Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordine del giorno n.-OMISSIS-, con il quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo ha portato a conoscenza del personale la nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. n. -OMISSIS- - anch’essa impugnata - che ha diramato istruzioni a chiarimento del quesito posto con la nota prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi inclusa la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comando Provinciale di Teramo ha trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo il decreto contenente l’indicazione del trattamento economico spettante al ricorrente dal 22 novembre 2020 al 26 novembre 2020, con retribuzione pari al 90%, di cui, con successiva nota -OMISSIS-, ha richiesto la sospensione;
e per l’accertamento del diritto del dipendente a non essere considerato, nelle more del giudizio di idoneità espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente, assente dal servizio per malattia, a non vedersi computare tale periodo nelle assenze per malattia dell’ultimo triennio e a non subire la decurtazione stipendiale a causa della ritardata conclusione del procedimento da parte dell’amministrazione;
nonché per la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle somme illegittimamente decurtate, oltre alla rivalutazione monetaria e alla corresponsione degli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa OS LL;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è un Vigile del Fuoco Esperto in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo. A seguito di un sinistro stradale occorsogli in data -OMISSIS-, il ricorrente si è assentato dal servizio per un periodo continuativo di malattia compreso tra la data del sinistro e il 6 ottobre 2020, data nella quale è stata certificata la sua completa guarigione clinica.
In data 8 ottobre 2020 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo ha richiesto alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) territorialmente competente di sottoporre il ricorrente alla valutazione di piena e incondizionata idoneità allo svolgimento del servizio d’istituto.
In data 16 novembre 2020 il ricorrente ha sollecitato il medico delegato a convocarlo per la visita medica.
In data 26 novembre 2020 la CMO di Roma ha dichiarato il ricorrente idoneo al servizio d’istituto, con decorrenza da tale data.
Con ordine del giorno n. -OMISSIS- il Comando Provinciale di Teramo ha riammesso in servizio il ricorrente.
Con nota prot. n. -OMISSIS- il Comando Provinciale di Teramo ha trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo il decreto avente ad oggetto la giustificazione dell’assenza del ricorrente e l’applicazione della decurtazione del trattamento economico, pari al 10% della retribuzione, per il periodo dal 22 novembre 2020 al 26 novembre 2020, nel quale, in attesa del giudizio di idoneità alla riammissione nel servizio d’istituto, il dipendente è stato considerato assente per malattia.
Con nota -OMISSIS- il Comando Provinciale di Teramo ha chiesto alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo di sospendere l’applicazione della decurtazione stipendiale richiesta con la nota prot. n. -OMISSIS-. Con nota prot. n. -OMISSIS- il Comando Provinciale di Teramo ha posto alla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco il quesito avente ad oggetto la correttezza del computo, qualificato dal sistema di rilevazione delle assenze dal servizio come malattia generica, del periodo intercorrente tra la fine della certificazione del periodo di malattia e il pronunciamento della CMO circa l’idoneità del dipendente alla riammissione nel servizio d’istituto.
Con nota prot. n. -OMISSIS- la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha rappresentato “che il dipendente, nelle more del previsto giudizio di idoneità espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente, è considerato assente dal servizio per malattia e pertanto tale periodo rientra nel computo delle assenze per malattia nell’ultimo triennio”.
Con ordine del giorno n.-OMISSIS- il Comando Provinciale di Teramo ha portato a conoscenza del personale la predetta nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane, a seguito della quale, con nota prot. -OMISSIS-, ha trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo il decreto già trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-.
1.1. Con ricorso notificato il 30 luglio 2021 e depositato il 3 settembre 2021, il ricorrente ha domandato l’annullamento dell’ordine del giorno del Comando Provinciale di Teramo n.-OMISSIS- e di tutti gli atti ad esso presupposti nonché, previo accertamento del diritto a non subire la decurtazione stipendiale in ragione della ritardata conclusione del procedimento per la riammissione in servizio a seguito dell’assenza per malattia, la condanna del Ministero dell’Interno a corrispondergli le somme illegittimamente decurtate per il periodo compreso tra il 22 novembre 2020 e il 26 novembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.2. Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero dell’Interno e ha prodotto una serie di documenti, tra i quali due relazioni interne indirizzate all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
1.3. In vista della trattazione del merito del ricorso, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha chiesto al Tribunale, ove non dovesse ritenere di procedere al sindacato diffuso di costituzionalità dell’articolo 12, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, di sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale della norma, in relazione agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.
1.4. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La natura ermeneutica dell’unica questione sottesa alla decisione del ricorso impone una breve descrizione del quadro normativo di riferimento.
2.1. L’articolo 12, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , dispone che “L’accertamento del possesso del requisito dell’incondizionata idoneità psicofisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.”
Ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, è prevista la decadenza dall’impiego ove il dipendente non si presenti, senza addurre giustificazioni, alla visita medica tendente all’accertamento del requisito dell’incondizionata idoneità psicofisica al servizio ovvero non riassuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine all’uopo fissato.
2.2. L’articolo 35, comma 3, del d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , dispone che “Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneità psico-fisica sono altresì obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all’articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari, una specifica richiesta di giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al servizio di istituto.”
2.3. L’articolo 15, comma 1, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie , dispone che “Ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l’Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili”; il comma 2 del medesimo articolo rinvia alle “disposizioni di cui all’articolo 198 del codice dell’ordinamento militare”, tra le quali assumono particolare rilevanza, nella presente fattispecie, quelle che prevedono i termini procedimentali, contenute nei commi 4 e 5, per effettuare la visita del dipendente (pari a trenta giorni dalla ricezione degli atti dall’amministrazione) e per trasmettere all’amministrazione il relativo verbale (pari a quindici giorni dalla visita conclusiva).
2.4. Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 è stato recepito l’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale, all’articolo 15, comma 1, riconosce il diritto del dipendente, in caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, da calcolarsi mediante la somma delle “assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l’episodio morboso in corso.”
Il comma 6 del medesimo articolo, nella formulazione applicabile ratione temporis , disciplina il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, mediante la corresponsione:
a) dell’intera retribuzione fissa mensile, comprensiva delle indennità pensionabili e degli istituti di retribuzione fissa e ricorrente, con esclusione di qualsivoglia compenso accessorio, per i primi nove mesi di assenza;
b) del 90% della predetta retribuzione per i successivi tre mesi di assenza.
3. Prima di vagliare la non manifesta infondatezza e la rilevanza delle questioni relative alla norma sospettata di illegittimità costituzionale, il Collegio deve esperire il doveroso tentativo di effettuare un’interpretazione della stessa che risulti conforme al dettato costituzionale, stante l’inammissibilità della questione incidentale di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo senza accertare l’impossibilità di procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata ( ex multis , Corte Costituzionale, 22 ottobre 1996, n. 356)
3.1. L’articolo 12, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, pone una disciplina di favore e di tutela del vigile del fuoco addetto ad un ruolo operativo che si sia assentato per un periodo di malattia superiore ai tre mesi, precludendo la sua riassunzione nei ruoli tecnici ove non sia stata accertata la piena e incondizionata idoneità psicofisica al servizio di istituto.
La disciplina di favore è confermata dalla previsione della decadenza dall’impiego solo per cause tassative imputabili al dipendente, per cui, utilizzando l’ argumentum a contrario , le cause di procrastinata e forzosa assenza dal servizio che non siano imputabili al dipendente non possono, in linea di principio, risolversi in danno di questi.
La disposizione non impone la prosecuzione coattiva del periodo di assenza per malattia, ma si limita a vietare la riammissione nel servizio di istituto del dipendente che, terminato il periodo continuativo di assenza per malattia superiore a tre mesi, non sia stato ancora giudicato incondizionatamente idoneo alla sua prosecuzione.
Nondimeno, la disposizione non esclude la possibilità, rimessa all’autonomia organizzativa dell’amministrazione, di adibire il dipendente, ove possibile, ad un servizio diverso da quello di istituto nelle more dell’espletamento di tale accertamento obbligatorio.
Ove non sia possibile il temporaneo utilizzo del dipendente in un servizio diverso da quello d’istituto, la norma si limita a sancire il divieto di riammissione nel servizio d’istituto sino a quando non sia stata accertata la sua piena e incondizionata idoneità, senza statuire - come affermato dalla Direzione per le Risorse Umane in risposta al quesito postole dal Comando Provinciale di Teramo - che l’assenza dal servizio del dipendente, nelle more di detto accertamento, sia equiparata all’assenza per malattia generica anche agli effetti del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico.
3.2. L’inequivoco riferimento dell’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 all’episodio morboso in corso e non al periodo di assenza per malattia implica che il triennio di riferimento per il calcolo del periodo complessivo di assenza per malattia - mediante la somma dei giorni, anche non continuativi, di assenza certificata dal servizio - decorra dalla certificazione di avvenuta guarigione e non dalla data di effettivo accertamento dell’idoneità psicofisica del dipendente ad essere riammesso nel servizio di istituto.
3.3. La prevalenza della tutela del lavoratore e del suo diritto ad essere riammesso in servizio al termine del periodo di malattia, rispetto alle esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza, induce il Collegio a ritenere che l’unica interpretazione dell’articolo 12, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, conforme agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione sia quella per cui tutte le vicende successive all’evento morboso protrattosi per più di un trimestre, che esulano dalla volontà del dipendente, non possano risolversi in danno di questi, ma debbano essere governate dall’amministrazione in relazione al caso concreto.
D’altro canto, la previsione di un termine procedimentale breve per l’accertamento dell’idoneità psicofisica del dipendente - pari a complessivi quarantacinque giorni - deve ritenersi finalizzata a contenere i disagi organizzativi, conseguenti all’individuazione di tale accertamento quale presupposto per la riammissione nei ruoli tecnici del vigile del fuoco che si sia assentato per un periodo superiore a tre mesi continuativi di malattia.
4. L’applicazione di tale interpretazione alla fattispecie concreta induce il Collegio a ritenere la fondatezza delle censure prospettate dalla parte ricorrente.
4.1. Come risulta dall’elenco delle malattie prodotto dal Ministero dell’Interno (allegato n. 1 dell’indice della parte resistente), il ricorrente, nel triennio che precede l’episodio morboso in corso (cessato, come risulta dalla certificazione medica di chiusura del periodo di malattia, in data 6 ottobre 2020) ha usufruito delle assenze per malattia per un periodo non continuativo di duecentoventitré (223) giorni, inferiore al periodo di nove mesi (270 giorni), oltre il quale l’articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 prevede la decurtazione della retribuzione.
4.2. Anche ove volesse attribuirsi rilevanza al periodo compreso tra la certificazione di avvenuta guarigione del dipendente e l’accertamento obbligatorio dell’idoneità psicofisica richiesta per la sua riammissione in servizio, il periodo da considerare come assenza per malattia non potrebbe, comunque, superare il termine di conclusione del procedimento per il predetto accertamento tecnico, fissato dall’articolo 198, commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in quarantacinque giorni (di cui trenta giorni per la visita medica e quindici giorni per la trasmissione del relativo esito) dalla richiesta dell’accertamento da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Se, infatti, la CMO avesse concluso tempestivamente il procedimento per l’accertamento di idoneità alla riammissione in servizio, il ricorrente sarebbe stato considerato assente per malattia per ulteriori quarantasette (47) giorni (due giorni per la richiesta di accertamento e quarantacinque giorni per la conoscenza dell’esito), tale da non giustificare il superamento del periodo di nove mesi nel triennio di riferimento.
5. Deve essere, dunque, accertato il diritto del ricorrente a percepire l’intera retribuzione, secondo le modalità indicate dall’articolo 15, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, per il periodo di assenza dal servizio compreso tra il 22 novembre 2020 e il 26 novembre 2020 e, per l’effetto, deve essere annullato l’ordine del giorno n.-OMISSIS-, trasmesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo con note prot. n. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS-.
Al riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l’intera retribuzione anche per il suddetto periodo di assenza dal servizio consegue l’effetto restitutorio della percentuale del 10% dell’intera retribuzione fissa mensile, comprensiva delle indennità pensionabili e con esclusione di qualsivoglia compenso accessorio, non corrisposta per il periodo compreso tra il 22 novembre 2020 e il 26 novembre 2020.
In applicazione del divieto di cumulo di rivalutazione e interessi per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici, di cui all’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il Ministero dell’Interno deve essere condannato a restituire al ricorrente la predetta somma, sulla quale dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla data del trattenimento alla data di effettiva restituzione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione resistente e sono liquidate, in favore del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla l’ordine del giorno del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo n.-OMISSIS-;
- accerta il diritto del ricorrente a percepire l’intera retribuzione anche per il periodo compreso tra il 22 novembre 2020 e il 26 novembre 2020;
- condanna il Ministero dell’Interno a restituire la percentuale del 10% dell’intera retribuzione, indebitamente trattenuta per il periodo compreso tra il 22 novembre 2020 e il 26 novembre 2020, oltre interessi legali dalla data del trattenimento alla data dell’effettiva restituzione;
- condanna il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RM IR, Presidente
OS LL, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS LL | RM IR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.