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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4315/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.04.2025 da
Dott.ssa ER ZZ nata a: Milano l'1.1.1978, cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente a[...], con gli Avv.ti Massimo Moreschi ed Erica Maria Emilia Nasti presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
Dott. NO ON nato a: Vizzolo Predabissi (MI), il 21.11.1977 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente a[...], con gli Avv.ti Andrea Mariani e Grazia Ofelia Cesaro presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 18.10.2008 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano -atto n. 405 -parte 2 serie A volume R01 - anno 2008 in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- (C.F. ), nata il [...] in [...], cittadina italiana;
Persona_1 C.F._3
- (C.F. ), nata il [...] in [...], cittadina italiana Parte_1 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori, e , sono affidate ad entrambi i genitori secondo Persona_1 Parte_1 le modalità dell'affido condiviso, dunque con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza;
i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti alle figlie, tenuto conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni delle stesse.
2) Le figlie saranno collocate in via prevalente e avranno residenza anagrafica presso la madre, nella casa coniugale sita in Milano, in Via Giacinto Gallina n. 8.
3) La casa coniugale sita in Milano, Via Giacinto Gallina n. 8, in comproprietà per la quota del 70% della Dott.ssa ZZ e del 30% del Dott. , in virtù del collocamento prevalente delle figlie, Per_1 rimarrà assegnata alla Dott.ssa ZZ con tutto ciò che l'arreda e correda e ogni sua pertinenza.
4) Il Dott. dà atto di essersi già trasferito presso altra abitazione, ovvero in Milano, Via Per_1
Francesco Reina, 5 e di aver già provveduto all'asporto di tutti i suoi beni strettamente personali e si impegna a comunicare alla Dott.ssa ZZ ogni eventuale cambio di indirizzo.
5) Le parti convengono che potranno vedere e stare con le figlie secondo la seguente regolamentazione:
a) le figlie trascorreranno, in via alternata, una settimana con la madre e una con il padre, presso le rispettive abitazioni dei genitori, ovvero dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì della settimana successiva all'uscita da scuola, dando seguito alla turnazione già in essere dal 21.10.2024;
b) per le vacanze natalizie: le figlie trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo delle vacanze natalizie, con alternanza dei periodi, individuati -quanto al primo periodo- dal 23
Dicembre al 30 Dicembre sino alle ore 10.00 e -quanto al secondo periodo- dalle h. 10.00 del 30
Dicembre al primo giorno di frequenza scolastica dopo l'Epifania, con la dovuta precisazione che il genitore che trascorrerà con le figlie il primo periodo trascorrerà con loro la Vigilia di Natale, mentre l'altro genitore trascorrerà con le figlie il giorno di Natale;
c) per le vacanze estive: le figlie trascorreranno con ciascun genitore due settimane nel mese di Agosto di ciascun anno, avendo cura di concordare i relativi periodi prescelti entro il 31 Maggio di ciascun anno. I periodi verranno alternati di anno in anno tra i genitori, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
d) per ulteriori periodi di vacanze scolastiche ed eventuali “ponti” (Ognissanti,
[...]
, Carnevale, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno) i genitori si Persona_2 impegnano a stilare un calendario condiviso, ogni sei mesi, secondo il principio dell'alternanza;
e) le festività civili o religiose, che comportino la sospensione delle lezioni scolastiche, ma non generino 'ponti' come sopra specificato, potranno anche essere alternate di volta in volta tra i genitori;
f) quanto ai compleanni: ove possibile, il 16 agosto di ogni anno, il compleanno di verrà Per_1 trascorso in luogo di villeggiatura raggiungibile dal genitore assente in quel momento, affinché la minore possa festeggiare il compleanno con entrambi i genitori;
g) nei prelievi e negli accompagnamenti delle figlie presso la scuola o agli sport, i genitori continueranno ad avvalersi anche dei propri genitori, ovvero dei nonni materni e paterni di e Pt_1
; Per_1
h) durante i weekend e i periodi di vacanza, ciascun genitore garantisce all'altro la possibilità di contatti telefonici con le figlie;
i) sono fatti salvi diversi e migliori accordi.
6) Sul contributo per il mantenimento delle figlie:
a) i coniugi convengono di provvedere al mantenimento diretto delle figlie per i periodi di propria spettanza, precisando che nel caso in cui taluno dei due genitori si ritrovi ad avere collocate presso di sé le figlie in misura prevalente rispetto alla turnazione prevista al punto 5 a), sarà previsto, a condizione di reciprocità, una forma di contribuzione perequativa pari ad € 15,00 (con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con prima rivalutazione nel mese di Marzo
2026) per ciascuna figlia e per ciascun giorno in più di permanenza effettiva con pernotto, per cui ne consegue che alla fine di ogni mese le parti verificheranno i giorni di effettiva permanenza delle figlie presso ciascun genitore ed il genitore che avrà tenuto presso di sé le figlie per i giorni in più avrà diritto alla corresponsione della somma maturata. L'importo maturato dovrà esser versato al genitore che ne avrà diritto entro e non oltre il giorno 8 del mese successivo, a decorrere dal mese di Marzo
2025;
b) nel rispetto dello schema regolato dalle Linee Guida, sottoscritte in data 14 novembre 2017 da
Corte d'Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e
, protocollo che le parti assumono come riferimento e che di seguito Controparte_1 ritrascrivono, le spese straordinarie, resteranno in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) In merito alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali:
a) I coniugi danno atto che l'immobile sito in Via Giacinto Gallina n. 8, piano 2-S1, il tutto meglio identificato al catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 356 part. 354, sub. 507, cat. A3, classe 3, vani 3,5 R.C. € 406,71 è oggetto di fondo patrimoniale di cui all'atto costitutivo del 7.7.2010 ricevuto dal Dott. -Notaio in Cinisello AM iscritto presso il Collegio Notarile Parte_2 di Milano - (cfr. doc. 7), trascritto al rep. n. 109460/20311 presso la Conservatoria dei registri
Immobiliari di Milano, nonché annotato sui registri di Stato Civile del Comune di Milano a margine dell'atto di matrimonio e che nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato previsto espressamente che vi è la possibilità di alienare l'immobile vincolato in assenza di autorizzazione del
Giudice, pur in presenza di figli minori.
Ciò premesso, i coniugi convengono che: il Dott. NO ON trasferirà alla Dott.ssa ER
ZZ, con atto notarile da stipularsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la quota del 30% dell'unità immobiliare-appartamento con annesso vano cantina- in
Milano, Via Giacinto Gallina n. 8, piano 2-S1, il tutto identificato al catasto fabbricati del Comune di
Milano al foglio 356 part. 354, sub. 507, cat. A3, classe 3, vani 3,5 R.C. € 406,71 e per tale effetto la
Dott.ssa ZZ diventerà proprietaria del 100% dell'unità immobiliare sopra indicata con impegno, sino al trasferimento, a sostenerne integralmente il pagamento delle rate del mutuo in scadenza, delle spese condominiali ordinarie e straordinarie e degli oneri di possesso (ad es. e con rinuncia CP_2 alla ripetizione pro-quota nei confronti del Dott. di tutte le spese suindicate a far data Per_1 dall'1.11.24 e sino alla data del trasferimento.
Dichiarano espressamente i coniugi che l'accordo, di cui il presente atto costituisce attuazione e si è posto come elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale.
Le spese notarili saranno divise in parti uguali tra le parti, ma in ogni caso il Dottor vi Per_1 concorrerà sino all'importo massimo di € 1.000,00 oltre IVA, rimanendo il restante a carico della
Dott.ssa ZZ.
I coniugi, inoltre, convengono che:
- il trasferimento della quota immobiliare verrà effettuato con atto notarile da stipularsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo diversi tempi tecnici richiesti dal
Notaio e la Dott.ssa ZZ dichiara di volersi avvalere delle esenzioni previste dall'art. 19 della legge
74/87 e/o successive modifiche e integrazioni, nonché di ogni altra esenzioni di legge prevista dalla legge;
- con il trasferimento del 30% della quota dell'immobile di proprietà del Dott. , la Dott.ssa Per_1 ZZ provvederà all'accollo o all'estinzione integrale del mutuo ipotecario residuo gravante sull'appartamento in questione anticipando ogni esborso. Il conto cointestato verrà chiuso e relative eventuali spese verranno suddivise a metà;
- il Dott. , non appena eseguito il trasferimento della propria quota della casa coniugale in Per_1 favore della Dott.ssa ZZ, chiederà il cambio di residenza;
- l'attribuzione che precede è transattiva di ogni ulteriore loro rapporto, pregresso, presente e futuro, anche se non espressamente menzionato.
b) Con riguardo alle quote della società CSFM5 Srl (P. e n. REA: MI – 2721324) con P.IVA_1 sede legale in Milano (20121), Via Quintino Sella n. 3, di cui il Dott. NO ON risulta amministratore, i coniugi convengono che: entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la Dott.ssa ZZ indicherà al Dott. il nominativo dell'acquirente che ha Per_1 individuato per la cessione delle quote ed il Dott. provvederà al trasferimento delle quote Per_1 della società al soggetto indicato, con contestuale rassegnazione delle dimissioni alla carica di amministratore ed esonero da ogni eventuale responsabilità connessa alla sua qualità di amministratore unico o comunque connessa attività.
8) Nell'interesse delle figlie minori e i genitori si impegnano a introdurre eventuali Per_1 Pt_1 rispettivi nuovi partner nella vita delle figlie non prima del 30 Settembre 2025.
9) Le parti si danno reciproco assenso al fine del rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le minori e Le relative spese verranno suddivise a metà tra i Persona_1 Parte_1 genitori.
10) Compensi e spese legali compensati tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
Dichiara la separazione personale dei coniugi ER ZZ (C.F. ) e C.F._1
NO ON (C.F. ) che hanno contratto matrimonio in Milano il C.F._2
18.10.2008
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG