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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA GH Presidente relatrice
AN RI IU
ND MA IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14289/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BECHERI ROSETTA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BECHERI ROSETTA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Cremona (CR) Via San
Felice n. 19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del Sig. CP_1
2. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-
1 fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna ove manterrà la residenza.
4. Il padre terrà con sé la minore, secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i genitori purché con preavviso ed in conformità alle esigenze, secondo la sua volontà e nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi della stessa;
il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alla domenica sera (con rientro indicativamente alle ore 18,00 nel periodo scolastico ed alle ore 20,00 nel periodo estivo), congrui periodi durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di Maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori.
5. I genitori si impegnano affinchè la figlia conservi e coltivi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo in uso al Tribunale di Brescia.
8. le parti concordano che l'assegno unico universale a favore della figlia sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra cosi come i benefici derivanti dalle detrazioni per la figlia a carico. Parte_2
9. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche della figlia autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
10. nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, i ricorrenti ritengono l'accordo rispondente all'interesse della figlia e la sua audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Soncino (CR) in data 7.12.2012, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di SONCINO al n. 14, parte I, anno 2012.
Per_ Dall'unione è nata la figlia il 12.4.2013.
2 La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 234/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge
898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30.10.2025.
La Presidente estensora
IA GH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA GH Presidente relatrice
AN RI IU
ND MA IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14289/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BECHERI ROSETTA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BECHERI ROSETTA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Cremona (CR) Via San
Felice n. 19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del Sig. CP_1
2. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-
1 fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna ove manterrà la residenza.
4. Il padre terrà con sé la minore, secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i genitori purché con preavviso ed in conformità alle esigenze, secondo la sua volontà e nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi della stessa;
il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alla domenica sera (con rientro indicativamente alle ore 18,00 nel periodo scolastico ed alle ore 20,00 nel periodo estivo), congrui periodi durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di Maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori.
5. I genitori si impegnano affinchè la figlia conservi e coltivi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo in uso al Tribunale di Brescia.
8. le parti concordano che l'assegno unico universale a favore della figlia sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra cosi come i benefici derivanti dalle detrazioni per la figlia a carico. Parte_2
9. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche della figlia autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
10. nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, i ricorrenti ritengono l'accordo rispondente all'interesse della figlia e la sua audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Soncino (CR) in data 7.12.2012, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di SONCINO al n. 14, parte I, anno 2012.
Per_ Dall'unione è nata la figlia il 12.4.2013.
2 La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 234/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge
898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30.10.2025.
La Presidente estensora
IA GH
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