TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/11/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2689/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OPPOSIZ. ALL'ESEC. E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2689/2021 promossa da:
P.IV , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SETTA MARIA, domicilio presso lo studio di questi in
MONTESILVANO alla VIA ADIGE, 3
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA esecutata contumace
C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO comproprietario contumace
, p. iva n. CP_3 P.IV_1
CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 La sola parte attrice e già creditore procedente del procedura esecutiva, così precisava: preso atto della mancata vendita dell'immobile pignorato per assenza di offerte e, quindi, del mancato recupero anche parziale del credito per cui si procede, conclude chiedendo che le spese occorrenti per il presente giudizio vengano poste a carico della massa non essendoci stata alcuna contestazione e relativa soccombenza, dichiara di rinunciare ai termini ex art 190 cpc per il deposito di scritti difensivi chiedendo che la causa venga trattenuta a decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione quale parte creditrice procedente, ha pignorato, nell'ambito della Parte_1
procedura esecutiva immobiliare RGE n. 193.2019 una quota della proprietà della debitrice esecutata sul seguente immobile sito alla Via Roma in Carpineto della
OR (PE), censito al N.C.E.U. di RA al foglio n. 9, particella n. 115, cat. A/3, classe 1, vani n. 5, rendita catastale Euro 222,08 e ha introdotto su disposizione del
G.E. il presente giudizio di divisione endoesecutiva nell'ambito del quale, per sciogliere la comunione sul diritto alla quota di proprietà dell'immobile, lo stesso diritto veniva posto in vendita per l'intero.
Alla udienza del 24.3.2022 il G.I. dr.ssa Tiziana Marganella era a dichiarare la regolarità delle notifiche e dichiarare la contumacia dei convenuti. In pari data nominava professionista Delegato alla vendita e Custode l'avv. Felice Mayer.
Successivamente alla udienza del 23.2.2023, verificato che l'avv. Felice Mayer non aveva provveduto a curare alcuno degli adempimenti afferenti agli incarichi ricevuti gli revocava gli incarichi e nominava Custode e Professionista Delegato
l'avv. Erano espletati tre tentativi di vendita del bene tutti Controparte_4
infruttuosi con relativi ribassi sul prezzo di stima ex rito.
Alla data del 5.3.2025 l'avv. Maria Setta comunicava “che le mutate condizioni economiche del mio assistito sig. , determinano la perdita del Parte_1
beneficio di ammissione al gratuito patrocinio. Attualmente non sono ancora in pagina 2 di 6 possesso della documentazione reddituale che, ho comunque provveduto a richiedere al cliente”.
Il G.I. era a fissare udienza al 2.7.2025 affiche il legale specificasse il periodo temporale in cui era a mutare le condizioni de quibus del creditore procedente, con deposito di documentazione acclarante. In data 17.6.2025 il legale produceva dichiarazione redditi periodo imposta 2021 dalla quale risultano mutate le condizioni e la conseguenziale perdita del beneficio del patrocinio a Spese dello
Stato.
Alla udienza del 2.7.2025 il procuratore della parte attrice dichiarava di prendere atto della infruttuosità della messa in vendita dei beni e si rimette a giustizia. ll G.I. in pari data revocava il beneficio concesso in via provvisoria del Patrocinio a
Carico delle Stato concesso dal COA in favore della parte attrice Parte_1
specificava che tale revoca doveva decorrere dal periodo in cui non aveva più i requisiti e cioè anno 2021. La causa giungeva alla udienza del 9.10.2025 in cui l'avv. Maria Setta precisava le conclusioni chiedeva che la causa fosse decisa con rinunciava alla concessione dei termini ex art. 190 cpc;
il Giudice tratteneva la causa a decisone.
Va preliminarmente rilevato che nelle more del giudizio era emerso che l'attore aveva perso le condizioni per il perdurare del beneficio ottenuta dal COA e tale situazione era sussistente sin dall'inizio della introduzione del presente giudizio. In tal senso era specificare il Giudice che la revoca sebbene emessa con Decreto de
2.7.2025 doveva avere effetti sin dall'anno 2021, sic ab origine del giudizio. Gli effetti sono che le spese del giudizio prima anticipate dall'Erario, per effetto della citata revoca, devono, invece, essere tutte poste dall'erario a carico di Pt_1
Riguardo a questi esborsi viene evidenziato come dal fascicolo telematico
[...]
risultano liquidati esborsi in favore del CTU, oltre che sostenute spese per Aste
Giudiziarie on line SP (per euro 1.006,50) e RA AF (274,50), come pagina 3 di 6 rendicontato dal professionista Delegato per le attività di messa in vendita. In tal senso va attenzionata la Cancelleria a procedere per ogni incombenti di rito sulle spese già liquidate/pagate e quelle accertate.
Riguardo ai compesi maturati e non ancora liquidati nei riguardi del Custode e
Professionista Delegato alla data della revoca del beneficio in parola, queste sono liquidate con Decreto del 30.11.2025 e poste, in via provvisoria, interamente a carico della parte attrice.
Nel merito del giudizio va rilevato che a seguito di numerosi e vani tentativi di vendita il Giudice sollecitava il contraddittorio tra le parti sull'applicabilità alla fattispecie della chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. atteso che nemmeno l'ultima asta - con prezzo base di 18.122,40 euro e relativa offerta minima a ribasso – aveva suscitato interesse nel pubblico.
Parte attrice dichiarava all'udienza del 23.1.2025 di prendere atto della infruttuosità della messa in vendita dei beni, mentre parte convenuta e le altre parti si sono disinteressate alla causa, evidentemente consapevoli che l'eventuale vendita non avrebbe loro giovato;
in tal direzione viene a prospettarsi l'ipotesi di una chiusura anticipata della presente causa o del processo esecutivo dal quale questo trae origine ai sensi dell'art. 164 bis c.p.c.
Questi i dati della procedura: - il prossimo esperimento di vendita avrebbe luogo per un prezzo base di 18.615,99 ed anche laddove giungesse una offerta al prezzo minimo ribassato consentito dal rito non potrebbe più rifiutarsi l'acquisto; - il ricavato della vendita andrebbe nella procedura esecutiva solo per la quota pignorato pari alla meta;
- se si disponesse un ulteriore tentativo di vendita, difficilmente il ricavato potrebbe essere superiore alla precedente offerta minima, atteso che se qualcuno fosse stato disposto a offrire quel prezzo, probabilmente l'avrebbe fatto al precedente esperimento di vendita;
in caso di aggiudicazione, il ricavato della vendita andrebbe nella procedura esecutiva solo per la quota pagina 4 di 6 pignorata che è pari alla meta;
- dal prezzo di vendita andrebbero poi decurtate tutte le spese della procedura, compensi per il delegato, cancellazione dei gravami, ispezioni ipocatastali, rettifica catastale e tenuta conto corrente, spese di pubblicità, oltre a quelle del prossimo esperimento di vendita e al ricavato andrebbero detratte le spese legali di parte attrice le spese sostenute per l'iscrizione a ruolo, le notifiche, la trascrizione della domanda di divisione.
Dall'analisi fatta emerge come le spese ex art. 2770 c.c. da recuperarsi nell'ambito della procedura esecutiva ammontino, solo per iscrizione a ruolo, certificazione notarile e compensi dell'esperto stimatore, senza contare le spese di trascrizione del pignoramento, di notifica, di custodia, spese legali ecc., portano ad residuo che non sarebbe sufficiente nemmeno a coprire le spese legali precedenti l'esecuzione forzata, ragione per la quale la procedura esecutiva si chiuderebbe con l'assegnazione di una somma in nessuna parte satisfattiva del credito per cui si procede.
Va evidenziato come tra la presente causa di divisione endoesecutiva ed il processo esecutivo che vi ha dato origine sussiste uno stretto collegamento funzionale e, in forza di questo, la sopravvenuta necessità di chiudere anticipatamente la procedura esecutiva ex art. 164 bis c.p.c. non può che rendere improcedibile anche il presente giudizio di divisione per sopravvenuta carenza di legittimazione di parte attrice a chiedere lo scioglimento della comunione sul bene oggetto di sua aggressione esecutiva, in assenza di domande di divisione da parte degli altri comproprietari.
Parte attrice stessa, dal canto suo, è consapevole del fatto che la prosecuzione del giudizio di divisione potrebbe al più portare ad un realizzo non satisfattivo al credito vantato e infatti prende atto della infruttuosità dell'azione nel corso del giudizio e correttamente non avanza specifica domanda a proseguire con le vendite.
pagina 5 di 6 Ora, l'assenza di altri beni in capo al debitore non rende certo fruttuosa una procedura che non lo è, ragione per la quale detta considerazione non può mutare le considerazioni sopra formulate.
Quanto alle spese, la particolare – sopravvenuta - ragione della chiusura in rito della procedura impone di disporne la compensazione tra le parti e il costo del custode e Professionista delegato posto in via definitiva a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la presente causa di divisione;
- ordina che la presente sentenza venga trascritta sui registri immobiliari in relazione agli immobili sopra indicati;
- spese compensate;
- pone in via definitiva il costo del Delegato e Custode, come liquidato con decreto,
a carico delle parti.
RA, 30 novembre 2025
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OPPOSIZ. ALL'ESEC. E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2689/2021 promossa da:
P.IV , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SETTA MARIA, domicilio presso lo studio di questi in
MONTESILVANO alla VIA ADIGE, 3
ATTORE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA esecutata contumace
C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO comproprietario contumace
, p. iva n. CP_3 P.IV_1
CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 La sola parte attrice e già creditore procedente del procedura esecutiva, così precisava: preso atto della mancata vendita dell'immobile pignorato per assenza di offerte e, quindi, del mancato recupero anche parziale del credito per cui si procede, conclude chiedendo che le spese occorrenti per il presente giudizio vengano poste a carico della massa non essendoci stata alcuna contestazione e relativa soccombenza, dichiara di rinunciare ai termini ex art 190 cpc per il deposito di scritti difensivi chiedendo che la causa venga trattenuta a decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione quale parte creditrice procedente, ha pignorato, nell'ambito della Parte_1
procedura esecutiva immobiliare RGE n. 193.2019 una quota della proprietà della debitrice esecutata sul seguente immobile sito alla Via Roma in Carpineto della
OR (PE), censito al N.C.E.U. di RA al foglio n. 9, particella n. 115, cat. A/3, classe 1, vani n. 5, rendita catastale Euro 222,08 e ha introdotto su disposizione del
G.E. il presente giudizio di divisione endoesecutiva nell'ambito del quale, per sciogliere la comunione sul diritto alla quota di proprietà dell'immobile, lo stesso diritto veniva posto in vendita per l'intero.
Alla udienza del 24.3.2022 il G.I. dr.ssa Tiziana Marganella era a dichiarare la regolarità delle notifiche e dichiarare la contumacia dei convenuti. In pari data nominava professionista Delegato alla vendita e Custode l'avv. Felice Mayer.
Successivamente alla udienza del 23.2.2023, verificato che l'avv. Felice Mayer non aveva provveduto a curare alcuno degli adempimenti afferenti agli incarichi ricevuti gli revocava gli incarichi e nominava Custode e Professionista Delegato
l'avv. Erano espletati tre tentativi di vendita del bene tutti Controparte_4
infruttuosi con relativi ribassi sul prezzo di stima ex rito.
Alla data del 5.3.2025 l'avv. Maria Setta comunicava “che le mutate condizioni economiche del mio assistito sig. , determinano la perdita del Parte_1
beneficio di ammissione al gratuito patrocinio. Attualmente non sono ancora in pagina 2 di 6 possesso della documentazione reddituale che, ho comunque provveduto a richiedere al cliente”.
Il G.I. era a fissare udienza al 2.7.2025 affiche il legale specificasse il periodo temporale in cui era a mutare le condizioni de quibus del creditore procedente, con deposito di documentazione acclarante. In data 17.6.2025 il legale produceva dichiarazione redditi periodo imposta 2021 dalla quale risultano mutate le condizioni e la conseguenziale perdita del beneficio del patrocinio a Spese dello
Stato.
Alla udienza del 2.7.2025 il procuratore della parte attrice dichiarava di prendere atto della infruttuosità della messa in vendita dei beni e si rimette a giustizia. ll G.I. in pari data revocava il beneficio concesso in via provvisoria del Patrocinio a
Carico delle Stato concesso dal COA in favore della parte attrice Parte_1
specificava che tale revoca doveva decorrere dal periodo in cui non aveva più i requisiti e cioè anno 2021. La causa giungeva alla udienza del 9.10.2025 in cui l'avv. Maria Setta precisava le conclusioni chiedeva che la causa fosse decisa con rinunciava alla concessione dei termini ex art. 190 cpc;
il Giudice tratteneva la causa a decisone.
Va preliminarmente rilevato che nelle more del giudizio era emerso che l'attore aveva perso le condizioni per il perdurare del beneficio ottenuta dal COA e tale situazione era sussistente sin dall'inizio della introduzione del presente giudizio. In tal senso era specificare il Giudice che la revoca sebbene emessa con Decreto de
2.7.2025 doveva avere effetti sin dall'anno 2021, sic ab origine del giudizio. Gli effetti sono che le spese del giudizio prima anticipate dall'Erario, per effetto della citata revoca, devono, invece, essere tutte poste dall'erario a carico di Pt_1
Riguardo a questi esborsi viene evidenziato come dal fascicolo telematico
[...]
risultano liquidati esborsi in favore del CTU, oltre che sostenute spese per Aste
Giudiziarie on line SP (per euro 1.006,50) e RA AF (274,50), come pagina 3 di 6 rendicontato dal professionista Delegato per le attività di messa in vendita. In tal senso va attenzionata la Cancelleria a procedere per ogni incombenti di rito sulle spese già liquidate/pagate e quelle accertate.
Riguardo ai compesi maturati e non ancora liquidati nei riguardi del Custode e
Professionista Delegato alla data della revoca del beneficio in parola, queste sono liquidate con Decreto del 30.11.2025 e poste, in via provvisoria, interamente a carico della parte attrice.
Nel merito del giudizio va rilevato che a seguito di numerosi e vani tentativi di vendita il Giudice sollecitava il contraddittorio tra le parti sull'applicabilità alla fattispecie della chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. atteso che nemmeno l'ultima asta - con prezzo base di 18.122,40 euro e relativa offerta minima a ribasso – aveva suscitato interesse nel pubblico.
Parte attrice dichiarava all'udienza del 23.1.2025 di prendere atto della infruttuosità della messa in vendita dei beni, mentre parte convenuta e le altre parti si sono disinteressate alla causa, evidentemente consapevoli che l'eventuale vendita non avrebbe loro giovato;
in tal direzione viene a prospettarsi l'ipotesi di una chiusura anticipata della presente causa o del processo esecutivo dal quale questo trae origine ai sensi dell'art. 164 bis c.p.c.
Questi i dati della procedura: - il prossimo esperimento di vendita avrebbe luogo per un prezzo base di 18.615,99 ed anche laddove giungesse una offerta al prezzo minimo ribassato consentito dal rito non potrebbe più rifiutarsi l'acquisto; - il ricavato della vendita andrebbe nella procedura esecutiva solo per la quota pignorato pari alla meta;
- se si disponesse un ulteriore tentativo di vendita, difficilmente il ricavato potrebbe essere superiore alla precedente offerta minima, atteso che se qualcuno fosse stato disposto a offrire quel prezzo, probabilmente l'avrebbe fatto al precedente esperimento di vendita;
in caso di aggiudicazione, il ricavato della vendita andrebbe nella procedura esecutiva solo per la quota pagina 4 di 6 pignorata che è pari alla meta;
- dal prezzo di vendita andrebbero poi decurtate tutte le spese della procedura, compensi per il delegato, cancellazione dei gravami, ispezioni ipocatastali, rettifica catastale e tenuta conto corrente, spese di pubblicità, oltre a quelle del prossimo esperimento di vendita e al ricavato andrebbero detratte le spese legali di parte attrice le spese sostenute per l'iscrizione a ruolo, le notifiche, la trascrizione della domanda di divisione.
Dall'analisi fatta emerge come le spese ex art. 2770 c.c. da recuperarsi nell'ambito della procedura esecutiva ammontino, solo per iscrizione a ruolo, certificazione notarile e compensi dell'esperto stimatore, senza contare le spese di trascrizione del pignoramento, di notifica, di custodia, spese legali ecc., portano ad residuo che non sarebbe sufficiente nemmeno a coprire le spese legali precedenti l'esecuzione forzata, ragione per la quale la procedura esecutiva si chiuderebbe con l'assegnazione di una somma in nessuna parte satisfattiva del credito per cui si procede.
Va evidenziato come tra la presente causa di divisione endoesecutiva ed il processo esecutivo che vi ha dato origine sussiste uno stretto collegamento funzionale e, in forza di questo, la sopravvenuta necessità di chiudere anticipatamente la procedura esecutiva ex art. 164 bis c.p.c. non può che rendere improcedibile anche il presente giudizio di divisione per sopravvenuta carenza di legittimazione di parte attrice a chiedere lo scioglimento della comunione sul bene oggetto di sua aggressione esecutiva, in assenza di domande di divisione da parte degli altri comproprietari.
Parte attrice stessa, dal canto suo, è consapevole del fatto che la prosecuzione del giudizio di divisione potrebbe al più portare ad un realizzo non satisfattivo al credito vantato e infatti prende atto della infruttuosità dell'azione nel corso del giudizio e correttamente non avanza specifica domanda a proseguire con le vendite.
pagina 5 di 6 Ora, l'assenza di altri beni in capo al debitore non rende certo fruttuosa una procedura che non lo è, ragione per la quale detta considerazione non può mutare le considerazioni sopra formulate.
Quanto alle spese, la particolare – sopravvenuta - ragione della chiusura in rito della procedura impone di disporne la compensazione tra le parti e il costo del custode e Professionista delegato posto in via definitiva a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la presente causa di divisione;
- ordina che la presente sentenza venga trascritta sui registri immobiliari in relazione agli immobili sopra indicati;
- spese compensate;
- pone in via definitiva il costo del Delegato e Custode, come liquidato con decreto,
a carico delle parti.
RA, 30 novembre 2025
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 6 di 6