Articolo 7 della Legge 31 ottobre 1952, n. 1327
Articolo 6Articolo 8
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15 novembre 1952
Art. 7.
Il fondo globale di lire 3 miliardi inscritto ai capitolo n. 235 dell'annesso stato di previsione, in attuazione dell' art. 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , riguardante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, sara', con decreti del Ministro del tesoro, ripartito fra le voci di bilancio su cui dovranno gravare le spese per i programmi da realizzare.
Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno anche essere-apportate variazioni compensative di bilancio per l'impiego del fondo di lire 8 miliardi di cui al capitolo n. 167 in relazione agli effettivi fabbisogni per le opere in gestione degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici, da eseguirsi in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 647 , nell'Italia centro-settentrionale.
Entrata in vigore il 15 novembre 1952