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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
D'LL ST, OR
MORETTI PIETRO, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 226/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa In Sigla - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cervia - Piazza Garibaldi 1 48015 Cervia RA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 261/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la società Ricorrente_1- Società Cooperativa, adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna avverso avviso di accertamento esecutivo per infedele dichiarazione TARI 2019, n. 31 del 17.04.2024.
Parte ricorrente riteneva che, alla luce delle caratteristiche e dell'uso dell'immobile oggetto dell'atto impositivo, l'Ufficio avesse errato sia nella determinazione della tariffa TARI–TEFA sia nella determinazione della superficie imponibile, chiedendo pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva l'Ufficio resistente che, con le proprie controdeduzioni, ritenendo corretto il proprio operato, concludeva per il rigetto del ricorso.
In particolare, l'Ufficio rappresentava di aver proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento contestando l'infedele dichiarazione per l'anno 2019 in relazione all'immobile censito in catasto al Catasto_1. La società ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela, contestando la categoria tariffaria TARI applicata e deducendo l'assenza di utenze e/o impianti al primo piano dell'immobile, con conseguente richiesta di riduzione della superficie imponibile. A seguito di tale istanza,
l'Ufficio notificava provvedimento di diniego.
In via pregiudiziale, parte resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività dell'avviso di accertamento, in quanto la società ricorrente aveva provveduto al pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni in data 18.06.2024.
Nel merito, l'Ufficio riteneva legittimo il proprio operato sia con riferimento alla determinazione della superficie complessivamente accertata, basata sulle risultanze delle planimetrie acquisite dalle banche dati catastali, sia con riguardo alla categoria tariffaria applicata. Quest'ultima risultava coerente con la destinazione d'uso indicata nelle planimetrie in atti, qualificata come aree commerciali–uffici, e non riconducibile all'attività artigianale dichiarata dalla ricorrente. L'Ufficio rilevava inoltre che, a nome della società, non risultava alcuna iscrizione all'albo degli artigiani.
Sul punto, l'Ufficio evidenziava come l'attività concretamente svolta nell'utenza fosse elemento determinante ai fini della qualificazione della produzione dei rifiuti. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, proprio la destinazione d'uso emergente dalle planimetrie allegate al ricorso confermava la correttezza dell'inquadramento tariffario applicato, riconducibile alla categoria uffici e agenzie.
Con riferimento alla superficie accertata, l'Ufficio riteneva corretta l'inclusione nel computo anche della superficie del primo piano dell'immobile, atteso che la dedotta inidoneità alla produzione di rifiuti risultava meramente asserita dalla ricorrente e non supportata da idonea documentazione. Inoltre, non risultava presentata alcuna dichiarazione di variazione volta a segnalare obiettive condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti delle aree in questione.
All'udienza del 30.10.2025 il ricorso veniva discusso.
Il ricorso non può essere accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio resistente. Dalla documentazione in atti risulta che la società ricorrente ha provveduto al pagamento dell'avviso di accertamento impugnato, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni, in data 18.06.2024. Tuttavia, secondo consolidati principi giurisprudenziali, il pagamento del tributo, anche se integrale, non comporta di per sé acquiescenza all'atto impositivo né determina la perdita dell'interesse ad agire, qualora il contribuente intenda contestarne la legittimità e ottenere l'eventuale rimborso di quanto versato. Pertanto, il ricorso deve ritenersi ammissibile.
Ciò premesso, il ricorso risulta infondato nel merito.
Dall'esame degli atti emerge che l'Ufficio ha correttamente proceduto alla determinazione della superficie imponibile, sulla base delle risultanze catastali ufficiali e delle planimetrie acquisite agli atti, le quali costituiscono valido elemento di riferimento ai fini TARI. La dedotta inidoneità alla produzione di rifiuti della superficie del primo piano dell'immobile risulta meramente assertiva e non supportata da idonea documentazione tecnica o probatoria. Né risulta che la società ricorrente abbia presentato una specifica dichiarazione di variazione volta a segnalare l'esistenza di obiettive condizioni di esclusione o di riduzione della superficie tassabile.
Parimenti corretta appare l'individuazione della categoria tariffaria applicata. La destinazione d'uso dell'immobile, come risultante dalle planimetrie catastali in atti, è riconducibile ad aree commerciali–uffici, e non all'attività artigianale dichiarata dalla ricorrente. Tale qualificazione risulta coerente con le caratteristiche oggettive dell'immobile e non è stata efficacemente superata dalle allegazioni difensive, che si limitano a prospettare una diversa attività senza fornire elementi idonei a dimostrare una concreta e stabile riconducibilità dell'utenza a una categoria tariffaria differente. In tal senso rileva, altresì, l'assenza di iscrizione della società ricorrente all'albo degli artigiani.
Deve inoltre ribadirsi che, ai fini dell'applicazione della TARI, assume rilievo la potenzialità dell'utenza alla produzione di rifiuti in relazione alla destinazione d'uso oggettiva dei locali, più che l'uso soggettivamente dichiarato dal contribuente. Nel caso di specie, proprio la documentazione prodotta dalla ricorrente conferma la correttezza dell'inquadramento tariffario operato dall'Ufficio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto impositivo risulta legittimo e adeguatamente motivato, non essendo emersi profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Attesa la peculiarità delle questioni trattate, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
D'LL ST, OR
MORETTI PIETRO, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 226/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa In Sigla - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cervia - Piazza Garibaldi 1 48015 Cervia RA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 261/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la società Ricorrente_1- Società Cooperativa, adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna avverso avviso di accertamento esecutivo per infedele dichiarazione TARI 2019, n. 31 del 17.04.2024.
Parte ricorrente riteneva che, alla luce delle caratteristiche e dell'uso dell'immobile oggetto dell'atto impositivo, l'Ufficio avesse errato sia nella determinazione della tariffa TARI–TEFA sia nella determinazione della superficie imponibile, chiedendo pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Si costituiva l'Ufficio resistente che, con le proprie controdeduzioni, ritenendo corretto il proprio operato, concludeva per il rigetto del ricorso.
In particolare, l'Ufficio rappresentava di aver proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento contestando l'infedele dichiarazione per l'anno 2019 in relazione all'immobile censito in catasto al Catasto_1. La società ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela, contestando la categoria tariffaria TARI applicata e deducendo l'assenza di utenze e/o impianti al primo piano dell'immobile, con conseguente richiesta di riduzione della superficie imponibile. A seguito di tale istanza,
l'Ufficio notificava provvedimento di diniego.
In via pregiudiziale, parte resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività dell'avviso di accertamento, in quanto la società ricorrente aveva provveduto al pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni in data 18.06.2024.
Nel merito, l'Ufficio riteneva legittimo il proprio operato sia con riferimento alla determinazione della superficie complessivamente accertata, basata sulle risultanze delle planimetrie acquisite dalle banche dati catastali, sia con riguardo alla categoria tariffaria applicata. Quest'ultima risultava coerente con la destinazione d'uso indicata nelle planimetrie in atti, qualificata come aree commerciali–uffici, e non riconducibile all'attività artigianale dichiarata dalla ricorrente. L'Ufficio rilevava inoltre che, a nome della società, non risultava alcuna iscrizione all'albo degli artigiani.
Sul punto, l'Ufficio evidenziava come l'attività concretamente svolta nell'utenza fosse elemento determinante ai fini della qualificazione della produzione dei rifiuti. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, proprio la destinazione d'uso emergente dalle planimetrie allegate al ricorso confermava la correttezza dell'inquadramento tariffario applicato, riconducibile alla categoria uffici e agenzie.
Con riferimento alla superficie accertata, l'Ufficio riteneva corretta l'inclusione nel computo anche della superficie del primo piano dell'immobile, atteso che la dedotta inidoneità alla produzione di rifiuti risultava meramente asserita dalla ricorrente e non supportata da idonea documentazione. Inoltre, non risultava presentata alcuna dichiarazione di variazione volta a segnalare obiettive condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti delle aree in questione.
All'udienza del 30.10.2025 il ricorso veniva discusso.
Il ricorso non può essere accolto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio resistente. Dalla documentazione in atti risulta che la società ricorrente ha provveduto al pagamento dell'avviso di accertamento impugnato, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni, in data 18.06.2024. Tuttavia, secondo consolidati principi giurisprudenziali, il pagamento del tributo, anche se integrale, non comporta di per sé acquiescenza all'atto impositivo né determina la perdita dell'interesse ad agire, qualora il contribuente intenda contestarne la legittimità e ottenere l'eventuale rimborso di quanto versato. Pertanto, il ricorso deve ritenersi ammissibile.
Ciò premesso, il ricorso risulta infondato nel merito.
Dall'esame degli atti emerge che l'Ufficio ha correttamente proceduto alla determinazione della superficie imponibile, sulla base delle risultanze catastali ufficiali e delle planimetrie acquisite agli atti, le quali costituiscono valido elemento di riferimento ai fini TARI. La dedotta inidoneità alla produzione di rifiuti della superficie del primo piano dell'immobile risulta meramente assertiva e non supportata da idonea documentazione tecnica o probatoria. Né risulta che la società ricorrente abbia presentato una specifica dichiarazione di variazione volta a segnalare l'esistenza di obiettive condizioni di esclusione o di riduzione della superficie tassabile.
Parimenti corretta appare l'individuazione della categoria tariffaria applicata. La destinazione d'uso dell'immobile, come risultante dalle planimetrie catastali in atti, è riconducibile ad aree commerciali–uffici, e non all'attività artigianale dichiarata dalla ricorrente. Tale qualificazione risulta coerente con le caratteristiche oggettive dell'immobile e non è stata efficacemente superata dalle allegazioni difensive, che si limitano a prospettare una diversa attività senza fornire elementi idonei a dimostrare una concreta e stabile riconducibilità dell'utenza a una categoria tariffaria differente. In tal senso rileva, altresì, l'assenza di iscrizione della società ricorrente all'albo degli artigiani.
Deve inoltre ribadirsi che, ai fini dell'applicazione della TARI, assume rilievo la potenzialità dell'utenza alla produzione di rifiuti in relazione alla destinazione d'uso oggettiva dei locali, più che l'uso soggettivamente dichiarato dal contribuente. Nel caso di specie, proprio la documentazione prodotta dalla ricorrente conferma la correttezza dell'inquadramento tariffario operato dall'Ufficio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto impositivo risulta legittimo e adeguatamente motivato, non essendo emersi profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Attesa la peculiarità delle questioni trattate, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.