituto in esame sia previsto come condizione di procedibilità della “domanda di pagamento a qualsiasi titolo di
Pagina 2 di 6 somme non eccedenti cinquantamila euro”, la suddetta disciplina “non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, secondo la testuale previsione del comma 3° del citato art. 3.
Tale condizione di procedibilità non ricorre, pertanto, nell'ipotesi in cui la richiesta di pagamento sia avanzata in un procedimento di ingiunzione e/o in un giu dizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
, del resto, a favore dell'inapplicabilità della disciplina inerente la Per_1 obbligatorietà della negoziazione assistita al procedimento che ci occupa pure la comparazione fra il decreto legge n. 132/2014 ed il d ecreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in tema di mediazione obbligatoria.
Infatti, mentre ai sensi dell'art. 5 comma 4° del decreto legislativo n. 28/2010 la procedura di mediazione obbligatoria non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, solamente fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, già si è detto che nel caso della negoziazione assistita il legislatore non ha operato alcuna precisazione in merito alla fase processuale di operatività dell'esenzione, lasciando in tal modo intendere la volontà di non assoggettare alla procedura di negoziazione obbligatoria i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in ogni loro fase, anche conseguente ad eventuale riassunzione.
Segue il rigetto della paventata eccezione.
^^^
Quanto al merito.
La causa in esame ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in cui, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In relazione ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, poi, va anche ricordato che “…la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favo re di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto…” (Cass. 5915/11).
Pertanto, nel caso di opposizione a dec reto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di fatture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto,
Pagina 3 di 6 costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (Cass. 5071/09; Cass
17371/03).
Ciò premesso, nel caso di specie, con riferimento all'esistenza titolo, alla luce delle deduzioni di entrambe le parti, è certo che tra le stesse sia intercorso un contratto di appalto.
Ed invero la afferma che alcun contratto è stato mai stipulato tra la CP_1 medesima e la , né alcun preventivo è stato mai sottoscritto dal quale possa Pt_1 evincersi quali e quanti lavori siano s tati da questi commissionati alla società opposta.
Nel prosieguo tuttavia smentisce sè stessa nell'affermare la cattiva esecuzione dei lavori posti in essere.
La corrispondenza intercorsa tra la e l'Ing. , direttore dei Parte_1 CP_2 lavori nominato dalla versata in atti, documenta l'esecuzione dei lavori e CP_1 le indicazioni fornite dalla committente.
L' , ha dimostrato l'effettiva realizzazione dei lavori commissionati dalla Pt_1 oltre che con la documentazione allegata agli atti anche con l'audizione CP_1 dei testi indotti ed escussi nel corso dell'istruttoria. Nella specie. ha confermato l'effettiva realizzazione dei lavori, ribadendo che il Controparte_3 materiale utilizzato era stato regolarmente consegnato e in stallato, come comprovato dai documenti di trasporto (DDT) e dalle foto agli atti;
ha descritto l'operato sul campo, confermando la funzionalità degli im pianti e l'utilizzo degli stessi da parte della senza contestazioni tempestive;
ha dichiarato che la CP_1 supervisione del Direttore dei Lavori era costante durante tutto il processo. ha confermato di aver partecipato attivamente ai lavori, Controparte_4 descrivendo le fasi operative e la corretta installa zione degli impianti, inclusi gli elementi domotici;
ha confermato che il Direttore dei Lavori era presente quotidianamente o quasi, assicurando il controllo della qualità dell'opera; ha ribadito che i lavori erano conformi agli accordi e che le contestazioni sono pervenute tardivamente rispetto alla conclusion e delle attività;
ha confermato la risoluzione di problematiche tecniche durante le Testimone_1 operazioni di taratura e ottimizzazione del sistema, con interventi effettuati in accordo con il Direttore dei Lavori;
ha attestato che i problemi riscontrati sono stati completamente risolti, rendendo pienamente operativi gli impianti.
ha dichiarato di aver operato direttamente sulle ultime fasi del Testimone_2 cantiere, confermando la presenza quotidiana del Direttore dei Lavori e precisando che gli impianti realizzati risultavano pienamente fun zionanti al termine dei lavori;
Pagina 4 di 6 ha confermato che i materiali installati corrisponde vano a Controparte_5 quanto concordato e che i lavori sono stati eseguiti come dimostrato dalla documentazione fotografica.
La testimonianza delle persone audite in istruttoria si confà attendibile stante la ritenuta credibilità, perché aderente al modello storico, ad oggetto fattuale, a descrizione rappresentativa dei fatti di cui all'indirizzo della Suprema Corte (CC
2001/4306, CC 99/5526, CC 98/43). Ed invero la testimonianza resa dopo l'ammonimento del giudice e soprattutto dopo aver prestato il giuramento di rito - disciplinato dall'articolo 251 c.p.c., che investe una responsabilità d'ordine giuridico, morale, e sociale - garantisce maggiormente la veridicità, anche del contenuto delle affermazioni rilasciate dai testimoni.
Anche le dichiarazioni di ing. coniuge della ed Testimone_3 CP_1 all'epoca dei fatti suo fidanzato, non risultano contrastanti. Ed invero ha confermato l'esecuzione dei lavori previsti, evidenziando che le verifiche propedeutiche al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto sono state effettuate in parte dopo l'instaurazione del contenzioso;
ha precisato che i preventivi non erano documenti formali, ma piut tosto accordi verbali;
ha confermato che l'impianto non risultava completamente sicuro ed efficiente, ma funzionante;
ha dichiarato di aver supervisionato l'operato come Direttore dei
Lavori, attestando che il completamento degli interventi era con forme agli accordi tecnici.
Va inoltre sottolineato, che la deduzione circa la diversità tra prezzi pattuiti e prezzi applicati risulta del tutto generica, in quanto la non ha neppure CP_1 indicato quali sarebbero i prezzi effettivamente pattuiti.
Provata, quindi, l'esistenza del titolo, gravava su parte opponente l'onere di dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento fosse dipeso da causa non imputabile.
Tale prova non è stata fornita in modo esaustivo.
Segue l'accoglimento della domanda per la somma di cui al monitorio oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 837/2028 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie la domanda di e condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento, in suo favore della somma di euro 14.474,60 oltre interessi legali per come in parte motiva;
condanna a rifondere le spese processuali sostenute Controparte_1 da che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 3.600,00 per Parte_1 compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge .
Così deciso in Castrovillari il 08 aprile 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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