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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. v.g. 1107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1107 del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente per oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliati in Napoli
[...] C.F._2 al Centro Direzionale Isola G/8, presso lo studio dell'avv. Luca Molea, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 03.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti depositavano note congiunte in data 24.06.2025, con le quali confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto, depositato in data 18.03.2025, i coniugi ricorrenti, premettevano di aver contratto matrimonio in Melito di Napoli il 26/06/2017, in costanza del quale non nascevano figli;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale, alle condizioni di cui alla sentenza n. 3762 del 14/09/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord a conclusione del giudizio recante r.g. 5399/2023.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte, depositate in data 24.06.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 15.04.2025.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, in data 08.09.2023, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 2762 del 14/09/2023, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rinunciato a forme di reciproco mantenimento, e non hanno previsto ulteriori pattuizioni in ordine alle condizioni accessorie.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melito di Napoli il
26/06/2017, da , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melito di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 29- parte II-
Serie A –anno 2017) per le incombenze di cui al DPR 396/200
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 07 luglio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1107 del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente per oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliati in Napoli
[...] C.F._2 al Centro Direzionale Isola G/8, presso lo studio dell'avv. Luca Molea, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 03.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti depositavano note congiunte in data 24.06.2025, con le quali confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto, depositato in data 18.03.2025, i coniugi ricorrenti, premettevano di aver contratto matrimonio in Melito di Napoli il 26/06/2017, in costanza del quale non nascevano figli;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale, alle condizioni di cui alla sentenza n. 3762 del 14/09/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord a conclusione del giudizio recante r.g. 5399/2023.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte, depositate in data 24.06.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 15.04.2025.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, in data 08.09.2023, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 2762 del 14/09/2023, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rinunciato a forme di reciproco mantenimento, e non hanno previsto ulteriori pattuizioni in ordine alle condizioni accessorie.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melito di Napoli il
26/06/2017, da , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melito di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 29- parte II-
Serie A –anno 2017) per le incombenze di cui al DPR 396/200
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 07 luglio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio pagina 2 di 3 pagina 3 di 3