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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI -Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1967-2023 R.G.
promossa da
- rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernando Palermo e Ferdinando Lucarelli Parte_1 ricorrente nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Compagno Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 20.3.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24-3-2023 chiedeva che venisse dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il 11-6-2009 in TO, dal quale Controparte_1 non erano nati figli. Esponeva che l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione trasformata in consensuale, pronunciata da questo Tribunale con sentenza pubblicata il 8-9-2022, con cui non era stato previsto alcun assegno a titolo di mantenimento della moglie la quale si era riconosciuta autosufficiente ,e che in seguito la convivenza non era più ripresa.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio ma chiedeva in riconvenzionale porsi a carico del assegno Parte_1 di divorzio nella misura di € 250,00 mensili. Assumeva la convenuta di svolgere attività di parrucchiera alle dipendenze della con un salario di € 478,60 mensili con Parte_2 il quale doveva pagare il canone di locazione dell'alloggio popolare, le utenze e fare fronte alle proprie esigenze;
per contro il lavorava alle dipendenze della percepiva uno Parte_1 CP_2 stipendio tre volte più elevato,ed era andato a vivere in casa di sua proprietà a partire dal 19-10-2019.
Con provvedimento del 6.3.2024 il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava provvisoriamente le condizioni di separazione.
All'esito dell'istruttoria documentale e con informative di polizia tributaria, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in TO il 11-6-2009, sono legalmente separati in forza di sentenza di questo Tribunale pubblicata il 8-9-2022 e passata in giudicato che ha recepito gli accordi di trasformazione intercorsi tra le parti. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni.
Occorre poi esaminare la sola questione accessoria della spettanza dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente alla stregua dei presupposti dell'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898.
Tale questione è indipendente da quanto previsto nel regime separativo ( ex multis Cassazione civile sez. I, 13/01/2017, n.788), giacchè l'assegno ex art.156 c.civ. è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale che consegue alla separazione, mentre l'assegno di divorzio ex art.5 l.898.1970 è espressione della solidarietà post- coniugale. Data in particolare la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali,
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio.
La giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. Sez. un., 18287/2018; Cass. civ. n.1882/2019;id.
24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Ne discende che in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. ex multis Cass.n. 32398/2019), e che occorre raffrontare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Valutando a questi fini la situazione dell'attore, questi è dipendente della Controparte_3 quale operaio con contratto a tempo parziale ed indeterminato decorrente dal 18-7-
[...]
2022(doc.5 istante) e che in precedenza era dipendente della (cfr. Certificazione unica CP_2
2021). Dalle informative assunte, oltre che dalla documentazione in atti si ricava che nell'anno 2023 il ricorrente conseguì un reddito lavorativo lordo di € 15400,35,mentre nel 2022 aveva conseguito un reddito da lavoro lordo di € 18796, e nel 2021 reddito lavorativo lordo di € 17800,52.
Dagli estratti conto BNL del 2022 risulta che il percepiva mediamente un salario netto di € Parte_1
1200 circa dalla ,mentre mediamente più bassa è stata in seguito la retribuzione percepita CP_2 dalla cfr. estratto conto BNL agosto-settembre 2022; ed estratti Controparte_3 della Banca Popolare di Bari acquisiti per l'anno 2023, da cui risultano accrediti per emolumenti mediamente di circa € 900-1000).
Il , secondo quanto accertato, ha contratto un prestito Santander con scadenza all'1-5-2032 Parte_1 rimborsabile con rate mensili di € 211,70(doc.4 ricorrente) ed un mutuo ipotecario stipulato il 25-10-
2022 per l'acquisto di un appartamento in Martina Franca per il capitale di € 40.000 con ammortamento di 216 mesi e rata di rimborso variabile ,allo stato non documentata nello specifico ammontare.
Il ricorrente è proprietario di un appartamento in Martina Franca alla via Savonarola della consistenza di 2,5 vani, di alcuni terreni in agro di PI (con destinazione seminativo o vigneto) di estensione alquanto limitata, nonché comproprietario per la metà di alcuni locali in Statte alla via Puccini ( quattro unità di categorie catastali C/2 o C6) ciascuno di limitata estensione, e di un immobile abitativo in Statte di categoria A/3 della consistenza catastale di sette vani;
è inoltre titolare di un libretto postale con saldo al 2-4-2024 di € 18.555,87 e di buoni postali di importo non precisato(pagg.97 informative GdF). Infine il ricorrente è proprietario di un'autovettura di valore presumibilmente basso acquistata nell'anno 2016 per € 13620.
Per contro la non è proprietaria di immobili, è dipendente a tempo indeterminato della CP_1 società a responsabilità limitata “Il Tuo parrucchiere” con un salario annuale pari per l'anno 2023 ad
€ 6071,34, e perciò mediamente pari ad € 505, rapportati a dodici mesi;
la stessa corrisponde canone di locazione di una casa popolare per € 79,46 con oneri accessori di circa € 20 al mese;
sopporta spesa assicurativa per una automobile di remota immatricolazione e valore economico presumibilmente basso, pari ad € 53,66 al mese;
non è stata beneficiaria di reddito di cittadinanza né risulta percepire trattamenti assistenziali( cfr. informative assunte); è titolare di una carta Intesa San
Paolo con saldo al 31-12-2023 di euro 2013,13, con movimenti in accredito pressochè esclusivamente provenienti dal datore di lavoro, è titolare di un libretto postale con saldo di € 25,64 all'8-4-2024, di carta postale con saldo limitato, è titolare di due buoni postali accesi nel 2009 e nel 2013(pag.68 informative), è stata titolare di buoni postali rimborsati, di valore nominale perlopiù limitato ( cfr. pagg.73-75 informative GdF).
La situazione appena riassunta induce a ritenere che tra gli ex coniugi vi sia una certa disparità reddituale a favore dell'attore, sebbene occorra considerare che il medesimo ha alquanto ridotto la propria capacità di guadagno con la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...]
e che è gravato da finanziamenti(mutuo ipotecario e finanziamento Controparte_3
Santander). Infatti l'istante è proprietario (o comproprietario) di più immobili, alcuni dei quali, al di fuori di quello da lui abitato, presuntivamente suscettibili di offrire reddito(quand'anche verosimilmente non particolarmente elevato) anche mediante cessione in affitto o locazione (non è stata dimostrata impossibilità a ricavarlo); inoltre possiede un patrimonio mobiliare che sebbene di entità non elevata appare comunque superiore rispetto a quello della convenuta, la quale pur titolare di buoni postali, ha presuntivamente una capacità di risparmio piuttosto limitata, avendo in passato investito, come si ricava dalle informative di polizia tributaria, in strumenti finanziari similari somme di modesto importo.
L'indicato squilibrio economico rappresenta il primo presupposto per l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Viene poi principalmente in rilievo ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in questa fattispecie, la funzione strettamente assistenziale dello stesso, dato che l'entità del reddito da lavoro della convenuta è molto limitata e tale da offrirle mezzi non del tutto adeguati a primarie esigenze di vita. Per contro alcuna prova è stata offerta dall'attrice in riconvenzionale(come le sarebbe spettato inerendo al fatto costitutivo della prestazione richiesta) dei presupposti della funzione compensativa dell'assegno richiesto, ed in particolare del fatto che la stessa abbia rinunciato per dedicarsi alla vita familiare ad occasioni di lavoro che le avrebbero potuto fornire un reddito maggiore di quello concretamente realizzato con l'attività di parrucchiera dipendente, o abbia fornito (ed in quale modo) contributo all'accrescimento del patrimonio familiare o dell'altro coniuge.
L'assegno divorzile deve essere quindi liquidato nella presente fattispecie in funzione strettamente assistenziale, sulla scorta del principio di solidarietà postconiugale in guisa da consentire alla beneficiaria il miglior soddisfacimento di esigenze di vita basilari, e con riguardo prevalente ai parametri dell'art. 5 comma 6 l.div. delle condizioni dei coniugi e del reddito degli stessi, rapportati alla non breve durata legale del matrimonio, e tenendo nel contempo conto del livello comunque non elevato del reddito dell'obbligato e degli oneri per finanziamenti a suo carico.
Ciò giustifica complessivamente l'attribuzione alla a fare data dalla corrente mensilità di CP_1 marzo 2025 e così dal giorno ventuno di ogni successiva mensilità, di un assegno di divorzio pari ad
€ 120.
Il complessivo esito della lite giustifica la compensazione delle spese del giudizio. Non ricorrono gli estremi per il riconoscimento in favore della convenuta di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. non avendo le difese dell'attore superato i limiti della fisiologica dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 24-3-2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO il 11-6-2009 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] Controparte_1 Parte_1
(atto n.40 p.2 serie A dell'anno 2009);
2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1 Controparte_1 assegno di divorzio di euro 120,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal giorno ventuno del corrente mese di marzo 2025, e così dal giorno ventuno di ogni mese successivo;
4)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
TO ,21-3-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI -Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1967-2023 R.G.
promossa da
- rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernando Palermo e Ferdinando Lucarelli Parte_1 ricorrente nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Compagno Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 20.3.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24-3-2023 chiedeva che venisse dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il 11-6-2009 in TO, dal quale Controparte_1 non erano nati figli. Esponeva che l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione trasformata in consensuale, pronunciata da questo Tribunale con sentenza pubblicata il 8-9-2022, con cui non era stato previsto alcun assegno a titolo di mantenimento della moglie la quale si era riconosciuta autosufficiente ,e che in seguito la convivenza non era più ripresa.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio ma chiedeva in riconvenzionale porsi a carico del assegno Parte_1 di divorzio nella misura di € 250,00 mensili. Assumeva la convenuta di svolgere attività di parrucchiera alle dipendenze della con un salario di € 478,60 mensili con Parte_2 il quale doveva pagare il canone di locazione dell'alloggio popolare, le utenze e fare fronte alle proprie esigenze;
per contro il lavorava alle dipendenze della percepiva uno Parte_1 CP_2 stipendio tre volte più elevato,ed era andato a vivere in casa di sua proprietà a partire dal 19-10-2019.
Con provvedimento del 6.3.2024 il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava provvisoriamente le condizioni di separazione.
All'esito dell'istruttoria documentale e con informative di polizia tributaria, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in TO il 11-6-2009, sono legalmente separati in forza di sentenza di questo Tribunale pubblicata il 8-9-2022 e passata in giudicato che ha recepito gli accordi di trasformazione intercorsi tra le parti. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni.
Occorre poi esaminare la sola questione accessoria della spettanza dell'assegno divorzile richiesto dalla resistente alla stregua dei presupposti dell'art. 5 l. 1° dicembre 1970 n. 898.
Tale questione è indipendente da quanto previsto nel regime separativo ( ex multis Cassazione civile sez. I, 13/01/2017, n.788), giacchè l'assegno ex art.156 c.civ. è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale che consegue alla separazione, mentre l'assegno di divorzio ex art.5 l.898.1970 è espressione della solidarietà post- coniugale. Data in particolare la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali,
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio.
La giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. Sez. un., 18287/2018; Cass. civ. n.1882/2019;id.
24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Ne discende che in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. ex multis Cass.n. 32398/2019), e che occorre raffrontare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Valutando a questi fini la situazione dell'attore, questi è dipendente della Controparte_3 quale operaio con contratto a tempo parziale ed indeterminato decorrente dal 18-7-
[...]
2022(doc.5 istante) e che in precedenza era dipendente della (cfr. Certificazione unica CP_2
2021). Dalle informative assunte, oltre che dalla documentazione in atti si ricava che nell'anno 2023 il ricorrente conseguì un reddito lavorativo lordo di € 15400,35,mentre nel 2022 aveva conseguito un reddito da lavoro lordo di € 18796, e nel 2021 reddito lavorativo lordo di € 17800,52.
Dagli estratti conto BNL del 2022 risulta che il percepiva mediamente un salario netto di € Parte_1
1200 circa dalla ,mentre mediamente più bassa è stata in seguito la retribuzione percepita CP_2 dalla cfr. estratto conto BNL agosto-settembre 2022; ed estratti Controparte_3 della Banca Popolare di Bari acquisiti per l'anno 2023, da cui risultano accrediti per emolumenti mediamente di circa € 900-1000).
Il , secondo quanto accertato, ha contratto un prestito Santander con scadenza all'1-5-2032 Parte_1 rimborsabile con rate mensili di € 211,70(doc.4 ricorrente) ed un mutuo ipotecario stipulato il 25-10-
2022 per l'acquisto di un appartamento in Martina Franca per il capitale di € 40.000 con ammortamento di 216 mesi e rata di rimborso variabile ,allo stato non documentata nello specifico ammontare.
Il ricorrente è proprietario di un appartamento in Martina Franca alla via Savonarola della consistenza di 2,5 vani, di alcuni terreni in agro di PI (con destinazione seminativo o vigneto) di estensione alquanto limitata, nonché comproprietario per la metà di alcuni locali in Statte alla via Puccini ( quattro unità di categorie catastali C/2 o C6) ciascuno di limitata estensione, e di un immobile abitativo in Statte di categoria A/3 della consistenza catastale di sette vani;
è inoltre titolare di un libretto postale con saldo al 2-4-2024 di € 18.555,87 e di buoni postali di importo non precisato(pagg.97 informative GdF). Infine il ricorrente è proprietario di un'autovettura di valore presumibilmente basso acquistata nell'anno 2016 per € 13620.
Per contro la non è proprietaria di immobili, è dipendente a tempo indeterminato della CP_1 società a responsabilità limitata “Il Tuo parrucchiere” con un salario annuale pari per l'anno 2023 ad
€ 6071,34, e perciò mediamente pari ad € 505, rapportati a dodici mesi;
la stessa corrisponde canone di locazione di una casa popolare per € 79,46 con oneri accessori di circa € 20 al mese;
sopporta spesa assicurativa per una automobile di remota immatricolazione e valore economico presumibilmente basso, pari ad € 53,66 al mese;
non è stata beneficiaria di reddito di cittadinanza né risulta percepire trattamenti assistenziali( cfr. informative assunte); è titolare di una carta Intesa San
Paolo con saldo al 31-12-2023 di euro 2013,13, con movimenti in accredito pressochè esclusivamente provenienti dal datore di lavoro, è titolare di un libretto postale con saldo di € 25,64 all'8-4-2024, di carta postale con saldo limitato, è titolare di due buoni postali accesi nel 2009 e nel 2013(pag.68 informative), è stata titolare di buoni postali rimborsati, di valore nominale perlopiù limitato ( cfr. pagg.73-75 informative GdF).
La situazione appena riassunta induce a ritenere che tra gli ex coniugi vi sia una certa disparità reddituale a favore dell'attore, sebbene occorra considerare che il medesimo ha alquanto ridotto la propria capacità di guadagno con la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...]
e che è gravato da finanziamenti(mutuo ipotecario e finanziamento Controparte_3
Santander). Infatti l'istante è proprietario (o comproprietario) di più immobili, alcuni dei quali, al di fuori di quello da lui abitato, presuntivamente suscettibili di offrire reddito(quand'anche verosimilmente non particolarmente elevato) anche mediante cessione in affitto o locazione (non è stata dimostrata impossibilità a ricavarlo); inoltre possiede un patrimonio mobiliare che sebbene di entità non elevata appare comunque superiore rispetto a quello della convenuta, la quale pur titolare di buoni postali, ha presuntivamente una capacità di risparmio piuttosto limitata, avendo in passato investito, come si ricava dalle informative di polizia tributaria, in strumenti finanziari similari somme di modesto importo.
L'indicato squilibrio economico rappresenta il primo presupposto per l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Viene poi principalmente in rilievo ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in questa fattispecie, la funzione strettamente assistenziale dello stesso, dato che l'entità del reddito da lavoro della convenuta è molto limitata e tale da offrirle mezzi non del tutto adeguati a primarie esigenze di vita. Per contro alcuna prova è stata offerta dall'attrice in riconvenzionale(come le sarebbe spettato inerendo al fatto costitutivo della prestazione richiesta) dei presupposti della funzione compensativa dell'assegno richiesto, ed in particolare del fatto che la stessa abbia rinunciato per dedicarsi alla vita familiare ad occasioni di lavoro che le avrebbero potuto fornire un reddito maggiore di quello concretamente realizzato con l'attività di parrucchiera dipendente, o abbia fornito (ed in quale modo) contributo all'accrescimento del patrimonio familiare o dell'altro coniuge.
L'assegno divorzile deve essere quindi liquidato nella presente fattispecie in funzione strettamente assistenziale, sulla scorta del principio di solidarietà postconiugale in guisa da consentire alla beneficiaria il miglior soddisfacimento di esigenze di vita basilari, e con riguardo prevalente ai parametri dell'art. 5 comma 6 l.div. delle condizioni dei coniugi e del reddito degli stessi, rapportati alla non breve durata legale del matrimonio, e tenendo nel contempo conto del livello comunque non elevato del reddito dell'obbligato e degli oneri per finanziamenti a suo carico.
Ciò giustifica complessivamente l'attribuzione alla a fare data dalla corrente mensilità di CP_1 marzo 2025 e così dal giorno ventuno di ogni successiva mensilità, di un assegno di divorzio pari ad
€ 120.
Il complessivo esito della lite giustifica la compensazione delle spese del giudizio. Non ricorrono gli estremi per il riconoscimento in favore della convenuta di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. non avendo le difese dell'attore superato i limiti della fisiologica dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 24-3-2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO il 11-6-2009 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] Controparte_1 Parte_1
(atto n.40 p.2 serie A dell'anno 2009);
2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1 Controparte_1 assegno di divorzio di euro 120,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal giorno ventuno del corrente mese di marzo 2025, e così dal giorno ventuno di ogni mese successivo;
4)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
TO ,21-3-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)