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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
3514/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosa Maria Bova, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3514/2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicholas Parte_1 C.F._1
Scott e Fabiana Fiorani
ATTORE e CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Moreschini
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: scioglimento della comunione ereditaria
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti per l'udienza del giorno 11.09.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il fratello Parte_1 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione pro indiviso sui seguenti beni:
[...]
a) vigneto in Monterotondo identificato al catasto terreni al Fg. 43 Part.179;
b) canneto in Monterotondo identificato al catasto terreni al Fg 43 Part. 180; c) immobile (locale cantina) sito in Monterotondo alla via Arcangelo Federici 19 (già 59) piano T identificato al catasto fabbricati al Fg.45 Part.351 sub 1 cat. C2 classe 5 (angolo Via G. Verdi);
d) immobile sito in Monterotondo alla via Arcangelo Federici 46 piano T-1 identificato al catasto fabbricati al Fg 45 Part. 351 sub.2 e sub 1cat. A/4 classe 1(anche Via G. Verdi 46);
e) immobile sito in Monterotondo alla via Vincenzo Bellini n. 48 piano T identificato al Catasto fabbricati al Fg. 45 n. 364 sub. 1 (già Vincenzo Bellini 80);
f) immobili siti in IC alla via Francesco Paolo Michetti n. 55 p. T. identificati al catasto fabbricati Fg 12 Part.1447 sub 4 e sub 4 e 21.
L'attore ha precisato di essere comproprietario, al pari del convenuto, della quota del 50% in forza di successione paterna in relazione ai beni sopra elencati a), b), c), d), e) , nonché di essere comproprietario della quota di 5/6 dell'immobile sub f), per essere succeduto alla madre nella quota di 1/6 e al padre, in virtù di testamento olografo, per la quota di 4/6 .
costituitosi in giudizio, eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio Controparte_1
di conciliazione come disposto dal d.lgs. 28/2010, ha domandato in via riconvenzionale al Tribunale
l'accertamento della lesione di legittima avvenuta con il testamento olografo del 16 aprile 2005 e la conseguente dichiarazione di inefficacia della suddetta disposizione;
ha altresì domandato la condanna dell'attore alla restituzione dell'unità immobiliare ubicata in IC (TE) nonchè alla corresponsione in suo favore di una indennità di occupazione per il mancato godimento dell'immobile sito in IC.
Esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, la causa è stata istruita attraverso la documentazione ritualmente prodotta e c.t.u.; sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini cui all'art. 190 c.p.c..
2. L'oggetto della materia del contendere è rappresentato dallo scioglimento della comunione dei cespiti in Monterotondo di seguito elencati, pervenuti alle parti per successione legittima dei loro genitori e, in relazione all'immobile sito in IC per successione testamentaria del padre dei condividenti, il quale, con testamento olografo del 16.04.2005, ha disposto in favore Persona_1 del figlio - già comproprietario per una quota pari ad 1/6 al pari del fratello in forza di Pt_1
successione mortis causa della madre - della propria quota di proprietà pari a 4/6:
1) Appartamento sito in Monterotondo, via Giuseppe Verdi n. 46 (in catasto: via Arcangelo Federici
n. 46), piani terra e primo, distinto in catasto al foglio 45, particella 351, sub 2, cat. A/4, classe 1, vani
4, sup. 78 mq, rendita cat. € 206,58;
2) Locale deposito sito in Monterotondo, via Arcangelo Federici n. 59, piano terra, censito in catasto al foglio 45, particella 351, sub 1, cat. C/2, classe 5, consistenza mq 24, rendita cat. € 61,97.
3) Locale ad uso garage/deposito sito in Monterotondo, via Vincenzo Bellini n. 80, censito in catasto al foglio 45, particella 364, sub 1, cat. C/2, classe 5, consistenza mq 22, rendita cat. € 56,81.
4) Terreno agricolo sito nel comune di Monterotondo, distinto nel catasto terreni al foglio 43, particelle 179 e 180, superficie complessiva di mq 1390, R.D. € 10,63, R.A. € 12,53.
5) Appartamento sito in IC (Teramo) (quota di 4/6), via Francesco Paolo Michetti n. 55, int. 2, pal. B, piano terra, distinto in catasto al foglio 12, particella 1447, sub 4, cat. A/2, classe 2, consistenza 4 vani, sup. catastale mq 51, rendita cat. € 247,90.
6) Locale cantina sito in IC, via F. P. Michetti, piano S1, distinto in catasto al foglio 12, particella 1447, sub 21, cat. C/2, classe 1, sup. catastale mq 4, rendita cat. € 6,71.
2.1 Preliminarmente occorre esaminare la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima avanzata dal convenuto/attore in riconvenzionale Controparte_1
E' pacifico che in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione “ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius"(cfr. ex multis Cass. civ. 20830/2016). Nella fattispecie, si è limitato a richiamare il testamento olografo del de cuius asseritamente lesivo Controparte_1
della quota di legittima, senza indicare il valore della massa ereditaria né gli ulteriori presupposti necessari per valutare la fondatezza della domanda in esame. Peraltro, la dedotta impossibilità di determinare il valore della massa ereditaria, a causa dell'esclusiva disponibilità dell'immobile in
IC in capo al fratello non ha trovato alcun riscontro nel presente giudizio. Parte_1 Di talchè va rigettata la domanda di accertamento della lesione di legittima spiegata da CP_1
[...]
2.2 Ancora preliminarmente, va rigettata la domanda diretta ad ottenere la condanna del convenuto in riconvenzionale all'indennità di occupazione per esercizio esclusivo del bene in IC: come poc'anzi osservato, l'esclusivo godimento del bene in comunione è stato contestato da
[...]
e non è stato affatto dimostrato dall'attore in riconvenzionale il quale non ha articolato alcuna Pt_1 istanza istruttoria nè con la comparsa di costituzione né con le memorie di cui all'art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c.
Pertanto, anche la suddetta domanda deve essere respinta.
3. In ordine alla domanda di divisione ereditaria, premesso che non sono mai stati contestati in causa né il diritto di chiedere la divisione né la quantificazione delle rispettive quote di partecipazione dei coeredi, va innanzitutto osservato in punto di diritto che la divisione giudiziale è retta dai seguenti principi fondamentali, da applicare sistematicamente:
- il primo, ex art. 718 c.c., sancisce il “diritto ai beni in natura”, cioè il diritto potestativo di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte in natura dei beni in comunione, ossia di richiedere
“la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva”
(Cass. civ. Sez. II, 25.10.2006, n. 22906);
- il secondo, ex art. 727 c.c., richiede, di regola, che le porzioni siano formate in maniera qualitativamente e quantitativamente omogenea: “…salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota”;
- il terzo, secondo cui la divisione ha luogo preferibilmente in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti;
giusto il parametro normativo dell'art. 720 c.c. la comoda divisibilità presuppone che il frazionamento “sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico- funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (cfr., ex multis, Cass. civ. n.12498 del 29.05.2007). Ancora, ai sensi dell'art. 720 c.c., l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza. Ove poi nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, dovrà procedersi con la vendita all'incanto.
Nella fattispecie, il sig. è titolare di una quota pari al: Parte_1
-50% degli immobili in Monterotondo (immobile sito in Via Giuseppe Verdi n. 46; locale deposito in Via Arcangelo Federici n. 59 ; locale garage/deposito in Via Bellini n. 80 ; terreno agricolo);
- 5/6 dell'immobile sito in IC, Via Francesco Paolo Michetti n. 55, mentre il sig. CP_1
risulta titolare di una quota pari al:
[...]
- 50% degli immobili in Monterotondo (immobile sito in Via Giuseppe Verdi n. 46; locale deposito in Via Arcangelo Federici n. 59 locale garage/deposito in Via Bellini n. 80 ; terreno agricolo);
- 1/6 dell'immobile sito in IC, Via Francesco Paolo Michetti n. 55.
Il valore degli immobili, così come condivisibilmente calcolato dal c.t.u. in base ai valori indicati dall' osservatorio del mercato immobiliare presso l'Agenzia del Territorio (O.M.I.) dell' anno 2018, rapportato allo stato dei beni, è (relazione del c.t.u. depositata in data 12.04.2019):
Appartamento in Monterotondo:……… ............................................ € 88.315,00
Locale deposito via Federici:………………… ……………………... € 16.505,00
Locale deposito-garage via Bellini:…………………………………....€ 11.260,00
Terreno agricolo: …………………………………………………… ..€ 5.560,00
Appartamento IC: ………………………………………… € 57.990,00
All'esito della espletata c.t.u., entrambe le parti hanno concordato sull'antieconomicità del progetto divisionale che prevede lo scioglimento della comunione con frazionamento dell'unità immobiliare sita in Monterotondo, via Giuseppe Verdi n. 46, nonché sulla non comoda divisibilità degli altri immobili, sicché ciascuna parte ha domandato ed insistito per l'attribuzione a sé del compendio immobiliare.
Facendo applicazione del principio di diritto di cui all'art. 720 c.p.c., il giudicante ritiene vada assegnato a già comproprietario per la quota maggiore di 5/6 , l'immobile sito in Parte_1
IC, mentre non può essere accolta la domanda di attribuzione dell'intero compendio immobiliare, avanzata quale condividente avente diritto alla quota maggiore, essendo questi invero titolare della quota maggiore esclusivamente in relazione al bene sito in IC.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Tribunale, “in sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano parte soltanto due immobili, distinti e separati, non uniti da vincolo pertinenziale, che isolatamente considerati non possono dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, in presenza di pluralità di richieste di attribuzione dell'intero con l'addebito dell'eccedenza, l'individuazione del condividente (o condividenti congiunti) con quota maggiore, da preferirsi quale assegnatario, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve effettuarsi tenendo conto della quota spettante su ogni singolo immobile, nel senso che deve farsi riferimento, al fine del raffronto quantitativo fra le due diverse quote in gara, al valore della quota che ogni condividente vanta su ciascuno degli immobili, sicché i due immobili vanno attribuiti a un solo condividente qualora questi risulti essere il maggiore quotista dell'uno e dell'altro bene, altrimenti ciascun immobile va attribuito a quel condividente che, in relazione ad esso, risulti avere la quota maggioritaria”(Cass. civ. 21294/2004).
Ciò posto ed assegnato dunque l'immobile in IC all'attore in via esclusiva per le ragioni sopra rappresentate, il Tribunale ritiene che, poiché il convenuto risiede Controparte_1 nell'appartamento in Monterotondo via Giuseppe Verdi n. 46 (in catasto: via Arcangelo Federici n.
46) – circostanza che deve ritenersi pacifica in quanto dedotta con la comparsa di costituzione e non contestata, oltrechè risultante dall'elaborato peritale - il Tribunale ritiene che vada a lui assegnato detto immobile.
Sul punto giova rammentare che “nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi
l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente "avente diritto alla quota maggiore"), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione,
e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito” (Cass. civ. 4013/2003; Cass. civ. 22857/2009).
Tenuto a questo punto conto dei conguagli dovuti reciprocamente da ciascuna arte in base alle quote di appartenenza e al valore degli immobili assegnati, al fine di ridurre al minimo detti conguagli, possono essere assegnati all'attore i residui beni in Monterotondo (di cui egli è comproprietario al 50%) il quale ha diritto ad ottenere altresì dal fratello la residua somma di euro 17.830,00 a titolo di conguaglio.
4. Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza vanno interamente compensate, comprese quelle di ctu, poste in via definitiva a carico di ciascun condividente al 50% e in solido nei rapporti con il ctu.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione tra e sui seguenti beni CP_2 Controparte_1
1) appartamento sito in Monterotondo, via Giuseppe Verdi n. 46 (in catasto: via Arcangelo Federici
n. 46), piani terra e primo, distinto in catasto al foglio 45, particella 351, sub 2, cat. A/4, classe 1, vani
4, sup. 78 mq, rendita cat. € 206,58;
2) locale deposito sito in Monterotondo, via Arcangelo Federici n. 59, piano terra, censito in catasto al foglio 45, particella 351, sub 1, cat. C/2, classe 5, consistenza mq 24, rendita cat. € 61,97;
3) locale ad uso garage/deposito sito in Monterotondo, via Vincenzo Bellini n. 80, censito in catasto al foglio 45, particella 364, sub 1, cat. C/2, classe 5, consistenza mq 22, rendita cat. € 56,81;
4) terreno agricolo sito nel comune di Monterotondo, distinto nel catasto terreni al foglio 43, particelle
179 e 180, superficie complessiva di mq 1390, R.D. € 10,63, R.A.€ 12,53.
5) appartamento sito in IC (Teramo) (quota di 4/6), via Francesco Paolo Michetti n. 55, int. 2, pal. B, piano terra, distinto in catasto al foglio 12, particella 1447, sub 4, cat. A/2, classe 2, consistenza 4 vani, sup. catastale mq 51, rendita cat. € 247,90;
6) locale cantina sito in IC, via F. P. Michetti, piano S1, distinto in catasto al foglio 12, particella 1447, sub 21, cat. C/2, classe 1, sup. catastale mq 4, rendita cat. € 6,71;
- assegna le unità immobiliari di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 a in via esclusiva;
Parte_1
- assegna le unità immobiliari di cui al n. 1 a in via esclusiva;
Controparte_1
- pone a carico di il pagamento, garantito da ipoteca ex art. 2817 n.2 c.c., in favore Controparte_1
di della somma di euro 17.830,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi dal passaggio Parte_1
in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite;
-pone le spese della c.t.u. a carico delle parti in solido nei rapporti con il c.t.u. e al 50% nei rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Tivoli, in data 6 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Rosa Maria Bova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Rosa Maria Bova, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3514/2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra:
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicholas Parte_1 C.F._1
Scott e Fabiana Fiorani
ATTORE e CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Moreschini
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: scioglimento della comunione ereditaria
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti per l'udienza del giorno 11.09.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il fratello Parte_1 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione pro indiviso sui seguenti beni:
[...]
a) vigneto in Monterotondo identificato al catasto terreni al Fg. 43 Part.179;
b) canneto in Monterotondo identificato al catasto terreni al Fg 43 Part. 180; c) immobile (locale cantina) sito in Monterotondo alla via Arcangelo Federici 19 (già 59) piano T identificato al catasto fabbricati al Fg.45 Part.351 sub 1 cat. C2 classe 5 (angolo Via G. Verdi);
d) immobile sito in Monterotondo alla via Arcangelo Federici 46 piano T-1 identificato al catasto fabbricati al Fg 45 Part. 351 sub.2 e sub 1cat. A/4 classe 1(anche Via G. Verdi 46);
e) immobile sito in Monterotondo alla via Vincenzo Bellini n. 48 piano T identificato al Catasto fabbricati al Fg. 45 n. 364 sub. 1 (già Vincenzo Bellini 80);
f) immobili siti in IC alla via Francesco Paolo Michetti n. 55 p. T. identificati al catasto fabbricati Fg 12 Part.1447 sub 4 e sub 4 e 21.
L'attore ha precisato di essere comproprietario, al pari del convenuto, della quota del 50% in forza di successione paterna in relazione ai beni sopra elencati a), b), c), d), e) , nonché di essere comproprietario della quota di 5/6 dell'immobile sub f), per essere succeduto alla madre nella quota di 1/6 e al padre, in virtù di testamento olografo, per la quota di 4/6 .
costituitosi in giudizio, eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio Controparte_1
di conciliazione come disposto dal d.lgs. 28/2010, ha domandato in via riconvenzionale al Tribunale
l'accertamento della lesione di legittima avvenuta con il testamento olografo del 16 aprile 2005 e la conseguente dichiarazione di inefficacia della suddetta disposizione;
ha altresì domandato la condanna dell'attore alla restituzione dell'unità immobiliare ubicata in IC (TE) nonchè alla corresponsione in suo favore di una indennità di occupazione per il mancato godimento dell'immobile sito in IC.
Esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, la causa è stata istruita attraverso la documentazione ritualmente prodotta e c.t.u.; sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini cui all'art. 190 c.p.c..
2. L'oggetto della materia del contendere è rappresentato dallo scioglimento della comunione dei cespiti in Monterotondo di seguito elencati, pervenuti alle parti per successione legittima dei loro genitori e, in relazione all'immobile sito in IC per successione testamentaria del padre dei condividenti, il quale, con testamento olografo del 16.04.2005, ha disposto in favore Persona_1 del figlio - già comproprietario per una quota pari ad 1/6 al pari del fratello in forza di Pt_1
successione mortis causa della madre - della propria quota di proprietà pari a 4/6:
1) Appartamento sito in Monterotondo, via Giuseppe Verdi n. 46 (in catasto: via Arcangelo Federici
n. 46), piani terra e primo, distinto in catasto al foglio 45, particella 351, sub 2, cat. A/4, classe 1, vani
4, sup. 78 mq, rendita cat. € 206,58;
2) Locale deposito sito in Monterotondo, via Arcangelo Federici n. 59, piano terra, censito in catasto al foglio 45, particella 351, sub 1, cat. C/2, classe 5, consistenza mq 24, rendita cat. € 61,97.
3) Locale ad uso garage/deposito sito in Monterotondo, via Vincenzo Bellini n. 80, censito in catasto al foglio 45, particella 364, sub 1, cat. C/2, classe 5, consistenza mq 22, rendita cat. € 56,81.
4) Terreno agricolo sito nel comune di Monterotondo, distinto nel catasto terreni al foglio 43, particelle 179 e 180, superficie complessiva di mq 1390, R.D. € 10,63, R.A. € 12,53.
5) Appartamento sito in IC (Teramo) (quota di 4/6), via Francesco Paolo Michetti n. 55, int. 2, pal. B, piano terra, distinto in catasto al foglio 12, particella 1447, sub 4, cat. A/2, classe 2, consistenza 4 vani, sup. catastale mq 51, rendita cat. € 247,90.
6) Locale cantina sito in IC, via F. P. Michetti, piano S1, distinto in catasto al foglio 12, particella 1447, sub 21, cat. C/2, classe 1, sup. catastale mq 4, rendita cat. € 6,71.
2.1 Preliminarmente occorre esaminare la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima avanzata dal convenuto/attore in riconvenzionale Controparte_1
E' pacifico che in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione “ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius"(cfr. ex multis Cass. civ. 20830/2016). Nella fattispecie, si è limitato a richiamare il testamento olografo del de cuius asseritamente lesivo Controparte_1
della quota di legittima, senza indicare il valore della massa ereditaria né gli ulteriori presupposti necessari per valutare la fondatezza della domanda in esame. Peraltro, la dedotta impossibilità di determinare il valore della massa ereditaria, a causa dell'esclusiva disponibilità dell'immobile in
IC in capo al fratello non ha trovato alcun riscontro nel presente giudizio. Parte_1 Di talchè va rigettata la domanda di accertamento della lesione di legittima spiegata da CP_1
[...]
2.2 Ancora preliminarmente, va rigettata la domanda diretta ad ottenere la condanna del convenuto in riconvenzionale all'indennità di occupazione per esercizio esclusivo del bene in IC: come poc'anzi osservato, l'esclusivo godimento del bene in comunione è stato contestato da
[...]
e non è stato affatto dimostrato dall'attore in riconvenzionale il quale non ha articolato alcuna Pt_1 istanza istruttoria nè con la comparsa di costituzione né con le memorie di cui all'art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c.
Pertanto, anche la suddetta domanda deve essere respinta.
3. In ordine alla domanda di divisione ereditaria, premesso che non sono mai stati contestati in causa né il diritto di chiedere la divisione né la quantificazione delle rispettive quote di partecipazione dei coeredi, va innanzitutto osservato in punto di diritto che la divisione giudiziale è retta dai seguenti principi fondamentali, da applicare sistematicamente:
- il primo, ex art. 718 c.c., sancisce il “diritto ai beni in natura”, cioè il diritto potestativo di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte in natura dei beni in comunione, ossia di richiedere
“la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva”
(Cass. civ. Sez. II, 25.10.2006, n. 22906);
- il secondo, ex art. 727 c.c., richiede, di regola, che le porzioni siano formate in maniera qualitativamente e quantitativamente omogenea: “…salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota”;
- il terzo, secondo cui la divisione ha luogo preferibilmente in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti;
giusto il parametro normativo dell'art. 720 c.c. la comoda divisibilità presuppone che il frazionamento “sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico- funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (cfr., ex multis, Cass. civ. n.12498 del 29.05.2007). Ancora, ai sensi dell'art. 720 c.c., l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza. Ove poi nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, dovrà procedersi con la vendita all'incanto.
Nella fattispecie, il sig. è titolare di una quota pari al: Parte_1
-50% degli immobili in Monterotondo (immobile sito in Via Giuseppe Verdi n. 46; locale deposito in Via Arcangelo Federici n. 59 ; locale garage/deposito in Via Bellini n. 80 ; terreno agricolo);
- 5/6 dell'immobile sito in IC, Via Francesco Paolo Michetti n. 55, mentre il sig. CP_1
risulta titolare di una quota pari al:
[...]
- 50% degli immobili in Monterotondo (immobile sito in Via Giuseppe Verdi n. 46; locale deposito in Via Arcangelo Federici n. 59 locale garage/deposito in Via Bellini n. 80 ; terreno agricolo);
- 1/6 dell'immobile sito in IC, Via Francesco Paolo Michetti n. 55.
Il valore degli immobili, così come condivisibilmente calcolato dal c.t.u. in base ai valori indicati dall' osservatorio del mercato immobiliare presso l'Agenzia del Territorio (O.M.I.) dell' anno 2018, rapportato allo stato dei beni, è (relazione del c.t.u. depositata in data 12.04.2019):
Appartamento in Monterotondo:……… ............................................ € 88.315,00
Locale deposito via Federici:………………… ……………………... € 16.505,00
Locale deposito-garage via Bellini:…………………………………....€ 11.260,00
Terreno agricolo: …………………………………………………… ..€ 5.560,00
Appartamento IC: ………………………………………… € 57.990,00
All'esito della espletata c.t.u., entrambe le parti hanno concordato sull'antieconomicità del progetto divisionale che prevede lo scioglimento della comunione con frazionamento dell'unità immobiliare sita in Monterotondo, via Giuseppe Verdi n. 46, nonché sulla non comoda divisibilità degli altri immobili, sicché ciascuna parte ha domandato ed insistito per l'attribuzione a sé del compendio immobiliare.
Facendo applicazione del principio di diritto di cui all'art. 720 c.p.c., il giudicante ritiene vada assegnato a già comproprietario per la quota maggiore di 5/6 , l'immobile sito in Parte_1
IC, mentre non può essere accolta la domanda di attribuzione dell'intero compendio immobiliare, avanzata quale condividente avente diritto alla quota maggiore, essendo questi invero titolare della quota maggiore esclusivamente in relazione al bene sito in IC.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Tribunale, “in sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano parte soltanto due immobili, distinti e separati, non uniti da vincolo pertinenziale, che isolatamente considerati non possono dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, in presenza di pluralità di richieste di attribuzione dell'intero con l'addebito dell'eccedenza, l'individuazione del condividente (o condividenti congiunti) con quota maggiore, da preferirsi quale assegnatario, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve effettuarsi tenendo conto della quota spettante su ogni singolo immobile, nel senso che deve farsi riferimento, al fine del raffronto quantitativo fra le due diverse quote in gara, al valore della quota che ogni condividente vanta su ciascuno degli immobili, sicché i due immobili vanno attribuiti a un solo condividente qualora questi risulti essere il maggiore quotista dell'uno e dell'altro bene, altrimenti ciascun immobile va attribuito a quel condividente che, in relazione ad esso, risulti avere la quota maggioritaria”(Cass. civ. 21294/2004).
Ciò posto ed assegnato dunque l'immobile in IC all'attore in via esclusiva per le ragioni sopra rappresentate, il Tribunale ritiene che, poiché il convenuto risiede Controparte_1 nell'appartamento in Monterotondo via Giuseppe Verdi n. 46 (in catasto: via Arcangelo Federici n.
46) – circostanza che deve ritenersi pacifica in quanto dedotta con la comparsa di costituzione e non contestata, oltrechè risultante dall'elaborato peritale - il Tribunale ritiene che vada a lui assegnato detto immobile.
Sul punto giova rammentare che “nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi
l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente "avente diritto alla quota maggiore"), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione,
e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito” (Cass. civ. 4013/2003; Cass. civ. 22857/2009).
Tenuto a questo punto conto dei conguagli dovuti reciprocamente da ciascuna arte in base alle quote di appartenenza e al valore degli immobili assegnati, al fine di ridurre al minimo detti conguagli, possono essere assegnati all'attore i residui beni in Monterotondo (di cui egli è comproprietario al 50%) il quale ha diritto ad ottenere altresì dal fratello la residua somma di euro 17.830,00 a titolo di conguaglio.
4. Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza vanno interamente compensate, comprese quelle di ctu, poste in via definitiva a carico di ciascun condividente al 50% e in solido nei rapporti con il ctu.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento della comunione tra e sui seguenti beni CP_2 Controparte_1
1) appartamento sito in Monterotondo, via Giuseppe Verdi n. 46 (in catasto: via Arcangelo Federici
n. 46), piani terra e primo, distinto in catasto al foglio 45, particella 351, sub 2, cat. A/4, classe 1, vani
4, sup. 78 mq, rendita cat. € 206,58;
2) locale deposito sito in Monterotondo, via Arcangelo Federici n. 59, piano terra, censito in catasto al foglio 45, particella 351, sub 1, cat. C/2, classe 5, consistenza mq 24, rendita cat. € 61,97;
3) locale ad uso garage/deposito sito in Monterotondo, via Vincenzo Bellini n. 80, censito in catasto al foglio 45, particella 364, sub 1, cat. C/2, classe 5, consistenza mq 22, rendita cat. € 56,81;
4) terreno agricolo sito nel comune di Monterotondo, distinto nel catasto terreni al foglio 43, particelle
179 e 180, superficie complessiva di mq 1390, R.D. € 10,63, R.A.€ 12,53.
5) appartamento sito in IC (Teramo) (quota di 4/6), via Francesco Paolo Michetti n. 55, int. 2, pal. B, piano terra, distinto in catasto al foglio 12, particella 1447, sub 4, cat. A/2, classe 2, consistenza 4 vani, sup. catastale mq 51, rendita cat. € 247,90;
6) locale cantina sito in IC, via F. P. Michetti, piano S1, distinto in catasto al foglio 12, particella 1447, sub 21, cat. C/2, classe 1, sup. catastale mq 4, rendita cat. € 6,71;
- assegna le unità immobiliari di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 a in via esclusiva;
Parte_1
- assegna le unità immobiliari di cui al n. 1 a in via esclusiva;
Controparte_1
- pone a carico di il pagamento, garantito da ipoteca ex art. 2817 n.2 c.c., in favore Controparte_1
di della somma di euro 17.830,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi dal passaggio Parte_1
in giudicato della presente sentenza al soddisfo;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite;
-pone le spese della c.t.u. a carico delle parti in solido nei rapporti con il c.t.u. e al 50% nei rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Tivoli, in data 6 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Rosa Maria Bova