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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7688 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2689/2024
All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 11:25
Presidente Dott. TO PE
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa
Al G.R. dr………………………….
Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i Con
Parte_1
Avv. KATTE KLITSCHE DE LA Controparte_2
Appellato/i
Controparte_3
Avv. DE IS CO
MEDICI CP_4 Controparte_5
Avv. BALAS GIAMPAOLO
Controparte_6
Avv. BALAS GIAMPAOLO
Controparte_7
Avv. BALAS GIAMPAOLO
***
Nessuno compare alle ore in seconda chiamata alle ore 11:47.
La Corte, ordina la cancellazione delle cause riunite del ruolo ai sensi dell'art 309 cpc e trattiene in decisione per la dichiarazione di estinzione resa con sentenza ex art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
TO PE
ER d'TO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. TO PE Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2689 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, riunita al r.g.n.3950/2025 vertenti
TRA
AVV c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 C.F._1 studio dell'avv. KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE FEDERICA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE in entrambi i procedimenti
E
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Controparte_3 C.F._2
DE IS CO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE nel proc.n.2689/2024
E
(c.f. ), Controparte_8 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) e Controparte_6 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) in persona dei rispettivi l.r.t.p., Controparte_7 P.IVA_3 domiciliati presso il difensore avv. BALAS GIAMPAOLO che le rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTI nel proc.n.3950/2025
2 OGGETTO: ricorsi ex art.14 d.lgs.n.150/2011 liquidazione compensi avvocato.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con iniziale ricorso depositato in data 16.05.2024 l'avv. , evocato Parte_2 in giudizio il convenuto ha chiesto nei confronti del resistente Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1- Accertare e dichiarare che il convenuto dr.
, quale erede della Sig.ra deve all'istante avv. Controparte_3 Persona_1 Pt_2 la somma di € 1.600,00 oltre IVA e CPA nelle misure di legge, oltre rimborso forfetario,
[...] oltre spese che si quantificano in € 200,00 e refusione marca da 27,00 euro;
in subordine condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite del giudizio presupposto e quindi euro
1.875,00 oltre accessori di legge e refusione della marca di euro 27,00; 2- Con vittoria di spese di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio in favore del difensore distrattario”.
Premetteva il ricorrente di aver difeso in un giudizio di legittimità, in materia di Persona_1 equa riparazione, conclusosi con la riforma del decreto della Corte d'Appello, che, nell'accogliere la domanda di equa indennità, aveva tuttavia parzialmente compensato le spese del giudizio, quindi allegava che la S.C. nel decidere nel merito il ricorso con diversa ed integrale liquidazione delle spese del giudizio in precedenza svoltosi innanzi alla Corte
d'Appello, aveva autonomamente liquidato le spese del giudizio di legittimità a carico del per l'importo di euro 1.600,00 per compensi professionali oltre euro Controparte_9
200,00 per esborsi ed accessori, ciononostante la cliente non aveva provveduto al Per_1 pagamento delle proprie spettanze per il giudizio di cassazione, quantificate dal difensore in pari importo.
Deduceva altresì che la cliente era deceduta e gli era succeduto in qualità di erede CP_3 con la conseguenza che il ricorso per il pagamento del compenso era stato avanzato nei
[...] suoi confronti con richiesta di condanna al pagamento dell'importo come sopra determinato.
§ 2. - Con comparsa depositata in data 12.09.2024 si costituiva il convenuto CP_3 deducendo che il 21 marzo 2023 era deceduta lasciando testamento olografo Persona_1 pubblicato per atto del notaio il 18.4.2023 rep.n.12.674 racc.n.8276 registrato presso Per_2
l'Ufficio Territoriale di Palestrina Agenzia delle Entrate il 20.4.2023 Serie 1T n.388, con cui la de cuius aveva chiamato alla successione ereditaria oltre a sé, l'
[...]
C.F. la Controparte_10 P.IVA_4 [...]
C.F. e l'associazione C.F. Controparte_7 P.IVA_1 Controparte_8
, disponendo con dei legati in favore di P.IVA_1 Controparte_11 coniugata , conosciuta anche come (nata a [...] il 24 luglio Per_3 Parte_3
1947 ) inoltre di (nata a [...] il [...] CodiceFiscale_3 Parte_4
3 cod.fisc. ) e di (c.f. ). C.F._4 Parte_5 C.F._5
Indi precisava che i tre Enti chiamati, soltanto a seguito di esperimento dell'actio interrogatoria avevano proceduto alle operazioni di inventario e di accettazione dell'eredità, in cui era stato inserito anche il credito del difensore ricorrente, dovendosi in ogni caso il debito ripartire pro quota tra tutti gli eredi.
Tanto premesso, il convenuto resistente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato valido svolgimento della negoziazione assistita, nullità del ricorso introduttivo e comunque nel merito necessità di dividere il debito per quattro, non potendo i creditori del de cuius esigere da ogni coerede se non la porzione di credito proporzionale alla rispettiva quota ereditaria, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio.
Concludeva quindi per accertare “1) l'inesistenza ovvero la nullità del precedente invito alla negoziazione assistita prodotto dal ricorrente in quanto non sottoscritto dallo stesso, dichiarare improcedibili ex art.3 del d.l. 132/2014 le domande proposte, disponendo a suo carico un regolare invito alla negoziazione assistita anche degli altri eredi, nei confronti dei quali si chiede per quanto esposto la integrazione del contraddittorio. 2) in via subordinata, per quanto esposto sub c) delle argomentazioni in diritto che precedono, dichiarare la nullità delle domande come proposte invitando semmai il ricorrente ad una loro precisazione, per cui questa difesa si riserva all'esito del suo esame ogni ulteriore opportuna controdeduzione e richiesta. 3) in via ulteriormente gradata e nel merito rigettare le medesime domande così come proposte, ovvero limitare la pretesa del ricorrente entro la quota ereditaria del comparente ex art.752 cod.civ., per stabilire la quale questa difesa ritiene si renda necessaria la partecipazione in giudizio degli altri coeredi, nei confronti dei quali è stata chiesta la integrazione del contraddittorio ovvero, in subordine, si chiede l'autorizzazione alla loro chiamata in causa. 4) Disporre in ogni caso a carico del ricorrente e a favore del comparente la rifusione delle spese e dei compensi di causa”.
§ 3. – Con successivo ricorso depositato in data 18.07.2025 l'avv. ha evocato in giudizio Pt_2 anche , ed chiedendo accertarsi anche nei Controparte_7 Controparte_8 CP_6 confronti di tali parti il diritto al compenso nei termini sopra evidenziati, così concludendo
“Disporre la riunione della presente procedura alla causa pendente presso l'adita Corte di
Appello di Roma, Sez.V, n.r.g. 2689/2024 prossima udienza 08.10.2025 (D'Atri c. CP_3
n.q. di erede della Sig.ra :
1- Accertare e dichiarare che i convenuti
[...] Persona_1
(C.F. ), in pers. del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_8 P.IVA_1
Roma, Via Magenta, 5 00185 Roma (pec: , Email_1 [...]
( C.F. ) Controparte_10 Controparte_10 P.IVA_4 rapp.to in Italia dal (già Controparte_6 Controparte_12
[...
[...] c.f. ), in pers. del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via
[...] CP_7 P.IVA_5
Palestro, 68 (pec: e (C.F. Email_2 Controparte_7
), in pers. del l.r.p.t., con sede legale in Torino, Via Maria Ausiliatrice, 32, 10152 P.IVA_3
(pec: , quali eredi della Sig.ra devono Email_3 Persona_1 all'istante avv. della somma pari ad € 1.875,00 giusta importi ex articolo 4 Parte_6 del dm 147 del 2022 oltre accessori di legge e rimborso forfetario di euro 200,00 e spesa di euro 27,00 divisa equamente tra i tre eredi, oltre interessi dal 04.10.2022 ex articolo 1284 IV comma cc;
oppure della somma di euro 1.600,00 oltre IVA e CPA nelle misure di legge, oltre rimborso forfetario, oltre spese che si quantificano in € 200,00 e refusione marca da 27,00 euro, nella misura di 1/3 cadauno per ogni ente convenuto oltre interessi dal 04.10.2022 ex articolo 1284 IV co. c.c.; 2- Con vittoria di spese di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio in favore del difensore distrattario”.
§ 4. – Istaurato ritualmente il contraddittorio con le altre parti resistenti in data 17.10.2025 si costituivano in giudizio Controparte_10
, rappresentata in Italia dal per l'
[...] Controparte_6 Controparte_6
e che non
[...] Controparte_8 Controparte_7 contestavano la pretesa del ricorrente chiedendo termine per trovare accordo da formalizzarsi previa autorizzazione del Tribunale avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
Tanto premesso così concludevano “preso atto della pendenza dell'istanza ex art. 747 c.p.c. depositata dagli Enti eredi per l'autorizzazione alla stipula dell'accordo transattivo;
considerata la volontà espressa da tutte le parti di addivenire a una definizione conciliativa;
valutata l'opportunità di evitare ulteriori attività processuali e spese giudiziali in attesa del provvedimento autorizzativo;
voglia disporre il rinvio della causa ad udienza successiva, al fine di consentire la formalizzazione dell'accordo e la conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Con ogni riserva di legge e di giustizia.”.
§ 5. – Riuniti i ricorsi e rinviato i giudizi riuniti per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.12.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza odierna del 17.12.2025 ai sensi dell'art.309 c.p.c.
§ 6. - Il rinvio è stato comunicato dalla cancelleria alle parti costituite.
§ 7. - All'odierna udienza nessuno è comparso e le cause riunite sono state cancellate dal ruolo ai sensi degli artt. 181-309 c.p.c.
§ 8. - Conseguentemente deve ora dichiararsi l'estinzione dei giudizi riuniti ai sensi degli stessi articoli.
§ 9. - Le spese processuali, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe proposti dall'avv. Pt_2
così provvede:
[...]
1) Dichiara l'estinzione dei giudizi riuniti.
2) Nulla in ordine alle spese processuali.
Roma 17.12.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. TO PE
6
Sezione VI civile
R.G. 2689/2024
All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 11:25
Presidente Dott. TO PE
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa
Al G.R. dr………………………….
Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i Con
Parte_1
Avv. KATTE KLITSCHE DE LA Controparte_2
Appellato/i
Controparte_3
Avv. DE IS CO
MEDICI CP_4 Controparte_5
Avv. BALAS GIAMPAOLO
Controparte_6
Avv. BALAS GIAMPAOLO
Controparte_7
Avv. BALAS GIAMPAOLO
***
Nessuno compare alle ore in seconda chiamata alle ore 11:47.
La Corte, ordina la cancellazione delle cause riunite del ruolo ai sensi dell'art 309 cpc e trattiene in decisione per la dichiarazione di estinzione resa con sentenza ex art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
TO PE
ER d'TO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. TO PE Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2689 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, riunita al r.g.n.3950/2025 vertenti
TRA
AVV c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 C.F._1 studio dell'avv. KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE FEDERICA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE in entrambi i procedimenti
E
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Controparte_3 C.F._2
DE IS CO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE nel proc.n.2689/2024
E
(c.f. ), Controparte_8 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) e Controparte_6 P.IVA_2 [...]
(c.f. ) in persona dei rispettivi l.r.t.p., Controparte_7 P.IVA_3 domiciliati presso il difensore avv. BALAS GIAMPAOLO che le rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTI nel proc.n.3950/2025
2 OGGETTO: ricorsi ex art.14 d.lgs.n.150/2011 liquidazione compensi avvocato.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con iniziale ricorso depositato in data 16.05.2024 l'avv. , evocato Parte_2 in giudizio il convenuto ha chiesto nei confronti del resistente Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1- Accertare e dichiarare che il convenuto dr.
, quale erede della Sig.ra deve all'istante avv. Controparte_3 Persona_1 Pt_2 la somma di € 1.600,00 oltre IVA e CPA nelle misure di legge, oltre rimborso forfetario,
[...] oltre spese che si quantificano in € 200,00 e refusione marca da 27,00 euro;
in subordine condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite del giudizio presupposto e quindi euro
1.875,00 oltre accessori di legge e refusione della marca di euro 27,00; 2- Con vittoria di spese di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio in favore del difensore distrattario”.
Premetteva il ricorrente di aver difeso in un giudizio di legittimità, in materia di Persona_1 equa riparazione, conclusosi con la riforma del decreto della Corte d'Appello, che, nell'accogliere la domanda di equa indennità, aveva tuttavia parzialmente compensato le spese del giudizio, quindi allegava che la S.C. nel decidere nel merito il ricorso con diversa ed integrale liquidazione delle spese del giudizio in precedenza svoltosi innanzi alla Corte
d'Appello, aveva autonomamente liquidato le spese del giudizio di legittimità a carico del per l'importo di euro 1.600,00 per compensi professionali oltre euro Controparte_9
200,00 per esborsi ed accessori, ciononostante la cliente non aveva provveduto al Per_1 pagamento delle proprie spettanze per il giudizio di cassazione, quantificate dal difensore in pari importo.
Deduceva altresì che la cliente era deceduta e gli era succeduto in qualità di erede CP_3 con la conseguenza che il ricorso per il pagamento del compenso era stato avanzato nei
[...] suoi confronti con richiesta di condanna al pagamento dell'importo come sopra determinato.
§ 2. - Con comparsa depositata in data 12.09.2024 si costituiva il convenuto CP_3 deducendo che il 21 marzo 2023 era deceduta lasciando testamento olografo Persona_1 pubblicato per atto del notaio il 18.4.2023 rep.n.12.674 racc.n.8276 registrato presso Per_2
l'Ufficio Territoriale di Palestrina Agenzia delle Entrate il 20.4.2023 Serie 1T n.388, con cui la de cuius aveva chiamato alla successione ereditaria oltre a sé, l'
[...]
C.F. la Controparte_10 P.IVA_4 [...]
C.F. e l'associazione C.F. Controparte_7 P.IVA_1 Controparte_8
, disponendo con dei legati in favore di P.IVA_1 Controparte_11 coniugata , conosciuta anche come (nata a [...] il 24 luglio Per_3 Parte_3
1947 ) inoltre di (nata a [...] il [...] CodiceFiscale_3 Parte_4
3 cod.fisc. ) e di (c.f. ). C.F._4 Parte_5 C.F._5
Indi precisava che i tre Enti chiamati, soltanto a seguito di esperimento dell'actio interrogatoria avevano proceduto alle operazioni di inventario e di accettazione dell'eredità, in cui era stato inserito anche il credito del difensore ricorrente, dovendosi in ogni caso il debito ripartire pro quota tra tutti gli eredi.
Tanto premesso, il convenuto resistente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato valido svolgimento della negoziazione assistita, nullità del ricorso introduttivo e comunque nel merito necessità di dividere il debito per quattro, non potendo i creditori del de cuius esigere da ogni coerede se non la porzione di credito proporzionale alla rispettiva quota ereditaria, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio.
Concludeva quindi per accertare “1) l'inesistenza ovvero la nullità del precedente invito alla negoziazione assistita prodotto dal ricorrente in quanto non sottoscritto dallo stesso, dichiarare improcedibili ex art.3 del d.l. 132/2014 le domande proposte, disponendo a suo carico un regolare invito alla negoziazione assistita anche degli altri eredi, nei confronti dei quali si chiede per quanto esposto la integrazione del contraddittorio. 2) in via subordinata, per quanto esposto sub c) delle argomentazioni in diritto che precedono, dichiarare la nullità delle domande come proposte invitando semmai il ricorrente ad una loro precisazione, per cui questa difesa si riserva all'esito del suo esame ogni ulteriore opportuna controdeduzione e richiesta. 3) in via ulteriormente gradata e nel merito rigettare le medesime domande così come proposte, ovvero limitare la pretesa del ricorrente entro la quota ereditaria del comparente ex art.752 cod.civ., per stabilire la quale questa difesa ritiene si renda necessaria la partecipazione in giudizio degli altri coeredi, nei confronti dei quali è stata chiesta la integrazione del contraddittorio ovvero, in subordine, si chiede l'autorizzazione alla loro chiamata in causa. 4) Disporre in ogni caso a carico del ricorrente e a favore del comparente la rifusione delle spese e dei compensi di causa”.
§ 3. – Con successivo ricorso depositato in data 18.07.2025 l'avv. ha evocato in giudizio Pt_2 anche , ed chiedendo accertarsi anche nei Controparte_7 Controparte_8 CP_6 confronti di tali parti il diritto al compenso nei termini sopra evidenziati, così concludendo
“Disporre la riunione della presente procedura alla causa pendente presso l'adita Corte di
Appello di Roma, Sez.V, n.r.g. 2689/2024 prossima udienza 08.10.2025 (D'Atri c. CP_3
n.q. di erede della Sig.ra :
1- Accertare e dichiarare che i convenuti
[...] Persona_1
(C.F. ), in pers. del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_8 P.IVA_1
Roma, Via Magenta, 5 00185 Roma (pec: , Email_1 [...]
( C.F. ) Controparte_10 Controparte_10 P.IVA_4 rapp.to in Italia dal (già Controparte_6 Controparte_12
[...
[...] c.f. ), in pers. del l.r.p.t., con sede legale in Roma, Via
[...] CP_7 P.IVA_5
Palestro, 68 (pec: e (C.F. Email_2 Controparte_7
), in pers. del l.r.p.t., con sede legale in Torino, Via Maria Ausiliatrice, 32, 10152 P.IVA_3
(pec: , quali eredi della Sig.ra devono Email_3 Persona_1 all'istante avv. della somma pari ad € 1.875,00 giusta importi ex articolo 4 Parte_6 del dm 147 del 2022 oltre accessori di legge e rimborso forfetario di euro 200,00 e spesa di euro 27,00 divisa equamente tra i tre eredi, oltre interessi dal 04.10.2022 ex articolo 1284 IV comma cc;
oppure della somma di euro 1.600,00 oltre IVA e CPA nelle misure di legge, oltre rimborso forfetario, oltre spese che si quantificano in € 200,00 e refusione marca da 27,00 euro, nella misura di 1/3 cadauno per ogni ente convenuto oltre interessi dal 04.10.2022 ex articolo 1284 IV co. c.c.; 2- Con vittoria di spese di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio in favore del difensore distrattario”.
§ 4. – Istaurato ritualmente il contraddittorio con le altre parti resistenti in data 17.10.2025 si costituivano in giudizio Controparte_10
, rappresentata in Italia dal per l'
[...] Controparte_6 Controparte_6
e che non
[...] Controparte_8 Controparte_7 contestavano la pretesa del ricorrente chiedendo termine per trovare accordo da formalizzarsi previa autorizzazione del Tribunale avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
Tanto premesso così concludevano “preso atto della pendenza dell'istanza ex art. 747 c.p.c. depositata dagli Enti eredi per l'autorizzazione alla stipula dell'accordo transattivo;
considerata la volontà espressa da tutte le parti di addivenire a una definizione conciliativa;
valutata l'opportunità di evitare ulteriori attività processuali e spese giudiziali in attesa del provvedimento autorizzativo;
voglia disporre il rinvio della causa ad udienza successiva, al fine di consentire la formalizzazione dell'accordo e la conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Con ogni riserva di legge e di giustizia.”.
§ 5. – Riuniti i ricorsi e rinviato i giudizi riuniti per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 3.12.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza odierna del 17.12.2025 ai sensi dell'art.309 c.p.c.
§ 6. - Il rinvio è stato comunicato dalla cancelleria alle parti costituite.
§ 7. - All'odierna udienza nessuno è comparso e le cause riunite sono state cancellate dal ruolo ai sensi degli artt. 181-309 c.p.c.
§ 8. - Conseguentemente deve ora dichiararsi l'estinzione dei giudizi riuniti ai sensi degli stessi articoli.
§ 9. - Le spese processuali, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe proposti dall'avv. Pt_2
così provvede:
[...]
1) Dichiara l'estinzione dei giudizi riuniti.
2) Nulla in ordine alle spese processuali.
Roma 17.12.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. TO PE
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