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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1075/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Tiziana
Macrì, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1075 RG per l'anno 2013 vertente tra nato a [...] l'[...] (c.f. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Danilo Giorgio Grattoni, Pietro Smedile, Giulio Ceravolo giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Limbadi, Corso Vittorio Emanuele III, n. 2, presso lo studio del difensore Ceravolo;
-Opponente-
CONTRO
(oggi , Controparte_1 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t. con sede legale in Amsterdam (Olanda), Controparte_3
David Ricardostraat, n. 1 e con in Roma, Via Crescenzio n. 12 (P. Iva Controparte_4
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Ciai e Massimo Picciotto giusta procura in P.IVA_1 atti ed elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Giovanni XXIII, n. 6, presso lo studio del secondo difensore;
-Opposta-
Ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Decreto ingiuntivo n. 527/2013 (rectius n. 104/2013), emesso nel proc. n. 366/2013 r.g. in data
25 marzo 2013 e pubblicato in pari data, il Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della
[...]
in p.l.r.p.t., ingiungeva, fra gli altri, al sig. di pagare, nel Controparte_1 Parte_1 termine di 40 giorni dalla notifica, la somma di € 114.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo, oltre alle spese e competenze del procedimento liquidate in € 1.859,00 complessivi, di cui € 338,00 per spese ed € 1.521,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1 citava in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: in via preliminare
- Per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l'eventuale richiesta di Controparte_1 concernente la concessione della provvisoria esecuzione;
[...]
- per le ragioni di cui in narrativa dichiarare, il difetto di legittimatio ad causam di
[...]
Controparte_1
- per le ragioni di cui in narrativa, accertata l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare, dichiarare con la miglior formula la carenza di legittimazione passiva del Sig. Parte_1
[...]
Nel merito e in via principale:
- accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare, dichiarare nullo, inopponibile, annullare o revocare e, comunque, con la miglior formula dire privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 527/2013, R.G. n. 366/2013 e sez. n. 371/13, emesso dal Tribunale di
Vibo Valentia in data 25 marzo 2013;
- in ogni caso, sempre per le ragioni di cui alla narrativa, accertare e dichiarare con la miglior formula che nulla è dovuto dal Sig. a Parte_1 Controparte_1
- accertata e dichiarata, anche ai sensi e per gli effetti di cui al'art. 96 c.p.c., la colpa grave di
dire tenuta e condannare quest'ultima a titolo di Controparte_1 responsabilità aggravata al risarcimento in favore del Sig. dei danni che il Parte_1
Giudice vorrà liquidare in via equitativa e secondo Giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, con accessori di legge.”
A fondamento delle superiori conclusioni, deduceva: in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo ad per Controparte_1 assenza di documentazione probatoria, nonché difetto di legittimazione passiva per intervenuta prescrizione dell'azione cartolare;
nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza della garanzia cambiaria;
infine, anche la mancanza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione. Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2013 si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo l'incompatibilità dell'eccezione di prescrizione con quella di carenza di
[...] legittimazione passiva, così come l'inconciliabilità dell'eccezione di prescrizione con quella sull'inesistenza del diritto;
chiedeva, infine, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo diversi rinvii d'ufficio, all'udienza del 27.01.2015 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, co 6, c.p.c.
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 09 ottobre 2015, le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii, all'udienza del 12 giugno 2025, le parti depositavano le note difensive conclusive ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
°°°°°
L'atto di opposizione è fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente, si ritiene applicabile al caso in esame il principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”( Cass. Civ., sez. 5- , Sentenza n.
11458 del 11/05/2018).
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di due cambiali scadute e insolute, sulle quali risulterebbe essere firmatario, insieme ad altri soggetti, per avallo della Parte_1 Parte_2
.
[...]
L'avallo è una garanzia cartolare emessa su un titolo di credito e disciplinato dagli artt. 35 e ss. del
R.D. n. 1669 del 1933.
Esso si caratterizza per la sua astrattezza, autonomia e letteralità e, pertanto, costituisce un vincolo giuridico esente da qualsiasi nesso con quello assunto dall'avallato. Del resto, come più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità, “la sottoscrizione per avallo importa che la garanzia prestata dall'avallante non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e che la garanzia cessa se il titolo, su cui è apposta, perde il suo valore di cambiale. Alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile in via presuntiva dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 cod. civ.” (Cass. civ., sez. III, n. 5086 del 03.03.2010; Cass. civ., sez. I, n. 3031 del 15.02.2005; Cass. civ., Sez. 1, n. 3031 del 15.02.2005; Cass. civ., sez. I., n. 8990 dell'11.09.1997).
Nel caso di specie, l'attore in opposizione si è limitato, come evincibile dalla documentazione – n. 2 cambiali emesse il 01 agosto 2003 di importo ciascuna di € 57.000,00 - prodotta solo in copia, a sottoscrivere la cambiale quale avallante della senza assumere alcuna ulteriore Parte_2 obbligazione nei confronti del creditore principale. Né l'opposto ha dato dimostrazione di una diversa volontà dell'avallante.
Ne consegue che, non essendo stata esercitata la relativa azione cambiaria nel termine dei tre anni dalla scadenza fissato dall'art. 94 del R.D. n. 1669/1933, l'obbligazione cartolare deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.
E se è pur vero che l'onere probatorio incombe sulla parte che invoca l'eccezione di prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti, è altrettanto vero che, a tal fine, è sufficiente dedurre il decorso del tempo anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo, salvo il caso in cui l'attore – qui convenuto formale – dimostri di aver tempestivamente interrotto il corso della prescrizione (cfr. Cass. civ., sez.
II, n. 9378 del 27.06.2002). Circostanza, quest'ultima, assolutamente indimostrata nel caso che ci occupa.
“L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, distinta dalla non omogenea eccezione di prescrizione, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo. Detto potere deve essere, però, esercitato - come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi - sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonché di fatti anch'essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e nel rispetto del principio della tempestività di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nel momento difensivo successivo a quello in cui è stata sollevata l'eccezione di prescrizione. Ne consegue che il giudice, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione introdotta dal convenuto attraverso l'eccezione di cui all'art. 2938 cod. civ., può tener conto anche del fatto interruttivo di essa, anche se non dedotto formalmente dall'attore come controeccezione, purché sia stato ritualmente introdotto in giudizio”
(Cass. civ., sez. I., n. 2035 del 30.01.2006).
In ogni caso, il decorso del termine prescrizionale è facilmente evincibile dalla documentazione in atti – cambiali emesse ad agosto 2003, con scadenza 2007/2008 e atto introduttivo del giudizio del 03 giugno 2013-, sicché non occorrono ulteriori prove.
Resta assorbita ogni altra questione.
Deve essere rigettata, in ogni caso, la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice, in quanto generica e del tutto indimostrata sia nell'an che nel quantum.
Quanto alle spese di lite, considerata la parziale soccombenza di la quantificazione Parte_1 deve essere mantenuta nel minimo dei limiti edittali al D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
1. accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 104/2013 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 25.03.2013.
2. condanna (oggi a corrispondere Controparte_1 Controparte_2 in favore di le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.870,00 di cui Parte_1 euro 2.540,00 per compensi ed euro 330,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, in data 16 giugno 2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Tiziana
Macrì, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1075 RG per l'anno 2013 vertente tra nato a [...] l'[...] (c.f. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Danilo Giorgio Grattoni, Pietro Smedile, Giulio Ceravolo giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Limbadi, Corso Vittorio Emanuele III, n. 2, presso lo studio del difensore Ceravolo;
-Opponente-
CONTRO
(oggi , Controparte_1 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t. con sede legale in Amsterdam (Olanda), Controparte_3
David Ricardostraat, n. 1 e con in Roma, Via Crescenzio n. 12 (P. Iva Controparte_4
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Ciai e Massimo Picciotto giusta procura in P.IVA_1 atti ed elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Giovanni XXIII, n. 6, presso lo studio del secondo difensore;
-Opposta-
Ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Decreto ingiuntivo n. 527/2013 (rectius n. 104/2013), emesso nel proc. n. 366/2013 r.g. in data
25 marzo 2013 e pubblicato in pari data, il Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della
[...]
in p.l.r.p.t., ingiungeva, fra gli altri, al sig. di pagare, nel Controparte_1 Parte_1 termine di 40 giorni dalla notifica, la somma di € 114.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo, oltre alle spese e competenze del procedimento liquidate in € 1.859,00 complessivi, di cui € 338,00 per spese ed € 1.521,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1 citava in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare: in via preliminare
- Per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l'eventuale richiesta di Controparte_1 concernente la concessione della provvisoria esecuzione;
[...]
- per le ragioni di cui in narrativa dichiarare, il difetto di legittimatio ad causam di
[...]
Controparte_1
- per le ragioni di cui in narrativa, accertata l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare, dichiarare con la miglior formula la carenza di legittimazione passiva del Sig. Parte_1
[...]
Nel merito e in via principale:
- accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare, dichiarare nullo, inopponibile, annullare o revocare e, comunque, con la miglior formula dire privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 527/2013, R.G. n. 366/2013 e sez. n. 371/13, emesso dal Tribunale di
Vibo Valentia in data 25 marzo 2013;
- in ogni caso, sempre per le ragioni di cui alla narrativa, accertare e dichiarare con la miglior formula che nulla è dovuto dal Sig. a Parte_1 Controparte_1
- accertata e dichiarata, anche ai sensi e per gli effetti di cui al'art. 96 c.p.c., la colpa grave di
dire tenuta e condannare quest'ultima a titolo di Controparte_1 responsabilità aggravata al risarcimento in favore del Sig. dei danni che il Parte_1
Giudice vorrà liquidare in via equitativa e secondo Giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, con accessori di legge.”
A fondamento delle superiori conclusioni, deduceva: in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva in capo ad per Controparte_1 assenza di documentazione probatoria, nonché difetto di legittimazione passiva per intervenuta prescrizione dell'azione cartolare;
nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza della garanzia cambiaria;
infine, anche la mancanza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione. Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2013 si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo l'incompatibilità dell'eccezione di prescrizione con quella di carenza di
[...] legittimazione passiva, così come l'inconciliabilità dell'eccezione di prescrizione con quella sull'inesistenza del diritto;
chiedeva, infine, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo diversi rinvii d'ufficio, all'udienza del 27.01.2015 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, co 6, c.p.c.
Depositate le memorie di rito, all'udienza del 09 ottobre 2015, le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii, all'udienza del 12 giugno 2025, le parti depositavano le note difensive conclusive ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
°°°°°
L'atto di opposizione è fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente, si ritiene applicabile al caso in esame il principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”( Cass. Civ., sez. 5- , Sentenza n.
11458 del 11/05/2018).
Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di due cambiali scadute e insolute, sulle quali risulterebbe essere firmatario, insieme ad altri soggetti, per avallo della Parte_1 Parte_2
.
[...]
L'avallo è una garanzia cartolare emessa su un titolo di credito e disciplinato dagli artt. 35 e ss. del
R.D. n. 1669 del 1933.
Esso si caratterizza per la sua astrattezza, autonomia e letteralità e, pertanto, costituisce un vincolo giuridico esente da qualsiasi nesso con quello assunto dall'avallato. Del resto, come più volte sancito dalla giurisprudenza di legittimità, “la sottoscrizione per avallo importa che la garanzia prestata dall'avallante non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e che la garanzia cessa se il titolo, su cui è apposta, perde il suo valore di cambiale. Alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile in via presuntiva dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 cod. civ.” (Cass. civ., sez. III, n. 5086 del 03.03.2010; Cass. civ., sez. I, n. 3031 del 15.02.2005; Cass. civ., Sez. 1, n. 3031 del 15.02.2005; Cass. civ., sez. I., n. 8990 dell'11.09.1997).
Nel caso di specie, l'attore in opposizione si è limitato, come evincibile dalla documentazione – n. 2 cambiali emesse il 01 agosto 2003 di importo ciascuna di € 57.000,00 - prodotta solo in copia, a sottoscrivere la cambiale quale avallante della senza assumere alcuna ulteriore Parte_2 obbligazione nei confronti del creditore principale. Né l'opposto ha dato dimostrazione di una diversa volontà dell'avallante.
Ne consegue che, non essendo stata esercitata la relativa azione cambiaria nel termine dei tre anni dalla scadenza fissato dall'art. 94 del R.D. n. 1669/1933, l'obbligazione cartolare deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.
E se è pur vero che l'onere probatorio incombe sulla parte che invoca l'eccezione di prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti, è altrettanto vero che, a tal fine, è sufficiente dedurre il decorso del tempo anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo, salvo il caso in cui l'attore – qui convenuto formale – dimostri di aver tempestivamente interrotto il corso della prescrizione (cfr. Cass. civ., sez.
II, n. 9378 del 27.06.2002). Circostanza, quest'ultima, assolutamente indimostrata nel caso che ci occupa.
“L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, distinta dalla non omogenea eccezione di prescrizione, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo. Detto potere deve essere, però, esercitato - come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi - sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonché di fatti anch'essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e nel rispetto del principio della tempestività di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nel momento difensivo successivo a quello in cui è stata sollevata l'eccezione di prescrizione. Ne consegue che il giudice, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione introdotta dal convenuto attraverso l'eccezione di cui all'art. 2938 cod. civ., può tener conto anche del fatto interruttivo di essa, anche se non dedotto formalmente dall'attore come controeccezione, purché sia stato ritualmente introdotto in giudizio”
(Cass. civ., sez. I., n. 2035 del 30.01.2006).
In ogni caso, il decorso del termine prescrizionale è facilmente evincibile dalla documentazione in atti – cambiali emesse ad agosto 2003, con scadenza 2007/2008 e atto introduttivo del giudizio del 03 giugno 2013-, sicché non occorrono ulteriori prove.
Resta assorbita ogni altra questione.
Deve essere rigettata, in ogni caso, la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice, in quanto generica e del tutto indimostrata sia nell'an che nel quantum.
Quanto alle spese di lite, considerata la parziale soccombenza di la quantificazione Parte_1 deve essere mantenuta nel minimo dei limiti edittali al D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
1. accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 104/2013 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 25.03.2013.
2. condanna (oggi a corrispondere Controparte_1 Controparte_2 in favore di le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.870,00 di cui Parte_1 euro 2.540,00 per compensi ed euro 330,00 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, in data 16 giugno 2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì