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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 11020
dell'anno 2020
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. NARCISO SALVATORE e dell'avv. DURANTE GIUSEPPE ( Indi- C.F._2 rizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in della costituente 70100 bari ITALIApresso il difen- sore avv. NARCISO SALVATORE
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. ZURLO RAFFAELE ( VIA C.F._3
AO EM TAVIANI, 170 LA SPEZIA;
, elettiva-
1 mente domiciliato in VIA EM TAVIANI 170 LA
SPEZIA presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO/I
OGGETTO: Mutuo
All'udienza del 02/07/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore in epigrafe propponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1619/2020, R.G. n.
2732/2020, del 28/04/2020 emesso dal Tribunale di
Bari, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamen-
to della somma di €39.295,05, oltre interessi e spese della procedura, in favore della CP_1
questa rivebndicava un credito riveniente
[...]
dal contratto di finanziamento n°11128714 stipulato tra la società Compass S.p.A. e af- Parte_1
fermando la titolarità di detto credito in ragione di un contratto di cessione dei crediti intercorso proprio con la Compass Banca S.p.A.. Concludeva:
in via preliminare, sospendere la provvisoria ese-
2 cuzione del provvedimento opposto;
- dichiarare la nullità e/o l'inefficacia giuridica e comunque re-
vocare l'opposta ingiunzione n°1619/2020 del
28/04/2020, RG n°2732/2020, emessa proprio da Code-
sto Ill.mo Tribunale e con la quale è stato ingiun-
to all'odierno opponente il pagamento della somma di €39.295,05, oltre interessi e spese di procedura liquidate in € 1.591,00 oltre oneri accessori;
ec-
cepiva in particolare il disconoscimento della co-
pia contrattuale prodotta da controparte, la caren-
za di legittimazione attiva di questa,
l'indeterminatezza e carenza di liquidità del cre-
dito azionato ed il superamento del tasso di soglia legalmente previsto.
Si costituiva l'opposta, la quale contestava l'opposizione ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Negata la concessione della sospensione di cui all'art. 649 c.p.c., il GU invitava le parti alla p.c.. rigettando qualunque istsnza istruttoria.
Precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pagamento è fondata.
3 Parte opposto ha depositato i documenti giu-
stificativi del credito, ivi compreso il documento contrattuale prodotto ovviamente in formato digita-
le secondo le vigenti regole PCT. Questo è stato disconosciuto in modo del tutto generico rispetto al documento analogico originale, senza alcun rife-
rimento ad eventuali difformità e tanto meno all'autenticità delle sottoscrizioni.
D'altra parte l'opponente ha riconosciuto la tito-
larità del credito in capo a , sottoscri- CP_1
vendo in suo favore la scrittura di riconoscimento di debito con proposta di piano di rientro deposi-
tata quale doc 5 allegato alla comparsa di costitu-
zione, senza poi saldare il suo debito. In ogni ca-
so sono prodotti in atti prodotti il contratto di cessione ed estratto lista crediti ceduti (doc 8 e
9 monitorio) ed è stata prodotta la pubblicazione in gazzetta ufficiale (doc 1 monitorio) .
Tutte le altre eccezioni sono risultate del tuitto generiche ed inammissibili, mentre quella di usura richiede le seguenti sintetiche considerazio-
ni.
Vale comunque la pena di osservare che nel contratto il TAN (11,99%) e il TAEG (12,98%) con-
trattualmente pattuiti non configurano la fattispe-
4 cie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 18.25% (tasso medio 11,40%)
- relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il tasso di mora contrattualmente stabilito (1% mensile), anche quest'ultimo rien-
trante nei limiti del tasso di soglia legale. Né è
ammesso, come è ius receptum, comulate a tali fini interessi corrispettivi e moratori. Le altre voci di costo/oneri denunciate da parte opponente aet-
tengono non a spese fisse, connaturate al contrat-
to, ma ad oneri meramente eventuali ed accessori,
applicabili solo ed esclusivamente per il caso di inadempimento da parte del cliente.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispo-
sitivo, seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 903,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
5 RIDUZIONI ( in % sul compenso )
Riduzione del 30 % su € 5.261,00 per assenza
€ - di specifiche e distinte questioni di fatto e di- 1.578,30 ritto (art. 4, comma 4)
Compenso al netto delle riduzioni € 3.682,70
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto opposto;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese dilite, che liquida in € 3.682,70 per compensi, ol-
tre RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 21/10/2025 .
Il G.U.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 11020
dell'anno 2020
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. NARCISO SALVATORE e dell'avv. DURANTE GIUSEPPE ( Indi- C.F._2 rizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in della costituente 70100 bari ITALIApresso il difen- sore avv. NARCISO SALVATORE
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. ZURLO RAFFAELE ( VIA C.F._3
AO EM TAVIANI, 170 LA SPEZIA;
, elettiva-
1 mente domiciliato in VIA EM TAVIANI 170 LA
SPEZIA presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO/I
OGGETTO: Mutuo
All'udienza del 02/07/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore in epigrafe propponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1619/2020, R.G. n.
2732/2020, del 28/04/2020 emesso dal Tribunale di
Bari, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamen-
to della somma di €39.295,05, oltre interessi e spese della procedura, in favore della CP_1
questa rivebndicava un credito riveniente
[...]
dal contratto di finanziamento n°11128714 stipulato tra la società Compass S.p.A. e af- Parte_1
fermando la titolarità di detto credito in ragione di un contratto di cessione dei crediti intercorso proprio con la Compass Banca S.p.A.. Concludeva:
in via preliminare, sospendere la provvisoria ese-
2 cuzione del provvedimento opposto;
- dichiarare la nullità e/o l'inefficacia giuridica e comunque re-
vocare l'opposta ingiunzione n°1619/2020 del
28/04/2020, RG n°2732/2020, emessa proprio da Code-
sto Ill.mo Tribunale e con la quale è stato ingiun-
to all'odierno opponente il pagamento della somma di €39.295,05, oltre interessi e spese di procedura liquidate in € 1.591,00 oltre oneri accessori;
ec-
cepiva in particolare il disconoscimento della co-
pia contrattuale prodotta da controparte, la caren-
za di legittimazione attiva di questa,
l'indeterminatezza e carenza di liquidità del cre-
dito azionato ed il superamento del tasso di soglia legalmente previsto.
Si costituiva l'opposta, la quale contestava l'opposizione ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Negata la concessione della sospensione di cui all'art. 649 c.p.c., il GU invitava le parti alla p.c.. rigettando qualunque istsnza istruttoria.
Precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pagamento è fondata.
3 Parte opposto ha depositato i documenti giu-
stificativi del credito, ivi compreso il documento contrattuale prodotto ovviamente in formato digita-
le secondo le vigenti regole PCT. Questo è stato disconosciuto in modo del tutto generico rispetto al documento analogico originale, senza alcun rife-
rimento ad eventuali difformità e tanto meno all'autenticità delle sottoscrizioni.
D'altra parte l'opponente ha riconosciuto la tito-
larità del credito in capo a , sottoscri- CP_1
vendo in suo favore la scrittura di riconoscimento di debito con proposta di piano di rientro deposi-
tata quale doc 5 allegato alla comparsa di costitu-
zione, senza poi saldare il suo debito. In ogni ca-
so sono prodotti in atti prodotti il contratto di cessione ed estratto lista crediti ceduti (doc 8 e
9 monitorio) ed è stata prodotta la pubblicazione in gazzetta ufficiale (doc 1 monitorio) .
Tutte le altre eccezioni sono risultate del tuitto generiche ed inammissibili, mentre quella di usura richiede le seguenti sintetiche considerazio-
ni.
Vale comunque la pena di osservare che nel contratto il TAN (11,99%) e il TAEG (12,98%) con-
trattualmente pattuiti non configurano la fattispe-
4 cie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 18.25% (tasso medio 11,40%)
- relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il tasso di mora contrattualmente stabilito (1% mensile), anche quest'ultimo rien-
trante nei limiti del tasso di soglia legale. Né è
ammesso, come è ius receptum, comulate a tali fini interessi corrispettivi e moratori. Le altre voci di costo/oneri denunciate da parte opponente aet-
tengono non a spese fisse, connaturate al contrat-
to, ma ad oneri meramente eventuali ed accessori,
applicabili solo ed esclusivamente per il caso di inadempimento da parte del cliente.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispo-
sitivo, seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 903,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
5 RIDUZIONI ( in % sul compenso )
Riduzione del 30 % su € 5.261,00 per assenza
€ - di specifiche e distinte questioni di fatto e di- 1.578,30 ritto (art. 4, comma 4)
Compenso al netto delle riduzioni € 3.682,70
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto opposto;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese dilite, che liquida in € 3.682,70 per compensi, ol-
tre RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 21/10/2025 .
Il G.U.
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