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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 137 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...] (c.f.: C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Salvo del C.F._2
Foro di Marsala (Pec: , elet- Email_1 tivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salemi, via G. Marconi, 15, il tutto giusto mandato in calce all'atto di appello.
Appellanti
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Vincenzo Muraca (pec:
[...]
, ed elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giambrone, in Palermo alla Via Princi- pe di Paternò n. 56, giusta procura agli atti. Appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Marsala n. 619/2019 del 25.6.2019.
OGGETTO: condannatorio per contributi pubblici.
IN FATTO
Con atto di citazione e assumeva- Parte_1 Parte_2 no l'illegittimità delle delibere nn. 4469 del 25.3.2003 e 4498 del 18.4.2003 con cui è stata respinta la spettanza del sussidio afferente l'unità immobiliare abitativa rurale sita in Salemi - C/da ER Vecchia, al catasto al Foglio 23, particella 24, sub 2, dal dante causa richiesto quale comproprietario ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 79/1968 e 13 bis della leg- ge n. 120/1987 per l'elargizione dei contributi conseguenti ai danni subiti
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 in seguito al sisma della Valle del Belice del 1968, e la conseguente con- danna dell'amministrazione alla sua determinazione ed al pagamento. Con comparsa di costituzione si costituiva il convenuto CP_1 contestando le ragioni di controparte alla luce dei motivi illustrati nei provvedimenti assunti. Con sentenza n. 619/2019 del 25.6.2019 il Tribunale di Marsala ri- gettava le domande mettendo in luce che in difetto di istanza anteriore al 27.7.1973 (data dell'atto di donazione/divisione da parte del precedente unico proprietario in favore dei germani e ), Parte_3 Persona_1 questa venne presentata da solo nel 1975, allorchè i Parte_4 diritti reali sugl'immobili non si trovavano in situazione di contitolarità. Relativamente all'istanza ex art. 5 del D.L. n. 299/1978, segnala che l'ignoranza della lesione dell'altrui diritto nella specie difettava poiché il non ignorava che il diritto reale sull'immobile fosse nel- Parte_1 la titolarità di un soggetto terzo, in ragione della serie degli atti dispositivi posti in essere. Con atto di appello e si dolgono Parte_1 Parte_2 dunque delle suddette conclusioni giudiziali. Con il primo motivo lamen- tano che il giudicante ha errato nella parte in cui ha erroneamente asseri- to che al momento della presentazione della domanda i diritti reali sugli im- mobili non si trovavano in situazione di contitolarità fra i fratelli Per_2
[.
e , atteso che in data 27.7.1973 il (nonno Per_1 Parte_1 dell'appellante, cl 1880) si limitava a donare ai due figli predetti la nuda proprietà del fabbricato, mantenendo per sé il diritto di usufrutto, solo esprimendo la propria volontà per un'eventuale futura divisione, con la conseguenza che al momento della domanda del 1975, deceduto l'usufruttuario, l'immobile era giuridicamente in comproprietà indivisa fra i due fratelli, tale rimanendo fino all'atto di compravendita del 1996, al- lorchè il subalterno 2 per cui è domanda di contributo è stato venduto da ai coniugi (figlio di ) e Persona_1 Parte_1 Parte_3
, odierni appellanti. Con il secondo motivo lamentano l'errata Parte_2 interpretazione dell'art. 5 del D.L. n. 299/1978, dato che il proprio dante causa , da parecchi anni prima e per molti anni dopo la morte Parte_3 del proprio padre (cl. 1880), disponeva in fatto e in buona fede Pt_1 dell'intero immobile (anche cioè della parte indivisa del fratello , Per_1 trattandosi di un unico corpo di fabbrica), abitandoci con la propria fami- glia ed esplicando un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. animus domini), in quanto era già emigrato e re- Per_1 sidente in America. Poiché la porzione de qua è sempre stata quindi nella disponibilità e nel possesso del padre ( ) e successivamente del Parte_3 figlio ( ), poi divenutone unico proprietario insieme alla moglie, Pt_1 anche quale possessore di buona fede della porzione catastata sub 2 il contributo andava riconosciuto. Con il terzo motivo censurano la mancata pronuncia del Giudice di primo grado relativamente all'erronea e falsa
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 applicazione dell'art. 17 quinquies della L. 536/1981, il quale sancisce che:
“la domanda di contributo per la prima UI abitativa si estende anche alle UI diverse dalla prima ed a quelle destinate ad altro uso se tali immobili siano contigui o facciano parte di un unico corpo di fabbrica con la prima UI abitativa”. Poiché l'immobile de quo è sempre stato costituito da un unico corpo di fabbrica, sia quando lo abitava il nonno (cl. Pt_1
1880), sia quando vi si trasferì il padre con la propria famiglia, Parte_3 anche sotto tale profilo andava riconosciuta la spettanza de qua. Chiede quindi, in riforma della prima sentenza, accertarsi il diritto controverso e condannarsi l al pagamento, insistendo anzitutto per Controparte_2
l'ammissione della prova per testi richiesta a mezzo dei sigg.ri CP_3
e , che conoscono molto bene i luoghi e posso-
[...] Controparte_4 no chiarire tutte le questioni relative al possesso dell'immobile, alla sua consistenza ed ai soggetti che vi hanno abitato fin dall'epoca del terremo- to del 1968, e a mezzo di , già componente della Com- Controparte_5 missione art. 5 del dal 2003 al 2012, per riferire Controparte_1 sull'operato e sulle criticità riscontrate dalla stessa sulla pratica del Mira- bile, anche al fine di comprendere meglio le motivazioni addotte con la decisione per cui è causa. Chiedono infine ammettersi l'invocata c.t.u. quantificativa. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata, avversando le deduzioni attore. Eccepisce in- fatti che l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile, anche ex art. 348 bis c.p.c. non avendo una ragionevole probabilità di es- sere accolta, o comunque infondata, in quanto nell'anno 1968 l'intero fabbricato, costituito da un solo corpo di fabbrica, apparteneva ad un uni- co proprietario, il Sig. , nato il [...] (nonno Parte_1 dell'appellante ), che non ha mai presentato istanza di contributo Pt_1 post-sisma per il fabbricato di sua proprietà ai sensi della Legge 241/1968. Successivamente, con atto pubblico di donazione in Notaio S. Tardia del 1973, il Sig. , nato il [...], divideva il fabbricato Parte_1 oggetto di contenzioso ai figli e , Parte_4 Persona_1 attribuendo loro rispettivamente la part. 24/1 e la part. 24/2 (giusto fra- zionamento con Mod. 6 del Geom. richiamato e alle- Persona_3 gato allo stesso atto di donazione e divisione). Dopo la divisione e dona- zione del bene, nel 1975, il Sig. (padre dell'attore) Parte_4 presentava l'istanza di contributo per l'U.I. di cui era divenuto proprieta- rio, mentre il Sig. (zio dell'attore e suo dante causa) Persona_1 non ha mai presentato istanza di contributo per la propria porzione, né la domanda veniva presentata in suo nome o nel suo interesse da altri sog- getti. Pertanto l'istanza di parte attrice è stata correttamente rigettata per omessa presentazione della domanda e consequenziale intervenuta deca- denza. Tuttavia, irragionevolmente controparte richiamava l'atto di com- pravendita della part. 24/2 stipulato tra la parte attrice e il Sig. Per_1
nel 1996, atteso che proprio l'atto di compravendita de quo si
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 fonda esplicitamente in ogni sua parte sulla donazione e divisione del 27 luglio 1973, tenuto conto che diversamente non Persona_1 avrebbe potuto vendere la part. 24/2, che appunto gli era stata donata e assegnata dal padre, previa divisione, nel 1973. Rispetto alla seconda doglianza fa presente che parte attrice ha al- tresì richiesto in questa sede la concessione del contributo quale "posses- sore in buona fede", sia da parte del padre , proprie- Parte_4 tario dell'unità attigua, che poi dallo stesso. Deduce che la richiesta di concessione del contributo quale possessore in buona fede è palesemente illegittima, sia la domanda amministrativa di contributo non è stata pre- sentata "quale possessore in buona fede'' entro i termini previsti dal D.L. n° 299/1978, convertito in legge 464/1978, e dalla successiva ulteriore riapertura dei termini di cui all'art. 24 comma 3 della L. 64/1981, sia per- ché gli attori acquistavano il fabbricato non da , pro- Parte_4 prietario del subalterno attiguo, che a loro dire sarebbe il possessore in buona fede, bensì da , che non ha mai presentato do- Persona_1 manda di ammissione al contributo post-sisma 1968. Aggiunge che l'art. 1947 c.c. indica il possessore di buona fede come colui che possiede igno- rando incolpevolmente di ledere l'altrui diritto, cosa inesistente nel caso di specie stante la conoscenza da parte di dell'atto di Parte_4 donazione e divisione del 1973 richiamato dalla stessa parte attrice;
inol- tre, relativamente alla successione del possesso, l'art. 1146 c.c. prevede al comma secondo che, in ipotesi di successione a titolo particolare per cau- sa di morte o per atto tra vivi, il possessore attuale ha la possibilità di uni- re il possesso del proprio dante causa al proprio, purché si verifichi un rea- le impossessamento, in presenza, cioè, di tutti gli elementi costitutivi del possesso, cosa anch'essa impossibile nel caso di specie perché parte attri- ce acquistava da e non dall'asserito possessore di buo- Persona_1 na fede BI . Parte_3
Quanto all'art. 17 quinquies della Legge 536/1981 ribadisce che la norma è applicabile solo nel caso in cui ad un unico proprietario di una unità abitativa, dove era residente e per il cui esclusivo numero civico aveva presentato l'istanza di contributo, non veniva concesso contributo per altra unità di sua proprietà e diversa dalla prima, sia essa destinata ad abitazione che magazzino e simili, ancorché compresa nello stesso corpo di fabbrica, ma con numero civico diverso da quello riportato nell'istanza già presentata, mentre nel caso di specie la restante unità immobiliare abitativa sub 2 all'epoca della presentazione dell'istanza di contributo ap- parteneva a , che non ha inteso farsi rappresentare dal Persona_1 fratello per la presentazione di autonoma domanda amministrativa anche per la propria parte di fabbricato, di cui era divenuto nel contempo esclu- sivo proprietario. Rispetto alle prove dedotte ne ribadisce l'inutilità e inammissibili- tà, avendo dovuto controparte provare in maniera documentale la pre- sentazione della domanda da parte del suo dante causa Sig. Parte_5
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 nei termini di legge, cosa tuttavia impossibile come si evince dal Pt_6 certificato del Comune di Salemi del 19/12/2017. All'udienza del 2.4.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 11.4.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
L'appello risulta destituito di fondamento. Premesso che, trattandosi di questioni in diritto su dati documen- tali, qualsivoglia approfondimento istruttorio si rivela inconducente, risul- ta che e si dolgono dei provvedimenti Parte_1 Parte_2 reiettivi del loro diritto di credito alle provvidenze ex artt. 24 D.L. n. 79/1968 e 13 bis della legge n. 120/1987 relative alla porzione del fabbri- cato rurale sito in Salemi - c/da ER Vecchia, censito al catasto al Fo- glio di mappa 23, particella 24, subalterno 2, dall'amministrazione di Sa- lemi palesati con le delibere nn. 4469 del 25.3.2003 e 4498 del 18.4.2003 per assenza di domanda amministrativa al contributo, solo riconoscendo le spettanze per il subalterno 1, l'unico in proprietà del di loro dante causa al momento dell'istanza amministrativa da questi Parte_4 presentata nel gennaio del 1975. Come allora già evidenziato dal primo giudicante, e diversamente dalla strumentale ricostruzione che si cerca di sposare, risulta per tabulas che , nato il [...] (nonno dell'omonimo appellan- Parte_1 te, il quale non ebbe a presentare istanza di contributo post-sisma per il
[... fabbricato di sua proprietà), con atto pubblico di donazione in Notaio del 1973 (in doc. 8 della produzione di parte attrice) do- Persona_4 nava ai figli e la nuda proprietà, ri- Parte_4 Persona_1 sultando a sé l'usufrutto, di due diverse porzioni del fabbricato rurale di c.da ER CH (due vani a pian terreno e un vano e ripostiglio a primo piano a , e parte composta di stalla, stanza da pranzo, Parte_3 cucina e pagliera al piano terra, e stanza con ripostiglio a primo piano a
), pure citando il Mod. 6 redatto dal geom. Per_1 Persona_3 ove si attribuiva loro rispettivamente la denominazione di part. 24/a e part. 24/b. Tali accettate liberalità venivano poi trascritte presso la con- servatoria dei registri immobiliari di giuste note di trascrizione CP_4 pure agli atti. Deceduto nel marzo 1974 il predetto usufruttuario Persona_5
cl. 1880, il figlio , padre e dante causa
[...] Parte_4 dell'odierno appellante cl. 1947, divenuto quindi pieno Parte_1 proprietario, in data 16.1.1975 presentava in proprio istanza di contributo ex art. 24 D.L. n. 79/1968 in qualità di “coltivatore diretto proprietario” (in doc. 2 della produzione di parte attrice), a differenza del fratello Per_1 che rimaneva inerte. Con atto di compravendita del 1996 (in doc. 9), le parti, “ricono-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 valido l'atto di donazione del 27 luglio 1973”, si accordavano di Pt_7 modo che il cedeva ai coniugi quanto Persona_1 Controparte_6 pervenutogli giusta donazione citata, ossia la porzione del fabbricato rura- le di cui al Foglio di mappa 23, particella 24, subalterno 2, al catasto allora ancora figurante a nome di del 1880, quale usufruttua- Parte_1 rio generale, e di e quali compro- Persona_1 Parte_4 prietari, disallineamento per il quale si dava atto dell'avvenuta presenta- zione all'ufficio di i altro Mod. 6. CP_4
Incomprensibile appare pertanto il primo motivo di censura con il quale si sostiene che il dante causa con l'istanza del Parte_4
1975 (ove peraltro si qualificò “coltivatore diretto proprietario”) avesse in realtà agito in qualità di comproprietario di un unico corpo di fabbrica che occupava per intero con la propria famiglia (trovandosi già da anni il fra-
in America), come tale comprendente i subalterni 1 e 2, Parte_8 poiché il de cuius con la liberalità del 1973 avrebbe solo attribuito ai due figli una nuda proprietà indivisa accompagnata dal palesamento di una vo- lontà per un'eventuale futura divisione, attribuendo sostanzialmente alle risultanze catastali, per notorio munite di semplice valore fiscale- informativo, valore poziore rispetto al chiaro testo del rogito donativo ed alle risultanze del registri immobiliari, deduzione questa che si infrange contro la sistematica giuscivilistica. Con il secondo motivo si lamenta l'errata interpretazione dell'art. 5 del D.L. n. 299/1978, dato che, come detto, il proprio dante causa
[...]
disponeva in fatto e in buona fede dell'intero edificio rurale (an- CP_7 che cioè della parte indivisa del fratello , trattandosi di un unico Per_1 corpo di fabbrica), abitandoci con la propria famiglia ed esplicando un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. animus domini), in quanto era già emigrato e residente in [...]. Poi- Per_1 ché la porzione de qua è sempre stata quindi nella disponibilità e nel pos- sesso prima del padre ( ) e poi del figlio ( ), successi- Parte_3 Pt_1 vamente divenutone unico proprietario insieme alla moglie, almeno quale possessore di buona fede della porzione catastata sub 2 il contributo de quo andava riconosciuto. Anche però a tralasciare per superfluità che, in fatto, la piena co- scienza della proprietà del fratello sulla porzione per cui è domanda (cioè l'assenza di buona fede soggettiva), risulta persino ammessa nella richie- sta di riesame di cui al doc. 3 della produzione di parte, soprattutto, in di- ritto, non solo è già solo evidente il dato cronologico che l'ampliamento della platea soggettiva anche ai possessori di buona fede è per l'appunto sopraggiunto nel 1978, anni dopo la domanda amministrativa qui in valu- tazione, senza che ci si sia quindi avvalsi della ivi prevista riapertura dei termini per una nuova domanda in tale qualità (vedasi art. 6 del D.L. n. 299/1978 e proroga di cui all'art. 24 della L. 7 marzo 1981, n. 64), ma è pure a segnalarsi che la norma speciale in questione riguardava invero so- lo “Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'im-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 mobile sinistrato alla data del sisma…”, mentre nella specie l'allora occu- pante BI cl. 1880 era munito del legittimo titolo di unico Pt_1 proprietario. Con il terzo motivo censurano gli appellanti la mancata pronuncia del Giudice di primo grado relativamente alla violazione dell'art. 17 quin- quies della L. 536/1981 da parte dell'adita autorità amministrativa, sta- tuendo la disposizione che “la domanda di contributo per la prima UI abi- tativa si estende anche alle UI diverse dalla prima ed a quelle destinate ad altro uso se tali immobili siano contigui o facciano parte di un unico corpo di fabbrica con la prima UI abitativa”. Poiché l'immobile de quo è sempre stato costituito da un unico corpo di fabbrica, sia quando lo abitava il nonno (cl. 1880), sia quando vi si trasferì il padre con Pt_1 Parte_3 la propria famiglia, anche sotto tale profilo andava riconosciuta la spet- tanza de qua. A prescindere tuttavia da ogni altra considerazione relativa alla condivisibile interpretazione offerta dalla P.A. (l'estensione normativa per interpretazione autentica, infatti, afferisce ad autonome unità abitative e non escluse dalla domanda amministrativa, sebbene nel medesimo corpo di fabbrica o contigue, ma pur sempre nella titolarità dell'istante, trattan- dosi altrimenti di un singolare potere procuratorio ex lege attribuito ex post ed a termini scaduti, con il quale, al contempo, si supplirebbe alla scelta di inerzia del proprietario finitimo ma si incamererebbero in proprio le di lui spettanze), ciò che – comprensibilmente – tralascia di riportare l'appellante (invero fin dal carteggio con la Commissione esaminante) è che la prescrizione in questione riguarda invero “La domanda di contribu- to presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241…”, ossia per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, mentre qui si discetta invece della sorte del chiesto contributo per l'unità immobiliare abitativa rurale ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 79/1968. Ne consegue la non spettanza del chiesto contributo anche per il fondo ex di cui al subalterno 2 della particella 24, e Persona_1 dunque l'infondatezza dell'appello. Le spese di lite vengono dunque addossate agli appellanti, quale parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di Marsala n. 619/2019 del 25.6.2019:
• Rigetta l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 confronti del Controparte_1
• Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali riferibili all'amministrazione convenuta per il giudizio d'appello, che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
• Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo il 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 137 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...] (c.f.: C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Salvo del C.F._2
Foro di Marsala (Pec: , elet- Email_1 tivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salemi, via G. Marconi, 15, il tutto giusto mandato in calce all'atto di appello.
Appellanti
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Vincenzo Muraca (pec:
[...]
, ed elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giambrone, in Palermo alla Via Princi- pe di Paternò n. 56, giusta procura agli atti. Appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Marsala n. 619/2019 del 25.6.2019.
OGGETTO: condannatorio per contributi pubblici.
IN FATTO
Con atto di citazione e assumeva- Parte_1 Parte_2 no l'illegittimità delle delibere nn. 4469 del 25.3.2003 e 4498 del 18.4.2003 con cui è stata respinta la spettanza del sussidio afferente l'unità immobiliare abitativa rurale sita in Salemi - C/da ER Vecchia, al catasto al Foglio 23, particella 24, sub 2, dal dante causa richiesto quale comproprietario ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 79/1968 e 13 bis della leg- ge n. 120/1987 per l'elargizione dei contributi conseguenti ai danni subiti
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 in seguito al sisma della Valle del Belice del 1968, e la conseguente con- danna dell'amministrazione alla sua determinazione ed al pagamento. Con comparsa di costituzione si costituiva il convenuto CP_1 contestando le ragioni di controparte alla luce dei motivi illustrati nei provvedimenti assunti. Con sentenza n. 619/2019 del 25.6.2019 il Tribunale di Marsala ri- gettava le domande mettendo in luce che in difetto di istanza anteriore al 27.7.1973 (data dell'atto di donazione/divisione da parte del precedente unico proprietario in favore dei germani e ), Parte_3 Persona_1 questa venne presentata da solo nel 1975, allorchè i Parte_4 diritti reali sugl'immobili non si trovavano in situazione di contitolarità. Relativamente all'istanza ex art. 5 del D.L. n. 299/1978, segnala che l'ignoranza della lesione dell'altrui diritto nella specie difettava poiché il non ignorava che il diritto reale sull'immobile fosse nel- Parte_1 la titolarità di un soggetto terzo, in ragione della serie degli atti dispositivi posti in essere. Con atto di appello e si dolgono Parte_1 Parte_2 dunque delle suddette conclusioni giudiziali. Con il primo motivo lamen- tano che il giudicante ha errato nella parte in cui ha erroneamente asseri- to che al momento della presentazione della domanda i diritti reali sugli im- mobili non si trovavano in situazione di contitolarità fra i fratelli Per_2
[.
e , atteso che in data 27.7.1973 il (nonno Per_1 Parte_1 dell'appellante, cl 1880) si limitava a donare ai due figli predetti la nuda proprietà del fabbricato, mantenendo per sé il diritto di usufrutto, solo esprimendo la propria volontà per un'eventuale futura divisione, con la conseguenza che al momento della domanda del 1975, deceduto l'usufruttuario, l'immobile era giuridicamente in comproprietà indivisa fra i due fratelli, tale rimanendo fino all'atto di compravendita del 1996, al- lorchè il subalterno 2 per cui è domanda di contributo è stato venduto da ai coniugi (figlio di ) e Persona_1 Parte_1 Parte_3
, odierni appellanti. Con il secondo motivo lamentano l'errata Parte_2 interpretazione dell'art. 5 del D.L. n. 299/1978, dato che il proprio dante causa , da parecchi anni prima e per molti anni dopo la morte Parte_3 del proprio padre (cl. 1880), disponeva in fatto e in buona fede Pt_1 dell'intero immobile (anche cioè della parte indivisa del fratello , Per_1 trattandosi di un unico corpo di fabbrica), abitandoci con la propria fami- glia ed esplicando un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. animus domini), in quanto era già emigrato e re- Per_1 sidente in America. Poiché la porzione de qua è sempre stata quindi nella disponibilità e nel possesso del padre ( ) e successivamente del Parte_3 figlio ( ), poi divenutone unico proprietario insieme alla moglie, Pt_1 anche quale possessore di buona fede della porzione catastata sub 2 il contributo andava riconosciuto. Con il terzo motivo censurano la mancata pronuncia del Giudice di primo grado relativamente all'erronea e falsa
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 applicazione dell'art. 17 quinquies della L. 536/1981, il quale sancisce che:
“la domanda di contributo per la prima UI abitativa si estende anche alle UI diverse dalla prima ed a quelle destinate ad altro uso se tali immobili siano contigui o facciano parte di un unico corpo di fabbrica con la prima UI abitativa”. Poiché l'immobile de quo è sempre stato costituito da un unico corpo di fabbrica, sia quando lo abitava il nonno (cl. Pt_1
1880), sia quando vi si trasferì il padre con la propria famiglia, Parte_3 anche sotto tale profilo andava riconosciuta la spettanza de qua. Chiede quindi, in riforma della prima sentenza, accertarsi il diritto controverso e condannarsi l al pagamento, insistendo anzitutto per Controparte_2
l'ammissione della prova per testi richiesta a mezzo dei sigg.ri CP_3
e , che conoscono molto bene i luoghi e posso-
[...] Controparte_4 no chiarire tutte le questioni relative al possesso dell'immobile, alla sua consistenza ed ai soggetti che vi hanno abitato fin dall'epoca del terremo- to del 1968, e a mezzo di , già componente della Com- Controparte_5 missione art. 5 del dal 2003 al 2012, per riferire Controparte_1 sull'operato e sulle criticità riscontrate dalla stessa sulla pratica del Mira- bile, anche al fine di comprendere meglio le motivazioni addotte con la decisione per cui è causa. Chiedono infine ammettersi l'invocata c.t.u. quantificativa. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata, avversando le deduzioni attore. Eccepisce in- fatti che l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile, anche ex art. 348 bis c.p.c. non avendo una ragionevole probabilità di es- sere accolta, o comunque infondata, in quanto nell'anno 1968 l'intero fabbricato, costituito da un solo corpo di fabbrica, apparteneva ad un uni- co proprietario, il Sig. , nato il [...] (nonno Parte_1 dell'appellante ), che non ha mai presentato istanza di contributo Pt_1 post-sisma per il fabbricato di sua proprietà ai sensi della Legge 241/1968. Successivamente, con atto pubblico di donazione in Notaio S. Tardia del 1973, il Sig. , nato il [...], divideva il fabbricato Parte_1 oggetto di contenzioso ai figli e , Parte_4 Persona_1 attribuendo loro rispettivamente la part. 24/1 e la part. 24/2 (giusto fra- zionamento con Mod. 6 del Geom. richiamato e alle- Persona_3 gato allo stesso atto di donazione e divisione). Dopo la divisione e dona- zione del bene, nel 1975, il Sig. (padre dell'attore) Parte_4 presentava l'istanza di contributo per l'U.I. di cui era divenuto proprieta- rio, mentre il Sig. (zio dell'attore e suo dante causa) Persona_1 non ha mai presentato istanza di contributo per la propria porzione, né la domanda veniva presentata in suo nome o nel suo interesse da altri sog- getti. Pertanto l'istanza di parte attrice è stata correttamente rigettata per omessa presentazione della domanda e consequenziale intervenuta deca- denza. Tuttavia, irragionevolmente controparte richiamava l'atto di com- pravendita della part. 24/2 stipulato tra la parte attrice e il Sig. Per_1
nel 1996, atteso che proprio l'atto di compravendita de quo si
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 fonda esplicitamente in ogni sua parte sulla donazione e divisione del 27 luglio 1973, tenuto conto che diversamente non Persona_1 avrebbe potuto vendere la part. 24/2, che appunto gli era stata donata e assegnata dal padre, previa divisione, nel 1973. Rispetto alla seconda doglianza fa presente che parte attrice ha al- tresì richiesto in questa sede la concessione del contributo quale "posses- sore in buona fede", sia da parte del padre , proprie- Parte_4 tario dell'unità attigua, che poi dallo stesso. Deduce che la richiesta di concessione del contributo quale possessore in buona fede è palesemente illegittima, sia la domanda amministrativa di contributo non è stata pre- sentata "quale possessore in buona fede'' entro i termini previsti dal D.L. n° 299/1978, convertito in legge 464/1978, e dalla successiva ulteriore riapertura dei termini di cui all'art. 24 comma 3 della L. 64/1981, sia per- ché gli attori acquistavano il fabbricato non da , pro- Parte_4 prietario del subalterno attiguo, che a loro dire sarebbe il possessore in buona fede, bensì da , che non ha mai presentato do- Persona_1 manda di ammissione al contributo post-sisma 1968. Aggiunge che l'art. 1947 c.c. indica il possessore di buona fede come colui che possiede igno- rando incolpevolmente di ledere l'altrui diritto, cosa inesistente nel caso di specie stante la conoscenza da parte di dell'atto di Parte_4 donazione e divisione del 1973 richiamato dalla stessa parte attrice;
inol- tre, relativamente alla successione del possesso, l'art. 1146 c.c. prevede al comma secondo che, in ipotesi di successione a titolo particolare per cau- sa di morte o per atto tra vivi, il possessore attuale ha la possibilità di uni- re il possesso del proprio dante causa al proprio, purché si verifichi un rea- le impossessamento, in presenza, cioè, di tutti gli elementi costitutivi del possesso, cosa anch'essa impossibile nel caso di specie perché parte attri- ce acquistava da e non dall'asserito possessore di buo- Persona_1 na fede BI . Parte_3
Quanto all'art. 17 quinquies della Legge 536/1981 ribadisce che la norma è applicabile solo nel caso in cui ad un unico proprietario di una unità abitativa, dove era residente e per il cui esclusivo numero civico aveva presentato l'istanza di contributo, non veniva concesso contributo per altra unità di sua proprietà e diversa dalla prima, sia essa destinata ad abitazione che magazzino e simili, ancorché compresa nello stesso corpo di fabbrica, ma con numero civico diverso da quello riportato nell'istanza già presentata, mentre nel caso di specie la restante unità immobiliare abitativa sub 2 all'epoca della presentazione dell'istanza di contributo ap- parteneva a , che non ha inteso farsi rappresentare dal Persona_1 fratello per la presentazione di autonoma domanda amministrativa anche per la propria parte di fabbricato, di cui era divenuto nel contempo esclu- sivo proprietario. Rispetto alle prove dedotte ne ribadisce l'inutilità e inammissibili- tà, avendo dovuto controparte provare in maniera documentale la pre- sentazione della domanda da parte del suo dante causa Sig. Parte_5
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 nei termini di legge, cosa tuttavia impossibile come si evince dal Pt_6 certificato del Comune di Salemi del 19/12/2017. All'udienza del 2.4.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 11.4.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
L'appello risulta destituito di fondamento. Premesso che, trattandosi di questioni in diritto su dati documen- tali, qualsivoglia approfondimento istruttorio si rivela inconducente, risul- ta che e si dolgono dei provvedimenti Parte_1 Parte_2 reiettivi del loro diritto di credito alle provvidenze ex artt. 24 D.L. n. 79/1968 e 13 bis della legge n. 120/1987 relative alla porzione del fabbri- cato rurale sito in Salemi - c/da ER Vecchia, censito al catasto al Fo- glio di mappa 23, particella 24, subalterno 2, dall'amministrazione di Sa- lemi palesati con le delibere nn. 4469 del 25.3.2003 e 4498 del 18.4.2003 per assenza di domanda amministrativa al contributo, solo riconoscendo le spettanze per il subalterno 1, l'unico in proprietà del di loro dante causa al momento dell'istanza amministrativa da questi Parte_4 presentata nel gennaio del 1975. Come allora già evidenziato dal primo giudicante, e diversamente dalla strumentale ricostruzione che si cerca di sposare, risulta per tabulas che , nato il [...] (nonno dell'omonimo appellan- Parte_1 te, il quale non ebbe a presentare istanza di contributo post-sisma per il
[... fabbricato di sua proprietà), con atto pubblico di donazione in Notaio del 1973 (in doc. 8 della produzione di parte attrice) do- Persona_4 nava ai figli e la nuda proprietà, ri- Parte_4 Persona_1 sultando a sé l'usufrutto, di due diverse porzioni del fabbricato rurale di c.da ER CH (due vani a pian terreno e un vano e ripostiglio a primo piano a , e parte composta di stalla, stanza da pranzo, Parte_3 cucina e pagliera al piano terra, e stanza con ripostiglio a primo piano a
), pure citando il Mod. 6 redatto dal geom. Per_1 Persona_3 ove si attribuiva loro rispettivamente la denominazione di part. 24/a e part. 24/b. Tali accettate liberalità venivano poi trascritte presso la con- servatoria dei registri immobiliari di giuste note di trascrizione CP_4 pure agli atti. Deceduto nel marzo 1974 il predetto usufruttuario Persona_5
cl. 1880, il figlio , padre e dante causa
[...] Parte_4 dell'odierno appellante cl. 1947, divenuto quindi pieno Parte_1 proprietario, in data 16.1.1975 presentava in proprio istanza di contributo ex art. 24 D.L. n. 79/1968 in qualità di “coltivatore diretto proprietario” (in doc. 2 della produzione di parte attrice), a differenza del fratello Per_1 che rimaneva inerte. Con atto di compravendita del 1996 (in doc. 9), le parti, “ricono-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 valido l'atto di donazione del 27 luglio 1973”, si accordavano di Pt_7 modo che il cedeva ai coniugi quanto Persona_1 Controparte_6 pervenutogli giusta donazione citata, ossia la porzione del fabbricato rura- le di cui al Foglio di mappa 23, particella 24, subalterno 2, al catasto allora ancora figurante a nome di del 1880, quale usufruttua- Parte_1 rio generale, e di e quali compro- Persona_1 Parte_4 prietari, disallineamento per il quale si dava atto dell'avvenuta presenta- zione all'ufficio di i altro Mod. 6. CP_4
Incomprensibile appare pertanto il primo motivo di censura con il quale si sostiene che il dante causa con l'istanza del Parte_4
1975 (ove peraltro si qualificò “coltivatore diretto proprietario”) avesse in realtà agito in qualità di comproprietario di un unico corpo di fabbrica che occupava per intero con la propria famiglia (trovandosi già da anni il fra-
in America), come tale comprendente i subalterni 1 e 2, Parte_8 poiché il de cuius con la liberalità del 1973 avrebbe solo attribuito ai due figli una nuda proprietà indivisa accompagnata dal palesamento di una vo- lontà per un'eventuale futura divisione, attribuendo sostanzialmente alle risultanze catastali, per notorio munite di semplice valore fiscale- informativo, valore poziore rispetto al chiaro testo del rogito donativo ed alle risultanze del registri immobiliari, deduzione questa che si infrange contro la sistematica giuscivilistica. Con il secondo motivo si lamenta l'errata interpretazione dell'art. 5 del D.L. n. 299/1978, dato che, come detto, il proprio dante causa
[...]
disponeva in fatto e in buona fede dell'intero edificio rurale (an- CP_7 che cioè della parte indivisa del fratello , trattandosi di un unico Per_1 corpo di fabbrica), abitandoci con la propria famiglia ed esplicando un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. animus domini), in quanto era già emigrato e residente in [...]. Poi- Per_1 ché la porzione de qua è sempre stata quindi nella disponibilità e nel pos- sesso prima del padre ( ) e poi del figlio ( ), successi- Parte_3 Pt_1 vamente divenutone unico proprietario insieme alla moglie, almeno quale possessore di buona fede della porzione catastata sub 2 il contributo de quo andava riconosciuto. Anche però a tralasciare per superfluità che, in fatto, la piena co- scienza della proprietà del fratello sulla porzione per cui è domanda (cioè l'assenza di buona fede soggettiva), risulta persino ammessa nella richie- sta di riesame di cui al doc. 3 della produzione di parte, soprattutto, in di- ritto, non solo è già solo evidente il dato cronologico che l'ampliamento della platea soggettiva anche ai possessori di buona fede è per l'appunto sopraggiunto nel 1978, anni dopo la domanda amministrativa qui in valu- tazione, senza che ci si sia quindi avvalsi della ivi prevista riapertura dei termini per una nuova domanda in tale qualità (vedasi art. 6 del D.L. n. 299/1978 e proroga di cui all'art. 24 della L. 7 marzo 1981, n. 64), ma è pure a segnalarsi che la norma speciale in questione riguardava invero so- lo “Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'im-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 mobile sinistrato alla data del sisma…”, mentre nella specie l'allora occu- pante BI cl. 1880 era munito del legittimo titolo di unico Pt_1 proprietario. Con il terzo motivo censurano gli appellanti la mancata pronuncia del Giudice di primo grado relativamente alla violazione dell'art. 17 quin- quies della L. 536/1981 da parte dell'adita autorità amministrativa, sta- tuendo la disposizione che “la domanda di contributo per la prima UI abi- tativa si estende anche alle UI diverse dalla prima ed a quelle destinate ad altro uso se tali immobili siano contigui o facciano parte di un unico corpo di fabbrica con la prima UI abitativa”. Poiché l'immobile de quo è sempre stato costituito da un unico corpo di fabbrica, sia quando lo abitava il nonno (cl. 1880), sia quando vi si trasferì il padre con Pt_1 Parte_3 la propria famiglia, anche sotto tale profilo andava riconosciuta la spet- tanza de qua. A prescindere tuttavia da ogni altra considerazione relativa alla condivisibile interpretazione offerta dalla P.A. (l'estensione normativa per interpretazione autentica, infatti, afferisce ad autonome unità abitative e non escluse dalla domanda amministrativa, sebbene nel medesimo corpo di fabbrica o contigue, ma pur sempre nella titolarità dell'istante, trattan- dosi altrimenti di un singolare potere procuratorio ex lege attribuito ex post ed a termini scaduti, con il quale, al contempo, si supplirebbe alla scelta di inerzia del proprietario finitimo ma si incamererebbero in proprio le di lui spettanze), ciò che – comprensibilmente – tralascia di riportare l'appellante (invero fin dal carteggio con la Commissione esaminante) è che la prescrizione in questione riguarda invero “La domanda di contribu- to presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241…”, ossia per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione, mentre qui si discetta invece della sorte del chiesto contributo per l'unità immobiliare abitativa rurale ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 79/1968. Ne consegue la non spettanza del chiesto contributo anche per il fondo ex di cui al subalterno 2 della particella 24, e Persona_1 dunque l'infondatezza dell'appello. Le spese di lite vengono dunque addossate agli appellanti, quale parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di Marsala n. 619/2019 del 25.6.2019:
• Rigetta l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 confronti del Controparte_1
• Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali riferibili all'amministrazione convenuta per il giudizio d'appello, che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
• Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Palermo il 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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